Ordinanza cautelare 6 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 3088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3088 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03088/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00462/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 462 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Pensabene Lionti e Tommaso Pensabene Lionti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Salvatore Pensabene Lionti in Palermo, via G. Giusti 45;
contro
Ministero della Giustizia e Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi Ministri in carica, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo, Servizio “Gestione Stipendi e Servizi Amministrativi”, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della nota 231780/ del 24.09.2024 del Ministero della Giustizia avente ad oggetto “adeguamento trattamento economico”, con la quale viene invitata la Ragioneria a ripristinare il corretto trattamento economico spettante al ricorrente, con contestuale recupero delle maggiori somme corrisposte allo stesso sin dal 30.12.2014;
- della nota prot. 90213 del 5.11.2024, notificata il 7.11.2024, con la quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ragioneria dello Stato di Palermo – Ufficio II “Servizio Gestione Stipendi e Servizi Amministrativi” ha avviato il procedimento di recupero di un asserito credito erariale;
- di ogni atto connesso, prodromico e consequenziale che possa risultare lesivo per il ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. BE GO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. – Il ricorrente – magistrato con la settima valutazione professionalità – ha introdotto il presente giudizio al fine di ottenere l’annullamento degli atti con cui:
i) il Ministero della giustizia ha comunicato alla Ragioneria territoriale dello Stato di aver rilevato talune incongruenze nel trattamento economico corrisposto al ricorrente a decorrere dal 30 dicembre 2014 in avanti, atteso che il medesimo è stato erroneamente inquadrato al livello HH08, classe 8, scaglione 11, anziché al livello HH07, classe 8, scaglione 16;
ii) il Ministero ha, così, invitato la Ragioneria a ripristinare il corretto trattamento economico spettante al ricorrente e a recuperare, al contempo, le maggiori somme corrisposte sin dal 30 dicembre 2014;
iii) in conseguenza di ciò, la Ragioneria ha comunicato al ricorrente che (i) è stato accertato un debito di quest’ultimo nei confronti dell’Erario pari ad euro 139.321,64, imponibili fiscali, per effetto dell’attribuzione della corretta qualifica a lui spettante e (ii) che, per la restituzione del predetto importo, è stata disposta la rateazione in 70 rate da euro 1.990,30 imponibili fiscali, che sarebbero state trattenute sugli stipendi dei mesi da novembre 2024 fino ad agosto 2030.
1.1. – In punto di fatto, il ricorrente ha rappresentato:
- che l’errore di inquadramento stipendiale operato dall’Amministrazione sarebbe, presumibilmente, riconducibile al momento in cui egli è rientrato in ruolo dopo aver svolto un incarico fuori ruolo;
- che egli non si sarebbe mai reso conto dell’errore in cui era incorsa l’Amministrazione, perché non sarebbe aduso a controllare analiticamente le proprie buste paga e perché il sistema di retribuzione dei magistrati ordinari prevederebbe un maccanismo di incremento particolarmente complesso;
- che l’attività di recupero operata dall’Amministrazione, in considerazione del rilevante importo della trattenuta, starebbe creando notevoli problemi alla situazione economico-patrimoniale del ricorrente, incidendo significativamente sulla sua capacità di spesa sulla quale lo stesso, da 10 anni ad oggi, avrebbe potuto confidare in buona fede, assumendo i relativi impegni finanziari;
- che, in particolare, il ricorrente, residente in una città diversa da quella nella quale esercita attualmente le funzioni giurisdizionali, si sarebbe assunto un rilevante impegno a titolo di canone di locazione per dimorare in quest’ultima città;
- che, pertanto, l’operato dell’Amministrazione sarebbe illegittimo sotto vari profili in quanto quest’ultima, a fronte del grossolano errore commesso, del notevole lasso di tempo trascorso senza avvedersene, nonché della incontrovertibile buona fede del ricorrente, avrebbe dovuto astenersi dal porre in essere l’attività di recupero delle somme erogate.
