TRIB
Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 08/05/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 996/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BIELLA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Francesca MARRAPODI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 996/2023 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D. Parte_1 C.F._1
RENALDO, come da procura alle liti;
nei confronti di
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. R. GINIPRO, come da procura alle liti;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato il signor adiva il Tribunale di Parte_1
Biella nei confronti di (da qui in avanti, per Controparte_1 brevità, , chiedendo “1) accertata e dichiarata l'intervenuta prescrizione dei crediti CP_2 (in punto tributo, sanzione, interessi, etc…) sottesi alle cartelle oggetto dell'intervento spiegato da nella procedura pendente anti codesto Tribunale Controparte_1
n. 28/2022 r.g.E.I., dichiarare che nulla è dovuto dal signor in forza di Parte_1 detti titoli e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità dell'intervento spiegato in data 16 maggio 2023 da nella procedura esecutiva immobiliare Controparte_1 pendente anti codesto Tribunale n. 28/2022 r.g.E.I., 2) accertata e dichiarata l'illegittimità delle azioni esecutive perpetrate nei confronti del signor condannare ex art. 96 Parte_1
c.p.c. e/o ex art. 59 del DPR 29/09/1973, n. 602 e/o ex artt. 2043 – 2059 c.c.
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di Controparte_1 tutti i danni subiti e subendi (siano essi patrimoniali che non patrimoniali) dall'attore, danni che vengono sin d'ora quantificati in un importo pari ad euro 20.000,00 ovvero della minore o maggiore somma ritenuta spettante, determinata ove occorra anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre a rivalutazione monetaria e interessi sulle somme rivalutate fino al soddisfo” (cfr. conclusioni dell'atto di citazione). In particolare, l'attore affermava che i crediti vantati verso di lui da Controparte_1
(da qui in avanti, per brevità, risultavano prescritti, non avendo
[...] CP_2 l'ente riscossore posto in essere alcun atto interruttivo della prescrizione (decennale per i tributi, quinquennale per gli interessi e le sanzioni connesse al mancato versamento dei tributi e triennale con riguardo al bollo auto) nel periodo intercorrente tra la notifica delle predette cartelle e l'intervento esercitato da parte creditrice in data 16.05.2023 nella procedura esecutiva immobiliare meglio indicata in atti. Con peculiare riguardo agli importi portati dalle cartelle n. 04820010171366574000, n. 04820010188699855 000, n. 04820020023136281000, n. 04820030000312145 000 e n. 04820040029459540 000, parte debitrice puntualizzava d'aver chiesto in data 22.09.2009 una rateizzazione del debito,
1 avendo sottolineato di essersi, tuttavia, limitato a onorare la prima rata e versare un acconto sulla seconda, scadente in data 30.11.2009, per cui “a far data dal mese di dicembre 2009 (ovvero, al più, gennaio 2010) avrebbe potuto richiedere al signor l'intero Parte_1 importo iscritto a ruolo immediatamente ed automaticamente, con conseguente (ri)decorrenza dei termini prescrizionali dei crediti sottesi alle suddette cartelle” (cfr. pag. 10 dell'atto di citazione). Circa le cartelle F (n. 048201100325562212000) e G (n. 04820110035572644000) eccepiva la prescrizione delle stesse per mancanza di atti interruttivi. Con riguardo alla cartella n. 04820190008265975000 emessa per mancato pagamento del c.d. superbollo inerente all'anno 2014 e notificata in data 27.06.2019, alla cartella n. 04820190003145824000 emessa per mancato pagamento del c.d. superbollo per l'anno 2013 e notificata in data 26.03.2019, alla cartella n. 04820160020598844000 emessa per un mancato pagamento del c.d. superbollo relativamente all'anno 2012 e notificata in data 01.10.2019 e alla cartella n. 04820130002348179000 per mancato pagamento del bollo relativamente all'anno 2011 notificata in data 17.10.2016, parte attrice evidenziava come detti crediti si fossero prescritti per decorso del termine prescrizionale di tre anni previsto dall'art. 5 del D.L. 953/82, modificato dall'art. 3 del D.L. 2/86 convertito nella legge 60/86. In ogni caso, parte attrice affermava che non si rinvenivano atti idonei a interrompere la prescrizione, evidenziando, in particolare, che i) il pignoramento presso Banca Mediolanum era stato notificato al signor in Genova, via del Tritone, n. 10/1 in data Parte_1
10.05.2012, pur risultando egli a quella data residente in Rapallo, come da certificato, ii) il pignoramento presso Banco Popolare era stato notificato in Rapallo, alla via Arpinati n. 16 sebbene il medesimo, come comprovato per tabulas, a far data dall'agosto del 2012 fosse cittadino italiano residente all'estero; iii) il pignoramento effettuato presso Banca Nazionale del Lavoro era stato notificato al signor in Rapallo, via Arpinati n. 16, nonostante Parte_1 che il predetto a far data dall'agosto del 2012 fosse cittadino italiano residente all'estero e che iv) con riguardo al pignoramento mobiliare effettuato in data 10.06.2016, “non è dato sapere se e quando si sia provveduto alla notifica dell'atto presupposto” (cfr. pag. 15 dell'atto di citazione). Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda altrui, poiché infondata CP_2 in fatto e in diritto. A sostegno della propria domanda, parte convenuta eccepiva il difetto d'interesse in capo a controparte in ordine al conseguimento di una pronuncia nel merito, avendo la seconda già ottenuto dal giudice dell'esecuzione la sospensione della procedura esecutiva immobiliare, a fortiori in considerazione del deposito da parte dell'ente riscossore della rinuncia agli atti esecutivi. Nel merito l'ente evidenziava l'equivocità delle difese dell'attore, che nel giudizio sommario dinanzi al giudice dell'esecuzione aveva dichiarato di contestare solo la notifica degli atti interruttivi, mentre nel presente teneva una posizione non univoca, non essendo dato comprendere se il contribuente contestasse anche il perfezionamento, a monte, della notifica delle cartelle;
in tal caso eccepiva CP_2
l'inammissibilità di tali difese, in quanto eccedenti quelle proposte nel ricorso in opposizione. L'ente riscossore rilevava, altresì, che, per giurisprudenza costante, il termine prescrizionale dei tributi, delle sanzioni e degli interessi connessi si configurava decennale, avendo aggiunto che la richiesta di rateizzazione costituiva riconoscimento di debito, determinante la ripresa della decorrenza della prescrizione dal 01.10.2015, cioè dal primo giorno utile successivo alla scadenza in data 30.09.2015 del piano rateale concordato e, anzi, rinuncia agli effetti favorevoli della prescrizione. L'ente riscossore aggiungeva, in ogni caso, che la prescrizione in parola risultava essere stata interrotta dalla notifica delle intimazioni di pagamento del 10.05.2012, da quella del 16.04.2016 e da quella del 26.10.2022, avendo sottolineato che “il signor è iscritto all'A.I.R.E., ma non è Parte_1 mai stato cancellato dall'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Rapallo,
2 dove risulta attualmente iscritto con abitazione in via Arpinati Luigi n. 16 – 13. (doc. 15 - fascicolo fase cautelare 1 opposizione qui doc. 13). Si consideri che la residenza fiscale è collegata all'A.I.R.E., infatti ai sensi dell'art. 2 del TUIR i soggetti che si trasferiscono all'estero mantenendo l'iscrizione anagrafica in Italia per oltre 183 giorni, mantengono la residenza fiscale in Italia, con conseguente obbligo di dichiarare in Italia anche i redditi da fonte estera percepiti, ex art. 3 TUIR” (cfr. pag. 13 della comparsa). In punto rito, sussiste l'interesse ad agire in capo all'attore volto al conseguimento di un provvedimento di merito avente a oggetto l'accertamento negativo della debenza da parte propria delle somme richieste da si osserva, infatti, che l'ordinanza di sospensione CP_2 della procedura esecutiva non è suscettibile di passaggio in giudicato e che la rinuncia agli atti esecutivi, pur depositata dall'ente riscossore, non esclude, in radice, la facoltà di CP_2 di coltivare altra azione esecutiva volta al soddisfacimento delle proprie pretese.
