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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 23/10/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa AN Romanò Presidente rel.
Dott. Pietro Carè Giudice
Dott.ssa Olimpia Abet Giudice
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22.10.2025, letti gli atti,
esaminata la documentazione prodotta e viste le richieste formulate dalle parti;
all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1251 R.G.V.G. dell'anno 2025 vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. ET NN Fioresta
E
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
ET NN Fioresta;
con l'intervento necessario del PM in sede;
OSSERVA E RILEVA con ricorso ex art. 473 bis n. 51 c.p.c. depositato in data 22.07.2025
[...]
e hanno dedotto di aver intrattenuto una Parte_1 CP_1 relazione more uxorio dalla quale in data 24.05.2021 è nato il figlio
, riconosciuto da entrambi i genitori. Cessata la convivenza Per_1 per il venir meno dell'unione sentimentale, hanno congiuntamente chiesto la regolamentazione dei rapporti alle seguenti condizioni: disporre l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento prevalente presso il domicilio della madre, disponendo che saranno assunte di comune accordo le decisioni di maggiore interesse in considerazione delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni del minore stesso;
2) il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé il figlio minore, compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici dello stesso: - tre giorni alla settimana, da concordarsi di volta involta con la sig.ra , dall'uscita dell'asilo e fino alle ore 21.00; -una settimana intera, da Pt_1 concordare preventivamente con la sig.ra , nel periodo di ferie del signor Pt_1
- i ricorrenti concorderanno di volta in volta il periodo che il minore CP_1 trascorrerà con il padre durante le vacanze natalizie, pasquali e le altre festività nazionali;
3) il padre avrà facoltà di effettuare una videochiamata giornaliera sull'utenza cellulare della sig.ra , preferibilmente nelle ore precedenti Parte_1 la cena in modo da poter colloquiare tranquillamente con il figlio;
4) il sig. CP_1 corrisponderà alla sig.ra un assegno dell'importo di €.
[...] Parte_1
200,00, entro il giorno 15 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, a titolo di concorso al mantenimento del figlio . Contribuirà altresì al Per_1 pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del minore previamente concordate e debitamente documentate, come da protocollo predisposto dal Tribunale e dal COA di Catanzaro.
Ciò posto, ritiene il Collegio di poter accogliere le richieste formulate dalle parti, essendo fondate sul reciproco consenso e non sussistendo elementi ostativi.
Il relativo accordo può, dunque, essere ratificato.
Le spese di lite possono essere compensate, considerata la natura della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, così provvede: omologa integralmente l'accordo intercorso tra le parti, per come indicato in parte motiva;
compensa le spese. Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione
Civile del 22.10.2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa AN Romanò
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa AN Romanò Presidente rel.
Dott. Pietro Carè Giudice
Dott.ssa Olimpia Abet Giudice
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22.10.2025, letti gli atti,
esaminata la documentazione prodotta e viste le richieste formulate dalle parti;
all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1251 R.G.V.G. dell'anno 2025 vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. ET NN Fioresta
E
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
ET NN Fioresta;
con l'intervento necessario del PM in sede;
OSSERVA E RILEVA con ricorso ex art. 473 bis n. 51 c.p.c. depositato in data 22.07.2025
[...]
e hanno dedotto di aver intrattenuto una Parte_1 CP_1 relazione more uxorio dalla quale in data 24.05.2021 è nato il figlio
, riconosciuto da entrambi i genitori. Cessata la convivenza Per_1 per il venir meno dell'unione sentimentale, hanno congiuntamente chiesto la regolamentazione dei rapporti alle seguenti condizioni: disporre l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento prevalente presso il domicilio della madre, disponendo che saranno assunte di comune accordo le decisioni di maggiore interesse in considerazione delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni del minore stesso;
2) il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé il figlio minore, compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici dello stesso: - tre giorni alla settimana, da concordarsi di volta involta con la sig.ra , dall'uscita dell'asilo e fino alle ore 21.00; -una settimana intera, da Pt_1 concordare preventivamente con la sig.ra , nel periodo di ferie del signor Pt_1
- i ricorrenti concorderanno di volta in volta il periodo che il minore CP_1 trascorrerà con il padre durante le vacanze natalizie, pasquali e le altre festività nazionali;
3) il padre avrà facoltà di effettuare una videochiamata giornaliera sull'utenza cellulare della sig.ra , preferibilmente nelle ore precedenti Parte_1 la cena in modo da poter colloquiare tranquillamente con il figlio;
4) il sig. CP_1 corrisponderà alla sig.ra un assegno dell'importo di €.
[...] Parte_1
200,00, entro il giorno 15 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, a titolo di concorso al mantenimento del figlio . Contribuirà altresì al Per_1 pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del minore previamente concordate e debitamente documentate, come da protocollo predisposto dal Tribunale e dal COA di Catanzaro.
Ciò posto, ritiene il Collegio di poter accogliere le richieste formulate dalle parti, essendo fondate sul reciproco consenso e non sussistendo elementi ostativi.
Il relativo accordo può, dunque, essere ratificato.
Le spese di lite possono essere compensate, considerata la natura della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, così provvede: omologa integralmente l'accordo intercorso tra le parti, per come indicato in parte motiva;
compensa le spese. Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione
Civile del 22.10.2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa AN Romanò