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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/12/2025, n. 6122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6122 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2285/2024
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione specializzata in materia di impresa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, composto dai signori magistrati dott.ssa Vera Marletta Presidente dott.ssa Milena Aucelluzzo Giudice dott.ssa Chiara Salamone Giudice relatore-estensore ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 2285/2024 promosso da
, C.F. Parte_1 C.F._1
, C.F. Parte_2 C.F._2
, C.F. Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall'AVV. MERLINO CARLO, C.F. , e dall'AVV. C.F._4
DE CE ON, C.F. , ed elettivamente domiciliati in via C.F._5
Principe Michele n. 17, Venetico (ME); attore contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore; convenuto – non costituito
e
già ), C.F. , in Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVV. DONATI
1 CE, C.F. , ed elettivamente domiciliata in via L. Rizzo n. 21, C.F._6
Catania; convenuto
e
, C.F. , rappresentato e difeso dall'AVV. Controparte_4 C.F._7
OC AL, C.F. ed elettivamente domiciliato in viale XX C.F._8
Settembre n. 45, Catania;
terzo chiamato in causa
e in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_5 terzo chiamato in causa – non costituito avente ad oggetto: impugnazione di delibera di società cooperativa – azione di accertamento.
Le parti costituite hanno precisato le conclusioni dinanzi al Giudice relatore all'udienza del
09.04.2025, il cui verbale si intende trascritto. Il procedimento è stato dunque posto in decisione per essere riferito al Collegio, con assegnazione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente procedimento ha ad oggetto le domande nn. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 contenute nell'atto di citazione che ha dato origine al giudizio n R.G. 1953/2018, proposto da , Parte_1
e nei confronti di Parte_4 Parte_3 Controparte_6
e di (cui è subentrata, a seguito di fusione
[...] Controparte_3 per incorporazione, l'odierna parte . Le domande sono state separate con ordinanza Controparte_2 del 27.02.2024, con contestuale sospensione, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., del procedimento summenzionato (che continua ad avere ad oggetto le domande nn. 1, 2, 10, 11, 12, 13 e 14).
All'interno del giudizio originario, i suddetti attori hanno convenuto in giudizio
[...]
– società della quale si sono affermati rispettivamente legale rappresentante Controparte_7
( ), socio con potere di firma ( e socio semplice ( Parte_1 Parte_2 [...]
– e , istituto presso il quale era ecceso il conto corrente (n. Parte_3 Controparte_8
001/003278/77) intestato alla predetta società (istituto poi fuso per incorporazione in CP_2
.
[...]
L'articolata vicenda esposta nell'atto introduttivo può essere compendiata nei seguenti termini: i tre attori hanno agito nei confronti dell'istituto bancario allegando che lo stesso avrebbe pagato 58 assegni tratti sul conto citato violando il principio di diligenza dell'accorto banchiere, in quanto la firma apposta ai titoli sarebbe stata falsificata;
hanno dunque chiesto accertarsi la frode e dichiararsi
2 che il patrimonio sociale della società avrebbe subito, a causa dell'illecito traffido di assegno, un depauperamento di euro 227.465,45, pari al valore oggetto dei titoli. Gli attori hanno altresì agito per ottenere l'accertamento delle rispettive quote sociali (33,3% ciascuno), alla data di instaurazione del giudizio o quantomeno sino al 22.09.2024, data in cui una falsa deliberazione del consiglio di amministrazione datata 31.03.2014 (con la quale gli stessi avrebbero perso le cariche e la qualità di soci) è stata trascritta nel registro delle imprese;
hanno inoltre chiesto accertarsi che il depapuramento suddetto è avvenuto tra il 2008 e il 2021, in un periodo in cui soci erano titolari delle quote sociali nella misura di 1/3 ciascuno. All'interno del medesimo atto, gli attori hanno altresì chiesto accertarsi il proprio diritto, quali soci o componenti del consiglio di amministrazionem, di agire direttamente al fine di tutelare i propri diritti sociali contro i fatti illeciti commessi da terzi o, in alternativa, il proprio diritto (quali soggetti che non hanno ancora ottenuto la liquidazione della propria quota di partecipazione) di surrogarsi ai sensi dell'art. 2900 c.c. alla società inadempiente nella tutela dei suoi diritti nei confronti dell'istituto bancario. Gli attori hanno inoltre chiesto l'accertamento della falsità e della conseguenze inefficacia, anche incidenter tantum, della predetta delibera del c.d.a. del 31.03.2024 e l'accertamento del carattere illegittimo della loro estromissione della società. A seguire, gli attori hanno chiesto accertarsi la responsabilità della banca convenuta, ai sensi dell'art. 2043 c.c., in solido con l'autore dell'emissione e dello scambio dei suddetti assegni falsi, o, in subordine, la responsabilità contrattuale dell'istituto ai sensi degli artt. 1372 e 1218 c.c. per omessa vigilanza e negligenza;
hanno dunque chiesto condannarsi la banca convenuta al risarcimento del danno cagionato, quantificato in euro 113.732,72, pari alla metà del suddetto importo di euro 227.465,45 (o altro importo ritenuto di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione), in via diretta o, in subordine, per surroga ai sensi dell'art. 2900 c.c.
