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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 28/10/2025, n. 1303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1303 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4400/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4400/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
2.5.1955 e residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Laura Annoni che la rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. , nato a [...] il giorno Parte_2 C.F._2
8.12.1957 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Rosa Capriotti che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: VO
CONCLUSIONI
“Voglia il Tribunale di Milano, acquisito il parere del Pubblico Ministero:
1. Dichiarare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e in data 14.02.1981 in Monza trascritto nei Parte_1 Parte_2 registri dello Stato Civile del Comune di Monza al n. 31 - parte II – serie A - anno 1981, ordinando agli Ufficiali dello Stato Civile competenti di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito.
2. I coniugi rinunciano reciprocamente a qualsivoglia assegno divorzile.
pagina 1 di 2
3. Restano i salvi ed impregiudicati a favore del sig. i diritti di cui alla sentenza della Corte Pt_2 d'Appello di Milano n. 985/2024 RG n. 1690/2022.
4. Spese di lite integralmente compensate e con rinuncia dei difensori al beneficio della solidarietà ex art. 13 LPF”.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Monza in data 1.10.2025 (R.G. 1879/15). Non è contestato che, dalla data di comparizione delle parti avanti il Presidente in sede di separazione, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza. Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, 1 L.
6.5.2015 nr. 55. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepite nella presente sentenza in quanto sono tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei reciproci interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Monza il 14.2.1981
[...] Parte_2 Parte_2 (trascritto al n. 31 Parte II Serie A del registro atti di matrimonio di quel Comune anno 1981) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
II. ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Monza affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.
1.12.1970 n. 898; III. dichiara compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 9 ottobre 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4400/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
2.5.1955 e residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Laura Annoni che la rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. , nato a [...] il giorno Parte_2 C.F._2
8.12.1957 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Rosa Capriotti che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: VO
CONCLUSIONI
“Voglia il Tribunale di Milano, acquisito il parere del Pubblico Ministero:
1. Dichiarare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e in data 14.02.1981 in Monza trascritto nei Parte_1 Parte_2 registri dello Stato Civile del Comune di Monza al n. 31 - parte II – serie A - anno 1981, ordinando agli Ufficiali dello Stato Civile competenti di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito.
2. I coniugi rinunciano reciprocamente a qualsivoglia assegno divorzile.
pagina 1 di 2
3. Restano i salvi ed impregiudicati a favore del sig. i diritti di cui alla sentenza della Corte Pt_2 d'Appello di Milano n. 985/2024 RG n. 1690/2022.
4. Spese di lite integralmente compensate e con rinuncia dei difensori al beneficio della solidarietà ex art. 13 LPF”.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Monza in data 1.10.2025 (R.G. 1879/15). Non è contestato che, dalla data di comparizione delle parti avanti il Presidente in sede di separazione, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza. Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, 1 L.
6.5.2015 nr. 55. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepite nella presente sentenza in quanto sono tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei reciproci interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Monza il 14.2.1981
[...] Parte_2 Parte_2 (trascritto al n. 31 Parte II Serie A del registro atti di matrimonio di quel Comune anno 1981) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
II. ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Monza affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.
1.12.1970 n. 898; III. dichiara compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 9 ottobre 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
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