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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/11/2025, n. 5268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5268 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 10376/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 5 settembre 2024 da elettivamente domiciliato in Milano, Corso di Porta Parte_1
Vittoria, 13, presso lo studio degli Avv.ti Francesco M. Cosi e Avv. Violetta Cossu, che lo rappresentano e difendono per procura in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente contro
, in persona Controparte_1 del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Milano, via Barozzi, 1, presso lo studio degli Avv.ti Antonella Negri, Arianna Colombo, Didier Montingelli, che lo rappresentano e difendono per procura in calce alla memoria di costituzione;
convenuto OGGETTO: Impugnazione licenziamento per giusta causa i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO PER IL RICORRENTE:
1. accertare e dichiarare la natura discriminatoria/ritorsiva del licenziamento intimato e dichiarare la nullità del licenziamento stesso;
e per l'effetto
2. condannare la resistente, ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 23/15, alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento in suo favore dell'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR (Euro 3.333,16) e corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quelle dell'effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali connessi. IN VIA SUBORDINATA:
1 3. accertare e dichiarare che il licenziamento intimato al ricorrente è illegittimo per i motivi di cui in narrativa e dichiarare l'annullabilità dello stesso;
e per l'effetto
4. condannare la resistente, ai sensi dell'art. 3 comma 2 d.lgs. 23/15, alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento in suo favore dell'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR (Euro 3.333,16) e corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quelle dell'effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali connessi. IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
5. accertare e dichiarare che il licenziamento intimato al ricorrente è illegittimo per i motivi di cui in narrativa e dichiarare estinto il rapporto di lavoro alla data di licenziamento;
per l'effetto:
6. condannare la resistente, ai sensi dell'art. 3 comma 1 d.lgs. 23/15, al pagamento di un'indennità risarcitoria compresa tra le 6 e 36 mensilità da calcolare sulla base dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR (Euro 3.333,16). IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA:
7. accertare e dichiarare che il licenziamento intimato al ricorrente è illegittimo per i motivi di cui in narrativa e dichiarare estinto il rapporto di lavoro alla data di licenziamento;
per l'effetto:
8. condannare la resistente, ai sensi dell'art. 4 d.lgs. 23/2015, al pagamento dell'indennità risarcitoria prevista calcolata sulla base dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR (Euro 3.333,16). IN OGNI CASO:
9. Con interessi e rivalutazione monetaria su tutte le somme dal dovuto al saldo.
10. Con vittoria di spese, diritti e onorari di legge, con distrazione delle spese e degli onorari in favore del difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
PER IL CONVENUTO: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e, previa ogni opportuna declaratoria, rigettare tutte le domande proposte con il ricorso introduttivo della lite. Con vittoria delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 5 settembre 2024, ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del Parte_1 lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di
Controparte_1
Il ricorrente rilevava:
- di aver lavorato in favore del gruppo in forza di diversi rapporti CP_1 variamente titolati, in particolare:
2 a) a partire dal febbraio 2019 aveva collaborato con , in qualità CP_1 di MetLife SP, nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo;
b) in data 07.07.2022 il ricorrente e la società convenuta avevano sottoscritto un verbale di conciliazione, con il quale era stato risolto consensualmente il suddetto rapporto di lavoro autonomo con impegno all'assunzione a partire dal 18.07.2022; c) in data 18.07.2022, il sig. era stato assunto dalla Pt_1 resistente, in qualità di ES Representative, dapprima con contratto a tempo determinato, successivamente trasformato a tempo indeterminato nel gennaio 2023;
- che l'originaria assunzione a tempo determinato era finalizzata a consentirgli di rassegnare le proprie dimissioni da amministratore e socio al 49% di (poi denominata, da aprile 2023, Controparte_2 Controparte_3
, condizione avveratasi fra luglio e dicembre 2022;
[...]
- che nel gennaio 2023 era stato nominato rappresentante sindacale della sigla FNA;
- che in data 06.02.2024 gli aveva comunicato una contestazione CP_1 disciplinare avente ad oggetto due presunti inadempimenti:
1. aver omesso di comunicare, al momento dell'assunzione, situazioni foriere di conflitti di interesse con riferimento alle società Cone S.r.l., Paninhouse S.r.l. e Controparte_4
2. aver, illegittimamente, percepito, dal 2019 al luglio 2022, provvigioni c.d. precontate e aver omesso di controllare che gli intermediari rispettassero la procedura di emissione delle polizze;
- di aver fornito le proprie esaustive giustificazioni con comunicazione del 16.02.2024;
- che, tuttavia, con missiva del 04.03.2024 gli aveva intimato il CP_1 licenziamento per giusta causa;
- di aver impugnato il licenziamento con comunicazione del 11.03.2024. In particolare, con riferimento al primo inadempimento posto a fondamento del licenziamento, evidenziava che le attività svolte dalla società Cone Pt_1
s.r.l. e Paninhouse s.r.l. non avevano natura assicurativa e che, comunque, nel settembre 2022, aveva rassegnato le dimissioni da amministratore di Paninhouse. Il ricorrente precisava, inoltre, di non aver mai reclutato e gestito le società Agenzie Italia e Io Ti Assicuro, all'interno delle quali il padre, rivestiva Persona_1 le cariche di socio e/o amministratore. In ogni caso, il padre aveva poi rassegnato le proprie dimissioni sia dalla carica di amministratore di Agenzie Italia in data 30.09.2022 sia dalla carica di socio accomandante di Io Ti Assicuro nel maggio 2023. Quanto al secondo inadempimento, evidenziava come, con il verbale Pt_1 di conciliazione sottoscritto tra le parti in data 07.07.2022, avesse CP_1
3 esplicitamente rinunciato ad ogni azione in relazione all'attività svolta dal ricorrente come SP prima dell'assunzione come lavoratore CP_1 subordinato nel luglio 2022. Inoltre, osteneva di non aver mai gestito Pt_1 gli intermediari suddetti, né di aver avuto alcun poter potere di controllo sugli stessi, sia per ciò che riguarda la correttezza dei documenti trasmessi ai fini dell'emissione delle polizze sia per ciò che concerne il rispetto della procedura di emissione. Il ricorrente sosteneva, quindi, la nullità del licenziamento, dolendosi del carattere ritorsivo/discriminatorio dello stesso, perché connesso alla carica sindacale ricoperta dal con conseguente richiesta di tutela reintegratoria. Pt_1
In via subordinata, chiedeva accertarsi l'illegittimità del licenziamento in ragione della tardività sia della contestazione disciplinare sia dell'irrogazione della sanzione;
in ragione dell'insussistenza dei fatti posti a fondamento della contestazione;
in ragione dell'insussistenza di giusta causa;
in ragione della sproporzionatezza della misura espulsiva. Si costituiva la convenuta società, rilevando quanto segue:
- , compagnia assicurativa facente parte del gruppo Metropolitan CP_1
Life Insurance Inc. (al quale partecipa anche agente Parte_2 assicurativo di ), si avvaleva di una rete di collaboratori autonomi CP_1 esterni (persone fisiche o giuridiche), c.d. MetLife SP, che si occupavano di (i) ricercare nuovi intermediari (persone fisiche o giuridiche) affinché entrino a far parte della rete di e (ii) sviluppare e gestire CP_1 il portafoglio clienti degli intermediari reclutati, verificando il loro operato;
- gli intermediari di o GE dovevano emettere e gestire le CP_1 polizze mediante la piattaforma "Mart3” (attraverso la quale è possibile compilare l'anagrafica del cliente, riportare il codice IBAN dello stesso e caricare la documentazione contrattuale firmata dal cliente). A seguito dell'emissione della polizza, l'intermediario aveva diritto al pagamento di provvigioni c.d. “precontate” (o “anticipate”), pari al 9% del premio imponibile moltiplicato per ogni anno di durata della polizza assicurativa (fino ad un massimo di 10 anni, pari al 90%) e che venivano pagate alla data di incasso della prima rata di polizza. In caso di cessazione del pagamento dei premi da parte del cliente nei primi tre anni di durata della polizza, l'intermediario doveva rimborsare ad GE (se sub-agente GE) o a
(se agente di una quota parte delle commissioni CP_1 CP_1 incassate in anticipo, proporzionalmente alla durata effettiva della polizza (c.d. “claw back”);
- il ricorrente, tra il febbraio 2019 e l'agosto 2022, prima era stato sub-agente di GE e poi aveva collaborato con , nell'ambito di un CP_1 rapporto di lavoro autonomo, in qualità di IF SP, reclutando i seguenti intermediari: c.d. Controparte_5 CP_6 Controparte_7
[...
