Articolo 11 della Legge 15 maggio 1986, n. 194
Articolo 10Articolo 12
Versione
5 giugno 1986
Art. 11. 1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenuto conto delle risultanze istruttorie e dell'esito delle votazioni del consiglio, sceglie i candidati da proporre al Presidente della Repubblica per il conferimento della onorificenza - di concerto, per quanto attiene alle designazioni di cui al punto a) del comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste - tra quelli ritenuti idonei dal consiglio.
2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sottopone alla firma del Presidente della Repubblica il decreto di conferimento delle onorificenze in tempo utile per darne notizia in occasione della festa della Repubblica.
Entrata in vigore il 5 giugno 1986