Ora, pur non ravvisandosi, sotto il profilo normativo, alcuna necessaria corrispondenza tra il contenuto del ricorso in opposizione e l'atto introduttivo del giudizio di merito, si sottolinea come l'attore non abbia confutato in maniera seria, precisa e puntuale per i riferimenti richiamati la ritualità delle notifiche delle cartelle esattoriali connotate dalle lettere decorrenti da A a G, apparendo l'espressione “asseritamente notificate” meramente abbozzata, suggestiva e retorica e, pertanto, priva di portata giuridica apprezzabile;
a tal proposito si rammenta che, in applicazione del principio dispositivo, grava sull'attore l'onere di inequivoca allegazione delle proprie difese al fine di consentire alla controparte e, in ultimo, al giudice di individuare le questioni costituenti il thema disputandum. Si sottolinea, infatti, che “il convenuto è tenuto a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica. Questo onere si coordina con quello di allegazione dei fatti di causa che incombe sull'attore, sicché la mancata allegazione puntuale dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi rispetto ai quali opera il principio di non contestazione, esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto, altrettanto genericamente allegato, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata” (cfr. Cass. civ. sez. III, 08.09.2022, n.26510). Analogamente, si ritiene non contestata ai sensi dell'art. 115 c.p.c. la notifica delle cartelle di pagamento inerenti al bollo auto, essendosi l'attore limitato ad allegare: “A prescindere dal rilievo che sarà onere di fornire prova dell'effettiva notifica della cartella in questione CP_2 (essendo documentalmente provato che il signor al tempo dell'asserita notifica, Parte_1 era effettivamente residente all'estero)”, inciso laconico, generico, e, in ogni caso, sibillino, a fortiori in considerazione della declinazione al singolare dell'espressione “cartella in questione”, sebbene i titoli elencati fossero quattro (cfr. pag. 11 dell'atto di citazione). Pertanto, alla luce del contenuto complessivo dell'atto introduttivo, nonché delle argomentazioni difensive di si reputa che l'attore abbia inteso concentrare le CP_2 proprie difese sull'inidoneità delle intimazioni di pagamento e degli atti di pignoramento a interrompere la prescrizione dei crediti pretesi da CP_2
Ciò posto, si evidenzia come l'istanza di rateizzazione dell'importo portato dalle cartelle sopra meglio indicate integri, per giurisprudenza pacifica, riconoscimento di debito idoneo a interrompere la prescrizione dei tributi a decorrere dalla presentazione della stessa, cioè dal 22.09.2009 (cfr. doc. 13-8 fascic. 8 parte convenuta). Si precisa come le argomentazioni difensive di parte attrice in punto decorrenza della prescrizione dal primo mese di morosità risalente al dicembre 2009 e quelle articolate, per converso, da parte convenuta in ordine alla decorrenza della prescrizione dal 01.10.2015, cioè dalla scadenza in data 30.09.2025 dell'ultima rata prevista dal piano di ammortamento, paiano prive di fondamento, in quanto
3 l'effetto riconoscitivo del debito è “istantaneo”, producendosi per il solo fatto della manifestazione della volontà del contribuente di accedere al beneficio della rateizzazione.
