Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 18/12/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pag. 1 a 6 Repubblica Italiana 206/2025 In Nome del Popolo Italiano La Corte dei conti Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di Appello Composta dai Sigg. magistrati:
Dott. Massimo Lasalvia Presidente Dott. Aurelio Laino Consigliere Dott. Giovanni Comite Consigliere relatore Dott.ssa Petrucci Stefania Consigliere Dott.ssa Beatrice Meniconi Consigliere ha pronunciato la seguente sentenza
sull’appello iscritto al n. 45763/R.G., proposto da omissis (C.F. omissis),
rappresentata e assistita, giusta mandato in atti, dall’Avv. Prof. De Jorio Filippo, con domicilio digitale, ex art. 28, co. 2 c.g.c., all’indirizzo p.e.c.
filippodejorio@ordineavvocatiroma.org e domicilio fisico eletto presso lo studio del medesimo a Roma, in P.zza del Fante n. 10:
appellante contro
l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.), già I.N.P.D.A.P., in persona del legale rappresentante in carica, difeso dagli Avv.ti Carcavallo Lidia, Caliulo Luigi e RE RG, con domicilio digitale, ex art. 28, co. 2 c.g.c. rispettivamente agli indirizzi p.e.c. avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it, avv.luigi.caliulo@postacert.inps.gov.it, avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it, e domicilio fisico eletto a Roma, in via Pag. 2 a 6 Cesare Beccaria 29, presso gli uffici dell’Avvocatura Centrale dell’Ente:
appellato avverso e per l’annullamento della sentenza n. 237/2013, della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, pubblicata il 6 marzo 2013.
Visti: l’appello della parte privata, gli scritti in resistenza della parte pubblica, gli atti tutti di causa;
Uditi alla pubblica udienza del 5 dicembre 2025, con l’assistenza del segretario dott.ssa Scippa Serena, il relatore Cons. Comite Giovanni e l’Avv.
RE RG, per l’INPS.
Svolgimento del processo I. Con la sentenza descritta nei suoi estremi in epigrafe, la Corte regionale per il Lazio ha rigettato, a spese di lite compensate, la domanda della sig.ra omissis, titolare di duplice trattamento pensionistico (diretto e indiretto) corrisposto dall’ex DA (ora INPS), e, per l’effetto, ha dichiarato il diritto dell’Istituto a ripetere l’importo di € 84.301,16, costituitosi dal 1° gennaio 1997 al 30 maggio 2012 a seguito delle maggiori somme erogate a titolo di indennità integrativa speciale sul trattamento indiretto in esecuzione di sentenza di primo grado poi riformata in appello. Inoltre, ha dichiarato infondate la pretesa volta a ottenere la restituzione e/o la compensazione della contribuzione previdenziale versata dal defunto coniuge sino alla data della pensione e l’istanza di limitazione del recupero alle sole somme effettivamente entrate nella disponibilità della pensionata, ossia al “netto” di qualsiasi ritenuta erariale.
II. Avverso la sentenza de qua, la sig.ra omissis ha proposto gravame, Pag. 3 a 6 con inibitoria, in cui ha ribadito le richieste formulate in prime cure.
II.I. Resiste al gravame, con comparsa di costituzione e risposta prodotta il 31 ottobre 2014, l’INPS, che insta per il rigetto dell’istanza cautelare, atteso che l’indebito è recuperato nei limiti del quinto di legge, e della pretesa irripetibilità, trattandosi di somme conseguenti alla riforma in appello di una sentenza di primo grado, alle quali non si applicano i principi indicati agli artt. 162 e 206 del d.P.R. 1092/1973, né quelli delle sentenze nn.
7/QM/2007 e 2/QM/2012, riguardanti l’attribuzione di un trattamento provvisorio di pensione e il recupero dei maggiori ratei pagati rispetto al dovuto qualora l’importo della pensione definitiva risulti diverso da quello erogato in via provvisoria, e della sent. n. 4/QM/2008, afferente al recupero degli indebiti pensionistici conseguenti all’applicazione della Tabella F allegata alla l. 335/1995.
III. Con ordinanza n. 1/2015/A, del 5 febbraio 2015, questa Sezione di appello ha respinto l’inibitoria non venendo in rilievo un pregiudizio grave e irreparabile.
IV. Il 6 luglio 2015 l’Avv. De Jorio ha comunicato, ai sensi di legge, il decesso della propria assistita, avvenuto il 3 ottobre 2014, producendo in atti il relativo certificato.