[...] [
e “Io ti assicuro – LI
[...] Controparte_8 Controparte_9
Broker di Assicurazioni s.a.s. di LI;
CP_10
- agli inizi del 2022, il aveva richiesto a se fosse Pt_1 CP_1 disponibile ad assumerlo con contratto di lavoro subordinato, in qualità di ES Representative (attività consistente nel monitoraggio periodico degli intermediari); aveva accettato la proposta a condizione che CP_1 rinunciasse, al momento dell'assunzione, all'unica carica Pt_1 sociale allora nota alla Società convenuta, ossia all'incarico di amministratore delegato e di legale rappresentante di Controparte_2 società operativa nel settore dell'intermediazione assicurativa;
- al fine di consentire al ricorrente di dismettere le proprie partecipazioni societarie, le parti inizialmente avevano instaurato un rapporto a tempo determinato a far data dal 18.07.2022, poi trasformatosi in contratto di lavoro a tempo indeterminato a partire dal 02.01.2023, una volta verificatasi la condizione predetta;
- il ricorrente era stato inoltre nominato rappresentante sindacale aziendale della Società e, in quanto tale, aveva partecipato alla negoziazione di accordi sindacali ed ha beneficiato – ogni qualvolta ne facesse richiesta - di permessi sindacali aziendali;
- nell'estate 2023, aveva iniziato ad intercettare una serie di CP_1 anomalie con riferimento alle polizze emesse da alcuni intermediari reclutati dal e;
Pt_1 Controparte_4 Controparte_8
- nel gennaio 2024 si erano concluse le verifiche svolte dalla Società, dalle quali era emersa l'adozione, ad opera di alcuni intermediari (quali CP_6
e ), di uno
[...] CP_4 CP_4 Controparte_8 Controparte_9 schema, caratterizzato da diverse tipologie di condotte finalizzate ad emettere polizze fasulle (senza il consenso dei clienti), per ottenere provvigioni anticipate a danno di , generando così una liquidità CP_1 che consentiva agli intermediari l'emissione di nuove polizze false;
- la Società era, inoltre, venuta a conoscenza della fitta rete di relazioni ed interessenze tra il ricorrente e gli intermediari coinvolti nello schema illecito sopra descritto;
- la Società aveva inoltre scoperto che il ricorrente era stato parte attiva nello schema delle provvigioni “precontate”, ponendo in essere le condotte specificamente addebitategli nella contestazione disciplinare del 06.02.2024;
- il ricorrente aveva fornito giustificazioni scritte il 16.02.2024 ed era stato sentito oralmente il 26.02.2024;
- considerato che le verifiche successivamente svolte avevano ulteriormente confermato la fondatezza degli addebiti (il ricorrente, dal 29.05.2023, era stato “rappresentante di interessi” presso la Camera dei deputati, con mandato retribuito conferito da Io Ti Assicuro e Parte_3
risultava “director” e “shareholder” di UT SA NN CP_4
5 LTD, avente sede a Malta, fondata nell'ottobre 2023; nel giugno 2024 era stato sanzionato dall' per “mancato rispetto delle regole di CP_11 comportamento”), la Società – il 4.03.2024 – aveva licenziato, per giusta causa, il ricorrente, ritenendo che le condotte poste in essere dallo stesso, in qualità prima di SP e poi di , CP_1 Controparte_12 avessero irrimediabilmente fatto venir meno il vincolo fiduciario. Il convenuto chiedeva, pertanto, il rigetto integrale del ricorso. Il Tribunale, dopo aver esperito l'istruttoria nelle udienze del 27 marzo 2025, 10 giugno 2025, 7 ottobre 2025, ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato i procuratori delle parti alla discussione, tenutasi all'udienza del 27 novembre 2025, all'esito della quale ha deciso la causa come da dispositivo in calce riportato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di deve essere integralmente rigettato per Parte_1 le ragioni di seguito esposte.
2. Preliminarmente, non può trovare accoglimento l'eccezione di tardività della contestazione disciplinare e dell'irrogazione della relativa sanzione sollevata dal ricorrente. E' necessario evidenziare che, trattandosi di una vicenda particolarmente complessa e caratterizzata dal coinvolgimento di plurime società, è del tutto ragionevole che l'approfondimento delle anomalie, riscontrate da a CP_1 partire dall'estate 2023, abbia richiesto un congruo lasso di tempo per svolgere le necessarie indagini. L'ampiezza e la specificità della lettera di contestazione trasmessa al ricorrente (doc. 19 fasc. conv.) confermano l'effettuazione, da parte della Società convenuta, di verifiche dettagliate e prolungate nel tempo. Concluse le indagini nel gennaio 2024, la lettera di contestazione disciplinare è stata inviata il 06.02.2024, ossia a distanza di appena un mese dalla presa di consapevolezza, da parte del datore di lavoro, degli inadempimenti del lavoratore. Quanto poi alla tempestività dell'irrogazione della sanzione disciplinare, occorre premettere quanto segue. Come è noto, l'art. 7 della L. 300/1970, a tutela del lavoratore, sancisce che i provvedimenti più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Nondimeno, la contrattazione collettiva può disporre un'ulteriore garanzia procedimentale, prevedendo anche un termine per l'adozione del provvedimento disciplinare. Nel caso di specie, l'art. 28 del CCNL Assicurazioni – ANIA, invocato ed allegato dal ricorrente (doc. 2 fasc. ric.), delinea una precisa scansione temporale che,
6 tuttavia, risulta applicabile ai soli provvedimenti disciplinari di natura conservativa, espressamente richiamati nell'incipit della previsione (“Prima di deliberare i provvedimenti disciplinari previsti ai punti b) e c) del precedente art. 26…”: si tratta di: “b) il biasimo inflitto per iscritto;
c) la sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni.”). Ciò posto, deve rilevarsi che, nel caso di specie, non v'è alcun dubbio in ordine all'osservanza del termine dilatorio minimo previsto dall'art. 7 della L. 300/1970, in quanto il ha avuto la facoltà sia di presentare le proprie Pt_1 giustificazioni scritte, trasmesse in data 16.02.2024, sia di essere sentito in data 26.02.2024. Peraltro, essendo avvenuta l'audizione orale del lavoratore, giova richiamare quanto precisato dalla Suprema Corte, ad avviso della quale il decorso del termine per l'irrogazione del licenziamento disciplinare non può che prendere avvio da tale audizione, avendo la stessa carattere non già integrativo bensì costitutivo delle difese del lavoratore, sicché il datore di lavoro non può deliberare compiutamente senza tenerne conto (Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 18/07/2019, n. 19304; Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., 26/09/2012, n. 16374). Considerato, quindi, che dall'audizione del lavoratore (26.02.2024) alla trasmissione della comunicazione del licenziamento (04.03.2024) sono passati solo sette giorni, il procedimento disciplinare non può che ritenersi tempestivamente concluso. Da quanto precede emerge chiaramente che né la contestazione disciplinare né l'applicazione della sanzione espulsiva sono state tardive.
3. Quanto alla questione della legittimità del provvedimento espulsivo, deve essere innanzitutto esclusa la natura ritorsiva e/o discriminatoria del licenziamento, in quanto non sufficientemente allegata e provata dal ricorrente. Come recentemente affermato dalla Suprema Corte, il licenziamento discriminatorio e quello ritorsivo “differiscono tra loro poiché il licenziamento discriminatorio è dettato da motivi odiosi, mentre quello ritorsivo è originato da un sentimento di vendetta o rappresaglia. Rispetto a tali elementi, l'onere della prova sorge sempre in capo al lavoratore che, nel caso di licenziamento discriminatorio, dovrà fornire gli elementi fattuali che rendono plausibile l'esistenza delle discriminazioni, mentre, nel caso di licenziamento ritorsivo, dovrà allegare e provare come l'intento di vendetta abbia avuto un'efficacia determinante ed esclusiva nella volontà di risolvere il rapporto di lavoro” (Cass. civ. sez. lav., 24 giugno 2024, n. 17267). Nel caso di specie, non ha fornito elementi fattuali, concreti Parte_1
e specifici, dai quali desumere che il licenziamento irrogato da sia stato CP_1 mosso da un esclusivo intento vendicativo. Non è emerso infatti, né dal ricorso né dai documenti prodotti, quale sia stato il comportamento legittimo del lavoratore,
7 che abbia indotto a reagire, illecitamente, con l'adozione della sanzione CP_1 espulsiva. Neppure può dirsi accertata la natura discriminatoria del licenziamento, posto che questo “può ritenersi discriminatorio non in quanto si limiti semplicemente a colpire un rappresentante sindacale ma per il fatto che il licenziamento abbia interessato quel lavoratore proprio ed esclusivamente in ragione della posizione e della funzione sindacale ricoperta nell'azienda” (Tribunale Milano, sez. lav., 16 dicembre 2011, n. 6224). A sostegno dell'asserita discriminatorietà del recesso, il lavoratore ha allegato una serie di circostanze generiche, di per se stesse inidonee a dimostrare la sussistenza di un nesso causale tra la qualifica di rappresentante sindacale e la misura espulsiva adottata nei suoi confronti. In particolare, il ricorrente, a dimostrazione dell'insofferenza manifestata dalla Società rispetto all'incarico sindacale dallo stesso ricoperto, ha prodotto una mail, ricevuta in data 22.11.2023, con la quale gli chiedeva di indicare preventivamente i giorni nei quali si CP_13 sarebbe assentato in futuro, al fine di pianificare le successive attività lavorative (doc. 7 fasc. ric.). Trattasi di una richiesta del tutto priva di alcuna forma di ostilità, funzionale a garantire un'efficace organizzazione del lavoro. Anche dallo scambio di e-mail tra e risalente al 21.12.2023 e avente ad Pt_1 Persona_2 oggetto l'approvazione della nota spese del ricorrente relativa al mese di ottobre, non emergono toni alterati, bensì cordiali e amichevoli, tanto che Pt_1 afferma di apprezzare la precisione del dirigente (doc. 11 fasc. conv.). Inconferenti, ai fini della prova della discriminatorietà del licenziamento, risultano, inoltre, gli altri elementi addotti dal ricorrente, quali:
- lo scambio di e-mail concernente i chiarimenti richiesti in merito al rimborso spese, trattandosi di questione che esula dalla carica sindacale e che attiene, invece, al rispetto delle policy aziendali da parte di ogni lavoratore.
Considerato che
, come affermato dalla Suprema Corte, a proposito del licenziamento discriminatorio “incombe sul lavoratore l'onere di allegare e dimostrare il fattore di rischio e il trattamento che assume come meno favorevole rispetto a quello riservato a soggetti in condizioni analoghe, mentre il datore di lavoro deve dedurre e provare circostanze inequivoche, idonee ad escludere la natura discriminatoria del recesso” (Cass., Sez. lav., Ord., 22/12/2023, n. 35922), ha allegato (doc. 9 e 10 fasc. conv.) CP_1 una serie di richieste concernenti i rimborsi spese, trasmesse via e-mail da e ad altri dipendenti, a dimostrazione del Persona_2 CP_13 fatto che il trattamento riservato al ricorrente non può ritenersi deteriore, bensì identico a quello destinato ai lavoratori privi di cariche sindacali (doc. 9 e 10 fasc. conv.);
8 - il rilievo di un attacco pubblicamente rivolto al ricorrente da parte di Per_2
e di , in quanto affermazione generica, priva di
[...] CP_13 allegazioni a sostegno;
- il riferimento ai contenziosi tra la Società e altri due lavoratori ( e , in quanto aventi, quale unico punto in Per_3 Per_4 comune, con la presente causa, la mera identità del difensore;
- la contestazione disciplinare di ottobre 2023, posto che, a fronte delle giustificazioni fornite dal ricorrente, la stessa si è conclusa senza l'adozione di alcuna sanzione;
ciò lascia chiaramente intendere, in difetto di ulteriori elementi, che l'intento aziendale non fosse quello di pregiudicare il lavoratore giacché, diversamente, è ragionevole supporre che la società avrebbe al contrario dato seguito al procedimento, adottando i conseguenti provvedimenti sanzionatori. Dunque, in assenza di elementi idonei a comprovare l'ostilità del datore di lavoro nei confronti del ricorrente in ragione della carica sindacale da questi assunta (es. negazione dei permessi sindacali o impedimenti all'esercizio delle prerogative sindacali), non può presumersi che il licenziamento irrogato al sia Pt_1 stato determinato, neppure in via non esclusiva, da ragioni discriminatorie. Oltre a ciò, appare dirimente sul punto l'orientamento della Corte di cassazione, secondo il quale l'esistenza del fatto posto a fondamento del licenziamento impedisce la configurazione del licenziamento stesso come discriminatorio e/o ritorsivo (Cass. Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., 28 marzo 2011, n. 7046).