Circa il regime prescrizionale applicabile, si ritiene che i crediti da tributi portate dalle predette cartelle siano soggette alla prescrizione decennale in conformità alle difese svolte in via principale da entrambe le parti sul punto (cfr. “Per costante e autorevole giurisprudenza, i crediti tributari – tranne nei casi di espresse deroghe previste dalla legge
– si prescrivono in dieci anni ex art. 2946 c.c.5 (…) Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudicante ritenga di non acclarare l'intervenuta prescrizione dei crediti di cui alle suindicate cartelle, si osserva comunque quanto segue” in ordine alla prescrizione quinquennale di sanzioni e interessi (cfr. pag. 7 dell'atto di citazione); si rende, pertanto, necessario verificare se nel decennio decorrente dal 22.09.2009 parte convenuta abbia posto in essere atti idonei a determinare l'interruzione della prescrizione dei crediti azionati. Nella fattispecie, si rileva come le intimazioni di pagamento relative alle cartelle oggetto di richiesta di rateizzazione siano state notificate – al signor e non, come, invece, CP_3 corretto, al signor tra il 9 e il 10 maggio 2012 all'indirizzo di Genova, Via Parte_1 del Tritone 10/1, tuttavia, non corrispondente alla residenza anagrafica del medesimo evincibile dal certificato di residenza storico, prodotto anche da ove si legge che il CP_2 contribuente dal 24.02.012 aveva trasferito la propria residenza anagrafica a Rapallo, alla
Via Luigi ARPINATI nn. 16. A tal proposito si sottolinea che, “ai fini della determinazione del luogo di residenza o dimora della persona destinataria della notificazione, rileva esclusivamente il luogo ove essa dimora di fatto in modo abituale, rivestendo le risultanze anagrafiche mero valore presuntivo circa il luogo di residenza e potendo essere superate, in quanto tali, da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, affidata all'apprezzamento del giudice di merito” (cfr. Trib. Bari sez. III, 18.09.2012, n.2907), presupposto, però, non integrato nella vicenda in esame. Analogamente, si osserva come gli atti di pignoramento effettuati da l'uno, presso BANCA MEDIOLANUM CP_2 e, l'altro, presso siano stati notificati al debitore in data Controparte_4 07.11.2012 all'indirizzo di Genova, Via del Tritone n. 10/1 invece che a quello di Edificio Cornice AV della Indipendenza – Malabo (Guinea Equatoriale), sebbene tale secondo indirizzo risultasse dalle iscrizioni anagrafiche e, pertanto, fosse accertabile, anche in occasione della notifica degli ulteriori atti interruttivi. Si aggiunge che l'ente riscossore non pare aver offerto alcuna prova contraria alle risultanze emergenti dal sopraindicato certificato storico di residenza del contribuente, occorrendo osservare che il perfezionamento della notifica dei predetti atti ai sensi dell'art. 140 c.p.c. – e non ai sensi dell'art. 143 c.p.c. - in sé e per sé, non comprovi in maniera univoca l'effettività della dimora abituale e continuativa dell'attore ove risulta essere stato tentato il recapito. Con maggior onere motivazionale, si evidenzia che appaiano generiche e prive di sostegno normativo le argomentazioni di parte convenuta in ordine all'idoneità delle notifiche in parola a determinare l'interruzione della prescrizione in virtù del criterio della c.d. residenza fiscale del signor in Italia;
si rileva, infatti, come il concetto di Parte_1 residenza fiscale differisca da quello di residenza anagrafica, in quanto, mentre quest'ultima indica il luogo, in cui un soggetto dimora abitualmente, la prima determina il luogo, in forza della cui normativa il contribuente è fiscalmente tenuto al pagamento dei tributi, ferma la notifica degli atti impositivi e giudiziari all'estero se quivi risulta la residenza anagrafica accertabile da parte creditrice, previa presa visione dei pubblici registri. Nella vicenda in esame, ben avrebbe potuto accertare la residenza anagrafica CP_2 all'estero del contribuente, poiché risultante dai pubblici registri, occorrendo osservare che, in generale, la disciplina in tema di notifiche non mira a prendere “in contropiede” il
4 destinatario, ma a rendergli noti o, almeno, conoscibili gli atti che lo riguardano e ciò proprio mediante recapito presso il luogo di dimora abituale dello stesso evincibile, sino a prova contraria, dai certificati di residenza. Si rammenta, infatti, che, “nel caso di variazione anagrafica della persona fisica, questa ha effetto a partire dal trentesimo giorno successivo (art. 58 u.c. d.P.R. 600/73) senza alcun obbligo di relativa comunicazione all'Amministrazione finanziaria (art 60, co. 3, d.P.R. 600/73). Le disposizioni contenute nell'art. 142 c.p.c., non si applichino in caso di notificazione di atto impositivo a cittadino italiano avente all'estero una residenza conoscibile dall'Amministrazione finanziaria in base all'iscrizione all'A.I.R.E. (Corte costituzionale n. 366 del 2007). L'art. 60, primo comma, del d.P.R. n. 600/73 prescrive che la notifica deve essere effettuata al domicilio fiscale del destinatario e il terzo comma della stessa norma indica che per le persone fisiche le variazioni di indirizzo hanno effetto dal trentesimo giorno dalla variazione anagrafica, non già da eventuali comunicazioni, in quanto non prescritte” (cfr. Comm. trib. reg. Milano, (Lombardia) sez. XVII, 02.08.2021, n.3002). Si ritengono, dunque, nulle le notifiche in parola, poiché effettuate presso luogo diverso da quello di residenza anagrafica, con conseguente inidoneità di detti atti a determinare l'interruzione della prescrizione decennale dei crediti azionati da parte convenuta nel periodo intercorrente tra la richiesta di rateizzazione del 22.09.2009 e il deposito dell'intervento in data 16.05.2023 e, quindi, estinzione per prescrizione dei diritti di credito oggetto di rateizzazione.
Circa le cartelle F (cioè n. 04820110032556212000) e G. (n. 04820110035572644000) relative a ruoli per tributi erariali (IRPEF e IRAP), diritti camerali e sanzioni amministrative per la violazione del Codice della strada notificate, rispettivamente, in data
20.12.2011 e in data 23.01.12 a Genova, alla Via Tritone 10, si evidenzia come le successive intimazioni di pagamento siano state notificate da in data 16.04.2016, CP_2 03.06.2016, 26.10.2022 all'indirizzo di Rapallo, nonostante l'iscrizione all'AIRE di controparte dal 28.08.2012 (cfr. doc. 13 sub 8,9, 10 e 15 del fascicolo di parte convenuta e doc. 3 fascic. parte attrice), con conseguente nullità delle notifiche dei testé indicati atti interruttivi e, quindi, estinzione per prescrizione dei diritti di credito in parola alla data dell'intervento dell'agente riscossore nella procedura di esecuzione immobiliare. Per quanto concerne le cartelle n. 04820190008265975000, notificata in data 27.06.2019, per mancato pagamento del c.d. superbollo dell'anno 2014, n. 04820190003145824000, notificata in data 26.03.2019 per mancato pagamento del c.d. superbollo inerente all'anno 2013, n. 04820160020598844000, notificata in data 01.10.2019 per mancato pagamento del c.d. superbollo relativamente all'anno 2012 e n. 04820130002348179000, notificata in data 17.10.2016, per mancato pagamento del bollo inerente all'anno 2011, l'ente riscossore eccepiva “la tardività delle contestazioni poiché le cartelle sono state notificate le prime due nel 2016 e le altre due nel 2019, sono diventate definitive per mancata opposizione, pertanto la pretesa è cristallizzata. Il merito non è più contestabile e le cartelle costituiscono titolo ex art. 49 D.P.R. 602/73.tasse”, avendo aggiunto che “in forza della L. 147/13 (legge di stabilità per il 2014) e del D.L. 16/14, per i ruoli relativi a tributi erariali consegnati all'Agente della Riscossione entro il 31.10.13, il termine di prescrizione per tutte le cartelle, è stato sospeso dalla data di entrata in vigore della legge 147/13, ossia dal
01.01.2014, fino al 15.06.14 (per consentire e verificare il pagamento delle cartelle rottamate). Pertanto, il termine di prescrizione è stato sospeso per il periodo suddetto ed è ricominciato a decorrere il 16.06.2014. Il termine di prescrizione è rimasto sospeso in forza della disciplina emergenziale, di cui all'art. 68 commi 1, 2, 2 – bis, 4 - bis del DL 18/20, che richiama l'art. 12 del D.Lgs. 159/15, dettata per far fronte all'epidemia da COVID-19, nel periodo compreso tra l'08.03.20 e il 31.08.21” (cfr. pag. 18 della comparsa di costituzione).
