Art. 8. 1. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 7 e' autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 50 miliardi per ciascuno degli anno 1989 e 1990 e di lire 100 miliardi per l'anno 1991. 2. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere ai comuni i mutui occorrenti per l'attuazione degli interventi di cui al presente titolo nella misura massima del 50 per cento dei limiti di mutuo di cui al comma 3 dell'articolo 7. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro per i problemi delle aree urbane, la suddetta percentuale puo' essere modificata in relazione all'effettivo ricorso al credito effettuato presso gli istituti di cui al comma 6 dell'articolo 4. 3. Si applicano altresi' le norme di cui ai commi, 6, 7 e 8 dell'art.
Versione
1 giugno 1989
1 giugno 1989
Giurisprudenza • 2
- 1. Corte d'Appello Palermo, sentenza 18/02/2022, n. 264Provvedimento: R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA ORTE DI PPELLO DI ALERMO C A P PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Antonio Novara Presidente dr. Antonino Di Pisa Consigliere dr. Angelo Piraino Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1914 dell'anno 2016 del Ruolo Generale degli Af- fari civili contenziosi, promossa nel presente grado di giudizio DA Parte_1 [...] (C.F. P.IVA_1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Guido Corso, dall'avv. Alessan- dro Pallottino e dall'avv. Valentina Canale ed elettivamente domiciliata in Palermo, …Leggi di più...
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