4. Invero, i fatti, posti a fondamento del licenziamento irrogato dalla Società convenuta, devono ritenersi sussistenti e certamente idonei ad integrare la giusta causa del recesso datoriale. È documentale che il ricorrente ha svolto la propria prestazione in favore di prima, tra febbraio 2019 e luglio 2022, in qualità di lavoratore autonomo CP_1 con qualifica di IF SP (doc. 3 fasc. ric.) poi, tra luglio 2022 e gennaio 2023, in qualità di lavoratore subordinato con contratto a tempo determinato, e, infine, tra gennaio 2023 e marzo 2024, in qualità di lavoratore subordinato con contratto a tempo indeterminato (doc. 6 fasc. ric.). Ciò premesso, l'istruttoria ha avuto ad oggetto l'accertamento dell'effettiva partecipazione del ricorrente ad uno schema caratterizzato da un insieme di condotte, poste in essere da plurimi soggetti, al fine di emettere polizze false per ottenere provvigioni anticipate a danno di . CP_1
Il primo teste comune ad entrambe le parti, , nato a [...] il Persona_2
14.07.1964, ha dichiarato:
“Lavoro attualmente per e ho lavorato per essa a partire dal 2011. Sono CP_1
Dirigente Responsabile del canale Indipendent Distribution. Conosco il sig. per averlo conosciuto sul lavoro. Parte_1
9 Sono a conoscenza del fatto contestato a perché all'epoca Parte_1 dei fatti abbiamo condotto una investigazione di cui ero parte.
opera assicurando soggetti singoli tramite intermediari. Questo è il caso CP_1 del mio canale Indipendent Distribution. A seguito di alcuni indicatori di rischio anomali abbiamo notato una abnorme produzione da parte di un nostro intermediario, che è . Dalle investigazioni abbiamo rilevato che molti CP_4 assicurati erano ignari della polizza. Abbiamo utilizzato una società di servizi per creare un call center per fare in modo che i pretesi clienti, individuati con il codice fiscale ci chiamassero. Molti dei contratti emessi erano stati chiusi anticipatamente, ossia prima dei tre anni di durata. riconosce agli CP_1 intermediari delle commissioni che vengono pagate in modo precontato, pari al 9
% annuo per tutti gli anni della durata della polizza, con il massimo del 90 %. Nel momento in cui l'intermediario emetteva il contratto e si pagava il primo premio, l'intermediario poteva contare su questa commissione, che era superiore alla prima rata mensile pagata dal cliente.
ha diritto di recuperare le commissioni se il contratto si estingue prima CP_1 dei tre anni. Molti contratti si erano estinti prima dei tre anni. Per quanto riguarda il pagamento della prima rata, abbiamo accertato che l'IBAN di provenienza del denaro era di una associazione che si chiama Parte_3
Ciò è stato scoperto successivamente. C'era un altro fattore di rischio
[...] replacement, che consiste nella chiusura dei contratti prima dei tre anni rimentendolo dopo sei mesi o un anno con lo stesso cliente ignaro. Mi pare di ricordare che il replacement sia avvenuto una sola volta. Abbiamo rilevato dati dei clienti inseriti nella piattaforma MART3 che non erano corretti. Per es. il codice fiscale abbinato alla persona non era corretto oppure mancanza del numero di telefono, mancavano quasi sempre le fotocopie originali delle polizze dei clienti. Abbiamo anche accertato una emissione di polizze anomala con riferimento ai clienti fumatori. Segnalo che l'offerta di sul CP_1 mercato non è competitiva, perché esse costano molto di più al cliente. Con riferimento al primo schema di cui ho detto, tra gli intermediari, oltre ad
ve ne erano altri: , A2065 con riferimento al sig. CP_4 CP_6
e poi l'agenzia Per_5 CP_9
Molti dei contratti, decine, che erano stati conclusi tramite gli intermediari di cui ho detto, provenivano dall'agenzia di Parte_1
Mi pare di ricordare che avesse svolto ruoli sociali in Parte_1
” Parte_3
Il secondo teste, anch'esso comune ad entrambe le parti, , nato ad CP_13
BA il 16.03.1982, ha riferito:
“Attualmente sono dipendente di dal 01.08.2016, sono Senior CP_1
Regional Manager. Conosco per averlo conosciuto sul lavoro. Parte_1
Non ho partecipato all'audit interna della . CP_1
10 Tra il 2022 e il 2023 c'era stato un aumento anomalo di emissione di polizze da parte di alcuni intermediari ( , M&G, , . Mi CP_4 CP_8 CP_6 CP_9 sono avveduto che c'era un incasso di provvigioni da parte di questi intermediari che erano previste in preconto. La cosa che mi ha fatto insospettire è costituita dal fatto che le prime rate erano incassate e le altre successive avevano dei mancati incassi. Tale dinamica si riproponeva molto spesso. Ci siamo chiesti quali potessero essere i problemi di questi mancati incassi. era il c.d. terzo pagatore, cioè colei che procacciava i Parte_3 clienti, che erano persone fisiche ed erano clienti della a cui , Pt_3 CP_4 come gli altri intermediari, proponeva la polizza. Ho cercato di interpellare i clienti persone fisiche, ma sono riuscito a contattarne solo un paio. Ciò è dovuto al fatto che molto spesso mancava il numero di telefono e, se questo c'era, non è detto che rispondessero. In un caso, la signora che mi ha risposto ha riferito che conosceva il prodotto
e il premio, abbastanza consistente che io le ho ricordato (euro CP_1
5.000/6.000), era perfettamente in grado di pagarlo, nonostante risultasse essere una casalinga. L'altra persona che ho interpellato ha interrotto quasi subito la comunicazione ed ho avuto l'impressione che fosse l'intermediario stesso, che avevo conosciuto. Mi pare si trattasse dell'intermediario Non ho avuto modo di fare altro. CP_8
Sapevo che alcuni degli intermediari che ho citato erano stati procacciati da
anche nella veste di correspondent e poi da Parte_1 CP_1 dipendente dopo l'assunzione. Il mio sospetto circa i premi pagati con gli anticipi sulle provvigioni si è poi rivelato fondato. I dubbi sulla identificazione dei clienti finali, di cui talvolta erano riportati dati non corretti, sono poi stati verificati come effettivamente dati scorretti”. Il testimone ha riferito: “Ero un subagente assicurativo e Testimone_1 vendevo prodotti a terzi. La mia società si chiama CP_8
I miei clienti non erano legati a e non avevano tale società Parte_3 come terzo pagatore, come potrei dimostrare documentalmente. Confermo che c'erano intermediari che hanno avuto le commissioni pagate da
, tra i quali c'era CP_1 CP_8
Non mi risulta che fosse amministratore di Parte_1 Parte_3 nel 2023. In questo anno amministratore era il sig. . Non ricordo
[...] Pt_4 il nome di battesimo. Il c.d. replacement, ossia l'emissione ripetuta di polizze fittizie a carico dello stesso cliente, nel caso che riguarda la mia società non è mai avvenuto. CP_8
Degli altri intermediari non sono titolato a parlare. mi aveva coinvolto come subagente di nel 2021. Parte_1 CP_1
Lui era un corrispondente di , esterno alla società, e faceva attività di CP_1 ricerca canali di clienti.
11 Siamo andati anche a pranzo io, e la persona di Parte_1 CP_1 incaricata del recruitment, sig. , allora dipendente di . Persona_6 CP_1
In quel momento il mio rapporto con verso si è Parte_1 CP_1 interrotto. ad un certo punto è diventato dipendente . Per Parte_1 CP_1 evitare conflitti di interesse, il mio rapporto da quel momento in avanti è avvenuto con altre persone: sig.ra per quanto esterna a;
c'era Persona_7 CP_1 poi la sig.ra , dipendente di , che rispondeva al sig. Parte_5 CP_1 CP_13
.
[...]
La mia società è in causa penale con . CP_8 CP_1
La mia società vanta un credito di circa euro 200.000 nei confronti di e CP_1
, già oggetto di un decreto ingiuntivo presso il Tribunale di Torino. Mi Pt_2 consta che il Tribunale di Torino abbia declinato la competenza a favore del Tribunale di Milano. La causa non è ancora stata riassunta.
ha anche fatto un esposto all' nel quale ha segnalato irregolarità. CP_1 CP_11
Mi risulta che la segnalazione sia stata archiviata.” Il testimone ha riferito: “Sono dipendente dal 1° Testimone_2 CP_1 settembre 2003; attualmente sono ES RT Manager (responsabile dell'ufficio di supporto alle vendite). Conosco da quando è stato correspondent e Parte_1 CP_1 quindi circa dal 2021. Sono a conoscenza del fatto che c'è stata una operazione di pagamento di premi da parte di nei confronti di per emissione di polizze Parte_3 CP_1 assicurative distribuite da alcuni intermediari. Fra questi ultimi: , CP_4
, MG Service. CP_8 CP_6
Verso giugno/luglio 2023 ci son stati segnali di anomalie in questo processo. Ci sono stati alcuni reclami dei clienti che hanno scritto a . Costoro CP_1 denunciavano di aver avuto l'attestazione di un pagamento premio che in realtà non avevano mai effettuato in relazione ad una polizza temporanea caso morte che non conoscevano. Ci siamo inoltre accorti che c'era un numero anomalo di polizze sospese, le quali, dopo un periodo di sospensione, venivano estinte per mancato pagamento. Con controlli a campione ci siamo accorti che il pagatore della polizza era un soggetto differente dal cliente, ossia che non Parte_3 CP_1 conosceva e con cui non aveva rapporti né era intermediario. Ho verificato verso la fine dell'estate 2023 che molte polizze venivano chiuse dopo circa 6 mesi. Abbiamo accertato con l'ufficio compliance che le polizze venivano dapprima chiuse per mancati pagamenti e poi riattivate con il medesimo codice fiscale, a distanza di 6/12 mesi. Si tratta di un comportamento non spiegabile nell'ottica del cliente.
