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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 17/09/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1708/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1708/2022 tra
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 ATTORI e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 17 settembre 2025 innanzi al Giudice dott.ssa Alice Croci, sono comparsi:
Avv. DE VITIS ALESSANDRO per parte attrice
Avv. DE CESARI PAOLO in sostituzione dell'Avv. USAI FRANCESCO per parte convenuta
E' altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa Martina Bonacini
Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa. I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi agli atti. Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice dott.ssa Alice Croci
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona del Giudice dott.ssa Alice Croci ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1708/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), quali esercenti la responsabilità Parte_2 C.F._2 genitoriale sulla figlia minore (C.F. , Parte_3 C.F._3 con il patrocinio dell'avv. DE VITIS ALESSANDRO, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati a Pietrasanta (LU), via Aurelia Nord n. 25, come da procura in atti;
ATTORI contro
(C.F. ) in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'Avv. USAI FRANCESCO, presso il cui studio ha eletto domicilio a Firenze, via Venezia n. 8, come da procura in atti;
CONVENUTO
Oggetto: responsabilità da cose in custodia
CONCLUSIONI
Come precisate dai procuratori delle parti con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 08/11/2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e quali esercenti la responsabilità genitoriale Parte_2 Parte_1 sulla figlia minore hanno citato in giudizio il Comune di al Parte_3 CP_1
pagina 2 di 7 fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da quest'ultima.
A sostegno della domanda hanno esposto che: il 14/07/2021 alle 19:00 – 19:30 essi, insieme alla figlia e ad un gruppo di amici, stavano percorrendo in bicicletta, a velocità moderata e adottando tutte le precauzioni del caso, via Tonfano a Pietrasanta (LU) in direzione mare-monti quando, all'altezza del civico n. 85, la minore cadeva a terra a causa di una buca non segnalata presente sul manto stradale, battendo a terra il volto;
in conseguenza di ciò, la minore riportava un evidente trauma al labbro superiore e agli incisivi centrali superiori;
la minore è stata visitata dal dott. che in data Persona_1
16/07/2021 ha effettuato una pulpotomia coronale e l'incollaggio del frammento distaccato dell'elemento 21, l'incollaggio del frammento distaccato dell'elemento 11 e la ricostruzione diretta dell'elemento 31, con spese preventivate di € 1.942,00, di cui € 182,00 già corrisposte;
il pediatra, dott. , che ha visitato la bambina le ha prescritto 30 giorni Per_2 di prognosi dal fatto, poi aumentati sino al 20/08/2021, quando l'ha ritenuta guarita con postumi;
non avendo inteso, il risarcire i danni in via stragiudiziale, né aderire CP_1 all'invito ad aderire ad una convenzione di negoziazione assistita, si è reso necessario introdurre il presente giudizio.
In punto di diritto, parte attrice ha ritenuto il responsabile ai sensi dell'art. 2051 CP_1
c.c., per avere omesso di mantenere la strada, o comunque di segnalare l'insidia, della quale l'ente era ben a conoscenza, sia per essere la via ubicata all'interno della circoscrizione comunale e sede di vari servizi pubblici, sia in ragione del tempo trascorso dalla relativa formazione. In subordine, ha quindi formulato la domanda di condanna al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Si è costituita l'amministrazione convenuta contestando il fatto, la sussistenza del nesso di causalità e l'esistenza ed entità dei danni, insistendo per il rigetto della domanda. In particolare, il Comune ha rilevato che la caduta è dipesa dalla negligenza dei genitori della minore, che avrebbero potuto e dovuto percepire l'asserita pericolosità del manto stradale ed evitare l'evento dannoso, essendo peraltro il fatto avvenuto in pieno giorno.
pagina 3 di 7 La causa è stata istruita tramite escussioni testimoniali e consulenza tecnica medico-legale sulla minore.
***
L'istruttoria svolta ha consentito di accertare il fatto, il danno e il nesso causale tra l'uno e l'altro.
