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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 27/06/2025, n. 1565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1565 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto II Sezione Civile, in persona del Giudice Unico G.O. Dott. Antonio
Angelo Guagnano, definitivamente pronunziando, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado R.G. n. 5270/2024, promossa da: in persona del Sindaco/legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luciana Polimeno come da mandato in atti
OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del Curatore pro tempore, rappresentato e
[...] difesa dall'Avv. Leonardo Conserva come da mandato in atti
OPPOSTO
La causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni precisate a verbale e così come riportate nei rispettivi atti, previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.. La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. 69/2009.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il conveniva in giudizio Parte_1 il – titolare della ditta individuale “ , Controparte_1 Controparte_1 proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 1326/2024 (R.G. n.4433/2024) del
22.10.2024, notificato in data 30.11.2024, con cui il Tribunale di Taranto gli ingiungeva il pagamento della somma di € 49.115,38, oltre accessori di legge, a titolo di quota di retribuzione eccedente € 900,00, cosi come disposto dal Giudice delegato al Fallimento con decreto del
03/06/2023. Eccepiva l'opponente la illegittimità della avversa pretesa, sostenendo di aver avuto conoscenza solo nell'anno 2024, con nota dell'Avv. Tunzi, che suo CP_1 dipendente dal 20.06.2019, era stato dichiarato fallito dal Tribunale di Taranto già in data
06.03.2013. Assumeva che la circostanza non poteva essergli nota in quanto: il fallimento era
1 stato dichiarato fuori dal Circondario di Bari;
la residenza del dipendente era in Trepuzzi
(Lecce); che il nulla aveva dichiarato al momento dell'assunzione; che dall'anno 2006, CP_1 il fallimento non viene iscritto nel Casellario Giudiziale, cosi come avveniva precedentemente.
Assumeva inoltre la illiquidità ed inesattezza del vantato credito, poiché la somma ritenuta necessaria al mantenimento del fallito doveva intendersi nella misura di € 1.420,00, dovendosi sommare agli € 900,00 indicati dal G.D. anche la somma di € 520,00 per spese sopportate dal lavoratore per raggiungere la sede di lavoro e far ritorno a casa, percorrendo quotidianamente circa km. 260. Per tali motivi, concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto e vittoria delle spese di lite.
Si costituiva il – titolare della ditta individuale Controparte_1 [...]
, che insisteva nella legittimità della propria pretesa, evidenziando la erroneità e, CP_1 comunque inopponibilità ad esso delle eccezioni sollevate dall'opponente. Così, concludeva chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., rigettare l'opposizione, con conferma dell'opposto decreto ingiuntivo ovvero, subordinatamente, ridurre il credito di esso nei limiti di quanto ritenuto di giustizia, con rifusione Controparte_1 delle spese di giudizio.
Per entrambi, come da rispettive conclusioni che si abbiano qui per riportate e trascritte ed alle quali si fa più puntuale riferimento.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., non essendovi mezzi istruttori da assumere, precisate le conclusioni e previa discussione orale, la causa è stata infine riservata in decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
La opposizione appare infondata e non meritevole di accoglimento.
L'ultimo comma dell'art. 16 L.F. stabilisce che la sentenza di fallimento produce i suoi effetti dalla data della pubblicazione (ai sensi dell'art. 133, 1° comma, c.p.c.).
L'art. 17 co. 2 L.F. prevede poi che questi effetti si producono nei confronti dei terzi dal momento in cui la sentenza dichiarativa di fallimento viene iscritta nel registro delle imprese, ritenendo quello il momento in cui i terzi hanno conoscenza del fallimento dell'imprenditore insolvente.
L'art. 44, commi 1 e 2 L.F., dispone che “Tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori. Sono egualmente inefficaci i pagamenti ricevuti dal fallito dopo la sentenza dichiarativa di fallimento”.