12 Prendo visione degli allegati alla contestazione disciplinare di Parte_1
, doc. 19 fasc. conv. Riconosco i documenti allegati come frutto
[...] dell'attività dell'ufficio. Gli intermediari indicati in questi documenti sono stati reclutati da Parte_1
in precedenza (2019, 2020, 2021) e nel 2023 sono stati assegnati ad altre
[...] persone.”
5. Dunque, le testimonianze convergono sui seguenti aspetti:
- l'anomalo aumento di polizze emesse da parte di alcuni intermediari, tra cui
Controparte_4
- l'uso improprio delle provvigioni anticipate;
- la presenza di dati errati e/o mancanti nella documentazione concernente i clienti caricata sulla piattaforma online, che veniva utilizzata dagli intermediari per l'emissione delle polizze;
- il coinvolgimento del nella realizzazione dello schema illecito Pt_1 posto in essere ai danni di . CP_1
Quanto emerso dalle prove orali trova riscontro sul piano documentale, in quanto:
- dalle e-mail trasmesse dal ricorrente a IF ES RT (doc. 5 fasc. conv.) emerge che in qualità di MetLife SP, ha reclutato i Pt_1 seguenti intermediari: (nel dicembre 2019), Controparte_4 Controparte_9
(nel maggio 2020), (nel maggio 2021), (nel giugno Controparte_8 CP_6
2021), Io ti assicuro – Controparte_14 nel dicembre 2021);
[...]
- le anomalie rilevate da a partire dall'estate 2023 hanno riguardato CP_1 proprio l'attività di emissione polizze svolta dagli intermediari Controparte_4
e (doc. 13 fasc. conv.);
[...] Controparte_8 CP_6 Controparte_9
- dalla relativa visura camerale risulta che stato dal luglio 2019 al Pt_1 maggio 2022, amministratore di associazione mutualistica, Parte_3 deputata a versare i premi per i propri iscritti (c.d. “terzo pagatore”), in favore dei quali gli intermediari predetti emettevano polizze senza che questi ne fossero consapevoli, come emerso dai reclami presentati dagli ignari assicurati (doc. 12 fasc. conv.);
- l'emissione delle polizze fittizie comportava il pagamento da parte di di commissioni “precontate” agli intermediari;
CP_1
- considerato che, ad un certo punto, il premio assicurativo non veniva più pagato né da né dai clienti finali, procedeva alla Parte_3 CP_1 chiusura delle polizze (doc. 12 fasc. conv.);
- come emerso dalle deposizioni, la documentazione inerente alle polizze fittiziamente sottoscritte, caricata dagli intermediari reclutati dal ulla Pt_1 piattaforma Mart3, conteneva dati identificativi falsi, così da impedire alla Società di venire a conoscenza dell'artificio;
13 - quanto al coinvolgimento del nell'attività posta in essere dagli Pt_1 intermediari e Controparte_4 Controparte_8 CP_6 CP_9
, occorre evidenziare che, dalle relative visure camerali, è emerso quanto
[...] segue: a) con riferimento ad il ricorrente ha ricoperto la carica Controparte_4 di amministratore unico dal luglio al dicembre 2019; inoltre, tra i soci della stessa, compare la società Io Ti Assicuro, della quale il padre, è stato Persona_1 socio accomandante dal maggio 2021 al maggio 2023; b) con riferimento ad c.d. il ricorrente è stato Controparte_5 CP_6 socio della stessa per il tramite di della quale il Controparte_3
è stato amministratore e socio sino al 01.07.2022 (doc. 5 fasc. ric.); Pt_1 inoltre, il padre, è stato amministratore unico della medesima Persona_1 società sino al 30.09.2022; c) il decreto di sequestro preventivo del Giudice per le indagini preliminari di Torino del 21 gennaio 2025 (esibito nel corso dell'udienza del 7 ottobre 2025 e poi formalmente depositato in via telematica) ricostruisce la vicenda del ricorrente nei termini già risultati da questo giudizio, indicando in il Parte_1 rappresentante legale di due intermediari ( e ) beneficiari CP_4 CP_6 delle commissioni, ed indicando il padre del ricorrente, come Persona_1 collegato ad anche questa fra i beneficiari delle Controparte_5 commissioni. Nel corso dell'udienza di discussione è stata peraltro depositata la richiesta di rinvio a giudizio emessa dalla Procura della Repubblica di Torino il 26 settembre 2025, contro e contro (il Parte_1 Persona_1 padre), per la vicenda in questione, che riguarda, secondo il capo di imputazione, 670 polizze assicurative fittizie, con danni ipotizzati per in più di due CP_1 milioni di Euro. L'attività istruttoria complessivamente svolta ha, dunque, fornito sufficienti elementi per ritenere sussistenti i fatti posti a fondamento del licenziamento irrogato dalla Società. Infatti, quanto al primo inadempimento contestato dalla Società convenuta, risulta in modo evidente che il ricorrente, avendo mantenuto incarichi apicali in società operanti nel settore assicurativo, abbia svolto la propria attività lavorativa per in palese conflitto di interessi. CP_1
Ciò anche in considerazione del fatto che, oltre a quanto appena illustrato, il è stato socio fino all'agosto 2023 della società Cone S.r.l., operativa Pt_1 nell'ambito dell'“intermediazione assicurativa in tutti i rami” (e della quale il padre, è stato amministratore unico) (doc. 19 fasc. ric.). Persona_1
Peraltro, il ricorrente ha omesso di informare la Società convenuta non solo rispetto alla propria situazione certamente non imparziale, ma anche rispetto alle cariche sociali ricoperte dal padre in società operanti nel settore assicurativo. Infatti, in data 16.11.2023, compilando il questionario aziendale finalizzato al Pt_1 monitoraggio periodico dei conflitti di interesse, ha dichiarato di non avere
14 “personal relationships with or financial interest in a third party may impair, or appear to impair, your ability to be objective in your position at ”, con ciò CP_1 negando che un proprio familiare potesse avere un interesse finanziario in una società potenzialmente destinataria di relazioni contrattuali con (doc. 7 CP_1 fasc. conv.). In merito al secondo inadempimento posto a fondamento del licenziamento, occorre evidenziare che la rete di interessenze, intessuta dal con le Pt_1 società protagoniste del sistema illecitamente realizzato ai danni di , CP_1 conduce ad escludere che lo stesso sia rimasto estraneo alle dinamiche di siffatto schema. Inoltre, “l'attività di verifica degli intermediari reclutati assegnati” rientrava specificamente tra le mansioni assunte dal in qualità di Pt_1
correspondent, a partire dal febbraio 2019 (doc. 3 fasc. ric.). Sul punto, CP_1 giova precisare che il ricorrente non ha fornito alcun elemento probatorio a dimostrazione della circostanza dallo stesso asserita, secondo il quale gli intermediari da lui reclutati sarebbero stati gestiti, a partire dal luglio 2022, esclusivamente dalla sig.ra . CP_15
In questo quadro, non assume alcuna rilevanza la circostanza che le condotte addebitate al ricorrente si siano svolte tra il 2019 e il luglio 2022, ossia durante il periodo “coperto” dal verbale di conciliazione sottoscritto tra le parti in data 07.07.22. Infatti, se è vero che, con tale stipulazione, la Società ha dichiarato di non aver null'altro a pretendere dal è altrettanto vero che tale clausola Pt_1 faceva espressamente salve le ipotesi di dolo e colpa grave (doc. 4 fasc. ric.). D'altronde, la partecipazione del ricorrente ad uno schema illecito così complesso e articolato non può che essere avvenuta intenzionalmente. Deve, dunque, ritenersi che le condotte attuate dal ricorrente ai danni di CP_1 siano sussumibili nel concetto di “giusta causa”. Si tratta, infatti, di comportamenti del tutto incompatibili con la prosecuzione del rapporto di lavoro, poiché idonei a recidere irrimediabilmente il legame fiduciario tra il lavoratore e il datore di lavoro. La misura espulsiva con effetto immediato risulta, pertanto, proporzionata alla gravità dei fatti addebitati al ricorrente, anche in considerazione della peculiare intensità che caratterizza il vincolo fiduciario nell'ambito di settori rigidamente regolamentati, come quello assicurativo. In tali ambiti, vista l'importanza e la delicatezza delle operazioni da compiere, il datore di lavoro deve poter riporre un ampio margine di fiducia nella capacità professionale e nella lealtà del prestatore di lavoro, sicché le condotte lesive di una siffatta relazione impediscono inevitabilmente la prosecuzione del rapporto lavorativo.
6. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 13.8.2022 n. 147, vengono liquidate in € 11.327,00, oltre oneri di legge.