5 Ora, attesa la genericità delle difese di parte convenuta in ordine alla natura dei crediti vantati dalle cartelle in parola, si rileva che il credito da bollo auto si prescrive in tre anni ai sensi dell'art. 5 del D.l. 953/82, modificato dall'art. 3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86 in ordine al recupero delle tasse dovute dal 01.01.1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri.
Nella fattispecie, si evidenzia che la notifica delle cartelle inerenti al bollo auto è successiva alla sospensione della l. 147/13, non essendo, in ogni caso, state contestate dall'attore; si rileva, altresì, che l'art. 68, 1° del d.l. 18/20, entrato in vigore in data 17.03.2020 e convertito nella l. 27/20, modificata dalla l. 29/2022, prevede che “con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonche' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”. Con precipuo riferimento alla cartella notificata nel 2016, si osserva che, decorsi tre anni dalla notifica al contribuente, i relativi crediti risultavano già prescritti all'epoca dell'entrata in vigore del d.l. 18/2020, che, quindi, non può trovare applicazione in ragione del tenore letterale del predetto art. 68, che postula adempimenti “in scadenza” e non già “scaduti”; la sopraindicata sospensione trova, invece, applicazione ai titoli già emessi e notificati nel
2019, recanti termini prescrizionali non ancora spirati alla data dell'08.03.2020. Più precisamente, si rileva che, in applicazione della sospensione in vigore dall'08.03.2020 al 31.08.2021 e in difetto d'atti interruttivi, la cartella notificata in data 26.03.2019 si sarebbe prescritta in data 26.05.2023, la cartella notificata in data 27.06.2019 si sarebbe prescritta in data 27.08.2023 e la cartella notificata in data 01.10.2019 si sarebbe prescritta in data 01.12.2023; ne discende che alla data dell'intervento di nella procedura esecutiva, CP_2 avvenuto in data 16.05.2023, i crediti portati dalle predette cartelle non risultavano estinti. Ebbene, si ritiene che la domanda attorea in ordine all'accertamento della prescrizione delle ragioni creditorie azionate da sia accoglibile limitatamente alle cartelle n. CP_2
04820010171366574000, n. 04820010188699855 000, n. 04820020023136281000, n.
04820030000312145 000, n. 04820040029459540 000, n. 048201100325562212000, n.
04820110035572644000 e n. 04820130002348179000, con rigetto e assorbimento di qualsivoglia altra questione sollevata dalle parti.
Con riguardo alla domanda attorea di risarcimento del danno ex art. 96, 2° c. c.p.c. in misura pari a € 20.000 (di cui € 3.465,50 a titolo di danno patrimoniale in ragione della somma prelevata da sulla scorta del pignoramento presso terzi notificato a CP_2 [...]
e il restante importo a titolo di danno non patrimoniali), l'ente riscossore CP_4 eccepiva la tardività di detta istanza, l'infondatezza, in ogni caso, della stessa in ragione della legittimità dell'azione esecutiva coltivata e, comunque, la prescrizione quinquennale del diritto ai sensi dell'art. 2043 c.c. Nella fattispecie, si osserva come la richiesta risarcitoria in parola sia stata correttamente avanzata ex art. 96, 2° c. c.p.c. dinanzi al giudice adito, in quanto funzionalmente competente a decidere la presente causa derivante dall'opposizione all'esecuzione promossa dal contribuente;
appaiono, altresì, incongruenti le argomentazioni difensive articolate da parte convenuta ai sensi dell'art. 2043 c.c., trattandosi di norma non azionata da controparte. Ebbene, si osserva che “la responsabilità processuale aggravata per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi
6 attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art. 24 Cost” (cfr. Corte App. Napoli sez. VII, 22.01.2025, n.277). Nella fattispecie, si osserva come le allegazioni attoree volte al conseguimento del risarcimento del danno paiano approssimative, nonché prive di supporto probatorio, anche ai sensi dell'art. 2727 c.c., occorrendo, in ogni caso, rilevare la carenza del presupposto minimo della colpa grave in capo all'ente riscossore, limitatosi a resistente in giudizio sulla scorta della ritenuta legittimità del proprio operato secondo una prospettazione difensiva, che, pur parzialmente disattesa, non appariva manifestamente infondata, anche in ragione della complessità della materia. Corollario ne è il rigetto della domanda di parte attrice avente a oggetto la condanna di parte convenuta ex art. 96 c.p.c., essendosi quest'ultima limitata a difendersi in giudizio.
Infine, si dispone la compensazione delle spese di lite in ragione della reciproca soccombenza delle parti;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, assorbita e rigettata qualsivoglia altra pretesa, istanza ed eccezione;
in accoglimento parziale della domanda attorea,
DICHIARA estinti i diritti di credito portati dalle cartelle n. 04820010171366574000, n.
04820010188699855 000, n. 04820020023136281000, n. 04820030000312145 000, n. 04820040029459540 000, n. 048201100325562212000, n. 04820110035572644000 e n.
04820130002348179000;
RIGETTA la domanda formulata ex art. 96 c.p.c. da parte attrice nei confronti di parte convenuta;
RIGETTA nel resto. Con compensazione delle spese di lite.