1.2. – In punto di diritto, il ricorrente ha dedotto che gli atti impugnati siano illegittimi per Violazione dell’art. 1 del Protocollo addizionale della CEDU. Violazione del principio di proporzionalità. Violazione dell’art. 117, comma 1, Cost. Difetto di presupposti. Ingiustizia manifesta .
Il ricorrente ha lamentato, in particolare, che le modalità con le quali l’Amministrazione ha disposto nei suoi confronti il recupero degli emolumenti erroneamente erogati violerebbe l’art. 1 del Protocollo addizionale della CEDU, così come interpretato dalla Corte EDU in fattispecie assimilabili (sentenze dell’11 febbraio 2021, n. 4893/2013 – IN contro Italia ; 2 dicembre 2019, Romeva contro Macedonia del Nord ; 26 aprile 2018, VI contro Croazia e 15 settembre 2009, Moskal contro Polonia ).
Nel caso di specie ricorrerebbero, infatti, tutte le condizioni in presenza delle quali la Corte EDU ha ravvisato la sussistenza di una non consentita, abnorme compressione da parte dello Stato della sfera afferente ai diritti dell’individuo atteso che:
- al ricorrente, per effetto di un errore commesso unicamente dall’Amministrazione (senza alcun “contributo” da parte dell’interessato), sarebbe stato erogato in via del tutto automatica (e dunque senza presentazione di alcuna richiesta) un incremento stipendiale connesso all’ordinario sviluppo di carriera, correlato ad una prestazione lavorativa ordinaria e non di carattere estemporaneo;
- i relativi importi sarebbero stati percepiti nella piena convinzione che l’adeguamento stipendiale fosse effettivamente spettante in ragione della normale progressione di carriera;
- il “maggiore” stipendio sarebbe stato riconosciuto per il lunghissimo lasso di tempo di quasi 10 anni, senza che l’Amministrazione sia in alcun modo intervenuta, se non ex abrupto con l’avvio del procedimento di recupero;
- la trattenuta di euro 2.000 mensili verrà effettuata sul ridotto stipendio risultante dal corretto inquadramento, con la conseguenza che il ricorrente subirà un ben maggiore decremento della capacità di spesa sulla quale aveva potuto confidare in questo decennio per colpa dell’Amministrazione.
Alla sproporzionata ingerenza nel diritto del ricorrente al rispetto dei suoi beni, conseguirebbe l’irripetibilità della prestazione erogata erroneamente.
1.3. – In via subordinata, il ricorrente ha svolto domanda di condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno subito per violazione del canone di correttezza nella gestione del rapporto di lavoro, richiamando a tal fine le coordinate interpretative articolate dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 8 del 2023.
Quanto al danno, il ricorrente ha affermato che, per effetto della corresponsione di una retribuzione maggiore, egli ha assunto i relativi impegni finanziari e, in particolare, ha stipulato un contratto di locazione con un rilevante canone mensile che non avrebbe mai contratto se non avesse potuto contare sullo stipendio al tempo percepito.
Il danno subito andrebbe, quindi, quantificato in misura pari all’importo richiesto dall’Amministrazione a titolo di indebito, ovvero, in via subordinata, all’importo che il ricorrente ha corrisposto fino ad oggi e che sarà obbligato a corrispondere a titolo di canone di locazione, posto che – senza l’errore dell’Amministrazione – il predetto contratto non sarebbe stato concluso, potendo il ricorrente optare per diverse soluzioni abitative anche non onerose.
1.4. – È stata, inoltre, dedotta la violazione dell’art. 9 della legge n. 428 del 1985, il quale in materia di pagamenti stipendiali effettuati mediante sistemi automatizzati (come quello che verrebbe in rilievo nel caso di specie) imporrebbe l’obbligo all’Amministrazione di effettuare i dovuti controlli entro il termine di un anno dalle relative lavorazioni.
1.5. – Da ultimo, il ricorrente ha contestato la correttezza del quantum preteso dall’Amministrazione, evidenziando che da un raffronto della sua busta paga relativa al mese di ottobre 2024 (con corresponsione, dunque, degli emolumenti sulla base dell’errato inquadramento) e quello dello stesso periodo riferibile altro magistrato – titolare della medesima anzianità di servizio (DM 13.5.1981) e di funzioni apicali requirenti, ed inquadrato nella “corretta” settima valutazione di professionalità – emergerebbe una differenza di circa euro 620 lorde a favore del ricorrente.