V. Alla pubblica udienza del 7 luglio 2015, il Collegio ha dichiarato interrotto il giudizio ai sensi dell’art. 300 c.p.c.
VI. Con memoria versata nel fascicolo processuale il 14 aprile 2016, l’INPS ha ribadito la richiesta di rigetto del gravame.
VII. Con decreto del 10 giugno 2025, il Presidente della Sezione prima giurisdizionale di appello ha fissato l’udienza del 5 dicembre seguente, Pag. 4 a 6 dandone comunicazione con posta certificata il 18/06/2025 alle parti tutte.
VIII. Alla pubblica udienza odierna, il procuratore dell’INPS ha concluso per l’estinzione del giudizio. Al termine della discussione la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
[1] Il processo è da dichiarare estinto, con passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
Il 6 luglio 2015 l’Avv. De Jorio ha comunicato, ai sensi di legge, il decesso della propria assistita, avvenuto il 3 ottobre 2014. Alla pubblica udienza del 7 luglio 2015, il Collegio ha dichiarato interrotto il giudizio ai sensi dell’art. 300 c.p.c., disposizione applicabile al giudizio contabile in ragione del rinvio dinamico, consentito dall’art. 26 del r.d. 1038 del 1933, alle norme e ai termini della procedura civile, regolamento poi abrogato, con l’entrata in vigore (il 7 ottobre 2016) del Codice di giustizia contabile, dall’art.
4, co. 1, lett. a) dell’allegato 3 al d.lgs. 174/2016.
Ciò premesso, rileva il Collegio che dal momento dell’interruzione si determina una stasi processuale in grado di assicurare alla parte colpita dall’evento interruttivo il tempo per provvedere alla propria difesa e consentire, alla parte non attinta da detto evento, di proseguire il processo, ove perduri il proprio interesse. Il processo, perciò, può riprendere il suo corso solo se viene riattivato dalla parte interessata. Infatti, il periodo di interruzione si conclude e il processo riprende il suo corso normale se, entro il termine perentorio di legge, la parte si attiva per proseguire o riassumere lo stesso; di contra, il processo si estingue (art. 305 c.p.c.) e la competenza a dichiarare l’estinzione spetta allo stesso giudice davanti al quale si sarebbe Pag. 5 a 6 dovuta effettuare la riassunzione (Cass. n. 2040/1984). In specie, trovano applicazione le norme del Codice di giustizia contabile, previste con contenuto identico nel Codice di rito civile, statuenti che: “Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall’interruzione, altrimenti si estingue” (art. 109, co.6 c.g.c., art. 305 c.p.c.). Detto termine decorre dalla data della dichiarazione (6-7 luglio 2015) o della notificazione dell’evento alle altre parti (Cass. 15004/2024 e 773/2013), in ogni caso dalla c.d. conoscenza legale dell’interruzione (Corte cost. 261/2010, Cass.
3783/2012). Il termine di tre mesi è rispettato se in tale lasso di tempo la parte interessata deposita l’atto di riassunzione nella segreteria della Sezione presso la quale pende il processo, successivamente da notificare alla controparte unitamente al decreto di fissazione dell’udienza (art. 20 delle norme di attuazione al c.g.c. di cui allegato n. 2). In specie, il processo di appello, non essendo stato riassunto nei termini perentori di legge, è da dichiarare estinto, operando l’estinzione di diritto e potendo, perciò, essere dichiarata, anche d’ufficio, con sentenza (art. 111, commi 1 e 4 c.g.c., art. 307 c.p.c.). Tra gli effetti della stessa vi è il passaggio in giudicato della sentenza impugnata (artt. 111, co. 6 c.g.c. e 310, co. 2 c.p.c.). Non luogo a provvedere per le spese di giustizia stante la loro sostanziale gratuità. Quelle di lite del giudizio estinto restano, invece, a carico delle parti che le hanno sostenute
(artt. 111, co. 8 c.g.c. e 310 co. 4 c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione prima giurisdizionale centrale di appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, definendo il giudizio, dichiara estinto il processo di cui all’appello della sig.ra omissis contro l’INPS Pag. 6 a 6 e iscritto al n. 45763/R.G., con passaggio in giudicato della sent. n. 237/2013 della Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio. Nulla per le spese di giustizia. Non luogo a provvedere per quelle di lite.
Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, all’esito della pubblica udienza del 5 dicembre 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente f.to Giovanni Comite f.to Massimo Lasalvia Depositata in Segreteria il 18/12/2025 Il Dirigente f.to Massimo Biagi