Biella, 02.05.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa F. MARRAPODI
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BIELLA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Francesca MARRAPODI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 996/2023 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D. Parte_1 C.F._1
RENALDO, come da procura alle liti;
nei confronti di
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. R. GINIPRO, come da procura alle liti;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato il signor adiva il Tribunale di Parte_1
Biella nei confronti di (da qui in avanti, per Controparte_1 brevità, , chiedendo “1) accertata e dichiarata l'intervenuta prescrizione dei crediti CP_2 (in punto tributo, sanzione, interessi, etc…) sottesi alle cartelle oggetto dell'intervento spiegato da nella procedura pendente anti codesto Tribunale Controparte_1
n. 28/2022 r.g.E.I., dichiarare che nulla è dovuto dal signor in forza di Parte_1 detti titoli e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità dell'intervento spiegato in data 16 maggio 2023 da nella procedura esecutiva immobiliare Controparte_1 pendente anti codesto Tribunale n. 28/2022 r.g.E.I., 2) accertata e dichiarata l'illegittimità delle azioni esecutive perpetrate nei confronti del signor condannare ex art. 96 Parte_1
c.p.c. e/o ex art. 59 del DPR 29/09/1973, n. 602 e/o ex artt. 2043 – 2059 c.c.
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di Controparte_1 tutti i danni subiti e subendi (siano essi patrimoniali che non patrimoniali) dall'attore, danni che vengono sin d'ora quantificati in un importo pari ad euro 20.000,00 ovvero della minore o maggiore somma ritenuta spettante, determinata ove occorra anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre a rivalutazione monetaria e interessi sulle somme rivalutate fino al soddisfo” (cfr. conclusioni dell'atto di citazione). In particolare, l'attore affermava che i crediti vantati verso di lui da Controparte_1
(da qui in avanti, per brevità, risultavano prescritti, non avendo
[...] CP_2 l'ente riscossore posto in essere alcun atto interruttivo della prescrizione (decennale per i tributi, quinquennale per gli interessi e le sanzioni connesse al mancato versamento dei tributi e triennale con riguardo al bollo auto) nel periodo intercorrente tra la notifica delle predette cartelle e l'intervento esercitato da parte creditrice in data 16.05.2023 nella procedura esecutiva immobiliare meglio indicata in atti. Con peculiare riguardo agli importi portati dalle cartelle n. 04820010171366574000, n. 04820010188699855 000, n. 04820020023136281000, n. 04820030000312145 000 e n. 04820040029459540 000, parte debitrice puntualizzava d'aver chiesto in data 22.09.2009 una rateizzazione del debito,
1 avendo sottolineato di essersi, tuttavia, limitato a onorare la prima rata e versare un acconto sulla seconda, scadente in data 30.11.2009, per cui “a far data dal mese di dicembre 2009 (ovvero, al più, gennaio 2010) avrebbe potuto richiedere al signor l'intero Parte_1 importo iscritto a ruolo immediatamente ed automaticamente, con conseguente (ri)decorrenza dei termini prescrizionali dei crediti sottesi alle suddette cartelle” (cfr. pag. 10 dell'atto di citazione). Circa le cartelle F (n. 048201100325562212000) e G (n. 04820110035572644000) eccepiva la prescrizione delle stesse per mancanza di atti interruttivi. Con riguardo alla cartella n. 04820190008265975000 emessa per mancato pagamento del c.d. superbollo inerente all'anno 2014 e notificata in data 27.06.2019, alla cartella n. 04820190003145824000 emessa per mancato pagamento del c.d. superbollo per l'anno 2013 e notificata in data 26.03.2019, alla cartella n. 04820160020598844000 emessa per un mancato pagamento del c.d. superbollo relativamente all'anno 2012 e notificata in data 01.10.2019 e alla cartella n. 04820130002348179000 per mancato pagamento del bollo relativamente all'anno 2011 notificata in data 17.10.2016, parte attrice evidenziava come detti crediti si fossero prescritti per decorso del termine prescrizionale di tre anni previsto dall'art. 5 del D.L. 953/82, modificato dall'art. 3 del D.L. 2/86 convertito nella legge 60/86. In ogni caso, parte attrice affermava che non si rinvenivano atti idonei a interrompere la prescrizione, evidenziando, in particolare, che i) il pignoramento presso Banca Mediolanum era stato notificato al signor in Genova, via del Tritone, n. 10/1 in data Parte_1
10.05.2012, pur risultando egli a quella data residente in Rapallo, come da certificato, ii) il pignoramento presso Banco Popolare era stato notificato in Rapallo, alla via Arpinati n. 16 sebbene il medesimo, come comprovato per tabulas, a far data dall'agosto del 2012 fosse cittadino italiano residente all'estero; iii) il pignoramento effettuato presso Banca Nazionale del Lavoro era stato notificato al signor in Rapallo, via Arpinati n. 16, nonostante Parte_1 che il predetto a far data dall'agosto del 2012 fosse cittadino italiano residente all'estero e che iv) con riguardo al pignoramento mobiliare effettuato in data 10.06.2016, “non è dato sapere se e quando si sia provveduto alla notifica dell'atto presupposto” (cfr. pag. 15 dell'atto di citazione). Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda altrui, poiché infondata CP_2 in fatto e in diritto. A sostegno della propria domanda, parte convenuta eccepiva il difetto d'interesse in capo a controparte in ordine al conseguimento di una pronuncia nel merito, avendo la seconda già ottenuto dal giudice dell'esecuzione la sospensione della procedura esecutiva immobiliare, a fortiori in considerazione del deposito da parte dell'ente riscossore della rinuncia agli atti esecutivi. Nel merito l'ente evidenziava l'equivocità delle difese dell'attore, che nel giudizio sommario dinanzi al giudice dell'esecuzione aveva dichiarato di contestare solo la notifica degli atti interruttivi, mentre nel presente teneva una posizione non univoca, non essendo dato comprendere se il contribuente contestasse anche il perfezionamento, a monte, della notifica delle cartelle;
in tal caso eccepiva CP_2
l'inammissibilità di tali difese, in quanto eccedenti quelle proposte nel ricorso in opposizione. L'ente riscossore rilevava, altresì, che, per giurisprudenza costante, il termine prescrizionale dei tributi, delle sanzioni e degli interessi connessi si configurava decennale, avendo aggiunto che la richiesta di rateizzazione costituiva riconoscimento di debito, determinante la ripresa della decorrenza della prescrizione dal 01.10.2015, cioè dal primo giorno utile successivo alla scadenza in data 30.09.2015 del piano rateale concordato e, anzi, rinuncia agli effetti favorevoli della prescrizione. L'ente riscossore aggiungeva, in ogni caso, che la prescrizione in parola risultava essere stata interrotta dalla notifica delle intimazioni di pagamento del 10.05.2012, da quella del 16.04.2016 e da quella del 26.10.2022, avendo sottolineato che “il signor è iscritto all'A.I.R.E., ma non è Parte_1 mai stato cancellato dall'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Rapallo,
2 dove risulta attualmente iscritto con abitazione in via Arpinati Luigi n. 16 – 13. (doc. 15 - fascicolo fase cautelare 1 opposizione qui doc. 13). Si consideri che la residenza fiscale è collegata all'A.I.R.E., infatti ai sensi dell'art. 2 del TUIR i soggetti che si trasferiscono all'estero mantenendo l'iscrizione anagrafica in Italia per oltre 183 giorni, mantengono la residenza fiscale in Italia, con conseguente obbligo di dichiarare in Italia anche i redditi da fonte estera percepiti, ex art. 3 TUIR” (cfr. pag. 13 della comparsa). In punto rito, sussiste l'interesse ad agire in capo all'attore volto al conseguimento di un provvedimento di merito avente a oggetto l'accertamento negativo della debenza da parte propria delle somme richieste da si osserva, infatti, che l'ordinanza di sospensione CP_2 della procedura esecutiva non è suscettibile di passaggio in giudicato e che la rinuncia agli atti esecutivi, pur depositata dall'ente riscossore, non esclude, in radice, la facoltà di CP_2 di coltivare altra azione esecutiva volta al soddisfacimento delle proprie pretese.
