Sentenza 12 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00426/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02407/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2407 del 2025, proposto da Prospera Spina, rappresentata e difesa dagli avvocati Dino Caudullo e Irene Di Mauro, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
Ministero dell’istruzione e del merito, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
alla sentenza del Tribunale di Catania, sezione lavoro, n. 3420 del 2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio dell’11 febbraio 2026, il Presidente RO LE e nessuno per le parti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierno ricorso in ottemperanza è stato proposto al fine di ottenere l’esecuzione della sentenza in epigrafe, passata in giudicato, come da attestazione prodotta in giudizio, la quale è stata notificata via pec al Ministero dell’istruzione e del merito, con cui è stato dichiarato il diritto di parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall’art. 1, comma 121, l.n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati.
2. Il Ministero dell’istruzione e del merito, seppur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
3. Alla camera di consiglio dell’11 febbraio 2026 il ricorso è passato in decisione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dalla documentazione versata in atti emerge come la sentenza di cui trattasi sia ormai divenuta irrevocabile e che la stessa sia stata ritualmente notificata all’Amministrazione debitrice in forma esecutiva, risultando per tabulas decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 669/1996, modificato dall’articolo 147, primo comma, lettera a), della legge n. 388/2000 e dall’articolo 44, terzo comma, lettera a), del decreto legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003.
4. Deve pertanto essere disposto che l’Amministrazione intimata provveda a dare esecuzione al citato provvedimento giurisdizionale, entro sessanta giorni dalla notifica della presente sentenza, in favore di parte ricorrente.
5. Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza dell’Amministrazione intimata, si nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, affinché provveda, in via sostitutiva e su richiesta di parte, entro sessanta giorni all’esecuzione del titolo giudiziale in commento.
6. Va, altresì, accolta la domanda di fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., sussistendone i presupposti.
Si liquidano, pertanto, gli interessi legali sul valore della carta in questione, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella presente sentenza fino alla scadenza del termine per l’insediamento del Commissario ad acta.
7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo avuto riguardo al carattere seriale della controversia e alla natura della stessa assimilabile alle procedure esecutive mobiliari (vedi TAR Sicilia Catania, 16 giugno 2025, n. 1924 confermata in punto di spese per ottemperanza su “carta docente” da CGA, sez. giur., 24 ottobre 2025, n. 807), con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Dispone l’intervento sostitutivo di cui in motivazione.
Condanna il Ministero resistente al pagamento delle somme liquidate a titolo di astreinte e delle spese di giudizio, in favore di parte ricorrente, che liquida in euro 500,00 (euro cinquecento/00), oltre agli accessori di legge, da distrarsi al procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO LE, Presidente, Estensore
Daniele Profili, Primo Referendario
Francesco Fichera, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RO LE |
IL SEGRETARIO