I testimoni citati da parte attrice hanno confermato lo stato dei luoghi rappresentato nella fotografia prodotta in allegato alla citazione (doc. 1), dove è visibile una rilevante sconnessione dell'asfalto, che crea un dislivello sulla sede stradale. In particolare, il teste sentito all'udienza del 12/07/2023, ha affermato “... era uno squarcio abbastanza Tes_1 profondo ... La spaccatura si trovava vicino al margine destro della carreggiata e tagliava
l'asfalto in senso longitudinale, anche se non in modo regolare”. Tale condizione non era in alcun modo segnalata e la percorrenza della strada in quel punto non era interdetta.
Dalle dichiarazioni testimoniali si ricava altresì la sussistenza del nesso causale tra la caduta dalla bicicletta della minore e detta anomalia stradale, avendo dichiarato il teste che “Con la ruota anteriore della bicicletta è andata dentro a questa buca. Io Parte_2 mi trovavo lì vicino ed ho visto il fatto”, il teste che “abbiamo subito ricollegato la Tes_1 caduta alla presenza della buca, perché è avvenuta in corrispondenza di questa” ed il teste che “subito dopo mi sono accorto che nel punto della caduta c'era la buca di cui Tes_2 ho detto, rappresentata nella fotografia mostratami”.
Risulta poi che dalla caduta siano derivati i danni descritti in citazione e nella documentazione sanitaria prodotta con la citazione e con la memoria depositata da parte attrice ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., atteso che tutti i testimoni hanno confermato che la minore è caduta in avanti con la faccia, battendo la bocca e riportando la frattura di due denti, anche confermando, i testi e le lesioni riportate nelle immagini Parte_2 Tes_2 fotografiche prodotte sub doc. 2 allegato alla citazione.
È dunque possibile affermare che la minore si è procurata lesioni a causa di una caduta dalla bicicletta determinata dalla presenza di una buca presente sul manto stradale in via
Tonfano a , all'altezza del civico 85. CP_1
Venendo in rilievo la fattispecie di responsabilità delineata dall'art. 2051 c.c., essendosi il fatto verificato a causa della condizione di dissesto della strada di proprietà pubblica, una pagina 4 di 7 volta che il danneggiato abbia fornito la prova del fatto, dell'evento e del relativo nesso eziologico, incombe sulla controparte l'onere di provare la sussistenza del caso fortuito, inteso come fattore imprevedibile ed eccezionale che interviene nella catena causale, interrompendo il nesso e ponendosi quale unica causa dell'evento. Com'è noto, il caso fortuito può essere integrato anche dal comportamento anomalo ed imprevedibile dello stesso danneggiato. In particolare, “la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa – dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass., ord. n. 34886 del
17/11/2021, che conferma Cass., ord. n. 9315 del 3/04/2019).
Le difese articolate sotto questo profilo da parte convenuta hanno riguardo alla visibilità della buca in relazione alla condizione dei luoghi e, quindi, alla capacità di prevedere il pericolo ed evitarlo in capo ai genitori della minore, tenuti a vigilare su di essa. E tuttavia, non colgono nel segno, sia perché, pur essendo pacifico che vi fossero buone condizioni di visibilità - e chiarito che il carattere insidioso della cosa in custodia non rappresenta un requisito della fattispecie di responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. (tra le ultime pronunce, Cass., ord. n. 8450 del 31/03/2025) - non è stata raggiunta la prova di una condotta colposa imputabile agli attori, in via esclusiva ai fini dell'integrazione del caso fortuito, ma neanche in via concorrente ai fini dell'applicazione ufficiosa dell'art. 1227 c.c.
Difatti, il fatto si è verificato su una strada di pubblico transito, durante una passeggiata in pagina 5 di 7 bicicletta alla quale prendevano parte tanto i genitori, quanto la minore sul proprio velocipede, la quale era peraltro in testa al gruppo.
Accertata la responsabilità, occorre quantificare i danni.