P. Q. M.
15 Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) rigetta integralmente il ricorso proposto da Parte_1
2) condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese processuali a vantaggio di liquidate in complessivi € 11.327,00, Controparte_1 oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato. Così deciso il 27 novembre 2025 Il giudice Dott. Giorgio Mariani
Provvedimento redatto con la collaborazione della M.O.T. Dott.ssa Costanza Spagnesi, nominata con D.M. 22.10.2024, sotto la supervisione ed il controllo del magistrato affidatario
16
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 5 settembre 2024 da elettivamente domiciliato in Milano, Corso di Porta Parte_1
Vittoria, 13, presso lo studio degli Avv.ti Francesco M. Cosi e Avv. Violetta Cossu, che lo rappresentano e difendono per procura in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente contro
, in persona Controparte_1 del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Milano, via Barozzi, 1, presso lo studio degli Avv.ti Antonella Negri, Arianna Colombo, Didier Montingelli, che lo rappresentano e difendono per procura in calce alla memoria di costituzione;
convenuto OGGETTO: Impugnazione licenziamento per giusta causa i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO PER IL RICORRENTE:
1. accertare e dichiarare la natura discriminatoria/ritorsiva del licenziamento intimato e dichiarare la nullità del licenziamento stesso;
e per l'effetto
2. condannare la resistente, ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 23/15, alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento in suo favore dell'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR (Euro 3.333,16) e corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quelle dell'effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali connessi. IN VIA SUBORDINATA:
1 3. accertare e dichiarare che il licenziamento intimato al ricorrente è illegittimo per i motivi di cui in narrativa e dichiarare l'annullabilità dello stesso;
e per l'effetto
4. condannare la resistente, ai sensi dell'art. 3 comma 2 d.lgs. 23/15, alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento in suo favore dell'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR (Euro 3.333,16) e corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quelle dell'effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali connessi. IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
5. accertare e dichiarare che il licenziamento intimato al ricorrente è illegittimo per i motivi di cui in narrativa e dichiarare estinto il rapporto di lavoro alla data di licenziamento;
per l'effetto:
6. condannare la resistente, ai sensi dell'art. 3 comma 1 d.lgs. 23/15, al pagamento di un'indennità risarcitoria compresa tra le 6 e 36 mensilità da calcolare sulla base dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR (Euro 3.333,16). IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA:
7. accertare e dichiarare che il licenziamento intimato al ricorrente è illegittimo per i motivi di cui in narrativa e dichiarare estinto il rapporto di lavoro alla data di licenziamento;
per l'effetto:
8. condannare la resistente, ai sensi dell'art. 4 d.lgs. 23/2015, al pagamento dell'indennità risarcitoria prevista calcolata sulla base dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR (Euro 3.333,16). IN OGNI CASO:
9. Con interessi e rivalutazione monetaria su tutte le somme dal dovuto al saldo.
10. Con vittoria di spese, diritti e onorari di legge, con distrazione delle spese e degli onorari in favore del difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
PER IL CONVENUTO: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e, previa ogni opportuna declaratoria, rigettare tutte le domande proposte con il ricorso introduttivo della lite. Con vittoria delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 5 settembre 2024, ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del Parte_1 lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di
Controparte_1
Il ricorrente rilevava:
- di aver lavorato in favore del gruppo in forza di diversi rapporti CP_1 variamente titolati, in particolare:
2 a) a partire dal febbraio 2019 aveva collaborato con , in qualità CP_1 di MetLife SP, nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo;
b) in data 07.07.2022 il ricorrente e la società convenuta avevano sottoscritto un verbale di conciliazione, con il quale era stato risolto consensualmente il suddetto rapporto di lavoro autonomo con impegno all'assunzione a partire dal 18.07.2022; c) in data 18.07.2022, il sig. era stato assunto dalla Pt_1 resistente, in qualità di ES Representative, dapprima con contratto a tempo determinato, successivamente trasformato a tempo indeterminato nel gennaio 2023;
- che l'originaria assunzione a tempo determinato era finalizzata a consentirgli di rassegnare le proprie dimissioni da amministratore e socio al 49% di (poi denominata, da aprile 2023, Controparte_2 Controparte_3
, condizione avveratasi fra luglio e dicembre 2022;
[...]
- che nel gennaio 2023 era stato nominato rappresentante sindacale della sigla FNA;
- che in data 06.02.2024 gli aveva comunicato una contestazione CP_1 disciplinare avente ad oggetto due presunti inadempimenti:
1. aver omesso di comunicare, al momento dell'assunzione, situazioni foriere di conflitti di interesse con riferimento alle società Cone S.r.l., Paninhouse S.r.l. e Controparte_4
2. aver, illegittimamente, percepito, dal 2019 al luglio 2022, provvigioni c.d. precontate e aver omesso di controllare che gli intermediari rispettassero la procedura di emissione delle polizze;
- di aver fornito le proprie esaustive giustificazioni con comunicazione del 16.02.2024;
- che, tuttavia, con missiva del 04.03.2024 gli aveva intimato il CP_1 licenziamento per giusta causa;
- di aver impugnato il licenziamento con comunicazione del 11.03.2024. In particolare, con riferimento al primo inadempimento posto a fondamento del licenziamento, evidenziava che le attività svolte dalla società Cone Pt_1
s.r.l. e Paninhouse s.r.l. non avevano natura assicurativa e che, comunque, nel settembre 2022, aveva rassegnato le dimissioni da amministratore di Paninhouse. Il ricorrente precisava, inoltre, di non aver mai reclutato e gestito le società Agenzie Italia e Io Ti Assicuro, all'interno delle quali il padre, rivestiva Persona_1 le cariche di socio e/o amministratore. In ogni caso, il padre aveva poi rassegnato le proprie dimissioni sia dalla carica di amministratore di Agenzie Italia in data 30.09.2022 sia dalla carica di socio accomandante di Io Ti Assicuro nel maggio 2023. Quanto al secondo inadempimento, evidenziava come, con il verbale Pt_1 di conciliazione sottoscritto tra le parti in data 07.07.2022, avesse CP_1
3 esplicitamente rinunciato ad ogni azione in relazione all'attività svolta dal ricorrente come SP prima dell'assunzione come lavoratore CP_1 subordinato nel luglio 2022. Inoltre, osteneva di non aver mai gestito Pt_1 gli intermediari suddetti, né di aver avuto alcun poter potere di controllo sugli stessi, sia per ciò che riguarda la correttezza dei documenti trasmessi ai fini dell'emissione delle polizze sia per ciò che concerne il rispetto della procedura di emissione. Il ricorrente sosteneva, quindi, la nullità del licenziamento, dolendosi del carattere ritorsivo/discriminatorio dello stesso, perché connesso alla carica sindacale ricoperta dal con conseguente richiesta di tutela reintegratoria. Pt_1
In via subordinata, chiedeva accertarsi l'illegittimità del licenziamento in ragione della tardività sia della contestazione disciplinare sia dell'irrogazione della sanzione;
in ragione dell'insussistenza dei fatti posti a fondamento della contestazione;
in ragione dell'insussistenza di giusta causa;
in ragione della sproporzionatezza della misura espulsiva. Si costituiva la convenuta società, rilevando quanto segue:
- , compagnia assicurativa facente parte del gruppo Metropolitan CP_1
Life Insurance Inc. (al quale partecipa anche agente Parte_2 assicurativo di ), si avvaleva di una rete di collaboratori autonomi CP_1 esterni (persone fisiche o giuridiche), c.d. MetLife SP, che si occupavano di (i) ricercare nuovi intermediari (persone fisiche o giuridiche) affinché entrino a far parte della rete di e (ii) sviluppare e gestire CP_1 il portafoglio clienti degli intermediari reclutati, verificando il loro operato;
- gli intermediari di o GE dovevano emettere e gestire le CP_1 polizze mediante la piattaforma "Mart3” (attraverso la quale è possibile compilare l'anagrafica del cliente, riportare il codice IBAN dello stesso e caricare la documentazione contrattuale firmata dal cliente). A seguito dell'emissione della polizza, l'intermediario aveva diritto al pagamento di provvigioni c.d. “precontate” (o “anticipate”), pari al 9% del premio imponibile moltiplicato per ogni anno di durata della polizza assicurativa (fino ad un massimo di 10 anni, pari al 90%) e che venivano pagate alla data di incasso della prima rata di polizza. In caso di cessazione del pagamento dei premi da parte del cliente nei primi tre anni di durata della polizza, l'intermediario doveva rimborsare ad GE (se sub-agente GE) o a
(se agente di una quota parte delle commissioni CP_1 CP_1 incassate in anticipo, proporzionalmente alla durata effettiva della polizza (c.d. “claw back”);
- il ricorrente, tra il febbraio 2019 e l'agosto 2022, prima era stato sub-agente di GE e poi aveva collaborato con , nell'ambito di un CP_1 rapporto di lavoro autonomo, in qualità di IF SP, reclutando i seguenti intermediari: c.d. Controparte_5 CP_6 Controparte_7
[...
