Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 04/03/2026, n. 1691
TAR
Sentenza 22 novembre 2024
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CS
Rigetto
Sentenza 4 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nesso causale tra applicazione sconto e danno lamentato

    Il giudice di primo grado ha ritenuto che il pregiudizio lamentato non fosse diretta conseguenza dell'applicazione dello sconto, ma piuttosto delle modalità individuate dall'Amministrazione per governare le conseguenze della declaratoria di illegittimità dello sconto, ovvero la neutralizzazione dell'incremento tariffario mediante una proporzionale riduzione del volume delle prestazioni, nella invarianza dei tetti di spesa. Il Consiglio di Stato conferma tale statuizione, evidenziando che la disciplina contrattuale applicabile per l'intero 2018 è stata novellata dalla D.G.R. n. 61/26 del 18 dicembre 2018, che ha mantenuto fermo il tetto di spesa e ridotto il numero di prestazioni, in coerenza con l'art. 11 del contratto. La parte appellante non ha impugnato tale rideterminazione, accettando un numero inferiore di prestazioni remunerate. La genesi eziologica del danno non è quindi riconducibile alla D.G.R. n. 21/12, ma alla D.G.R. n. 61/26, che ha gestito le conseguenze dell'annullamento dello sconto mantenendo i tetti di spesa.

  • Rigettato
    Prova del danno e quantificazione

    Il T.A.R. ha ritenuto che la struttura non abbia subito alcun pregiudizio poiché ha ottenuto la massima remunerazione nei limiti del tetto di spesa, e che avrebbe dovuto provare i maggiori costi sostenuti per erogare il surplus di prestazioni. Il Consiglio di Stato conferma che la riaffermazione del tetto di spesa con la D.G.R. n. 61/26 sterilizza ogni possibilità di riconoscimento del danno rivendicato in relazione agli importi decurtati. La pretesa di remunerazione a tariffa piena dell'originario numero di prestazioni eccede il tetto assegnato. La struttura non ha articolato una plausibile pretesa risarcitoria rapportata ai maggiori costi sofferti per l'erogazione delle prestazioni in eccedenza, né ha fornito prova di tali costi, limitandosi a una mera allegazione "aritmetica" della domanda. La documentazione prodotta non era idonea a dimostrare i maggiori costi sostenuti.

  • Rigettato
    Elemento soggettivo della colpa dell'Amministrazione

    Il Consiglio di Stato, applicando il principio della "ragione più liquida", ha ritenuto assorbente l'esame delle questioni relative all'insussistenza del nesso causale e all'erronea individuazione del petitum risarcitorio, esonerandosi dall'esame dell'ulteriore motivo di appello relativo alla sussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 04/03/2026, n. 1691
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1691
    Data del deposito : 4 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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