Le lesioni riportate dalla minore in conseguenza della caduta sono state quantificate dal c.t.u., sulla base di quanto certificato in atti ed emerso sia dalla visita odontoiatrica effettuata, sia dall'eseguita OPT e nel contraddittorio tecnico con i consulenti nominati dalle parti, i quali non hanno espresso osservazioni critiche all'elaborato, nella misura dell'1,5 % di danno biologico permanente in riferimento agli elementi dentari 11 e 21. Il
c.t.u. ha altresì, con valutazioni coerenti e prive di profili di censura, come detto non evidenziati nemmeno dalle parti o dai loro cc.tt.pp., quantificato spese future per il rifacimento dei trattamenti odontoiatrici, ossia due rifacimenti estetici e due corone in ceramica integrale sui denti 11 e 21 e tre rifacimenti nella somma di € 9.000,00, oltre ad avere ritenuto congrue e pertinenti le spese documentate in atti in relazione agli esborsi sostenuti per le visite e i trattamenti odontoiatrici già praticati e per i certificati pediatrici, per € 521,60.
Utilizzando per la liquidazione le tabelle elaborate presso il tribunale di Milano, tenuto conto dell'età della minore al momento del fatto (11 anni), il danno biologico permanente ammonta ad € 1.862,21. Nessun incremento dell'importo risarcitorio è dovuto, in assenza di ogni deduzione.
Su tale importo sono da calcolare gli interessi al tasso legale a decorrere dalla data dell'illecito (14/07/2021), calcolati sull'importo del danno biologico incrementato annualmente della rivalutazione monetaria, in base agli indici annuali Istat dei prezzi al consumo rilevati per le famiglie di operai ed impiegati (Cass., S.U., sent. 1712/1995). Sulla somma liquidata all'attualità secondo il criterio sopra indicato sono invece dovuti gli interessi al tasso legale moratorio sino al saldo effettivo.
In conclusione, il convenuto deve essere condannato al risarcimento dei danni in CP_1 favore di parte attrice nella misura di € 1.862,21 quanto al danno biologico, con rivalutazione e calcolo degli interessi secondo quanto detto sopra, e di € 9.521,60 quanto al pagina 6 di 7 danno patrimoniale. Su tale ultimo importo sono dovuti i soli interessi dalla data della domanda sino al saldo effettivo.
Le spese processuali sono poste a carico della parte convenuta in virtù della soccombenza in giudizio e sono liquidate in favore di parte attrice in € 4.227,00 (considerati i valori medi per le fasi di studio, introduttiva ed istruttoria e minimi per la decisionale, tenuto conto della concreta attività difensiva) oltre al 15% per spese generali, all'iva e al cpa di legge ed oltre al rimborso delle spese sostenute per l'iscrizione a ruolo della causa e per le intimazioni testimoniali per € 290,45.
Anche le spese dell'espletata c.t.u. sono poste in via definitiva a carico di parte convenuta, la quale viene condannata a rimborsare anche le spese di c.t.p., liquidate in € 600,00 oltre accessori di legge sulla base del preventivo redatto dal dott. nei confronti degli Per_3 attori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accertata la responsabilità ex art. 2051 c.c. del per le causali Controparte_1 di cui in motivazione, lo condanna al risarcimento dei danni in favore di parte attrice, liquidati in € 1.862,21 a titolo di danno biologico, oltre rivalutazione e calcolo degli interessi secondo quanto sopra detto ed in € 9.521,60 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi dalla data della domanda sino al saldo;
- Condanna il a rifondere a parte attrice le spese processuali, Controparte_1 liquidate in € 4.227,00 oltre al 15% per spese generali, all'iva e al cpa di legge, oltre al rimborso degli esborsi di € 290,45 e delle spese di c.t.p. per € 600,00 oltre accessori di legge;
- Pone a definitivo carico di parte convenuta le spese di c.t.u.