Appare opportuno riportare testualmente le domande, ricordando che sono state separate e, dunque, costituiscono oggetto dell'odierno procedimento le domande dalla n. 3 alla n. 9:
“1) ritenere e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, che i 58 assegni bancari emessi dal
c/c n. 001/003278/77 acceso presso la dalla Work Edil Infissi soc. coop.- Controparte_8 indicati al punto VI) del presente libello, all.ti da 10) a 68) - sono stati emessi con firma di traenza falsa da parte di ignoto autore diverso dalla persona esercente la facoltà di firma Parte_3
[...]
2) ritenere e dichiarare che l'emissione e la commercializzazione dei predetti titoli bancari è avvenuta in modo occulto e fraudolento contro la volontà degli attori, che incidentalmente ne venivano a conoscenza solo nell'anno 2014 per effetto di una specifica istanza di accesso rivolta alla;
CP_8 Controparte_9
3 3) ritenere e dichiarare che il patrimonio sociale della Work Edil Infissi soc. coop. per effetto dell'illecito traffico di assegni che precede, ha subito un depauperamento di €. 227.465,45 pari al valore di scambio dei titoli;
4) ritenere e dichiarare che i tre soci , , Parte_1 Parte_2 [...]
, sono titolari del 100% del capitale sociale nella eguale misura di Parte_3
33,33% cadauno dalla costituzione della Work Edil Infissi soc. coop. (2007) a tutt'oggi, o quantomeno lo erano fino alla data del 22.09.2014, in cui la deliberazione falsa del Consiglio di
Amministrazione datata 31.03.2014 è stata iscritta nel Registro delle Imprese di Catania;
5) ritenere e dichiarare che l'illegittimo depauperamento di €. 227.465,45 del capitale sociale della Work Edil Infissi soc. coop. per effetto del traffico illecito di assegni è avvenuto tra il 2008 e il
2012, e dunque per il periodo in cui gli attori erano titolari delle quote sociali nella misura di 1/3 cadauno;
6) ritenere e dichiarare che gli attori, quali soci e/o quali componenti del Consiglio di
Amministrazione, hanno azione diretta al fine di tutelare i propri diritti sociali contro i fatti illeciti commessi da terzi;
7) ritenere e dichiarare che, in alternativa, gli attori, non ancora liquidati della loro quota di partecipazione alla Società, hanno diritto di surrogarsi ex art. 2900 c.c. alla inadempiente Work
Edil Infissi soc. coop. nella odierna azione di tutela dei diritti del patrimonio sociale per fatti lesivi imputabili alla Banca convenuta;
8) ritenere e dichiarare che gli attori sono stati illecitamente estromessi dal Consiglio di
Amministrazione della Work Edil Infissi soc. coop., e altresì dichiarati rinunciatari della loro qualità di soci, con delibera del Consiglio di Amministrazione datata 31.03.2014, iscritta nel
Registri Imprese alla Camera di Commercio di Catania il 22.09.2014, in atti all'allegato n. 69;
9) ritenere e dichiarare falsa ed improduttiva di effetti, anche “incidenter tantum”, la predetta delibera del Consiglio di Amministrazione datata 31.03.2014;
10) ritenere e dichiarare che la convenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043 c.c., è CP_10 solidalmente responsabile per correità con l'autore dell'emissione e scambio dei predetti assegni falsi;
11) in subordine, ritenere e dichiarare che la Banca convenuta è comunque responsabile ex artt.
