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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 30/10/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 365-1/2025 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati dott. Vincenzo Domenico Scibetta - Presidente dott. Luca Fuzio - Giudice dott.ssa Angela Randazzo - Giudice est. nel procedimento n. 365-1/2025 PU, per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. RILLO UMBERTO
- ricorrente -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
letto il ricorso depositato in data 3.10.2025, da , per Parte_1
l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio;
ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art. 27, co. 2 CCII, atteso che la parte ricorrente è residente in [...] e che, quindi, il centro degli interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Bergamo;
rilevato che la parte ricorrente riveste la qualità di debitore ex art. 65, co.1, CCII, in quanto soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento della parte ricorrente, atteso che gli stessi non sono in grado di far fronte alle obbligazioni contratte a fronte di un indebitamento di circa € 90.249,50;
evidenziato che, a corredo della domanda, è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art. 39 CCII;
considerato che
parte ricorrente percepisce un reddito mensile di circa € 2.300,00;
considerato che il ricorso alla procedura liquidatoria del patrimonio, con beneficio esdebitatorio finale, postula che una porzione dei debiti vada opportunamente pagata e, pertanto, che il soggetto che acceda al procedimento debba circoscrivere le spese correnti in funzione solutoria dei propri debiti;
ritenuto in tale ottica che, in considerazione delle spese necessarie per il mantenimento personale della parte ricorrente e del proprio nucleo familiare, possa essere sottratto dalla liquidazione lo stipendio percepito dalla parte debitrice, con la esclusione di € 900,00 (non dovendosi considerare le voci dei ratei dei finanziamenti in corso – non opponibili alla procedura concorsuale – così come le spese per assicurazioni, essendo i veicoli di proprietà del debitore acquisiti al patrimonio della procedura, e le spese per tempo libero non conciliabili con la ratio del presente procedimento), con conseguente obbligo della parte ricorrente di versare al liquidatore l'importo indicato, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura ulteriore rispetto allo stipendio, e questo per la durata, prevista dalla parte ricorrente, di 3 anni;
osservato che possono escludersi dalla liquidazione gli arredi dell'abitazione, Contr essendo gli stessi, nella prospettazione dell' privi di valore economico;
osservato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, dott. il quale ha verificato Persona_1 la completezza e attendibilità della documentazione prodotta dai ricorrenti ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;
ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti;
valutato che, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2, lett. b), CCII, quale liquidatore, possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;
p.q.m.
visto l'art. 270 CCII,
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di (C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
via nomina giudice delegato la dott.ssa Angela Randazzo;
nomina liquidatore il dott. Persona_1
ordina al debitore di depositare, entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
ordina al debitore e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
dispone che sia sottratto dalla liquidazione lo stipendio percepito dal debitore, ad eccezione di € 900,00, nonché ad eccezione di ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura ulteriore rispetto allo stipendio, e questo per la durata, prevista da parte ricorrente, di 3 anni;
dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di Parte_1
dispone che il liquidatore:
entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
provveda, alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione, ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3, CCII;
provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII, depositando una relazione nella quale dà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio dell'esdebitazione;
dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura, precisando che I) nel rapporto, il liquidatore dovrà indicare anche a) se i ricorrenti stiano cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII, II) il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere Contr comunicato dal liquidatore ai debitori, ai creditori e all' dispone che la presente sentenza sia inserita sul sito internet del Tribunale di Bergamo, nonché sul pubblico registro automobilistico in relazione ai beni mobili registrati ricompresi nel compendio oggetto di liquidazione;
manda alla Cancelleria per la notificazione ai debitori e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.
Bergamo, 29/10/2025
Il giudice estensore dott.ssa Angela Randazzo
Il Presidente dott. Vincenzo Domenico Scibetta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati dott. Vincenzo Domenico Scibetta - Presidente dott. Luca Fuzio - Giudice dott.ssa Angela Randazzo - Giudice est. nel procedimento n. 365-1/2025 PU, per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. RILLO UMBERTO
- ricorrente -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
letto il ricorso depositato in data 3.10.2025, da , per Parte_1
l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio;
ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art. 27, co. 2 CCII, atteso che la parte ricorrente è residente in [...] e che, quindi, il centro degli interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Bergamo;
rilevato che la parte ricorrente riveste la qualità di debitore ex art. 65, co.1, CCII, in quanto soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento della parte ricorrente, atteso che gli stessi non sono in grado di far fronte alle obbligazioni contratte a fronte di un indebitamento di circa € 90.249,50;
evidenziato che, a corredo della domanda, è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art. 39 CCII;
considerato che
parte ricorrente percepisce un reddito mensile di circa € 2.300,00;
considerato che il ricorso alla procedura liquidatoria del patrimonio, con beneficio esdebitatorio finale, postula che una porzione dei debiti vada opportunamente pagata e, pertanto, che il soggetto che acceda al procedimento debba circoscrivere le spese correnti in funzione solutoria dei propri debiti;
ritenuto in tale ottica che, in considerazione delle spese necessarie per il mantenimento personale della parte ricorrente e del proprio nucleo familiare, possa essere sottratto dalla liquidazione lo stipendio percepito dalla parte debitrice, con la esclusione di € 900,00 (non dovendosi considerare le voci dei ratei dei finanziamenti in corso – non opponibili alla procedura concorsuale – così come le spese per assicurazioni, essendo i veicoli di proprietà del debitore acquisiti al patrimonio della procedura, e le spese per tempo libero non conciliabili con la ratio del presente procedimento), con conseguente obbligo della parte ricorrente di versare al liquidatore l'importo indicato, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura ulteriore rispetto allo stipendio, e questo per la durata, prevista dalla parte ricorrente, di 3 anni;
osservato che possono escludersi dalla liquidazione gli arredi dell'abitazione, Contr essendo gli stessi, nella prospettazione dell' privi di valore economico;
osservato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, dott. il quale ha verificato Persona_1 la completezza e attendibilità della documentazione prodotta dai ricorrenti ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;
ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti;
valutato che, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2, lett. b), CCII, quale liquidatore, possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;
p.q.m.
visto l'art. 270 CCII,
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di (C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
via nomina giudice delegato la dott.ssa Angela Randazzo;
nomina liquidatore il dott. Persona_1
ordina al debitore di depositare, entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
ordina al debitore e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
dispone che sia sottratto dalla liquidazione lo stipendio percepito dal debitore, ad eccezione di € 900,00, nonché ad eccezione di ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura ulteriore rispetto allo stipendio, e questo per la durata, prevista da parte ricorrente, di 3 anni;
dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di Parte_1
dispone che il liquidatore:
entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
provveda, alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione, ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3, CCII;
provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII, depositando una relazione nella quale dà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio dell'esdebitazione;
dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura, precisando che I) nel rapporto, il liquidatore dovrà indicare anche a) se i ricorrenti stiano cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII, II) il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere Contr comunicato dal liquidatore ai debitori, ai creditori e all' dispone che la presente sentenza sia inserita sul sito internet del Tribunale di Bergamo, nonché sul pubblico registro automobilistico in relazione ai beni mobili registrati ricompresi nel compendio oggetto di liquidazione;
manda alla Cancelleria per la notificazione ai debitori e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.
Bergamo, 29/10/2025
Il giudice estensore dott.ssa Angela Randazzo
Il Presidente dott. Vincenzo Domenico Scibetta