Tale differenza non potrebbe giustificare la pretesa di euro 140.000 avanzata dall’Amministrazione la quale – essendo relativa ad un decennio – presupporrebbe un maggior emolumento erogato in favore del ricorrente di circa euro 1.165 mensili.
L’Amministrazione avrebbe quindi errato, in difetto, nella determinazione della retribuzione che sarebbe spettata al ricorrente in conseguenza del corretto inquadramento.
2. – Si sono costituiti in giudizio il Ministero della giustizia e il Ministero dell’economia e delle finanze, chiedendo il rigetto del ricorso.
3. – Con ordinanza n. 853 del 6 febbraio 2025, questo Tribunale ha rigettato la domanda di tutela cautelare per assenza del requisito del periculum in mora .
L’ordinanza non è stata impugnata in appello.
4. – La causa è stata discussa e trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 28 gennaio 2026.
DIRITTO
5. – Il ricorso non è fondato.
6. – Preliminarmente, deve essere dichiarata la tardività – e, pertanto, la non utilizzabilità – della memoria di replica del Ministero della giustizia e del Ministero dell’economia e delle finanze, depositata in data 7 gennaio 2026 alle ore 17,20, dunque oltre le ore 12 dell’ultimo giorno utile, ovverosia 20 giorni liberi prima dell’udienza del 28 gennaio 2026, ai sensi degli articoli 73, comma 1, c.p.a. e 4, comma 4, disp. att. c.p.a., così come eccepito dal ricorrente ( cfr . Cons. Stato, sez. II, 12 agosto 2025, n. 7036).
7. – Con riferimento al primo motivo di ricorso, deve essere preliminarmente chiarito che non è controverso in giudizio che l’Amministrazione sia effettivamente incorsa in errore nell’erogare al ricorrente, per quasi dieci anni, una retribuzione maggiore di quella dovuta.
Il ricorrente non afferma, infatti, che il maggior importo ricevuto a titolo di stipendio fosse dovuto, né deduce che il suo corretto inquadramento stipendiale fosse effettivamente il livello HH08 a cui sono stati parametrati gli stipendi ricevuti nel corso degli ultimi dieci anni.
Ciò che, invece, il ricorrente sostiene è che la maggiorazione di stipendio da lui erroneamente ricevuta nel corso degli anni non sarebbe oggi più ripetibile da parte dell’Amministrazione, pena la configurazione di una violazione dell’art. 1 del Protocollo addizionale della CEDU, così come interpretato dalla Corte di giustizia.
7.1. – La pretesa del ricorrente non è suscettibile di favorevole accoglimento.
7.2. – Il Collegio richiama, sul punto, il recente orientamento interpretativo del Consiglio di Stato – consolidatosi a seguito delle pronunce della Corte EDU (sentenza 11 febbraio 2021, IN contro Italia ) e della Corte costituzionale (sentenza n. 8 del 2023) – il quale ritiene pienamente operante, in materia di ripetizione di indebito nel pubblico impiego, la regola generale dell’art. 2033 c.c. a fronte dell’obbligo dell’Amministrazione di recuperare le somme indebitamente versate, escludendo che la semplice buona fede dell’ accipiens legittimi, di per sé, una soluti retentio del trattamento economico ricevuto ( cfr ., ex multis , Cons. Stato, Sez. VII, 9 aprile 2025, n. 3040; id., Sez. VII, 23 settembre 2024, n. 7712; id., Sez. II, 4 settembre 2024, n. 7392; id., Sez. VI, 9 luglio 2024, n. 6117).
Il Consiglio di Stato ha, in particolare, chiarito che la ripetizione di indebito, derivante dall’erroneo inquadramento di un dipendente pubblico, non trova di per sé un ostacolo nell’affidamento e nella buona fede di quest’ultimo.