Lucca, 17/09/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Alice Croci
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1708/2022 tra
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 ATTORI e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 17 settembre 2025 innanzi al Giudice dott.ssa Alice Croci, sono comparsi:
Avv. DE VITIS ALESSANDRO per parte attrice
Avv. DE CESARI PAOLO in sostituzione dell'Avv. USAI FRANCESCO per parte convenuta
E' altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa Martina Bonacini
Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa. I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi agli atti. Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice dott.ssa Alice Croci
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona del Giudice dott.ssa Alice Croci ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1708/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), quali esercenti la responsabilità Parte_2 C.F._2 genitoriale sulla figlia minore (C.F. , Parte_3 C.F._3 con il patrocinio dell'avv. DE VITIS ALESSANDRO, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati a Pietrasanta (LU), via Aurelia Nord n. 25, come da procura in atti;
ATTORI contro
(C.F. ) in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'Avv. USAI FRANCESCO, presso il cui studio ha eletto domicilio a Firenze, via Venezia n. 8, come da procura in atti;
CONVENUTO
Oggetto: responsabilità da cose in custodia
CONCLUSIONI
Come precisate dai procuratori delle parti con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 08/11/2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e quali esercenti la responsabilità genitoriale Parte_2 Parte_1 sulla figlia minore hanno citato in giudizio il Comune di al Parte_3 CP_1
pagina 2 di 7 fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da quest'ultima.
A sostegno della domanda hanno esposto che: il 14/07/2021 alle 19:00 – 19:30 essi, insieme alla figlia e ad un gruppo di amici, stavano percorrendo in bicicletta, a velocità moderata e adottando tutte le precauzioni del caso, via Tonfano a Pietrasanta (LU) in direzione mare-monti quando, all'altezza del civico n. 85, la minore cadeva a terra a causa di una buca non segnalata presente sul manto stradale, battendo a terra il volto;
in conseguenza di ciò, la minore riportava un evidente trauma al labbro superiore e agli incisivi centrali superiori;
la minore è stata visitata dal dott. che in data Persona_1
16/07/2021 ha effettuato una pulpotomia coronale e l'incollaggio del frammento distaccato dell'elemento 21, l'incollaggio del frammento distaccato dell'elemento 11 e la ricostruzione diretta dell'elemento 31, con spese preventivate di € 1.942,00, di cui € 182,00 già corrisposte;
il pediatra, dott. , che ha visitato la bambina le ha prescritto 30 giorni Per_2 di prognosi dal fatto, poi aumentati sino al 20/08/2021, quando l'ha ritenuta guarita con postumi;
non avendo inteso, il risarcire i danni in via stragiudiziale, né aderire CP_1 all'invito ad aderire ad una convenzione di negoziazione assistita, si è reso necessario introdurre il presente giudizio.
In punto di diritto, parte attrice ha ritenuto il responsabile ai sensi dell'art. 2051 CP_1
c.c., per avere omesso di mantenere la strada, o comunque di segnalare l'insidia, della quale l'ente era ben a conoscenza, sia per essere la via ubicata all'interno della circoscrizione comunale e sede di vari servizi pubblici, sia in ragione del tempo trascorso dalla relativa formazione. In subordine, ha quindi formulato la domanda di condanna al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Si è costituita l'amministrazione convenuta contestando il fatto, la sussistenza del nesso di causalità e l'esistenza ed entità dei danni, insistendo per il rigetto della domanda. In particolare, il Comune ha rilevato che la caduta è dipesa dalla negligenza dei genitori della minore, che avrebbero potuto e dovuto percepire l'asserita pericolosità del manto stradale ed evitare l'evento dannoso, essendo peraltro il fatto avvenuto in pieno giorno.
pagina 3 di 7 La causa è stata istruita tramite escussioni testimoniali e consulenza tecnica medico-legale sulla minore.
***
L'istruttoria svolta ha consentito di accertare il fatto, il danno e il nesso causale tra l'uno e l'altro.
