Art. 8. 1. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 7 e' autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 50 miliardi per ciascuno degli anno 1989 e 1990 e di lire 100 miliardi per l'anno 1991. 2. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere ai comuni i mutui occorrenti per l'attuazione degli interventi di cui al presente titolo nella misura massima del 50 per cento dei limiti di mutuo di cui al comma 3 dell'articolo 7. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro per i problemi delle aree urbane, la suddetta percentuale puo' essere modificata in relazione all'effettivo ricorso al credito effettuato presso gli istituti di cui al comma 6 dell'articolo 4. 3. Si applicano altresi' le norme di cui ai commi, 6, 7 e 8 dell'art.
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1 giugno 1989
1 giugno 1989
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