1372 e 1218 c.c. per i pregiudizi derivanti alla Work Edil Infissi soc. coop dalla emissione e scambio dei predetti assegni falsi per omessa vigilanza e diligenza media nella negoziazione dei titoli;
12) ritenere e dichiarare che la condotta del nella negoziazione di Controparte_8
4 assegni falsi sul conto corrente intestato alla Work Edil Infissi soc. coop. ha causato danni agli attori, quali soci, per la metà di €. 227.465,45, pari ad €. 113.732,72;
13) per l'effetto, condannare la Banca convenuta, in persona del legale rapp.te p.t., in via diretta
o, in subordine per surroga ex art. 2900 c.c. alla Work Edil Infissi soc. coop, al risarcimento dei danni a favore degli attori nella misura solidale €. 113.732,72 o all'importo maggiore o minore equo e di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'evento lesivo al soddisfo”.
La società cooperativa Work Edil infissi non si è costiuita malgrado regolare notifica a mezzo p.e.c. in data 24.01.2018, con la conseguenza che deve esserne dichiarata la contumacia.
quale successore a titolo universale di Controparte_2 Controparte_3
si è costituita in giudizio chiedendo preliminarmente autorizzarsi ai sensi dell'art. 269
[...]
c.p.c. la chiamata in causa di e di , quali prenditori dei Controparte_5 Controparte_4 titoli contestati. Nel merito, ha chiesto dichiararsi la carenza di legittimazione attiva e/o di interesse ad agire diretta o in via surrogatoria degli attori e il conseguente rigetto delle domande proposte;
in subordine, ha chiesto dichiararsi la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 163 c.p.c. per indeterminatezza del petitum; in ulteriore subordine, dichiararsi l'inammissibilità del disconoscimento delle sottoscrizioni degli assegni, avendo le parti stragiudizialmente abidcato con comportamenti concludenti in conflitto con la proposta eccezione (non avendo contestato assegni incassati recanti firme analoghe); in ogni caso, ritenersi legittimo il pagamento degli assegni ai creditori apparenti, non potendosi imputare alcuna responsabilità alla banca per il pagamento di assegni la cui falsità di firma non sia riscontrabile ictu oculi; in via ulteriormente subordinata, ritenersi responsabili i terzi chiamati, con condanna degli stessi al risarcimento dei danni.
Autorizzata la chiamata in causa dei terzi, si è costituito , mentre la società Controparte_4 non si è costituita malgrado notifica a mezzo p.e.c. in data 14.05.2018, con la Controparte_5 conseguenza che deve esserne dichiarata la contumacia.
ha dedotto circa la propria estraneità agli illeciti prospettati, ha chiesto Controparte_4 rigettarsi le domande della banca convenuta e quelle attoree, qualora ritenute estese nei suoi confronti, e ha altresì chiesto la condanna di questi ultimi anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per responsabilità processuale aggravata.
Tanto premesso, le domande separate, sottoposte all'odierna cognizione della Sezione specializzata in materia di impresa, sono infondate.
