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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 23/02/2026, n. 1120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1120 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1120/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 11:50 con la seguente composizione collegiale:
STASSANO MAURA, Presidente
RUSSO PASQUALE, RE
FERRARO MARIA AUSILIA, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6693/2024 depositato il 16/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO PAG n. 03420249013319053000 VARI
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420190010941786000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420190010941786000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420190010941786000 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420190019517909000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420190032644047000 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200007385230000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200007385230000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200007385230000 IRPEF-ALTRO 2016
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200018958066000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 16/10/2024, il Sig. Ricorrente_1 impugnava il sollecito di pagamento n. 03420249013319053000 e delle cartelle presupposte relative a IRPEF, IVA e Tassa Automobilistica (anni
2015-2016).
Deduceva
l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di accertamento presupposti, la prescrizione dei crediti e vizi di motivazione dell'atto.
Concludeva per l'annullamento dell'atto impugnato con rivalsa di spese.
Ritualmente notificato in ricorso si costituiva l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione
(ADER), eccependo l'inammissibilità del ricorso e producendo prova documentale delle notifiche via PEC
e degli atti interruttivi intermedi (intimazioni del 2020, 2022 e 2024).
In data 30/01/2026, la difesa del ricorrente depositava memoria illustrativa, eccependo l'inesistenza giuridica delle notifiche effettuate da indirizzo PEC non censito nei pubblici registri (
Email_5) e operando il disconoscimento ex art. 2719 c.c. delle relate di notifica prodotte in copia fotostatica.
Si è costituita, altresì, la Regione Calabria, la quale, ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per difetto di conformità della procura alle liti ex art. 12, comma 7, d.lgs. 546/92 La causa viene trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre preliminarmente delimitare l'oggetto del presente giudizio. Sebbene l'atto impugnato (Sollecito di pagamento n. 03420249013319053000) rechi una pretesa complessiva di € 21.901,11, comprensiva anche di crediti di natura previdenziale (INPS) e sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada
(Prefettura), il ricorrente ha correttamente limitato la propria impugnazione, in questa sede, alle sole partite di natura tributaria. Di conseguenza, restano estranei al presente giudizio gli Avvisi di Addebito INPS e la cartella della Prefettura inclusi nel sollecito globale, per i quali questa Corte difetta di giurisdizione.
L'eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa regionale, pur cogliendo un profilo di irregolarità formale, deve essere superata in ossequio al principio di conservazione degli atti processuali e della strumentalità delle forme (art. 156 c.p.c.). Sebbene l'art. 12, comma 7, del d.lgs. n. 546/1992 impone al difensore l'attestazione di conformità della copia informatica della procura cartacea, la mancata apposizione di tale attestazione non determina l'inesistenza del mandato, bensì una nullità sanabile. Nel caso di specie, la costituzione in giudizio del ricorrente, la sottoscrizione digitale del ricorso da parte del difensore munito di ius postulandi e la chiara riferibilità della procura (seppur priva di attestazione formale) alla presente controversia, hanno determinato il raggiungimento dello scopo dell'atto, sanando ex tunc il vizio rilevato. La
Corte ritiene pertanto di dover privilegiare la disamina del merito della pretesa tributaria rispetto al mero formalismo processuale, in linea con il principio del giusto processo sancito dall'art. 111 Cost.
Infondato è il motivo di ricorso relativo all' inesistenza della notifica delle cartelle per utilizzo di indirizzo PEC non iscritto nei registri IPA (REGINDE/INIPEC). Deve darsi continuità al consolidato orientamento delle
Sezioni Unite (Sent. n. 15979/2022), secondo cui l'irregolarità dell'indirizzo mittente configura una nullità sanabile per raggiungimento dello scopo. Avendo il contribuente impugnato gli atti successivi, dimostrando piena conoscenza della pretesa, ogni nullità è sanata. Parimenti infondata è l'eccezione di disconoscimento delle copie fotostatiche/informatiche delle relate di notifica (file PDF) prodotte dall'Agente della Riscossione.
