Art. 2.
I comuni di Colonno, Ossuccio e Sala Comacina sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore del regio decreto 20 settembre 1928, n. 2231 .
I comuni di Colonno, Ossuccio e Sala Comacina sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore del regio decreto 20 settembre 1928, n. 2231 .