La buona fede dell’ accipiens può, invece, rilevare come correttivo o temperamento della pretesa di restituzione, nel senso che le modalità di recupero dell’indebito non devono risultare, in concreto, eccessivamente onerose in relazione alle condizioni di vita del debitore ( cfr . Cons. Stato n. 6117/2024 cit .).
Ciò è confermato proprio dalla pronuncia della Corte EDU sopra richiamata (e citata in atti dal ricorrente), la quale riconosce l’interesse generale sotteso all’azione di ripetizione dell’indebito e la sua legittimità, offrendo piuttosto una ricostruzione dell’art. 1 del Primo Protocollo addizionale della CEDU volta a stigmatizzare interferenze sproporzionate rispetto all’affidamento dell’ accipiens .
Le censure della Corte EDU si appuntano, in particolare, sulla proporzionalità dell’interferenza, in quanto sede del bilanciamento di interessi fra le esigenze sottese al recupero delle prestazioni indebitamente erogate e la tutela dell’affidamento incolpevole.
La Corte EDU ha, così, individuato quali elementi costitutivi dell’affidamento legittimo:
a) l’erogazione di una prestazione a seguito di una domanda presentata dal beneficiario che agisca in buona fede o su spontanea iniziativa delle autorità;
b) la provenienza dell’attribuzione da parte di un ente pubblico, sulla base di una decisione adottata all’esito di un procedimento, fondato su una disposizione di legge, regolamentare o contrattuale, la cui applicazione sia percepita dal beneficiario come fonte della prestazione, individuabile anche nel suo importo;
c) la mancanza di una attribuzione manifestamente priva di titolo o basata su semplici errori materiali;
d) un’erogazione effettuata in relazione a una attività lavorativa ordinaria e non a una prestazione isolata o occasionale, per un periodo sufficientemente lungo da far nascere la ragionevole convinzione circa il carattere stabile e definitivo della medesima;
e) la mancata previsione di una clausola di riserva di ripetizione.
L’identificazione di una situazione di legitimate expectation non importa, nondimeno, per ciò solo l’intangibilità della prestazione percepita dal privato.
Deve, piuttosto, ricorrere una sproporzione dell’interferenza nella sfera del privato, la quale si rinviene nelle specifiche modalità di restituzione imposte al titolare dell’affidamento rilevando in tal senso l’omessa o l’inadeguata considerazione della fragilità economico-sociale o di salute dell’obbligato nell’esercizio della pretesa restitutoria ( cfr . anche Cons. Stato, n. 3040/2025 cit .).
Tali principi hanno trovato, poi, conferma nella sentenza n. 8 del 2023 della Corte Costituzionale, la quale ha rigettato la questione di costituzionalità, sollevata in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, dell’art. 2033 c.c. nella parte in cui non prevede l’irripetibilità dell’indebito retributivo e previdenziale non pensionistico, laddove le somme siano state percepite in buona fede e la condotta dell’agente erogatore abbia ingenerato un legittimo affidamento sulla spettanza della somma percepita.
La Corte Costituzionale ha affermato, infatti, la piena compatibilità dell’ordinamento nazionale con il Protocollo addizionale, poiché contempla al suo interno un ampio strumentario di tutele per il caso in cui la pretesa restitutoria dell’ente pubblico sia suscettibile di determinare “un’ingerenza sproporzionata ” nella sfera giuridica dell’ accipiens e, ciò attraverso la clausola generale della buona fede oggettiva e gli istituti mediante i quali questa può esser fatta valere.
Tali tutele si fondano sulla categoria della inesigibilità, radicata nella clausola generale di cui all’art. 1175 cod. civ. che vincola il creditore a esercitare la sua pretesa in maniera da tenere in debita considerazione, in rapporto alle circostanze concrete, la sfera di interessi del debitore.
Tra i rimedi che l’ordinamento appronta a tutela del legittimo affidamento, la Corte ha richiamato:
- il dovere del creditore di rateizzare la somma richiesta in restituzione, tenendo conto delle condizioni economico-patrimoniali in cui versa l’obbligato, che si trova a dover restituire ciò che riteneva di aver legittimamente ricevuto;
- l’inesigibilità temporanea o parziale della prestazione in presenza di particolari condizioni personali del debitore, correlate a diritti inviolabili, che attenua la rigidità dell’obbligazione restitutoria dell’indebito e funge da causa esimente del debitore quando l’esercizio della pretesa creditoria, entrando in conflitto con un interesse di valore preminente, si traduce in un abuso del diritto.