Sulla base del principio della ragione più liquida, deve osservarsi che – anche ritenendo i tre attori legittimati all'azione (in quanto oggetto di impugnazione è proprio la delibera con la quale, secondo la prospettazione, gli stessi sarebbero stati esclusi dalla compagine sociale e, limitatamente
5 a chi ne era munito, dai poteri gestori) – l'impugnazione non può comunque accogliersi, in quanto, preliminarmente, gli attori sono decaduti dal potere di impugnare ai sensi degli artt. 2377 e 2519
c.c., tenuto conto del fatto che sono decorsi novanta giorni dall'iscrizione della delibera nel registro delle imprese, avvenuta, secondo la visura in atti, in data 22.09.2014 (a fronte di un'azione instaurata nell'anno 2018). In ogni caso, si osserva che la delibera oggetto di doglianza non è stata prodotta, circostanza che impedirebbe in ogni caso di delibare il profilo della falsità delle sottoscrizioni oggetto di censura.
Tale conclusione comporta il rigetto di tutte le altre domande, che gli attori non sono in ogni caso legittimati a proporre, difettando la qualità di soci. Si osserva, peraltro, che le qualità prospettate non trovano riscontro neanche nell'assetto societario antecedente alla delibera quale risultante dalla visura camerale in atti: infatti – ferma restando la posizione di ex amministratore e legale rappresentante, quale presidente del consiglio di amministrazione, di – Parte_1
l'attore è prospettato quale “socio con potere di firma” mentre nella visura è l'ex Parte_2
“vicepresidente del consiglio di amministrazione”, inotlre, , prospettato Parte_3 quale “socio semplice”, risulta dalla visura quale ex consigliere di amministrazione.
In conclusione, le domande proposte dagli attori devono essere integralmente rigettate e, conseguentemente, deve essere rigettata la domanda proposta da nei confronti dei Controparte_2 terzi chiamati.
Le spese sostenute dalle due parti costituite vengono poste a carico degli attori soccombenti, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. La quantificazione viene operata nel dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 in misura pari ai parametri medi per e ai parametri minimi per , Controparte_2 Controparte_4 tenuto conto del valore indeterminabile della domanda, del basso livello di complessità, dell'attività difensiva svolta, delle questioni giuridiche esaminate e, per il terzo chiamato, della sua posizione processuale e del carattere limitato dell'attività svolta e delle difese prospettate. Nessuna pronuncia deve essere emessa sulle spese di lite a favore delle due parti vittoriose contumaci, in applicazione del principio secondo cui la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto e, dunque, non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poichè questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (ex multis, Cass. civ., nn. 7361/2023 e 16174/2018).
La domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. proposta dal terzo chiamato non può essere accolta ai sensi del co. II, non essendo stata offerta prova del danno, ma può disporsi condanna
6 d'ufficio ai sensi del co. III, in quanto l'azione, per il carattere tardivo e la mancata produzione dell'atto contestato, può ritenersi promossa con colpa grave. La quantificazione dell'indennizzo viene operata in dispositivo, in misura pari ad un terzo delle spese di lite (si rinvia, ex multis, a
Cass.civ., Sez. III, 04.07.2019, n. 17902, che ha riconosciuto la legittimità di una condanna ai sensi dell'art. 96 co. III c.p.c. il cui importo sia parametrato all'importo delle spese processuali o ad un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 2285/2024, così decide:
- dichiara la contumacia di e Controparte_6 Controparte_5
[...]
- rigetta le domande proposte da , e Parte_1 Parte_2 [...] nei confronti di e Parte_3 Controparte_6 CP_2
[...]
- rigetta le domande proposte da nei confronti di Controparte_2 CP_4
e
[...] Controparte_5
- condanna , e , in Parte_1 Parte_2 Parte_3 solido, al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 7.626,00 a favore di CP_2 ed euro 3.809,00 a favore di , ciascun importo oltre il 15% per
[...] Controparte_4 spese generali, IVA e CPA se dovute per legge;
- condanna , e , in Parte_1 Parte_2 Parte_3 solido, al pagamento di un'ulteriore somma ai sensi dell'art. 96 co. III c.p.c., liquidata in euro 2.542,00,00 a favore di ed euro 1269,66,00 a favore di Controparte_2 CP_4
[...]
Così deciso in Catania in data 11.12.2025, nella camera di consiglio della Sezione specializzata in materia di impresa.
Si comunichi alle parti a cura della Cancelleria.