Nel caso di specie, la sentenza dichiarativa del fallimento della ditta individuale di CP_1
2 è stata iscritta nel Registro delle Imprese in data 07.03.2013, come emergente CP_1 dall'allegato n. 4 di parte opposta e, comunque, incontestato ex art. 115 c.p.c..
Da ciò consegue: che il fallimento della suddetta ditta individuale deve ritenersi ex lege noto dal sin dalla data di pubbicazione del 07.03.2013 e che devono Parte_1 considerarsi inefficaci tutti i pagamenti eseguiti in favore del fallito da parte del medesimo a decorrere da tale data, sia pure nei limiti di quanto eccedente l'importo di € 900,00 Pt_1 stabilito dal G.D..
Del tutto irrilevante la asserita ignoranza da parte dell'Ente dell'intervenuto fallimento del suo dipendente, in quanto contraria e contrastante con la presunzione di conoscenza legale sancita dal citato art. 17 co. 2 L.F.. Peraltro, imputabile a sua colpevole negligente assunzione di doverosi controlli, verifiche ed assunzione di informative della situazione patrimoniale e giuridica del dipendente, non potendosi limitare alla mera assunzione di autodichiarazioni.
Quanto alla eccepita erroneità dell'importo limite determinato dal G.D. per il mantenimento del fallito, deve affermarsi il difetto di legittimazione attiva del , ritenendo a Parte_1 ciò legittimato unicamente il fallito.
La eccezione è comunque infondata, avendo il G.D. già tenuto conto di ogni aspetto, anche quanto alle spese, nella determianzione dell'importo limite riconosciuto in € 900,00, giusta provvedimento del 03.06.2023 il ““tenuto conto che il nucleo familiare del sig. gode CP_1 di un ulteriore introito mensile derivante dallo stipendio percepito dalla moglie , Persona_1 pari a circa €.1.500,00=, e dedotte, ai sensi dell'art. 42, comma 2, LF, le presumibili spese di viaggio che il debitore deve sostenere quotidianamente per recarsi dalla propria residenza in
Trepuzzi (LE) presso il Comune di datore di lavoro, pari a circa €.520,00= per Parte_1 percorrere 260 Km al giorno per 20 giorni al mese” … “B) nella misura di Parte_2
€.900,00= l'importo dello stipendio mensile percepito dal sig. che non è compreso nel CP_1 fallimento ai sensi dell'art. 46, comma 1, n. 2), L.F., in quanto occorrente per il mantenimento suo e della sua famiglia”, ordinando “acquisirsi alla massa fallimentare gli emolumenti percepiti dal predetto per il cennato rapporto di lavoro, nella parte eccedente la somma di €.900,00= della retribuzione mensile netta, oltre che l'intera tredicesima mensilità”.
Peraltro, il ha anche proposto reclamo avverso il Decreto del Giudice Delegato del CP_1
03.06.2023, che veniva rigettato dal Tribunale Ordinario Civile di Taranto, Seconda Sezione
Civile, Ufficio delle Procedure Concorsuali, con provvedimento del 22.02.2024.
Con conseguente correttezza dell'importo ingiunto.
Per tali motivi, la opposizione appare infondata e va rigettata. Alla soccombenza consegue la
3 condanna al pagamento delle spese di lite, che vanno liquidate tenuto conto della concreta attività profusa, senza assunzione di mezzi istruttori.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Taranto II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta dal di nei confronti del – Pt_1 Parte_1 Controparte_1 titolare della ditta individuale , ogni diversa eccezione, istanza e Controparte_1 conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la opposizione e, per l'effetto, conferma l'impugnato decreto ingiuntivo n.
1326/2024 del Tribunale di Taranto.
2) Condanna il , opponente, al pagamento delle spese di lite, che liquida Parte_1 in complessivi € 5.000,00 oltre RSG del 15%, CAP ed IVA se e come per legge dovuta.
Così deciso in Taranto in data 27.06.2025 Il Giudice
Dott. Antonio Angelo Guagnano
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