[...] [
e “Io ti assicuro – LI
[...] Controparte_8 Controparte_9
Broker di Assicurazioni s.a.s. di LI;
CP_10
- agli inizi del 2022, il aveva richiesto a se fosse Pt_1 CP_1 disponibile ad assumerlo con contratto di lavoro subordinato, in qualità di ES Representative (attività consistente nel monitoraggio periodico degli intermediari); aveva accettato la proposta a condizione che CP_1 rinunciasse, al momento dell'assunzione, all'unica carica Pt_1 sociale allora nota alla Società convenuta, ossia all'incarico di amministratore delegato e di legale rappresentante di Controparte_2 società operativa nel settore dell'intermediazione assicurativa;
- al fine di consentire al ricorrente di dismettere le proprie partecipazioni societarie, le parti inizialmente avevano instaurato un rapporto a tempo determinato a far data dal 18.07.2022, poi trasformatosi in contratto di lavoro a tempo indeterminato a partire dal 02.01.2023, una volta verificatasi la condizione predetta;
- il ricorrente era stato inoltre nominato rappresentante sindacale aziendale della Società e, in quanto tale, aveva partecipato alla negoziazione di accordi sindacali ed ha beneficiato – ogni qualvolta ne facesse richiesta - di permessi sindacali aziendali;
- nell'estate 2023, aveva iniziato ad intercettare una serie di CP_1 anomalie con riferimento alle polizze emesse da alcuni intermediari reclutati dal e;
Pt_1 Controparte_4 Controparte_8
- nel gennaio 2024 si erano concluse le verifiche svolte dalla Società, dalle quali era emersa l'adozione, ad opera di alcuni intermediari (quali CP_6
e ), di uno
[...] CP_4 CP_4 Controparte_8 Controparte_9 schema, caratterizzato da diverse tipologie di condotte finalizzate ad emettere polizze fasulle (senza il consenso dei clienti), per ottenere provvigioni anticipate a danno di , generando così una liquidità CP_1 che consentiva agli intermediari l'emissione di nuove polizze false;
- la Società era, inoltre, venuta a conoscenza della fitta rete di relazioni ed interessenze tra il ricorrente e gli intermediari coinvolti nello schema illecito sopra descritto;
- la Società aveva inoltre scoperto che il ricorrente era stato parte attiva nello schema delle provvigioni “precontate”, ponendo in essere le condotte specificamente addebitategli nella contestazione disciplinare del 06.02.2024;
- il ricorrente aveva fornito giustificazioni scritte il 16.02.2024 ed era stato sentito oralmente il 26.02.2024;
- considerato che le verifiche successivamente svolte avevano ulteriormente confermato la fondatezza degli addebiti (il ricorrente, dal 29.05.2023, era stato “rappresentante di interessi” presso la Camera dei deputati, con mandato retribuito conferito da Io Ti Assicuro e Parte_3
risultava “director” e “shareholder” di UT SA NN CP_4
5 LTD, avente sede a Malta, fondata nell'ottobre 2023; nel giugno 2024 era stato sanzionato dall' per “mancato rispetto delle regole di CP_11 comportamento”), la Società – il 4.03.2024 – aveva licenziato, per giusta causa, il ricorrente, ritenendo che le condotte poste in essere dallo stesso, in qualità prima di SP e poi di , CP_1 Controparte_12 avessero irrimediabilmente fatto venir meno il vincolo fiduciario. Il convenuto chiedeva, pertanto, il rigetto integrale del ricorso. Il Tribunale, dopo aver esperito l'istruttoria nelle udienze del 27 marzo 2025, 10 giugno 2025, 7 ottobre 2025, ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato i procuratori delle parti alla discussione, tenutasi all'udienza del 27 novembre 2025, all'esito della quale ha deciso la causa come da dispositivo in calce riportato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di deve essere integralmente rigettato per Parte_1 le ragioni di seguito esposte.
2. Preliminarmente, non può trovare accoglimento l'eccezione di tardività della contestazione disciplinare e dell'irrogazione della relativa sanzione sollevata dal ricorrente. E' necessario evidenziare che, trattandosi di una vicenda particolarmente complessa e caratterizzata dal coinvolgimento di plurime società, è del tutto ragionevole che l'approfondimento delle anomalie, riscontrate da a CP_1 partire dall'estate 2023, abbia richiesto un congruo lasso di tempo per svolgere le necessarie indagini. L'ampiezza e la specificità della lettera di contestazione trasmessa al ricorrente (doc. 19 fasc. conv.) confermano l'effettuazione, da parte della Società convenuta, di verifiche dettagliate e prolungate nel tempo. Concluse le indagini nel gennaio 2024, la lettera di contestazione disciplinare è stata inviata il 06.02.2024, ossia a distanza di appena un mese dalla presa di consapevolezza, da parte del datore di lavoro, degli inadempimenti del lavoratore. Quanto poi alla tempestività dell'irrogazione della sanzione disciplinare, occorre premettere quanto segue. Come è noto, l'art. 7 della L. 300/1970, a tutela del lavoratore, sancisce che i provvedimenti più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Nondimeno, la contrattazione collettiva può disporre un'ulteriore garanzia procedimentale, prevedendo anche un termine per l'adozione del provvedimento disciplinare. Nel caso di specie, l'art. 28 del CCNL Assicurazioni – ANIA, invocato ed allegato dal ricorrente (doc. 2 fasc. ric.), delinea una precisa scansione temporale che,
6 tuttavia, risulta applicabile ai soli provvedimenti disciplinari di natura conservativa, espressamente richiamati nell'incipit della previsione (“Prima di deliberare i provvedimenti disciplinari previsti ai punti b) e c) del precedente art. 26…”: si tratta di: “b) il biasimo inflitto per iscritto;
c) la sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni.”). Ciò posto, deve rilevarsi che, nel caso di specie, non v'è alcun dubbio in ordine all'osservanza del termine dilatorio minimo previsto dall'art. 7 della L. 300/1970, in quanto il ha avuto la facoltà sia di presentare le proprie Pt_1 giustificazioni scritte, trasmesse in data 16.02.2024, sia di essere sentito in data 26.02.2024. Peraltro, essendo avvenuta l'audizione orale del lavoratore, giova richiamare quanto precisato dalla Suprema Corte, ad avviso della quale il decorso del termine per l'irrogazione del licenziamento disciplinare non può che prendere avvio da tale audizione, avendo la stessa carattere non già integrativo bensì costitutivo delle difese del lavoratore, sicché il datore di lavoro non può deliberare compiutamente senza tenerne conto (Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 18/07/2019, n. 19304; Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., 26/09/2012, n. 16374). Considerato, quindi, che dall'audizione del lavoratore (26.02.2024) alla trasmissione della comunicazione del licenziamento (04.03.2024) sono passati solo sette giorni, il procedimento disciplinare non può che ritenersi tempestivamente concluso. Da quanto precede emerge chiaramente che né la contestazione disciplinare né l'applicazione della sanzione espulsiva sono state tardive.
3. Quanto alla questione della legittimità del provvedimento espulsivo, deve essere innanzitutto esclusa la natura ritorsiva e/o discriminatoria del licenziamento, in quanto non sufficientemente allegata e provata dal ricorrente. Come recentemente affermato dalla Suprema Corte, il licenziamento discriminatorio e quello ritorsivo “differiscono tra loro poiché il licenziamento discriminatorio è dettato da motivi odiosi, mentre quello ritorsivo è originato da un sentimento di vendetta o rappresaglia. Rispetto a tali elementi, l'onere della prova sorge sempre in capo al lavoratore che, nel caso di licenziamento discriminatorio, dovrà fornire gli elementi fattuali che rendono plausibile l'esistenza delle discriminazioni, mentre, nel caso di licenziamento ritorsivo, dovrà allegare e provare come l'intento di vendetta abbia avuto un'efficacia determinante ed esclusiva nella volontà di risolvere il rapporto di lavoro” (Cass. civ. sez. lav., 24 giugno 2024, n. 17267). Nel caso di specie, non ha fornito elementi fattuali, concreti Parte_1
e specifici, dai quali desumere che il licenziamento irrogato da sia stato CP_1 mosso da un esclusivo intento vendicativo. Non è emerso infatti, né dal ricorso né dai documenti prodotti, quale sia stato il comportamento legittimo del lavoratore,
7 che abbia indotto a reagire, illecitamente, con l'adozione della sanzione CP_1 espulsiva. Neppure può dirsi accertata la natura discriminatoria del licenziamento, posto che questo “può ritenersi discriminatorio non in quanto si limiti semplicemente a colpire un rappresentante sindacale ma per il fatto che il licenziamento abbia interessato quel lavoratore proprio ed esclusivamente in ragione della posizione e della funzione sindacale ricoperta nell'azienda” (Tribunale Milano, sez. lav., 16 dicembre 2011, n. 6224). A sostegno dell'asserita discriminatorietà del recesso, il lavoratore ha allegato una serie di circostanze generiche, di per se stesse inidonee a dimostrare la sussistenza di un nesso causale tra la qualifica di rappresentante sindacale e la misura espulsiva adottata nei suoi confronti. In particolare, il ricorrente, a dimostrazione dell'insofferenza manifestata dalla Società rispetto all'incarico sindacale dallo stesso ricoperto, ha prodotto una mail, ricevuta in data 22.11.2023, con la quale gli chiedeva di indicare preventivamente i giorni nei quali si CP_13 sarebbe assentato in futuro, al fine di pianificare le successive attività lavorative (doc. 7 fasc. ric.). Trattasi di una richiesta del tutto priva di alcuna forma di ostilità, funzionale a garantire un'efficace organizzazione del lavoro. Anche dallo scambio di e-mail tra e risalente al 21.12.2023 e avente ad Pt_1 Persona_2 oggetto l'approvazione della nota spese del ricorrente relativa al mese di ottobre, non emergono toni alterati, bensì cordiali e amichevoli, tanto che Pt_1 afferma di apprezzare la precisione del dirigente (doc. 11 fasc. conv.). Inconferenti, ai fini della prova della discriminatorietà del licenziamento, risultano, inoltre, gli altri elementi addotti dal ricorrente, quali:
- lo scambio di e-mail concernente i chiarimenti richiesti in merito al rimborso spese, trattandosi di questione che esula dalla carica sindacale e che attiene, invece, al rispetto delle policy aziendali da parte di ogni lavoratore.
Considerato che
, come affermato dalla Suprema Corte, a proposito del licenziamento discriminatorio “incombe sul lavoratore l'onere di allegare e dimostrare il fattore di rischio e il trattamento che assume come meno favorevole rispetto a quello riservato a soggetti in condizioni analoghe, mentre il datore di lavoro deve dedurre e provare circostanze inequivoche, idonee ad escludere la natura discriminatoria del recesso” (Cass., Sez. lav., Ord., 22/12/2023, n. 35922), ha allegato (doc. 9 e 10 fasc. conv.) CP_1 una serie di richieste concernenti i rimborsi spese, trasmesse via e-mail da e ad altri dipendenti, a dimostrazione del Persona_2 CP_13 fatto che il trattamento riservato al ricorrente non può ritenersi deteriore, bensì identico a quello destinato ai lavoratori privi di cariche sindacali (doc. 9 e 10 fasc. conv.);
8 - il rilievo di un attacco pubblicamente rivolto al ricorrente da parte di Per_2
e di , in quanto affermazione generica, priva di
[...] CP_13 allegazioni a sostegno;
- il riferimento ai contenziosi tra la Società e altri due lavoratori ( e , in quanto aventi, quale unico punto in Per_3 Per_4 comune, con la presente causa, la mera identità del difensore;
- la contestazione disciplinare di ottobre 2023, posto che, a fronte delle giustificazioni fornite dal ricorrente, la stessa si è conclusa senza l'adozione di alcuna sanzione;
ciò lascia chiaramente intendere, in difetto di ulteriori elementi, che l'intento aziendale non fosse quello di pregiudicare il lavoratore giacché, diversamente, è ragionevole supporre che la società avrebbe al contrario dato seguito al procedimento, adottando i conseguenti provvedimenti sanzionatori. Dunque, in assenza di elementi idonei a comprovare l'ostilità del datore di lavoro nei confronti del ricorrente in ragione della carica sindacale da questi assunta (es. negazione dei permessi sindacali o impedimenti all'esercizio delle prerogative sindacali), non può presumersi che il licenziamento irrogato al sia Pt_1 stato determinato, neppure in via non esclusiva, da ragioni discriminatorie. Oltre a ciò, appare dirimente sul punto l'orientamento della Corte di cassazione, secondo il quale l'esistenza del fatto posto a fondamento del licenziamento impedisce la configurazione del licenziamento stesso come discriminatorio e/o ritorsivo (Cass. Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., 28 marzo 2011, n. 7046).