Il Presidente
dott. ssa Vera Marletta
7
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione specializzata in materia di impresa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, composto dai signori magistrati dott.ssa Vera Marletta Presidente dott.ssa Milena Aucelluzzo Giudice dott.ssa Chiara Salamone Giudice relatore-estensore ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 2285/2024 promosso da
, C.F. Parte_1 C.F._1
, C.F. Parte_2 C.F._2
, C.F. Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall'AVV. MERLINO CARLO, C.F. , e dall'AVV. C.F._4
DE CE ON, C.F. , ed elettivamente domiciliati in via C.F._5
Principe Michele n. 17, Venetico (ME); attore contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore; convenuto – non costituito
e
già ), C.F. , in Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVV. DONATI
1 CE, C.F. , ed elettivamente domiciliata in via L. Rizzo n. 21, C.F._6
Catania; convenuto
e
, C.F. , rappresentato e difeso dall'AVV. Controparte_4 C.F._7
OC AL, C.F. ed elettivamente domiciliato in viale XX C.F._8
Settembre n. 45, Catania;
terzo chiamato in causa
e in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_5 terzo chiamato in causa – non costituito avente ad oggetto: impugnazione di delibera di società cooperativa – azione di accertamento.
Le parti costituite hanno precisato le conclusioni dinanzi al Giudice relatore all'udienza del
09.04.2025, il cui verbale si intende trascritto. Il procedimento è stato dunque posto in decisione per essere riferito al Collegio, con assegnazione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente procedimento ha ad oggetto le domande nn. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 contenute nell'atto di citazione che ha dato origine al giudizio n R.G. 1953/2018, proposto da , Parte_1
e nei confronti di Parte_4 Parte_3 Controparte_6
e di (cui è subentrata, a seguito di fusione
[...] Controparte_3 per incorporazione, l'odierna parte . Le domande sono state separate con ordinanza Controparte_2 del 27.02.2024, con contestuale sospensione, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., del procedimento summenzionato (che continua ad avere ad oggetto le domande nn. 1, 2, 10, 11, 12, 13 e 14).
All'interno del giudizio originario, i suddetti attori hanno convenuto in giudizio
[...]
– società della quale si sono affermati rispettivamente legale rappresentante Controparte_7
( ), socio con potere di firma ( e socio semplice ( Parte_1 Parte_2 [...]
– e , istituto presso il quale era ecceso il conto corrente (n. Parte_3 Controparte_8
001/003278/77) intestato alla predetta società (istituto poi fuso per incorporazione in CP_2
.
[...]
L'articolata vicenda esposta nell'atto introduttivo può essere compendiata nei seguenti termini: i tre attori hanno agito nei confronti dell'istituto bancario allegando che lo stesso avrebbe pagato 58 assegni tratti sul conto citato violando il principio di diligenza dell'accorto banchiere, in quanto la firma apposta ai titoli sarebbe stata falsificata;
hanno dunque chiesto accertarsi la frode e dichiararsi
2 che il patrimonio sociale della società avrebbe subito, a causa dell'illecito traffido di assegno, un depauperamento di euro 227.465,45, pari al valore oggetto dei titoli. Gli attori hanno altresì agito per ottenere l'accertamento delle rispettive quote sociali (33,3% ciascuno), alla data di instaurazione del giudizio o quantomeno sino al 22.09.2024, data in cui una falsa deliberazione del consiglio di amministrazione datata 31.03.2014 (con la quale gli stessi avrebbero perso le cariche e la qualità di soci) è stata trascritta nel registro delle imprese;
hanno inoltre chiesto accertarsi che il depapuramento suddetto è avvenuto tra il 2008 e il 2021, in un periodo in cui soci erano titolari delle quote sociali nella misura di 1/3 ciascuno. All'interno del medesimo atto, gli attori hanno altresì chiesto accertarsi il proprio diritto, quali soci o componenti del consiglio di amministrazionem, di agire direttamente al fine di tutelare i propri diritti sociali contro i fatti illeciti commessi da terzi o, in alternativa, il proprio diritto (quali soggetti che non hanno ancora ottenuto la liquidazione della propria quota di partecipazione) di surrogarsi ai sensi dell'art. 2900 c.c. alla società inadempiente nella tutela dei suoi diritti nei confronti dell'istituto bancario. Gli attori hanno inoltre chiesto l'accertamento della falsità e della conseguenze inefficacia, anche incidenter tantum, della predetta delibera del c.d.a. del 31.03.2024 e l'accertamento del carattere illegittimo della loro estromissione della società. A seguire, gli attori hanno chiesto accertarsi la responsabilità della banca convenuta, ai sensi dell'art. 2043 c.c., in solido con l'autore dell'emissione e dello scambio dei suddetti assegni falsi, o, in subordine, la responsabilità contrattuale dell'istituto ai sensi degli artt. 1372 e 1218 c.c. per omessa vigilanza e negligenza;
hanno dunque chiesto condannarsi la banca convenuta al risarcimento del danno cagionato, quantificato in euro 113.732,72, pari alla metà del suddetto importo di euro 227.465,45 (o altro importo ritenuto di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione), in via diretta o, in subordine, per surroga ai sensi dell'art. 2900 c.c.