Ora, pur non ravvisandosi, sotto il profilo normativo, alcuna necessaria corrispondenza tra il contenuto del ricorso in opposizione e l'atto introduttivo del giudizio di merito, si sottolinea come l'attore non abbia confutato in maniera seria, precisa e puntuale per i riferimenti richiamati la ritualità delle notifiche delle cartelle esattoriali connotate dalle lettere decorrenti da A a G, apparendo l'espressione “asseritamente notificate” meramente abbozzata, suggestiva e retorica e, pertanto, priva di portata giuridica apprezzabile;
a tal proposito si rammenta che, in applicazione del principio dispositivo, grava sull'attore l'onere di inequivoca allegazione delle proprie difese al fine di consentire alla controparte e, in ultimo, al giudice di individuare le questioni costituenti il thema disputandum. Si sottolinea, infatti, che “il convenuto è tenuto a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica. Questo onere si coordina con quello di allegazione dei fatti di causa che incombe sull'attore, sicché la mancata allegazione puntuale dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi rispetto ai quali opera il principio di non contestazione, esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto, altrettanto genericamente allegato, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata” (cfr. Cass. civ. sez. III, 08.09.2022, n.26510). Analogamente, si ritiene non contestata ai sensi dell'art. 115 c.p.c. la notifica delle cartelle di pagamento inerenti al bollo auto, essendosi l'attore limitato ad allegare: “A prescindere dal rilievo che sarà onere di fornire prova dell'effettiva notifica della cartella in questione CP_2 (essendo documentalmente provato che il signor al tempo dell'asserita notifica, Parte_1 era effettivamente residente all'estero)”, inciso laconico, generico, e, in ogni caso, sibillino, a fortiori in considerazione della declinazione al singolare dell'espressione “cartella in questione”, sebbene i titoli elencati fossero quattro (cfr. pag. 11 dell'atto di citazione). Pertanto, alla luce del contenuto complessivo dell'atto introduttivo, nonché delle argomentazioni difensive di si reputa che l'attore abbia inteso concentrare le CP_2 proprie difese sull'inidoneità delle intimazioni di pagamento e degli atti di pignoramento a interrompere la prescrizione dei crediti pretesi da CP_2
Ciò posto, si evidenzia come l'istanza di rateizzazione dell'importo portato dalle cartelle sopra meglio indicate integri, per giurisprudenza pacifica, riconoscimento di debito idoneo a interrompere la prescrizione dei tributi a decorrere dalla presentazione della stessa, cioè dal 22.09.2009 (cfr. doc. 13-8 fascic. 8 parte convenuta). Si precisa come le argomentazioni difensive di parte attrice in punto decorrenza della prescrizione dal primo mese di morosità risalente al dicembre 2009 e quelle articolate, per converso, da parte convenuta in ordine alla decorrenza della prescrizione dal 01.10.2015, cioè dalla scadenza in data 30.09.2025 dell'ultima rata prevista dal piano di ammortamento, paiano prive di fondamento, in quanto
3 l'effetto riconoscitivo del debito è “istantaneo”, producendosi per il solo fatto della manifestazione della volontà del contribuente di accedere al beneficio della rateizzazione.