Come recentemente ribadito dalla Suprema Corte (cfr. Sez. V, Ord. n. 33709 del 23/12/2025), "la prova dell'avvenuta notifica in modalità telematica degli atti esterni al processo può essere data mediante il deposito delle copie informatiche, in formato 'pdf', delle ricevute di accettazione e consegna della pec".
Il disconoscimento operato dalla difesa ai sensi dell'art. 2719 C.C. appare generico, non evidenziando specifici elementi di alterazione rispetto all'originale, ed è pertanto inidoneo a privare i documenti di efficacia probatoria.
Il ricorso è infondato anche sotto il profilo sostanziale della prescrizione. Dall'esame degli atti emerge che l'Agente della riscossione ha notificato, per le medesime partite debitorie, una serie di atti interruttivi intermedi, segnatamente le intimazioni di pagamento n. 03420209003158572000 notificata il 07/02/2020, n.
03420229003854018000 notificata il 08/06/2022 e n. 03420249003067928000 notificata il 29/01/2024, che non risultano essere state impugnate dal contribuente.
Occorre applicare al caso di specie il principio di diritto recentemente enunciato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 6436 dell'11/03/2025, secondo cui: "In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 D.P.R. n. 602 del 1973... è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 546 del 1992, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione". Ne consegue che il meccanismo preclusivo di cui all'art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992 comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene tempestivamente impugnata, il relativo credito si consolida (c.d. cristallizzazione) e non possono essere più fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica.
Pertanto, l'eccezione di prescrizione sollevata dall'odierno ricorrente con il ricorso avverso il Sollecito del 2024 è inammissibile nella parte in cui deduce l'inerzia maturata precedentemente alle intimazioni del 2020
e 2022.
Poiché tali atti sono divenuti definitivi per mancata opposizione, il termine prescrizionale è stato validamente interrotto e ha ripreso a decorrere ex novo. Tra l'ultima intimazione utile e il sollecito impugnato (2024) non
è decorso né il termine decennale (per i tributi erariali) né quello triennale (per la tassa automobilistica, anche considerando le sospensioni ex lege). Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti costituite, che liquida in complessivi € 1.500 oltre accessori di legge se previsti.
Così deciso in Cosenza, il 17 Febbraio 2026.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 11:50 con la seguente composizione collegiale:
STASSANO MAURA, Presidente
RUSSO PASQUALE, RE
FERRARO MARIA AUSILIA, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6693/2024 depositato il 16/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO PAG n. 03420249013319053000 VARI
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420190010941786000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420190010941786000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420190010941786000 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420190019517909000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420190032644047000 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200007385230000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200007385230000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200007385230000 IRPEF-ALTRO 2016
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200018958066000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 16/10/2024, il Sig. Ricorrente_1 impugnava il sollecito di pagamento n. 03420249013319053000 e delle cartelle presupposte relative a IRPEF, IVA e Tassa Automobilistica (anni
2015-2016).
Deduceva
l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di accertamento presupposti, la prescrizione dei crediti e vizi di motivazione dell'atto.
Concludeva per l'annullamento dell'atto impugnato con rivalsa di spese.
Ritualmente notificato in ricorso si costituiva l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione
(ADER), eccependo l'inammissibilità del ricorso e producendo prova documentale delle notifiche via PEC
e degli atti interruttivi intermedi (intimazioni del 2020, 2022 e 2024).
In data 30/01/2026, la difesa del ricorrente depositava memoria illustrativa, eccependo l'inesistenza giuridica delle notifiche effettuate da indirizzo PEC non censito nei pubblici registri (
Email_5) e operando il disconoscimento ex art. 2719 c.c. delle relate di notifica prodotte in copia fotostatica.
Si è costituita, altresì, la Regione Calabria, la quale, ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per difetto di conformità della procura alle liti ex art. 12, comma 7, d.lgs. 546/92 La causa viene trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre preliminarmente delimitare l'oggetto del presente giudizio. Sebbene l'atto impugnato (Sollecito di pagamento n. 03420249013319053000) rechi una pretesa complessiva di € 21.901,11, comprensiva anche di crediti di natura previdenziale (INPS) e sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada
(Prefettura), il ricorrente ha correttamente limitato la propria impugnazione, in questa sede, alle sole partite di natura tributaria. Di conseguenza, restano estranei al presente giudizio gli Avvisi di Addebito INPS e la cartella della Prefettura inclusi nel sollecito globale, per i quali questa Corte difetta di giurisdizione.