Appare opportuno riportare testualmente le domande, ricordando che sono state separate e, dunque, costituiscono oggetto dell'odierno procedimento le domande dalla n. 3 alla n. 9:
“1) ritenere e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, che i 58 assegni bancari emessi dal
c/c n. 001/003278/77 acceso presso la dalla Work Edil Infissi soc. coop.- Controparte_8 indicati al punto VI) del presente libello, all.ti da 10) a 68) - sono stati emessi con firma di traenza falsa da parte di ignoto autore diverso dalla persona esercente la facoltà di firma Parte_3
[...]
2) ritenere e dichiarare che l'emissione e la commercializzazione dei predetti titoli bancari è avvenuta in modo occulto e fraudolento contro la volontà degli attori, che incidentalmente ne venivano a conoscenza solo nell'anno 2014 per effetto di una specifica istanza di accesso rivolta alla;
CP_8 Controparte_9
3 3) ritenere e dichiarare che il patrimonio sociale della Work Edil Infissi soc. coop. per effetto dell'illecito traffico di assegni che precede, ha subito un depauperamento di €. 227.465,45 pari al valore di scambio dei titoli;
4) ritenere e dichiarare che i tre soci , , Parte_1 Parte_2 [...]
, sono titolari del 100% del capitale sociale nella eguale misura di Parte_3
33,33% cadauno dalla costituzione della Work Edil Infissi soc. coop. (2007) a tutt'oggi, o quantomeno lo erano fino alla data del 22.09.2014, in cui la deliberazione falsa del Consiglio di
Amministrazione datata 31.03.2014 è stata iscritta nel Registro delle Imprese di Catania;
5) ritenere e dichiarare che l'illegittimo depauperamento di €. 227.465,45 del capitale sociale della Work Edil Infissi soc. coop. per effetto del traffico illecito di assegni è avvenuto tra il 2008 e il
2012, e dunque per il periodo in cui gli attori erano titolari delle quote sociali nella misura di 1/3 cadauno;
6) ritenere e dichiarare che gli attori, quali soci e/o quali componenti del Consiglio di
Amministrazione, hanno azione diretta al fine di tutelare i propri diritti sociali contro i fatti illeciti commessi da terzi;
7) ritenere e dichiarare che, in alternativa, gli attori, non ancora liquidati della loro quota di partecipazione alla Società, hanno diritto di surrogarsi ex art. 2900 c.c. alla inadempiente Work
Edil Infissi soc. coop. nella odierna azione di tutela dei diritti del patrimonio sociale per fatti lesivi imputabili alla Banca convenuta;
8) ritenere e dichiarare che gli attori sono stati illecitamente estromessi dal Consiglio di
Amministrazione della Work Edil Infissi soc. coop., e altresì dichiarati rinunciatari della loro qualità di soci, con delibera del Consiglio di Amministrazione datata 31.03.2014, iscritta nel
Registri Imprese alla Camera di Commercio di Catania il 22.09.2014, in atti all'allegato n. 69;
9) ritenere e dichiarare falsa ed improduttiva di effetti, anche “incidenter tantum”, la predetta delibera del Consiglio di Amministrazione datata 31.03.2014;
10) ritenere e dichiarare che la convenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043 c.c., è CP_10 solidalmente responsabile per correità con l'autore dell'emissione e scambio dei predetti assegni falsi;
11) in subordine, ritenere e dichiarare che la Banca convenuta è comunque responsabile ex artt.
