Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 18/12/2025, n. 22940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22940 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22940/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12578/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12578 del 2022, proposto da
Federazione Lavoratori della Conoscenza Cgil, Federazione Lavoratori della Conoscenza Cgil Roma Lazio, TE MA, BR TT, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Americo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia come da procure in atti;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Asi Agenzia Spaziale Italiana, Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- della delibera n. 168 del 24.08.2022 pubblicata sul sito istituzionale dell'ASI, con la quale è stato deliberato di approvare l'adeguamento dello Statuto dell'Agenzia Spaziale Italiana nel testo allegato alla delibera medesima, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, in prima attuazione dell'art. 30 del decreto legge 30 aprile 2002 n. 36, convertito, con modificazione, dalla legge del 29 giugno 2022 n. 79;
- dello statuto dell'Asi nonché degli atti ad esso presupposti e successivi nella parte in cui non prevede, nell'ambito della composizione del Consiglio di Amministrazione, organo di indirizzo politico dell'Ente, una rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi;
- di tutti gli atti endoprocedimentali di approvazione dello Statuto dell'ASI e di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso a quelli impugnati, anche se non conosciuto.
previa declaratoria
del diritto dei ricercatori e tecnologi interni all'ASI ad avere la propria rappresentanza elettiva all'interno dell'organo di governo dell'Ente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Asi Agenzia Spaziale Italiana e di Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 novembre 2025 il consigliere CH TR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato e depositato il 27 ottobre 2022 la CGIL – Federazione Lavoratori delle Conoscenze e i Tecnologi in servizio presso l’Agenzia Spaziale Italiana dottori TE MA e BR TT hanno impugnato, chiedendone l’annullamento, la delibera n. 168 del 24.08.2022 pubblicata sul sito istituzionale dell’ASI, con la quale è stato deliberato di approvare l’adeguamento dello Statuto dell’Agenzia Spaziale Italiana nel testo allegato alla delibera medesima, nella parte in cui non prevede, nell’ambito della composizione del Consiglio di Amministrazione, organo di indirizzo politico dell’Ente, una rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi.
2. – Il ricorso è affidato a motivi rubricati come segue:
1) Violazione, erronea e falsa applicazione del d.lgs n. 218/2016. Eccesso di potere per sviamento. Difetto dei presupposti. Eccesso di delega. Violazione del principio di buon andamento ex art. 97 Cost;
2) Violazione del principio del legittimo affidamento.
3. – Si è costituita in giudizio ASI, che, con memoria depositata l’8 ottobre 2025, ha rappresentato quanto segue: “Nelle more del presente giudizio, tuttavia, ASI ha adottato un nuovo Statuto, pubblicato in data 13 febbraio 2024 ed in vigore dal 14 febbraio 2024 (già in atti). Tale atto non risulta impugnato.”
Lo Statuto ASI del 13 febbraio 2024 è stato depositato in giudizio.
I ricorrenti non hanno replicato.
4. –Il ricorso è passato in decisione alla udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 21 novembre 2025.
5. – L’eccezione dell’Amministrazione resistente merita accoglimento, in quanto il nuovo Statuto ASI pubblicato il 13 febbraio 2024 ha preso il posto della precedente versione di tale atto, di cui alla delibera n. 168 del 2022 impugnata nel presente giudizio.
Ne segue che un eventuale annullamento di quest’ultima non arrecherebbe vantaggi alla sfera giuridica dei ricorrenti; i quali, pertanto, hanno perduto l’interesse che deve sorreggere il ricorso ai fini della sua decisione nel merito.
6. – Il ricorso è quindi improcedibile.
Le spese, anche per la definizione in rito, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe proposto.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CH TR, Presidente FF, Estensore
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
Antonietta Giudice, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| CH TR |
IL SEGRETARIO