Infine, la Corte ha rilevato come la sproporzione dell’interferenza nell’affidamento legittimo tutelato dall’art. 1 del Protocollo addizionale della CEDU sia esclusa dalla possibilità riconosciuta al soggetto percettore di accedere alla tutela risarcitoria nei confronti dell’ente a cui sia imputabile l’indebita erogazione della prestazione, in presenza dei presupposti per farne valere una responsabilità precontrattuale; in tal modo l’ordinamento nazionale consente di addebitare all’ente pubblico la responsabilità per la commissione dell’errore nell’erogazione della prestazione indebita ( cfr ., anche, Cons. Stato, n. 7392/2024 cit.).
Ne deriva, in conclusione, che la buona fede non può valere a costituire un limite invalicabile al recupero delle somme indebite fintanto che il creditore, in relazione alle modalità di recupero delle stesse, tenga conto delle condizioni economico-patrimoniali del debitore, nonché di sue particolari condizioni personali, correlate a diritti inviolabili, tali da attenuare la rigidità dell’obbligazione restitutoria.
7.3. – Applicando tali coordinate interpretative alla fattispecie di cui è causa, questo Collegio ritiene che non vi siano i presupposti per dichiarare inesigibile, in tutto o in parte, la pretesa restitutoria avanzata dall’Amministrazione nei confronti del ricorrente, in quanto non sussistono i presupposti (i) né per ritenere configurabile un affidamento tutelabile in capo al ricorrente stesso, (ii) né per considerare sproporzionata l’ingerenza nel suo patrimonio.
7.4. – Con riferimento al primo profilo, si osserva che non può ritenersi formato in capo al ricorrente un legittimo affidamento circa il diritto a trattenere uno stipendio superiore a quello dovuto per il solo fatto che, per quasi dieci anni, tale stipendio gli sia stato erroneamente attribuito dall’Amministrazione.
Deve considerarsi, infatti, che il sistema retributivo dei magistrati è rigidamente ancorato alle “valutazioni di professionalità”, dal cui superamento scaturisce un avanzamento di qualifica e, conseguentemente, anche di stipendio.
Tale avanzamento di qualifica è disposto mediante uno specifico decreto ministeriale ad hoc .
Nel caso di specie, l’ultimo decreto ministeriale relativo al ricorrente è datato 7 dicembre 2009 e specifica puntualmente che gli viene “ riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità ” e che “ lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di … (HH07 – cl. 8 – sc. 6) ”.
Alla luce del contenuto di tale decreto, e in assenza della ricezione di un nuovo decreto di contenuto differente, quindi, l’errata erogazione stipendiale da parte dell’Amministrazione non poteva ingenerare nel ricorrente alcun legittimo affidamento circa la debenza di uno stipendio superiore a quello corrispondente alla propria qualifica, ossia la HH07.
L’Amministrazione non ha, infatti, emesso alcun provvedimento espresso che giustificasse formalmente l’attribuzione al ricorrente di uno stipendio corrispondente alla qualifica HH08.
Non risulta, quindi, sussistere una delle condizioni necessarie che la Corte Costituzionale e la Corte EDU richiedono affinché possa essere riconosciuto un affidamento tutelabile in capo all’ accipies , ossia che l’attribuzione erronea da parte di un ente pubblico sia fondata “ sulla base di una decisione adottata all’esito di un procedimento, fondato su una disposizione di legge, regolamentare o contrattuale, la cui applicazione sia percepita dal beneficiario come fonte della prestazione, individuabile anche nel suo importo ” ( cfr . Corte Cost., n. 8/2023, §. 8).
Nel caso di specie vi è stato un mero errore nell’erogazione della retribuzione dovuta, a fronte invece di un unico provvedimento (il decreto ministeriale del 7 dicembre 2009) che espressamente indicava l’importo corretto della retribuzione dovuta.