L'eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa regionale, pur cogliendo un profilo di irregolarità formale, deve essere superata in ossequio al principio di conservazione degli atti processuali e della strumentalità delle forme (art. 156 c.p.c.). Sebbene l'art. 12, comma 7, del d.lgs. n. 546/1992 impone al difensore l'attestazione di conformità della copia informatica della procura cartacea, la mancata apposizione di tale attestazione non determina l'inesistenza del mandato, bensì una nullità sanabile. Nel caso di specie, la costituzione in giudizio del ricorrente, la sottoscrizione digitale del ricorso da parte del difensore munito di ius postulandi e la chiara riferibilità della procura (seppur priva di attestazione formale) alla presente controversia, hanno determinato il raggiungimento dello scopo dell'atto, sanando ex tunc il vizio rilevato. La
Corte ritiene pertanto di dover privilegiare la disamina del merito della pretesa tributaria rispetto al mero formalismo processuale, in linea con il principio del giusto processo sancito dall'art. 111 Cost.
Infondato è il motivo di ricorso relativo all' inesistenza della notifica delle cartelle per utilizzo di indirizzo PEC non iscritto nei registri IPA (REGINDE/INIPEC). Deve darsi continuità al consolidato orientamento delle
Sezioni Unite (Sent. n. 15979/2022), secondo cui l'irregolarità dell'indirizzo mittente configura una nullità sanabile per raggiungimento dello scopo. Avendo il contribuente impugnato gli atti successivi, dimostrando piena conoscenza della pretesa, ogni nullità è sanata. Parimenti infondata è l'eccezione di disconoscimento delle copie fotostatiche/informatiche delle relate di notifica (file PDF) prodotte dall'Agente della Riscossione.
Come recentemente ribadito dalla Suprema Corte (cfr. Sez. V, Ord. n. 33709 del 23/12/2025), "la prova dell'avvenuta notifica in modalità telematica degli atti esterni al processo può essere data mediante il deposito delle copie informatiche, in formato 'pdf', delle ricevute di accettazione e consegna della pec".
Il disconoscimento operato dalla difesa ai sensi dell'art. 2719 C.C. appare generico, non evidenziando specifici elementi di alterazione rispetto all'originale, ed è pertanto inidoneo a privare i documenti di efficacia probatoria.
Il ricorso è infondato anche sotto il profilo sostanziale della prescrizione. Dall'esame degli atti emerge che l'Agente della riscossione ha notificato, per le medesime partite debitorie, una serie di atti interruttivi intermedi, segnatamente le intimazioni di pagamento n. 03420209003158572000 notificata il 07/02/2020, n.
03420229003854018000 notificata il 08/06/2022 e n. 03420249003067928000 notificata il 29/01/2024, che non risultano essere state impugnate dal contribuente.
Occorre applicare al caso di specie il principio di diritto recentemente enunciato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 6436 dell'11/03/2025, secondo cui: "In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 D.P.R. n. 602 del 1973... è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 546 del 1992, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione". Ne consegue che il meccanismo preclusivo di cui all'art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992 comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene tempestivamente impugnata, il relativo credito si consolida (c.d. cristallizzazione) e non possono essere più fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica.
Pertanto, l'eccezione di prescrizione sollevata dall'odierno ricorrente con il ricorso avverso il Sollecito del 2024 è inammissibile nella parte in cui deduce l'inerzia maturata precedentemente alle intimazioni del 2020
e 2022.
Poiché tali atti sono divenuti definitivi per mancata opposizione, il termine prescrizionale è stato validamente interrotto e ha ripreso a decorrere ex novo. Tra l'ultima intimazione utile e il sollecito impugnato (2024) non
è decorso né il termine decennale (per i tributi erariali) né quello triennale (per la tassa automobilistica, anche considerando le sospensioni ex lege). Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti costituite, che liquida in complessivi € 1.500 oltre accessori di legge se previsti.
Così deciso in Cosenza, il 17 Febbraio 2026.