Circa il regime prescrizionale applicabile, si ritiene che i crediti da tributi portate dalle predette cartelle siano soggette alla prescrizione decennale in conformità alle difese svolte in via principale da entrambe le parti sul punto (cfr. “Per costante e autorevole giurisprudenza, i crediti tributari – tranne nei casi di espresse deroghe previste dalla legge
– si prescrivono in dieci anni ex art. 2946 c.c.5 (…) Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudicante ritenga di non acclarare l'intervenuta prescrizione dei crediti di cui alle suindicate cartelle, si osserva comunque quanto segue” in ordine alla prescrizione quinquennale di sanzioni e interessi (cfr. pag. 7 dell'atto di citazione); si rende, pertanto, necessario verificare se nel decennio decorrente dal 22.09.2009 parte convenuta abbia posto in essere atti idonei a determinare l'interruzione della prescrizione dei crediti azionati. Nella fattispecie, si rileva come le intimazioni di pagamento relative alle cartelle oggetto di richiesta di rateizzazione siano state notificate – al signor e non, come, invece, CP_3 corretto, al signor tra il 9 e il 10 maggio 2012 all'indirizzo di Genova, Via Parte_1 del Tritone 10/1, tuttavia, non corrispondente alla residenza anagrafica del medesimo evincibile dal certificato di residenza storico, prodotto anche da ove si legge che il CP_2 contribuente dal 24.02.012 aveva trasferito la propria residenza anagrafica a Rapallo, alla
Via Luigi ARPINATI nn. 16. A tal proposito si sottolinea che, “ai fini della determinazione del luogo di residenza o dimora della persona destinataria della notificazione, rileva esclusivamente il luogo ove essa dimora di fatto in modo abituale, rivestendo le risultanze anagrafiche mero valore presuntivo circa il luogo di residenza e potendo essere superate, in quanto tali, da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, affidata all'apprezzamento del giudice di merito” (cfr. Trib. Bari sez. III, 18.09.2012, n.2907), presupposto, però, non integrato nella vicenda in esame. Analogamente, si osserva come gli atti di pignoramento effettuati da l'uno, presso BANCA MEDIOLANUM CP_2 e, l'altro, presso siano stati notificati al debitore in data Controparte_4 07.11.2012 all'indirizzo di Genova, Via del Tritone n. 10/1 invece che a quello di Edificio Cornice AV della Indipendenza – Malabo (Guinea Equatoriale), sebbene tale secondo indirizzo risultasse dalle iscrizioni anagrafiche e, pertanto, fosse accertabile, anche in occasione della notifica degli ulteriori atti interruttivi. Si aggiunge che l'ente riscossore non pare aver offerto alcuna prova contraria alle risultanze emergenti dal sopraindicato certificato storico di residenza del contribuente, occorrendo osservare che il perfezionamento della notifica dei predetti atti ai sensi dell'art. 140 c.p.c. – e non ai sensi dell'art. 143 c.p.c. - in sé e per sé, non comprovi in maniera univoca l'effettività della dimora abituale e continuativa dell'attore ove risulta essere stato tentato il recapito. Con maggior onere motivazionale, si evidenzia che appaiano generiche e prive di sostegno normativo le argomentazioni di parte convenuta in ordine all'idoneità delle notifiche in parola a determinare l'interruzione della prescrizione in virtù del criterio della c.d. residenza fiscale del signor in Italia;
si rileva, infatti, come il concetto di Parte_1 residenza fiscale differisca da quello di residenza anagrafica, in quanto, mentre quest'ultima indica il luogo, in cui un soggetto dimora abitualmente, la prima determina il luogo, in forza della cui normativa il contribuente è fiscalmente tenuto al pagamento dei tributi, ferma la notifica degli atti impositivi e giudiziari all'estero se quivi risulta la residenza anagrafica accertabile da parte creditrice, previa presa visione dei pubblici registri. Nella vicenda in esame, ben avrebbe potuto accertare la residenza anagrafica CP_2 all'estero del contribuente, poiché risultante dai pubblici registri, occorrendo osservare che, in generale, la disciplina in tema di notifiche non mira a prendere “in contropiede” il
4 destinatario, ma a rendergli noti o, almeno, conoscibili gli atti che lo riguardano e ciò proprio mediante recapito presso il luogo di dimora abituale dello stesso evincibile, sino a prova contraria, dai certificati di residenza. Si rammenta, infatti, che, “nel caso di variazione anagrafica della persona fisica, questa ha effetto a partire dal trentesimo giorno successivo (art. 58 u.c. d.P.R. 600/73) senza alcun obbligo di relativa comunicazione all'Amministrazione finanziaria (art 60, co. 3, d.P.R. 600/73). Le disposizioni contenute nell'art. 142 c.p.c., non si applichino in caso di notificazione di atto impositivo a cittadino italiano avente all'estero una residenza conoscibile dall'Amministrazione finanziaria in base all'iscrizione all'A.I.R.E. (Corte costituzionale n. 366 del 2007). L'art. 60, primo comma, del d.P.R. n. 600/73 prescrive che la notifica deve essere effettuata al domicilio fiscale del destinatario e il terzo comma della stessa norma indica che per le persone fisiche le variazioni di indirizzo hanno effetto dal trentesimo giorno dalla variazione anagrafica, non già da eventuali comunicazioni, in quanto non prescritte” (cfr. Comm. trib. reg. Milano, (Lombardia) sez. XVII, 02.08.2021, n.3002). Si ritengono, dunque, nulle le notifiche in parola, poiché effettuate presso luogo diverso da quello di residenza anagrafica, con conseguente inidoneità di detti atti a determinare l'interruzione della prescrizione decennale dei crediti azionati da parte convenuta nel periodo intercorrente tra la richiesta di rateizzazione del 22.09.2009 e il deposito dell'intervento in data 16.05.2023 e, quindi, estinzione per prescrizione dei diritti di credito oggetto di rateizzazione.
Circa le cartelle F (cioè n. 04820110032556212000) e G. (n. 04820110035572644000) relative a ruoli per tributi erariali (IRPEF e IRAP), diritti camerali e sanzioni amministrative per la violazione del Codice della strada notificate, rispettivamente, in data
20.12.2011 e in data 23.01.12 a Genova, alla Via Tritone 10, si evidenzia come le successive intimazioni di pagamento siano state notificate da in data 16.04.2016, CP_2 03.06.2016, 26.10.2022 all'indirizzo di Rapallo, nonostante l'iscrizione all'AIRE di controparte dal 28.08.2012 (cfr. doc. 13 sub 8,9, 10 e 15 del fascicolo di parte convenuta e doc. 3 fascic. parte attrice), con conseguente nullità delle notifiche dei testé indicati atti interruttivi e, quindi, estinzione per prescrizione dei diritti di credito in parola alla data dell'intervento dell'agente riscossore nella procedura di esecuzione immobiliare. Per quanto concerne le cartelle n. 04820190008265975000, notificata in data 27.06.2019, per mancato pagamento del c.d. superbollo dell'anno 2014, n. 04820190003145824000, notificata in data 26.03.2019 per mancato pagamento del c.d. superbollo inerente all'anno 2013, n. 04820160020598844000, notificata in data 01.10.2019 per mancato pagamento del c.d. superbollo relativamente all'anno 2012 e n. 04820130002348179000, notificata in data 17.10.2016, per mancato pagamento del bollo inerente all'anno 2011, l'ente riscossore eccepiva “la tardività delle contestazioni poiché le cartelle sono state notificate le prime due nel 2016 e le altre due nel 2019, sono diventate definitive per mancata opposizione, pertanto la pretesa è cristallizzata. Il merito non è più contestabile e le cartelle costituiscono titolo ex art. 49 D.P.R. 602/73.tasse”, avendo aggiunto che “in forza della L. 147/13 (legge di stabilità per il 2014) e del D.L. 16/14, per i ruoli relativi a tributi erariali consegnati all'Agente della Riscossione entro il 31.10.13, il termine di prescrizione per tutte le cartelle, è stato sospeso dalla data di entrata in vigore della legge 147/13, ossia dal
01.01.2014, fino al 15.06.14 (per consentire e verificare il pagamento delle cartelle rottamate). Pertanto, il termine di prescrizione è stato sospeso per il periodo suddetto ed è ricominciato a decorrere il 16.06.2014. Il termine di prescrizione è rimasto sospeso in forza della disciplina emergenziale, di cui all'art. 68 commi 1, 2, 2 – bis, 4 - bis del DL 18/20, che richiama l'art. 12 del D.Lgs. 159/15, dettata per far fronte all'epidemia da COVID-19, nel periodo compreso tra l'08.03.20 e il 31.08.21” (cfr. pag. 18 della comparsa di costituzione).