7.5. – A ciò si aggiunge il fatto che nei cedolini stipendiali mensili ricevuti dal ricorrente erano espressamente indicati, oltre ai riferimenti anagrafici, anche quelli relativi alla posizione giuridico-economica.
Con riguardo a quest’ultima, era presente la seguente dicitura: “ MAG. CON FUNZ.APIC.REQUIRENTI ”, qualifica “ HH08 ” ( cfr . All. 5 di parte resistente e all. 5 del ricorrente).
Da questa dicitura si poteva apprendere – con immediatezza – che il magistrato, a cui si riferiva il cedolino, avrebbe dovuto ricoprire le “funzioni apicali requirenti”, ossia le funzioni di Procuratore generale presso la Corte di Cassazione (art. 10, comma 16, del d.lgs. n. 160 del 2006).
Funzioni che, invece, il ricorrente non ricopre.
Per di più, anche la dicitura “ qualifica: HH08 ” consentiva di avvedersi dell’esistenza di un errore, in quanto l’ultima valutazione di professionalità conseguita dal ricorrente era la settima – ossia la HH07 – che gli era stata attribuita con il citato decreto ministeriale del 7 dicembre 2009.
7.6. – In conclusione, non può ritenersi configurato in capo al ricorrente un affidamento legittimo circa la spettanza delle somme che gli sono state erogate (erroneamente) nel corso del tempo.
8. – Fermo quanto sopra, il Collegio evidenzia che nel caso di specie non risultano presenti nemmeno quelle particolari condizioni patrimoniali o personali dell’ accipiens , che la giurisprudenza della Corte EDU e della Corte Costituzionale richiedono per poter configurare una sproporzionata ingerenza nella sua sfera giuridica che giustifichi l’inesigibilità totale, parziale o temporanea del credito.
8.1. – In primo luogo, deve considerarsi che l’Amministrazione ha mitigato le conseguenze negative della richiesta di restituzione, consentendo un pagamento frazionato in 70 rate di un importo pari a circa 1/8 dello stipendio mensile netto del ricorrente.
La misura della rateizzazione concessa, dunque, è anche maggiore del limite di 1/5 previsto dall’art. 545, comma 4, c.p.c. per il pignoramento dei crediti da lavoro, il quale costituisce un parametro legislativo di sostenibilità della rata di ripianamento del debito.
Tale rateizzazione consente di ritenere conforme al canone della buona fede oggettiva – e, quindi, non sproporzionata – la richiesta di restituzione operata dall’Amministrazione.
Anche la Corte costituzionale, infatti, nella sentenza più volte citata, ha chiarito che la clausola della buona fede consente, in caso di legittimo affidamento dell’ accipiens , di adeguare il quomodo dell’adempimento della prestazione restitutoria, proprio mediante una rateizzazione che tenga conto delle condizioni economiche e patrimoniali del soggetto obbligato (“ Il primo accorgimento, imposto ex fide bona dalla sussistenza in capo all’accipiens di un affidamento legittimo circa la spettanza dell’attribuzione ricevuta, risiede nel dovere da parte del creditore di rateizzare la somma richiesta in restituzione, tenendo conto delle condizioni economico-patrimoniali in cui versa l’obbligato, che, ex abrupto, si trova a dover restituire ciò che riteneva di aver legittimamente ricevuto. La pretesa si dimostra dunque inesigibile fintantoché non sia richiesta con modalità che il giudice reputi conformi a buona fede oggettiva ”, Corte Cost., n. 8/2023 §. 12.2.1).
8.2. – In secondo luogo, si evidenzia che l’importo della rata mensile di restituzione del debito, determinata dall’Amministrazione, è pari a 1.990,30 euro imponibili fiscali .
L’importo finale della rata al netto è, quindi, inferiore, ed è stimato dall’Amministrazione in circa euro 1.137 mensili (variabili a seconda della mensilità).
A fronte di ciò, si deve al contempo considerare che lo stipendio netto , percepito dal ricorrente, è stato a novembre 2024 pari a euro 8.678,35 e a gennaio 2025 pari a euro 9.340,58 (importi indicati dall’Amministrazione e non contestati in atti dal ricorrente).