I testimoni citati da parte attrice hanno confermato lo stato dei luoghi rappresentato nella fotografia prodotta in allegato alla citazione (doc. 1), dove è visibile una rilevante sconnessione dell'asfalto, che crea un dislivello sulla sede stradale. In particolare, il teste sentito all'udienza del 12/07/2023, ha affermato “... era uno squarcio abbastanza Tes_1 profondo ... La spaccatura si trovava vicino al margine destro della carreggiata e tagliava
l'asfalto in senso longitudinale, anche se non in modo regolare”. Tale condizione non era in alcun modo segnalata e la percorrenza della strada in quel punto non era interdetta.
Dalle dichiarazioni testimoniali si ricava altresì la sussistenza del nesso causale tra la caduta dalla bicicletta della minore e detta anomalia stradale, avendo dichiarato il teste che “Con la ruota anteriore della bicicletta è andata dentro a questa buca. Io Parte_2 mi trovavo lì vicino ed ho visto il fatto”, il teste che “abbiamo subito ricollegato la Tes_1 caduta alla presenza della buca, perché è avvenuta in corrispondenza di questa” ed il teste che “subito dopo mi sono accorto che nel punto della caduta c'era la buca di cui Tes_2 ho detto, rappresentata nella fotografia mostratami”.
Risulta poi che dalla caduta siano derivati i danni descritti in citazione e nella documentazione sanitaria prodotta con la citazione e con la memoria depositata da parte attrice ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., atteso che tutti i testimoni hanno confermato che la minore è caduta in avanti con la faccia, battendo la bocca e riportando la frattura di due denti, anche confermando, i testi e le lesioni riportate nelle immagini Parte_2 Tes_2 fotografiche prodotte sub doc. 2 allegato alla citazione.
È dunque possibile affermare che la minore si è procurata lesioni a causa di una caduta dalla bicicletta determinata dalla presenza di una buca presente sul manto stradale in via
Tonfano a , all'altezza del civico 85. CP_1
Venendo in rilievo la fattispecie di responsabilità delineata dall'art. 2051 c.c., essendosi il fatto verificato a causa della condizione di dissesto della strada di proprietà pubblica, una pagina 4 di 7 volta che il danneggiato abbia fornito la prova del fatto, dell'evento e del relativo nesso eziologico, incombe sulla controparte l'onere di provare la sussistenza del caso fortuito, inteso come fattore imprevedibile ed eccezionale che interviene nella catena causale, interrompendo il nesso e ponendosi quale unica causa dell'evento. Com'è noto, il caso fortuito può essere integrato anche dal comportamento anomalo ed imprevedibile dello stesso danneggiato. In particolare, “la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa – dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass., ord. n. 34886 del
17/11/2021, che conferma Cass., ord. n. 9315 del 3/04/2019).
Le difese articolate sotto questo profilo da parte convenuta hanno riguardo alla visibilità della buca in relazione alla condizione dei luoghi e, quindi, alla capacità di prevedere il pericolo ed evitarlo in capo ai genitori della minore, tenuti a vigilare su di essa. E tuttavia, non colgono nel segno, sia perché, pur essendo pacifico che vi fossero buone condizioni di visibilità - e chiarito che il carattere insidioso della cosa in custodia non rappresenta un requisito della fattispecie di responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. (tra le ultime pronunce, Cass., ord. n. 8450 del 31/03/2025) - non è stata raggiunta la prova di una condotta colposa imputabile agli attori, in via esclusiva ai fini dell'integrazione del caso fortuito, ma neanche in via concorrente ai fini dell'applicazione ufficiosa dell'art. 1227 c.c.
Difatti, il fatto si è verificato su una strada di pubblico transito, durante una passeggiata in pagina 5 di 7 bicicletta alla quale prendevano parte tanto i genitori, quanto la minore sul proprio velocipede, la quale era peraltro in testa al gruppo.
Accertata la responsabilità, occorre quantificare i danni.