5 Ora, attesa la genericità delle difese di parte convenuta in ordine alla natura dei crediti vantati dalle cartelle in parola, si rileva che il credito da bollo auto si prescrive in tre anni ai sensi dell'art. 5 del D.l. 953/82, modificato dall'art. 3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86 in ordine al recupero delle tasse dovute dal 01.01.1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri.
Nella fattispecie, si evidenzia che la notifica delle cartelle inerenti al bollo auto è successiva alla sospensione della l. 147/13, non essendo, in ogni caso, state contestate dall'attore; si rileva, altresì, che l'art. 68, 1° del d.l. 18/20, entrato in vigore in data 17.03.2020 e convertito nella l. 27/20, modificata dalla l. 29/2022, prevede che “con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonche' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”. Con precipuo riferimento alla cartella notificata nel 2016, si osserva che, decorsi tre anni dalla notifica al contribuente, i relativi crediti risultavano già prescritti all'epoca dell'entrata in vigore del d.l. 18/2020, che, quindi, non può trovare applicazione in ragione del tenore letterale del predetto art. 68, che postula adempimenti “in scadenza” e non già “scaduti”; la sopraindicata sospensione trova, invece, applicazione ai titoli già emessi e notificati nel
2019, recanti termini prescrizionali non ancora spirati alla data dell'08.03.2020. Più precisamente, si rileva che, in applicazione della sospensione in vigore dall'08.03.2020 al 31.08.2021 e in difetto d'atti interruttivi, la cartella notificata in data 26.03.2019 si sarebbe prescritta in data 26.05.2023, la cartella notificata in data 27.06.2019 si sarebbe prescritta in data 27.08.2023 e la cartella notificata in data 01.10.2019 si sarebbe prescritta in data 01.12.2023; ne discende che alla data dell'intervento di nella procedura esecutiva, CP_2 avvenuto in data 16.05.2023, i crediti portati dalle predette cartelle non risultavano estinti. Ebbene, si ritiene che la domanda attorea in ordine all'accertamento della prescrizione delle ragioni creditorie azionate da sia accoglibile limitatamente alle cartelle n. CP_2
04820010171366574000, n. 04820010188699855 000, n. 04820020023136281000, n.
04820030000312145 000, n. 04820040029459540 000, n. 048201100325562212000, n.
04820110035572644000 e n. 04820130002348179000, con rigetto e assorbimento di qualsivoglia altra questione sollevata dalle parti.
Con riguardo alla domanda attorea di risarcimento del danno ex art. 96, 2° c. c.p.c. in misura pari a € 20.000 (di cui € 3.465,50 a titolo di danno patrimoniale in ragione della somma prelevata da sulla scorta del pignoramento presso terzi notificato a CP_2 [...]
e il restante importo a titolo di danno non patrimoniali), l'ente riscossore CP_4 eccepiva la tardività di detta istanza, l'infondatezza, in ogni caso, della stessa in ragione della legittimità dell'azione esecutiva coltivata e, comunque, la prescrizione quinquennale del diritto ai sensi dell'art. 2043 c.c. Nella fattispecie, si osserva come la richiesta risarcitoria in parola sia stata correttamente avanzata ex art. 96, 2° c. c.p.c. dinanzi al giudice adito, in quanto funzionalmente competente a decidere la presente causa derivante dall'opposizione all'esecuzione promossa dal contribuente;
appaiono, altresì, incongruenti le argomentazioni difensive articolate da parte convenuta ai sensi dell'art. 2043 c.c., trattandosi di norma non azionata da controparte. Ebbene, si osserva che “la responsabilità processuale aggravata per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi
6 attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art. 24 Cost” (cfr. Corte App. Napoli sez. VII, 22.01.2025, n.277). Nella fattispecie, si osserva come le allegazioni attoree volte al conseguimento del risarcimento del danno paiano approssimative, nonché prive di supporto probatorio, anche ai sensi dell'art. 2727 c.c., occorrendo, in ogni caso, rilevare la carenza del presupposto minimo della colpa grave in capo all'ente riscossore, limitatosi a resistente in giudizio sulla scorta della ritenuta legittimità del proprio operato secondo una prospettazione difensiva, che, pur parzialmente disattesa, non appariva manifestamente infondata, anche in ragione della complessità della materia. Corollario ne è il rigetto della domanda di parte attrice avente a oggetto la condanna di parte convenuta ex art. 96 c.p.c., essendosi quest'ultima limitata a difendersi in giudizio.
Infine, si dispone la compensazione delle spese di lite in ragione della reciproca soccombenza delle parti;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, assorbita e rigettata qualsivoglia altra pretesa, istanza ed eccezione;
in accoglimento parziale della domanda attorea,
DICHIARA estinti i diritti di credito portati dalle cartelle n. 04820010171366574000, n.
04820010188699855 000, n. 04820020023136281000, n. 04820030000312145 000, n. 04820040029459540 000, n. 048201100325562212000, n. 04820110035572644000 e n.
04820130002348179000;
RIGETTA la domanda formulata ex art. 96 c.p.c. da parte attrice nei confronti di parte convenuta;
RIGETTA nel resto. Con compensazione delle spese di lite.
Biella, 02.05.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa F. MARRAPODI
7