Di conseguenza, per effetto della trattenuta di circa euro 1.137 netti , la somma ricevuta dal ricorrente a titolo di stipendio è stata pari a circa 7.500 euro netti a novembre 2024 e di circa 8.200 euro netti a gennaio 2025.
La trattenuta operata dall’Amministrazione ha, così, inciso per circa il 13% sullo stipendio intero.
Alla luce di tali importi deve ritenersi pienamente sussistente un rapporto di proporzionalità tra l’azione di recupero intrapresa dall’Amministrazione e la posizione finanziaria del ricorrente.
9. – Le considerazioni appena svolte dimostrano anche l’infondatezza della domanda di risarcimento del danno svolta in via subordinata dal ricorrente.
9.1. – Il pregiudizio da quest’ultimo asseritamente subito è ricollegato al fatto che egli, dovendosi trasferire in una città diversa da quella di residenza per poter svolgere le nuove funzioni giurisdizionali assunte, avrebbe stipulato un contratto di locazione con un canone di rilevante importo (pari ad euro 1.650,00, oltre spese condominiali e spese per utenze), confidando sul maggior importo dello stipendio precedentemente ricevuto.
Il contratto di locazione avrebbe una durata sino a febbraio 2027 e, dunque, il ricorrente dovrebbe pagarne il canone sino a quella data.
Il danno subito sarebbe, quindi, pari all’importo richiesto dall’Amministrazione a titolo di indebito (al fine di preservare la posizione patrimoniale e finanziaria del ricorrente sulla base della quale quest’ultimo ha potuto fare affidamento nell’assunzione dei propri impegni finanziari), o quantomeno pari all’importo che il ricorrente ha già corrisposto e a quello che sarà obbligato a corrispondere a titolo di canone di locazione, posto che – senza l’errore dell’Amministrazione – il predetto contratto non sarebbe stato concluso, potendo il ricorrente optare per diverse soluzioni abitative anche non onerose.
9.2. – La pretesa del ricorrente non può essere accolta.
L’Amministrazione ha documentalmente dimostrato che nel mese di febbraio 2022, quando il ricorrente ha stipulato il citato contratto di locazione, lo stipendio che egli aveva percepito (comprensivo della maggiorazione non dovuta) era pari a euro 7.983,00 euro netti e nei mesi successivi dell’anno 2022 si era assestato sui circa 8.600 euro netti ( cfr . All. 7 di parte resistente).
Lo stipendio percepito a gennaio 2025, invece, decurtato della maggiorazione non dovuta, è stato di importo pari a circa 8.200,00 netti.
La differenza, quindi, tra lo stipendio attuale (senza la maggiorazione) e lo stipendio su cui il ricorrente aveva fatto affidamento al momento in cui ha stipulato il contratto di locazione (febbraio 2022) è stimabile in un range tra i 300 e i 400 euro mensili, ossia in un importo inferiore del circa 5%.
Tale minima differenza non può ragionevolmente incidere sulla posizione finanziaria del ricorrente, né rendere oggi eccessivamente pregiudizievoli gli impegni negoziali che egli aveva assunto in precedenza.
Infatti, il “peso percentuale” che il canone di locazione mensile aveva sullo stipendio del 2022, al momento in cui è stato stipulato, non è dissimile da quello che il medesimo ha sullo stipendio attuale (19-20%).
La decurtazione di stipendio dovuta alla rateizzazione del debito non pregiudica, pertanto, in modo sproporzionato la posizione patrimoniale e finanziaria attuale del ricorrente.
Di conseguenza, per quanto l’Amministrazione sia incorsa in errore nell’aver elargito importi maggiori di quelli dovuti per un lunghissimo lasso di tempo e abbia così, certamente, ingenerato un disagio nel ricorrente che si vede oggi costretto a restituire un importo complessivo di non irrilevante entità, non può tuttavia affermarsi che tale condotta dell’Amministrazione abbia causato un danno patrimoniale al ricorrente nei termini da quest’ultimo affermati.
