Trib. Catania, sentenza 20/12/2025, n. 6122
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Sentenza 20 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Decadenza dal potere di impugnare la delibera

    Il Tribunale rileva che sono decorsi novanta giorni dall'iscrizione della delibera nel registro delle imprese, avvenuta in data 22.09.2014, a fronte di un'azione instaurata nell'anno 2018.

  • Rigettato
    Mancata produzione della delibera impugnata

    La Corte ha ritenuto che la mancata produzione della delibera impedisce di delibare il profilo della falsità delle sottoscrizioni oggetto di censura.

  • Rigettato
    Difetto di qualità di socio

    Il Tribunale osserva che le qualità prospettate dagli attori non trovano riscontro neanche nell'assetto societario antecedente alla delibera, come risulta dalla visura camerale.

  • Rigettato
    Difetto di qualità di socio

    Il Tribunale osserva che le qualità prospettate dagli attori non trovano riscontro neanche nell'assetto societario antecedente alla delibera, come risulta dalla visura camerale.

  • Rigettato
    Difetto di qualità di socio

    Il Tribunale osserva che le qualità prospettate dagli attori non trovano riscontro neanche nell'assetto societario antecedente alla delibera, come risulta dalla visura camerale.

  • Rigettato
    Decadenza dal potere di impugnare la delibera

    Il Tribunale rileva che sono decorsi novanta giorni dall'iscrizione della delibera nel registro delle imprese, avvenuta in data 22.09.2014, a fronte di un'azione instaurata nell'anno 2018.

  • Rigettato
    Mancata produzione della delibera impugnata

    La Corte ha ritenuto che la mancata produzione della delibera impedisce di delibare il profilo della falsità delle sottoscrizioni oggetto di censura.

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    Difetto di qualità di socio

    Il Tribunale osserva che le qualità prospettate dagli attori non trovano riscontro neanche nell'assetto societario antecedente alla delibera, come risulta dalla visura camerale.

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    Il Tribunale osserva che le qualità prospettate dagli attori non trovano riscontro neanche nell'assetto societario antecedente alla delibera, come risulta dalla visura camerale.

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    Il Tribunale osserva che le qualità prospettate dagli attori non trovano riscontro neanche nell'assetto societario antecedente alla delibera, come risulta dalla visura camerale.

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Il Tribunale di Catania, Sezione specializzata in materia di impresa, ha pronunciato sentenza nel procedimento R.G. 2285/2024, promosso da tre soci contro una società cooperativa (dichiarata contumace) e l'istituto bancario presso cui era acceso il conto corrente della cooperativa, nonché contro il successore per incorporazione di quest'ultimo. Gli attori, che si affermavano legali rappresentanti, soci con potere di firma e soci semplici, hanno agito per accertare la falsità di 58 assegni tratti sul conto della società, il conseguente depauperamento del patrimonio sociale per € 227.465,45, e la titolarità delle rispettive quote sociali (33,3% ciascuno) fino al 22.09.2014, data di trascrizione di una presunta falsa delibera del consiglio di amministrazione del 31.03.2014 che li avrebbe esclusi. Hanno altresì chiesto l'accertamento della falsità e inefficacia di tale delibera, del proprio diritto di agire direttamente a tutela dei diritti sociali o, in subordine, di surrogarsi alla società ai sensi dell'art. 2900 c.c. per agire contro la banca. Le domande attoree, originariamente proposte nel giudizio R.G. 1953/2018 e poi separate, includevano la responsabilità della banca ai sensi dell'art. 2043 c.c. o, in subordine, contrattuale (artt. 1372 e 1218 c.c.) per omessa vigilanza, chiedendo la condanna al risarcimento del danno pari a metà dell'importo depauperato (€ 113.732,72). La banca convenuta, costituendosi, ha chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa di due soggetti, quali prenditori dei titoli, e nel merito ha eccepito la carenza di legittimazione attiva e interesse ad agire degli attori, la nullità dell'atto di citazione, l'inammissibilità del disconoscimento delle sottoscrizioni, la legittimità del pagamento ai creditori apparenti e, in subordine, la responsabilità dei terzi chiamati. Uno dei terzi chiamati si è costituito, dichiarandosi estraneo agli illeciti e chiedendo il rigetto delle domande, nonché la condanna degli attori ex art. 96 c.p.c. L'altro terzo chiamato è rimasto contumace.

Il Tribunale ha rigettato integralmente le domande attoree, ritenendo che, anche a voler ammettere la legittimazione degli attori all'azione (in quanto l'impugnazione riguardava la delibera che li escludeva), gli stessi fossero decaduti dal potere di impugnare ai sensi degli artt. 2377 e 2519 c.c., essendo decorsi oltre novanta giorni dall'iscrizione della delibera nel registro delle imprese (22.09.2014) rispetto all'instaurazione del giudizio (2018). Inoltre, la delibera impugnata non è stata prodotta, impedendo la delibazione sulla falsità delle sottoscrizioni. Tale conclusione ha comportato il rigetto di tutte le altre domande, poiché gli attori difettavano della qualità di soci, qualità peraltro non riscontrabile nemmeno nell'assetto societario antecedente alla delibera secondo la visura camerale. Di conseguenza, è stata rigettata anche la domanda proposta dalla banca nei confronti dei terzi chiamati. Le spese di lite sono state poste a carico degli attori soccombenti, liquidate a favore della banca e del suo successore, mentre nessuna pronuncia è stata emessa sulle spese a favore dei terzi chiamati contumaci vittoriosi. Infine, è stata disposta la condanna degli attori, ai sensi dell'art. 96, co. III, c.p.c., per aver promosso l'azione con colpa grave, quantificando l'indennizzo in un terzo delle spese di lite.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Catania, sentenza 20/12/2025, n. 6122
    Giurisdizione : Trib. Catania
    Numero : 6122
    Data del deposito : 20 dicembre 2025

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