1372 e 1218 c.c. per i pregiudizi derivanti alla Work Edil Infissi soc. coop dalla emissione e scambio dei predetti assegni falsi per omessa vigilanza e diligenza media nella negoziazione dei titoli;
12) ritenere e dichiarare che la condotta del nella negoziazione di Controparte_8
4 assegni falsi sul conto corrente intestato alla Work Edil Infissi soc. coop. ha causato danni agli attori, quali soci, per la metà di €. 227.465,45, pari ad €. 113.732,72;
13) per l'effetto, condannare la Banca convenuta, in persona del legale rapp.te p.t., in via diretta
o, in subordine per surroga ex art. 2900 c.c. alla Work Edil Infissi soc. coop, al risarcimento dei danni a favore degli attori nella misura solidale €. 113.732,72 o all'importo maggiore o minore equo e di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'evento lesivo al soddisfo”.
La società cooperativa Work Edil infissi non si è costiuita malgrado regolare notifica a mezzo p.e.c. in data 24.01.2018, con la conseguenza che deve esserne dichiarata la contumacia.
quale successore a titolo universale di Controparte_2 Controparte_3
si è costituita in giudizio chiedendo preliminarmente autorizzarsi ai sensi dell'art. 269
[...]
c.p.c. la chiamata in causa di e di , quali prenditori dei Controparte_5 Controparte_4 titoli contestati. Nel merito, ha chiesto dichiararsi la carenza di legittimazione attiva e/o di interesse ad agire diretta o in via surrogatoria degli attori e il conseguente rigetto delle domande proposte;
in subordine, ha chiesto dichiararsi la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 163 c.p.c. per indeterminatezza del petitum; in ulteriore subordine, dichiararsi l'inammissibilità del disconoscimento delle sottoscrizioni degli assegni, avendo le parti stragiudizialmente abidcato con comportamenti concludenti in conflitto con la proposta eccezione (non avendo contestato assegni incassati recanti firme analoghe); in ogni caso, ritenersi legittimo il pagamento degli assegni ai creditori apparenti, non potendosi imputare alcuna responsabilità alla banca per il pagamento di assegni la cui falsità di firma non sia riscontrabile ictu oculi; in via ulteriormente subordinata, ritenersi responsabili i terzi chiamati, con condanna degli stessi al risarcimento dei danni.
Autorizzata la chiamata in causa dei terzi, si è costituito , mentre la società Controparte_4 non si è costituita malgrado notifica a mezzo p.e.c. in data 14.05.2018, con la Controparte_5 conseguenza che deve esserne dichiarata la contumacia.
ha dedotto circa la propria estraneità agli illeciti prospettati, ha chiesto Controparte_4 rigettarsi le domande della banca convenuta e quelle attoree, qualora ritenute estese nei suoi confronti, e ha altresì chiesto la condanna di questi ultimi anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per responsabilità processuale aggravata.
Tanto premesso, le domande separate, sottoposte all'odierna cognizione della Sezione specializzata in materia di impresa, sono infondate.
