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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 15/12/2025, n. 831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 831 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VI
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 1839/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1839/2025 R.V.G. promossa da
(Cod. Fis , con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. LO BIANCO MARIA CONSIGLIA, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Pavia, Via Palestro n. 11;
E
(Cod. Fis. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. CANALE DOMENICO, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Reggio
Calabria, Via San Francesco da Paola n. 76;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in VI, in data 17/09/2005, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di VI alla
Parte II, Serie A n. 131, dell'anno 2005, in regime di separazione dei beni;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
[...]
2. ordinare al Comune di Pavia di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
pag. 1 di 4
3. assegnare la casa coniugale [intestata nella misura del 50% ad entrambe le parti, con tutto il mobilio ivi presente [acquistato con danaro comune], alla signora Parte_1 che continuerà a viverci con i due figli minori e;
[...] Per_1 Per_2
4. affidare i due figli minori, in via congiunta, ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente degli stessi presso la residenza materna. In virtù del tipo di affidamento richiesto le decisioni più importanti nell'interesse dei figli relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della prole;
5. il padre potrà vedere i figli, previo accordo con la madre, liberamente durante la settimana, con preavviso anche via whatsapp di almeno 24 ore, compatibilmente alle condizioni di salute, agli impegni scolastici e sportivi degli stessi e comunque alla loro volontà; quanto ai fine settmana, il padre potrà tenere con sé i figli a week end alterni dal venerdì dopo la scuola alla domenica sera entro le ore 18,00 – con riaccompagnamento presso la residenza materna;
- durante le vacanze natalizie ad anni alterni, suddivise in due periodi, dal ventitré a al trenta dicembre e dal trentuno dicembre al sei gennaio. Durante le festività Pasquali ad anni alterni, con l'uno o l'altro genitore;
- durante le vacanze estive i figli potranno stare con il padre per due settimane anche non consecutive, in periodo da comunicarsi (vale per entrambi i coniugi) entro il 31 maggio di ogni anno, da stabilirsi tenuto conto degli impegni di ciascun genitore. Fatti salvi diversi accordi tra i genitori;
6. il padre verserà alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al man-tenimento di entrambi i minori, l'importo omnia di € 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese extra assegno così come disciplinate dal vigente Protocollo del Tribunale di Pavia, che è qui da intendersi ritrascritto e comunque allegato al presente atto;
7. la signora percepirà, inoltre, per intero l'importo assegnato a titolo di Parte_1 assegno universale unico, attvando, all'uopo, la procedura di rito;
pag. 2 di 4
8. le detrazioni/ deduzioni d'imposta per i figli a carico ed ogni altro beneficio fiscale di legge, anche di nuova introduzione, nessuno escluso, saranno utilizzate da ciascun genitore nei limiti previsti dalla legge;
9. i coniugi si autorizzano sin da ora al rilascio/ rinnovo dei documenti d'identità per sé medesimi e per i figli minori validi per l'espatrio;
10. le Parti dichiarano [fatta salva la comproprietà dell'immobile destinato a casa coniugale] di aver già provveduto a regolare tutti gli altri rapporti patrimoniali tra di esse intercorrenti e di non aver nulla a che pretendere l'uno dall'altro;
11. spese legali compensate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20.5.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Nulla viene disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
pag. 3 di 4 Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
che hanno contratto matrimonio in VI, in data Controparte_1
17/09/2005, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di VI alla Parte II, Serie A n. 131, dell'anno 2005;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. recepisce le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. nulla sulle spese.
Così deciso in Pavia, il 15/12/2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VI
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 1839/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1839/2025 R.V.G. promossa da
(Cod. Fis , con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. LO BIANCO MARIA CONSIGLIA, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Pavia, Via Palestro n. 11;
E
(Cod. Fis. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. CANALE DOMENICO, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Reggio
Calabria, Via San Francesco da Paola n. 76;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in VI, in data 17/09/2005, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di VI alla
Parte II, Serie A n. 131, dell'anno 2005, in regime di separazione dei beni;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
[...]
2. ordinare al Comune di Pavia di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
pag. 1 di 4
3. assegnare la casa coniugale [intestata nella misura del 50% ad entrambe le parti, con tutto il mobilio ivi presente [acquistato con danaro comune], alla signora Parte_1 che continuerà a viverci con i due figli minori e;
[...] Per_1 Per_2
4. affidare i due figli minori, in via congiunta, ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente degli stessi presso la residenza materna. In virtù del tipo di affidamento richiesto le decisioni più importanti nell'interesse dei figli relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della prole;
5. il padre potrà vedere i figli, previo accordo con la madre, liberamente durante la settimana, con preavviso anche via whatsapp di almeno 24 ore, compatibilmente alle condizioni di salute, agli impegni scolastici e sportivi degli stessi e comunque alla loro volontà; quanto ai fine settmana, il padre potrà tenere con sé i figli a week end alterni dal venerdì dopo la scuola alla domenica sera entro le ore 18,00 – con riaccompagnamento presso la residenza materna;
- durante le vacanze natalizie ad anni alterni, suddivise in due periodi, dal ventitré a al trenta dicembre e dal trentuno dicembre al sei gennaio. Durante le festività Pasquali ad anni alterni, con l'uno o l'altro genitore;
- durante le vacanze estive i figli potranno stare con il padre per due settimane anche non consecutive, in periodo da comunicarsi (vale per entrambi i coniugi) entro il 31 maggio di ogni anno, da stabilirsi tenuto conto degli impegni di ciascun genitore. Fatti salvi diversi accordi tra i genitori;
6. il padre verserà alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al man-tenimento di entrambi i minori, l'importo omnia di € 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese extra assegno così come disciplinate dal vigente Protocollo del Tribunale di Pavia, che è qui da intendersi ritrascritto e comunque allegato al presente atto;
7. la signora percepirà, inoltre, per intero l'importo assegnato a titolo di Parte_1 assegno universale unico, attvando, all'uopo, la procedura di rito;
pag. 2 di 4
8. le detrazioni/ deduzioni d'imposta per i figli a carico ed ogni altro beneficio fiscale di legge, anche di nuova introduzione, nessuno escluso, saranno utilizzate da ciascun genitore nei limiti previsti dalla legge;
9. i coniugi si autorizzano sin da ora al rilascio/ rinnovo dei documenti d'identità per sé medesimi e per i figli minori validi per l'espatrio;
10. le Parti dichiarano [fatta salva la comproprietà dell'immobile destinato a casa coniugale] di aver già provveduto a regolare tutti gli altri rapporti patrimoniali tra di esse intercorrenti e di non aver nulla a che pretendere l'uno dall'altro;
11. spese legali compensate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20.5.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Nulla viene disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
pag. 3 di 4 Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
che hanno contratto matrimonio in VI, in data Controparte_1
17/09/2005, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di VI alla Parte II, Serie A n. 131, dell'anno 2005;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. recepisce le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. nulla sulle spese.
Così deciso in Pavia, il 15/12/2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 4 di 4