Le lesioni riportate dalla minore in conseguenza della caduta sono state quantificate dal c.t.u., sulla base di quanto certificato in atti ed emerso sia dalla visita odontoiatrica effettuata, sia dall'eseguita OPT e nel contraddittorio tecnico con i consulenti nominati dalle parti, i quali non hanno espresso osservazioni critiche all'elaborato, nella misura dell'1,5 % di danno biologico permanente in riferimento agli elementi dentari 11 e 21. Il
c.t.u. ha altresì, con valutazioni coerenti e prive di profili di censura, come detto non evidenziati nemmeno dalle parti o dai loro cc.tt.pp., quantificato spese future per il rifacimento dei trattamenti odontoiatrici, ossia due rifacimenti estetici e due corone in ceramica integrale sui denti 11 e 21 e tre rifacimenti nella somma di € 9.000,00, oltre ad avere ritenuto congrue e pertinenti le spese documentate in atti in relazione agli esborsi sostenuti per le visite e i trattamenti odontoiatrici già praticati e per i certificati pediatrici, per € 521,60.
Utilizzando per la liquidazione le tabelle elaborate presso il tribunale di Milano, tenuto conto dell'età della minore al momento del fatto (11 anni), il danno biologico permanente ammonta ad € 1.862,21. Nessun incremento dell'importo risarcitorio è dovuto, in assenza di ogni deduzione.
Su tale importo sono da calcolare gli interessi al tasso legale a decorrere dalla data dell'illecito (14/07/2021), calcolati sull'importo del danno biologico incrementato annualmente della rivalutazione monetaria, in base agli indici annuali Istat dei prezzi al consumo rilevati per le famiglie di operai ed impiegati (Cass., S.U., sent. 1712/1995). Sulla somma liquidata all'attualità secondo il criterio sopra indicato sono invece dovuti gli interessi al tasso legale moratorio sino al saldo effettivo.
In conclusione, il convenuto deve essere condannato al risarcimento dei danni in CP_1 favore di parte attrice nella misura di € 1.862,21 quanto al danno biologico, con rivalutazione e calcolo degli interessi secondo quanto detto sopra, e di € 9.521,60 quanto al pagina 6 di 7 danno patrimoniale. Su tale ultimo importo sono dovuti i soli interessi dalla data della domanda sino al saldo effettivo.
Le spese processuali sono poste a carico della parte convenuta in virtù della soccombenza in giudizio e sono liquidate in favore di parte attrice in € 4.227,00 (considerati i valori medi per le fasi di studio, introduttiva ed istruttoria e minimi per la decisionale, tenuto conto della concreta attività difensiva) oltre al 15% per spese generali, all'iva e al cpa di legge ed oltre al rimborso delle spese sostenute per l'iscrizione a ruolo della causa e per le intimazioni testimoniali per € 290,45.
Anche le spese dell'espletata c.t.u. sono poste in via definitiva a carico di parte convenuta, la quale viene condannata a rimborsare anche le spese di c.t.p., liquidate in € 600,00 oltre accessori di legge sulla base del preventivo redatto dal dott. nei confronti degli Per_3 attori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accertata la responsabilità ex art. 2051 c.c. del per le causali Controparte_1 di cui in motivazione, lo condanna al risarcimento dei danni in favore di parte attrice, liquidati in € 1.862,21 a titolo di danno biologico, oltre rivalutazione e calcolo degli interessi secondo quanto sopra detto ed in € 9.521,60 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi dalla data della domanda sino al saldo;
- Condanna il a rifondere a parte attrice le spese processuali, Controparte_1 liquidate in € 4.227,00 oltre al 15% per spese generali, all'iva e al cpa di legge, oltre al rimborso degli esborsi di € 290,45 e delle spese di c.t.p. per € 600,00 oltre accessori di legge;
- Pone a definitivo carico di parte convenuta le spese di c.t.u.
Lucca, 17/09/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Alice Croci
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