4. Invero, i fatti, posti a fondamento del licenziamento irrogato dalla Società convenuta, devono ritenersi sussistenti e certamente idonei ad integrare la giusta causa del recesso datoriale. È documentale che il ricorrente ha svolto la propria prestazione in favore di prima, tra febbraio 2019 e luglio 2022, in qualità di lavoratore autonomo CP_1 con qualifica di IF SP (doc. 3 fasc. ric.) poi, tra luglio 2022 e gennaio 2023, in qualità di lavoratore subordinato con contratto a tempo determinato, e, infine, tra gennaio 2023 e marzo 2024, in qualità di lavoratore subordinato con contratto a tempo indeterminato (doc. 6 fasc. ric.). Ciò premesso, l'istruttoria ha avuto ad oggetto l'accertamento dell'effettiva partecipazione del ricorrente ad uno schema caratterizzato da un insieme di condotte, poste in essere da plurimi soggetti, al fine di emettere polizze false per ottenere provvigioni anticipate a danno di . CP_1
Il primo teste comune ad entrambe le parti, , nato a [...] il Persona_2
14.07.1964, ha dichiarato:
“Lavoro attualmente per e ho lavorato per essa a partire dal 2011. Sono CP_1
Dirigente Responsabile del canale Indipendent Distribution. Conosco il sig. per averlo conosciuto sul lavoro. Parte_1
9 Sono a conoscenza del fatto contestato a perché all'epoca Parte_1 dei fatti abbiamo condotto una investigazione di cui ero parte.
opera assicurando soggetti singoli tramite intermediari. Questo è il caso CP_1 del mio canale Indipendent Distribution. A seguito di alcuni indicatori di rischio anomali abbiamo notato una abnorme produzione da parte di un nostro intermediario, che è . Dalle investigazioni abbiamo rilevato che molti CP_4 assicurati erano ignari della polizza. Abbiamo utilizzato una società di servizi per creare un call center per fare in modo che i pretesi clienti, individuati con il codice fiscale ci chiamassero. Molti dei contratti emessi erano stati chiusi anticipatamente, ossia prima dei tre anni di durata. riconosce agli CP_1 intermediari delle commissioni che vengono pagate in modo precontato, pari al 9
% annuo per tutti gli anni della durata della polizza, con il massimo del 90 %. Nel momento in cui l'intermediario emetteva il contratto e si pagava il primo premio, l'intermediario poteva contare su questa commissione, che era superiore alla prima rata mensile pagata dal cliente.
ha diritto di recuperare le commissioni se il contratto si estingue prima CP_1 dei tre anni. Molti contratti si erano estinti prima dei tre anni. Per quanto riguarda il pagamento della prima rata, abbiamo accertato che l'IBAN di provenienza del denaro era di una associazione che si chiama Parte_3
Ciò è stato scoperto successivamente. C'era un altro fattore di rischio
[...] replacement, che consiste nella chiusura dei contratti prima dei tre anni rimentendolo dopo sei mesi o un anno con lo stesso cliente ignaro. Mi pare di ricordare che il replacement sia avvenuto una sola volta. Abbiamo rilevato dati dei clienti inseriti nella piattaforma MART3 che non erano corretti. Per es. il codice fiscale abbinato alla persona non era corretto oppure mancanza del numero di telefono, mancavano quasi sempre le fotocopie originali delle polizze dei clienti. Abbiamo anche accertato una emissione di polizze anomala con riferimento ai clienti fumatori. Segnalo che l'offerta di sul CP_1 mercato non è competitiva, perché esse costano molto di più al cliente. Con riferimento al primo schema di cui ho detto, tra gli intermediari, oltre ad
ve ne erano altri: , A2065 con riferimento al sig. CP_4 CP_6
e poi l'agenzia Per_5 CP_9
Molti dei contratti, decine, che erano stati conclusi tramite gli intermediari di cui ho detto, provenivano dall'agenzia di Parte_1
Mi pare di ricordare che avesse svolto ruoli sociali in Parte_1
” Parte_3
Il secondo teste, anch'esso comune ad entrambe le parti, , nato ad CP_13
BA il 16.03.1982, ha riferito:
“Attualmente sono dipendente di dal 01.08.2016, sono Senior CP_1
Regional Manager. Conosco per averlo conosciuto sul lavoro. Parte_1
Non ho partecipato all'audit interna della . CP_1
10 Tra il 2022 e il 2023 c'era stato un aumento anomalo di emissione di polizze da parte di alcuni intermediari ( , M&G, , . Mi CP_4 CP_8 CP_6 CP_9 sono avveduto che c'era un incasso di provvigioni da parte di questi intermediari che erano previste in preconto. La cosa che mi ha fatto insospettire è costituita dal fatto che le prime rate erano incassate e le altre successive avevano dei mancati incassi. Tale dinamica si riproponeva molto spesso. Ci siamo chiesti quali potessero essere i problemi di questi mancati incassi. era il c.d. terzo pagatore, cioè colei che procacciava i Parte_3 clienti, che erano persone fisiche ed erano clienti della a cui , Pt_3 CP_4 come gli altri intermediari, proponeva la polizza. Ho cercato di interpellare i clienti persone fisiche, ma sono riuscito a contattarne solo un paio. Ciò è dovuto al fatto che molto spesso mancava il numero di telefono e, se questo c'era, non è detto che rispondessero. In un caso, la signora che mi ha risposto ha riferito che conosceva il prodotto
e il premio, abbastanza consistente che io le ho ricordato (euro CP_1
5.000/6.000), era perfettamente in grado di pagarlo, nonostante risultasse essere una casalinga. L'altra persona che ho interpellato ha interrotto quasi subito la comunicazione ed ho avuto l'impressione che fosse l'intermediario stesso, che avevo conosciuto. Mi pare si trattasse dell'intermediario Non ho avuto modo di fare altro. CP_8
Sapevo che alcuni degli intermediari che ho citato erano stati procacciati da
anche nella veste di correspondent e poi da Parte_1 CP_1 dipendente dopo l'assunzione. Il mio sospetto circa i premi pagati con gli anticipi sulle provvigioni si è poi rivelato fondato. I dubbi sulla identificazione dei clienti finali, di cui talvolta erano riportati dati non corretti, sono poi stati verificati come effettivamente dati scorretti”. Il testimone ha riferito: “Ero un subagente assicurativo e Testimone_1 vendevo prodotti a terzi. La mia società si chiama CP_8
I miei clienti non erano legati a e non avevano tale società Parte_3 come terzo pagatore, come potrei dimostrare documentalmente. Confermo che c'erano intermediari che hanno avuto le commissioni pagate da
, tra i quali c'era CP_1 CP_8
Non mi risulta che fosse amministratore di Parte_1 Parte_3 nel 2023. In questo anno amministratore era il sig. . Non ricordo
[...] Pt_4 il nome di battesimo. Il c.d. replacement, ossia l'emissione ripetuta di polizze fittizie a carico dello stesso cliente, nel caso che riguarda la mia società non è mai avvenuto. CP_8
Degli altri intermediari non sono titolato a parlare. mi aveva coinvolto come subagente di nel 2021. Parte_1 CP_1
Lui era un corrispondente di , esterno alla società, e faceva attività di CP_1 ricerca canali di clienti.
11 Siamo andati anche a pranzo io, e la persona di Parte_1 CP_1 incaricata del recruitment, sig. , allora dipendente di . Persona_6 CP_1
In quel momento il mio rapporto con verso si è Parte_1 CP_1 interrotto. ad un certo punto è diventato dipendente . Per Parte_1 CP_1 evitare conflitti di interesse, il mio rapporto da quel momento in avanti è avvenuto con altre persone: sig.ra per quanto esterna a;
c'era Persona_7 CP_1 poi la sig.ra , dipendente di , che rispondeva al sig. Parte_5 CP_1 CP_13
.
[...]
La mia società è in causa penale con . CP_8 CP_1
La mia società vanta un credito di circa euro 200.000 nei confronti di e CP_1
, già oggetto di un decreto ingiuntivo presso il Tribunale di Torino. Mi Pt_2 consta che il Tribunale di Torino abbia declinato la competenza a favore del Tribunale di Milano. La causa non è ancora stata riassunta.
ha anche fatto un esposto all' nel quale ha segnalato irregolarità. CP_1 CP_11
Mi risulta che la segnalazione sia stata archiviata.” Il testimone ha riferito: “Sono dipendente dal 1° Testimone_2 CP_1 settembre 2003; attualmente sono ES RT Manager (responsabile dell'ufficio di supporto alle vendite). Conosco da quando è stato correspondent e Parte_1 CP_1 quindi circa dal 2021. Sono a conoscenza del fatto che c'è stata una operazione di pagamento di premi da parte di nei confronti di per emissione di polizze Parte_3 CP_1 assicurative distribuite da alcuni intermediari. Fra questi ultimi: , CP_4
, MG Service. CP_8 CP_6
Verso giugno/luglio 2023 ci son stati segnali di anomalie in questo processo. Ci sono stati alcuni reclami dei clienti che hanno scritto a . Costoro CP_1 denunciavano di aver avuto l'attestazione di un pagamento premio che in realtà non avevano mai effettuato in relazione ad una polizza temporanea caso morte che non conoscevano. Ci siamo inoltre accorti che c'era un numero anomalo di polizze sospese, le quali, dopo un periodo di sospensione, venivano estinte per mancato pagamento. Con controlli a campione ci siamo accorti che il pagatore della polizza era un soggetto differente dal cliente, ossia che non Parte_3 CP_1 conosceva e con cui non aveva rapporti né era intermediario. Ho verificato verso la fine dell'estate 2023 che molte polizze venivano chiuse dopo circa 6 mesi. Abbiamo accertato con l'ufficio compliance che le polizze venivano dapprima chiuse per mancati pagamenti e poi riattivate con il medesimo codice fiscale, a distanza di 6/12 mesi. Si tratta di un comportamento non spiegabile nell'ottica del cliente.