Sulla base del principio della ragione più liquida, deve osservarsi che – anche ritenendo i tre attori legittimati all'azione (in quanto oggetto di impugnazione è proprio la delibera con la quale, secondo la prospettazione, gli stessi sarebbero stati esclusi dalla compagine sociale e, limitatamente
5 a chi ne era munito, dai poteri gestori) – l'impugnazione non può comunque accogliersi, in quanto, preliminarmente, gli attori sono decaduti dal potere di impugnare ai sensi degli artt. 2377 e 2519
c.c., tenuto conto del fatto che sono decorsi novanta giorni dall'iscrizione della delibera nel registro delle imprese, avvenuta, secondo la visura in atti, in data 22.09.2014 (a fronte di un'azione instaurata nell'anno 2018). In ogni caso, si osserva che la delibera oggetto di doglianza non è stata prodotta, circostanza che impedirebbe in ogni caso di delibare il profilo della falsità delle sottoscrizioni oggetto di censura.
Tale conclusione comporta il rigetto di tutte le altre domande, che gli attori non sono in ogni caso legittimati a proporre, difettando la qualità di soci. Si osserva, peraltro, che le qualità prospettate non trovano riscontro neanche nell'assetto societario antecedente alla delibera quale risultante dalla visura camerale in atti: infatti – ferma restando la posizione di ex amministratore e legale rappresentante, quale presidente del consiglio di amministrazione, di – Parte_1
l'attore è prospettato quale “socio con potere di firma” mentre nella visura è l'ex Parte_2
“vicepresidente del consiglio di amministrazione”, inotlre, , prospettato Parte_3 quale “socio semplice”, risulta dalla visura quale ex consigliere di amministrazione.
In conclusione, le domande proposte dagli attori devono essere integralmente rigettate e, conseguentemente, deve essere rigettata la domanda proposta da nei confronti dei Controparte_2 terzi chiamati.
Le spese sostenute dalle due parti costituite vengono poste a carico degli attori soccombenti, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. La quantificazione viene operata nel dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 in misura pari ai parametri medi per e ai parametri minimi per , Controparte_2 Controparte_4 tenuto conto del valore indeterminabile della domanda, del basso livello di complessità, dell'attività difensiva svolta, delle questioni giuridiche esaminate e, per il terzo chiamato, della sua posizione processuale e del carattere limitato dell'attività svolta e delle difese prospettate. Nessuna pronuncia deve essere emessa sulle spese di lite a favore delle due parti vittoriose contumaci, in applicazione del principio secondo cui la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto e, dunque, non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poichè questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (ex multis, Cass. civ., nn. 7361/2023 e 16174/2018).
La domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. proposta dal terzo chiamato non può essere accolta ai sensi del co. II, non essendo stata offerta prova del danno, ma può disporsi condanna
6 d'ufficio ai sensi del co. III, in quanto l'azione, per il carattere tardivo e la mancata produzione dell'atto contestato, può ritenersi promossa con colpa grave. La quantificazione dell'indennizzo viene operata in dispositivo, in misura pari ad un terzo delle spese di lite (si rinvia, ex multis, a
Cass.civ., Sez. III, 04.07.2019, n. 17902, che ha riconosciuto la legittimità di una condanna ai sensi dell'art. 96 co. III c.p.c. il cui importo sia parametrato all'importo delle spese processuali o ad un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 2285/2024, così decide:
- dichiara la contumacia di e Controparte_6 Controparte_5
[...]
- rigetta le domande proposte da , e Parte_1 Parte_2 [...] nei confronti di e Parte_3 Controparte_6 CP_2
[...]
- rigetta le domande proposte da nei confronti di Controparte_2 CP_4
e
[...] Controparte_5
- condanna , e , in Parte_1 Parte_2 Parte_3 solido, al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 7.626,00 a favore di CP_2 ed euro 3.809,00 a favore di , ciascun importo oltre il 15% per
[...] Controparte_4 spese generali, IVA e CPA se dovute per legge;
- condanna , e , in Parte_1 Parte_2 Parte_3 solido, al pagamento di un'ulteriore somma ai sensi dell'art. 96 co. III c.p.c., liquidata in euro 2.542,00,00 a favore di ed euro 1269,66,00 a favore di Controparte_2 CP_4
[...]
Così deciso in Catania in data 11.12.2025, nella camera di consiglio della Sezione specializzata in materia di impresa.
Si comunichi alle parti a cura della Cancelleria.
Il Presidente
dott. ssa Vera Marletta
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