10. – Non è fondata l’ulteriore censura a mezzo della quale è stata dedotta la violazione dell’art. 9 della legge n. 428 del 1985, il quale, in materia di pagamenti stipendiali effettuati mediante sistemi automatizzati, imporrebbe l’obbligo all’Amministrazione di effettuare i dovuti controlli entro il termine di un anno dalle relative lavorazioni.
10.1. – L’orientamento giurisprudenziale più recente, che questo Collegio condivide, ritiene che tale previsione normativa, pur fissando un termine per l’esecuzione di controlli sui pagamenti automatizzati, affermando che fino allo scadere dello stesso, essi devono ritenersi, provvisori, “ non prevede alcuna deroga alla disciplina generale dell’indebito né tantomeno qualifica il termine previsto per la revisione come termine decadenziale per l’esercizio del diritto a ripetere le somme indebitamente versate (che è invece espressamente prevista in settori specifici) ”.
Infatti, “ nella suddetta disciplina non si rinvengono gli estremi della causa di decadenza ovvero caratteri di specialità che possano far pensare ad una deroga, per il recupero delle somme erogate mediante procedimenti automatizzati, al termine di prescrizione decennale previsto dalla norma generale contenuta nell'art. 2946 c.c., che, pertanto, deve necessariamente trovare applicazione anche all’azione di ripetizione connessa all’indebito retributivo, ancorché ciò avvenga tramite sistemi informatizzati ”.
Peraltro, “ il d.P.R. n. 429 del 1986, adottato in attuazione della l. n. 428 del 1985, all’art. 27, comma 8, estende al pagamento degli stipendi la norma dettata dall’art. 5, comma 4, per il pagamento delle pensioni, secondo cui «le liquidazioni disposte con procedure automatizzate hanno carattere provvisorio sino allo spirare del termine di cui al comma 2» e «resta comunque impregiudicata l’azione dell’amministrazione per il ricupero, anche dopo tale termine, delle somme indebitamente corrisposte», così chiarendo l’insussistenza di qualsiasi interferenza tra le disposizioni dallo stesso recate (di natura ordinamentale o comunque procedurale e volte a rinnovare l’infrastruttura informatica per la liquidazione di pensioni e stipendi, come disposto dall’art. 1 della l. n. 428 del 1985) e gli strumenti di tutela offerti all'amministrazione ai fini della ripetizione dell'indebito, che traggono pur sempre il proprio fondamento nelle corrispondenti disposizioni del codice civile ” (Cons. Stato, n. 3040/2025 cit. ).
Alla luce di tali principi, la censura è infondata.
11. – Non può essere accolta nemmeno l’ultima doglianza, con cui viene contestata la determinazione del quantum preteso dall’Amministrazione.
La tesi del ricorrente – a sostegno della quale è stato addotto unicamente un raffronto tra la sua busta paga relativa al mese di ottobre 2024 (con corresponsione, dunque, degli emolumenti sulla base dell’errato inquadramento) e quella dello stesso periodo riferibile altro magistrato, titolare di funzioni apicali requirenti – risulta smentita dalla documentazione prodotta in causa dall’Amministrazione.
L’Allegato n. 8 della produzione documentale dell’Amministrazione contiene un prospetto, elaborato tramite dell’applicativo NoiPA, che indica gli importi pretesi nei confronti del ricorrente, esplicitati nella forma “dovuto-riscosso” con un dettaglio analitico degli importi durante tutto il periodo in esame.
Il suddetto prospetto indica sia gli importi dovuti a seguito del ripristino, sia gli importi riscossi (effettivamente percepiti dall’interessato).
Da queste due voci emergono le differenze riportate nelle pagine successive del prospetto (pp. 9-12) e poi aggregate nel prospetto riassuntivo finale (pagg. 13-14) che riporta con livello di aggregazione annuale le differenze per ciascuna voce stipendiale coinvolta.
12. – In conclusione, il ricorso non è fondato e deve, pertanto, essere rigettato.
13. – La peculiarità della vicenda fattuale che ha dato origine al presente giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
BE IT, Presidente
Angelo Fanizza, Consigliere
BE GO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BE GO | BE IT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.