Articolo 8 della Legge 4 agosto 1978, n. 483
Articolo 7Articolo 9
Versione
9 settembre 1978
Art. 8.
Le spese della categoria IV (acquisto di beni e servizi) degli stati di previsione di tutti i Ministeri e dei bilanci della Azienda nazionale autonoma delle strade, dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, quali risultano approvate dalla legge 27 aprile 1978, n. 143 , sono ridotte del 5 per cento, con esclusione di quelle determinate per legge o per convenzione.
La riduzione si applica ai totali delle predette categorie iscritte nelle varie rubriche di bilancio ed il Ministro del tesoro e' autorizzato ad individuare i capitoli sui quali realizzare la riduzione predetta e ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 9 settembre 1978