12 Prendo visione degli allegati alla contestazione disciplinare di Parte_1
, doc. 19 fasc. conv. Riconosco i documenti allegati come frutto
[...] dell'attività dell'ufficio. Gli intermediari indicati in questi documenti sono stati reclutati da Parte_1
in precedenza (2019, 2020, 2021) e nel 2023 sono stati assegnati ad altre
[...] persone.”
5. Dunque, le testimonianze convergono sui seguenti aspetti:
- l'anomalo aumento di polizze emesse da parte di alcuni intermediari, tra cui
Controparte_4
- l'uso improprio delle provvigioni anticipate;
- la presenza di dati errati e/o mancanti nella documentazione concernente i clienti caricata sulla piattaforma online, che veniva utilizzata dagli intermediari per l'emissione delle polizze;
- il coinvolgimento del nella realizzazione dello schema illecito Pt_1 posto in essere ai danni di . CP_1
Quanto emerso dalle prove orali trova riscontro sul piano documentale, in quanto:
- dalle e-mail trasmesse dal ricorrente a IF ES RT (doc. 5 fasc. conv.) emerge che in qualità di MetLife SP, ha reclutato i Pt_1 seguenti intermediari: (nel dicembre 2019), Controparte_4 Controparte_9
(nel maggio 2020), (nel maggio 2021), (nel giugno Controparte_8 CP_6
2021), Io ti assicuro – Controparte_14 nel dicembre 2021);
[...]
- le anomalie rilevate da a partire dall'estate 2023 hanno riguardato CP_1 proprio l'attività di emissione polizze svolta dagli intermediari Controparte_4
e (doc. 13 fasc. conv.);
[...] Controparte_8 CP_6 Controparte_9
- dalla relativa visura camerale risulta che stato dal luglio 2019 al Pt_1 maggio 2022, amministratore di associazione mutualistica, Parte_3 deputata a versare i premi per i propri iscritti (c.d. “terzo pagatore”), in favore dei quali gli intermediari predetti emettevano polizze senza che questi ne fossero consapevoli, come emerso dai reclami presentati dagli ignari assicurati (doc. 12 fasc. conv.);
- l'emissione delle polizze fittizie comportava il pagamento da parte di di commissioni “precontate” agli intermediari;
CP_1
- considerato che, ad un certo punto, il premio assicurativo non veniva più pagato né da né dai clienti finali, procedeva alla Parte_3 CP_1 chiusura delle polizze (doc. 12 fasc. conv.);
- come emerso dalle deposizioni, la documentazione inerente alle polizze fittiziamente sottoscritte, caricata dagli intermediari reclutati dal ulla Pt_1 piattaforma Mart3, conteneva dati identificativi falsi, così da impedire alla Società di venire a conoscenza dell'artificio;
13 - quanto al coinvolgimento del nell'attività posta in essere dagli Pt_1 intermediari e Controparte_4 Controparte_8 CP_6 CP_9
, occorre evidenziare che, dalle relative visure camerali, è emerso quanto
[...] segue: a) con riferimento ad il ricorrente ha ricoperto la carica Controparte_4 di amministratore unico dal luglio al dicembre 2019; inoltre, tra i soci della stessa, compare la società Io Ti Assicuro, della quale il padre, è stato Persona_1 socio accomandante dal maggio 2021 al maggio 2023; b) con riferimento ad c.d. il ricorrente è stato Controparte_5 CP_6 socio della stessa per il tramite di della quale il Controparte_3
è stato amministratore e socio sino al 01.07.2022 (doc. 5 fasc. ric.); Pt_1 inoltre, il padre, è stato amministratore unico della medesima Persona_1 società sino al 30.09.2022; c) il decreto di sequestro preventivo del Giudice per le indagini preliminari di Torino del 21 gennaio 2025 (esibito nel corso dell'udienza del 7 ottobre 2025 e poi formalmente depositato in via telematica) ricostruisce la vicenda del ricorrente nei termini già risultati da questo giudizio, indicando in il Parte_1 rappresentante legale di due intermediari ( e ) beneficiari CP_4 CP_6 delle commissioni, ed indicando il padre del ricorrente, come Persona_1 collegato ad anche questa fra i beneficiari delle Controparte_5 commissioni. Nel corso dell'udienza di discussione è stata peraltro depositata la richiesta di rinvio a giudizio emessa dalla Procura della Repubblica di Torino il 26 settembre 2025, contro e contro (il Parte_1 Persona_1 padre), per la vicenda in questione, che riguarda, secondo il capo di imputazione, 670 polizze assicurative fittizie, con danni ipotizzati per in più di due CP_1 milioni di Euro. L'attività istruttoria complessivamente svolta ha, dunque, fornito sufficienti elementi per ritenere sussistenti i fatti posti a fondamento del licenziamento irrogato dalla Società. Infatti, quanto al primo inadempimento contestato dalla Società convenuta, risulta in modo evidente che il ricorrente, avendo mantenuto incarichi apicali in società operanti nel settore assicurativo, abbia svolto la propria attività lavorativa per in palese conflitto di interessi. CP_1
Ciò anche in considerazione del fatto che, oltre a quanto appena illustrato, il è stato socio fino all'agosto 2023 della società Cone S.r.l., operativa Pt_1 nell'ambito dell'“intermediazione assicurativa in tutti i rami” (e della quale il padre, è stato amministratore unico) (doc. 19 fasc. ric.). Persona_1
Peraltro, il ricorrente ha omesso di informare la Società convenuta non solo rispetto alla propria situazione certamente non imparziale, ma anche rispetto alle cariche sociali ricoperte dal padre in società operanti nel settore assicurativo. Infatti, in data 16.11.2023, compilando il questionario aziendale finalizzato al Pt_1 monitoraggio periodico dei conflitti di interesse, ha dichiarato di non avere
14 “personal relationships with or financial interest in a third party may impair, or appear to impair, your ability to be objective in your position at ”, con ciò CP_1 negando che un proprio familiare potesse avere un interesse finanziario in una società potenzialmente destinataria di relazioni contrattuali con (doc. 7 CP_1 fasc. conv.). In merito al secondo inadempimento posto a fondamento del licenziamento, occorre evidenziare che la rete di interessenze, intessuta dal con le Pt_1 società protagoniste del sistema illecitamente realizzato ai danni di , CP_1 conduce ad escludere che lo stesso sia rimasto estraneo alle dinamiche di siffatto schema. Inoltre, “l'attività di verifica degli intermediari reclutati assegnati” rientrava specificamente tra le mansioni assunte dal in qualità di Pt_1
correspondent, a partire dal febbraio 2019 (doc. 3 fasc. ric.). Sul punto, CP_1 giova precisare che il ricorrente non ha fornito alcun elemento probatorio a dimostrazione della circostanza dallo stesso asserita, secondo il quale gli intermediari da lui reclutati sarebbero stati gestiti, a partire dal luglio 2022, esclusivamente dalla sig.ra . CP_15
In questo quadro, non assume alcuna rilevanza la circostanza che le condotte addebitate al ricorrente si siano svolte tra il 2019 e il luglio 2022, ossia durante il periodo “coperto” dal verbale di conciliazione sottoscritto tra le parti in data 07.07.22. Infatti, se è vero che, con tale stipulazione, la Società ha dichiarato di non aver null'altro a pretendere dal è altrettanto vero che tale clausola Pt_1 faceva espressamente salve le ipotesi di dolo e colpa grave (doc. 4 fasc. ric.). D'altronde, la partecipazione del ricorrente ad uno schema illecito così complesso e articolato non può che essere avvenuta intenzionalmente. Deve, dunque, ritenersi che le condotte attuate dal ricorrente ai danni di CP_1 siano sussumibili nel concetto di “giusta causa”. Si tratta, infatti, di comportamenti del tutto incompatibili con la prosecuzione del rapporto di lavoro, poiché idonei a recidere irrimediabilmente il legame fiduciario tra il lavoratore e il datore di lavoro. La misura espulsiva con effetto immediato risulta, pertanto, proporzionata alla gravità dei fatti addebitati al ricorrente, anche in considerazione della peculiare intensità che caratterizza il vincolo fiduciario nell'ambito di settori rigidamente regolamentati, come quello assicurativo. In tali ambiti, vista l'importanza e la delicatezza delle operazioni da compiere, il datore di lavoro deve poter riporre un ampio margine di fiducia nella capacità professionale e nella lealtà del prestatore di lavoro, sicché le condotte lesive di una siffatta relazione impediscono inevitabilmente la prosecuzione del rapporto lavorativo.
6. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 13.8.2022 n. 147, vengono liquidate in € 11.327,00, oltre oneri di legge.
P. Q. M.
15 Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) rigetta integralmente il ricorso proposto da Parte_1
2) condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese processuali a vantaggio di liquidate in complessivi € 11.327,00, Controparte_1 oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato. Così deciso il 27 novembre 2025 Il giudice Dott. Giorgio Mariani
Provvedimento redatto con la collaborazione della M.O.T. Dott.ssa Costanza Spagnesi, nominata con D.M. 22.10.2024, sotto la supervisione ed il controllo del magistrato affidatario
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