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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 20/11/2025, n. 2059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2059 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. RO LO AR, all'udienza del 20/11/2025, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2584 /2023 R.G., promossa da:
, nato/a a PATTI (ME) il 25/02/2000 cf: , Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. CONDIPODERO MARCHETTA GIUSEPPE , giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. FURCAS LAURA , elettivamente domiciliato presso il proprio Ufficio
Legale in Messina, via Vittorio Emanuele 100;
- resistente – in persona del legale rappresentante con sede in Rocca di Caprileone via Controparte_3
TO LI n. 51;
-resistente contumace -
OGGETTO: disconoscimento rapporto di lavoro.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 28/07/2023 , adiva questo Giudice Controparte_1 del Lavoro premettendo di aver svolto lavoro subordinato, per il periodo dal 14 -01-2021 al 28 febbraio
2022, alle dipendenze dell'azienda Controparte_3
Lamentava che l' , aveva immotivatamente disconosciuto tale lavoro con provvedimento del CP_2
25/01/2023 trasmesso con raccomandata del 01-02-2023. Rilevava che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo.
Chiedeva, pertanto, di “Accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità, l'inefficacia del CP_ provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato da parte dell' istaurato dal ricorrente con il , dal 14 -01-2021 al 28 febbraio 2022, in quanto risultato Controparte_3 insussistente per carenza dei requisiti essenziali prescritti dall'art. 2094 c.c. e comunque privo di alcuna motivazione e fondato su illazioni e privo di riscontri obiettivi;
Adottare ogni ulteriore provvedimento consequenziale e necessario”, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
L' resisteva in giudizio contestando nel merito la fondatezza della domanda, della quale CP_2 chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi.
Rimaneva contumace il . Controparte_3
All'udienza odierna la causa, istruita documentalmente e mediante prova per testi veniva discussa e decisa con la presente sentenza.
Va, preliminarmente, dato atto della tempestività del ricorso.
chiede accertarsi il proprio diritto al riconoscimento, ai fini Controparte_1 previdenziali, del proprio rapporto di lavoro di tipo subordinato per i periodi sopra indicati alle dipendenze della azienda Controparte_3
Sul punto, va rilevato che l' , ha prodotto il verbale ispettivo N. 2022000367/DDL del CP_2
22/12/2022 nei confronti della societa' in esito al quale sono state Controparte_3 riscontrate notevoli irregolarità ed incongruenze in odine all'azienda ed ai rapporti di lavoro asseritamente esistenti alle sue dipendenze, oltre che una gestione confusionaria e disordinata, con libri contabili in bianco e omissioni contributive, tutti indici che hanno condotto l' a ricalcolare un CP_2 fabbisogno di manodopera molto inferiore a quello denunziato ed a ritenere il carattere fittizio dei rapporti di lavoro dichiarati, che pertanto sono stati disconosciuti nell'esercizio di un potere pubblicistico attribuito dalla legge all' . Controparte_4
In particolare, nella sezione F3, relativa all'annullamento di taluni rapporti di lavoro per difetto della subordinazione, è riportato testualmente: “Stante quanto emerso in ordine alla gestione aziendale, risultante caotica e disordinata con emersione di molteplici approssimazioni amministrative, è stata compiuta, come riportato nella superiore narrativa, una minuziosa opera di accertamento e riscontri, specialmente con il personale che è risultato formalmente impiegato. In particolare si rileva il frequente ricorso, da parte dell'azienda, a prestazioni di lavoro parcellizzate, con molteplici dipendenti assunti per poche ore e pochi giorni a settimana specialmente per le attività impiegatizie e di pulizia. La
[...]
ha dichiarato, sul punto: “da noi il personale cambia molto di frequente in quanto Parte_1 si tratta per lo più di persone che aspettano la chiamata presso gli istituti statali o per lavori più stabili
e che pertanto nel momento in cui vengono chiamati se ne vanno. A Ciò aggiungo che noi lavoriamo a prescindere con contratti di breve periodo perché non sappiamo mai in anticipo se il corso verrà poi effettivamente attivato, se si raggiungerà il numero minimo di adesioni (cosa che accade con i corsi
Regionali dove solitamente è previsto un numero minimo di 20 iscritti per classe) oltre alla considerazione che il numero dei corsi e degli utenti varia di anno in anno per cui non possiamo prevedere quante persone ci possano servire come dipendenti per gestire i vari corsi”. Ciononostante, dall'attività istruttoria di incrocio delle dichiarazioni sono emerse diverse anomalie, discrepanze e/o contraddizioni che, unitamente alla mancanza di riscontri da parte del titolare e/o di altri dipendenti o comunque per la contraddittorietà rispetto all'effettiva organizzazione aziendale come emersa nel corso dell'accertamento, hanno portato i verbalizzanti a ritenere che diversi rapporti di lavoro difettino di qualsivoglia consistenza amministrativa e/o non siano comunque riferibili alla attività imprenditoriale della ditta, con alcuni dipendenti che non hanno nemmeno saputo descrivere in maniera compiuta le esatte mansioni svolte;
che hanno dimostrato di non ricordare assolutamente dettagli anche elementari della documentazione che dovevano gestire;
che si sono contraddetti insanabilmente con quanto riferito da altri o quanto comunque risulta accertato. Pur nella consapevolezza della naturale fallacia della memoria, e che quindi è comunque fisiologico un certo grado di imprecisione e di contraddittorietà da parte dei dichiaranti, a mezzo del presente verbale si procederà all'annullamento, per insussistenza dei requisiti di subordinazione e/o irriferibilità della prestazione alla ditta, di diversi lavoratori formalmente assunti, nei casi in cui le contraddizioni appaiono assolutamente insanabili e/o nei casi in cui la prestazione descritta appare del tutto evanescente e/o contraddittoria rispetto a quanto riportato dalla documentazione di lavoro, ciò anche in ossequio alla giurisprudenza secondo cui spetta al soggetto che voglia fare valere ad ogni effetto giuridico un valido rapporto di lavoro subordinato l'onere di provarne la sussistenza e/o validità. I lavoratori per cui si procede all'annullamento sono i seguenti: (…) LI
, sopra meglio generalizzato, assunto come assistente tecnico dal 14.01.2021 al Controparte_1
28.02.2022, di sabato dalle 14.00 alle 20.00, assistenza software, la cui dichiarazione presentava forti contraddizioni”.
È stata, altresì, prodotta documentazione relativa alle dichiarazioni rilasciate ai verbalizzanti proprio dal ricorrente, dalle quali è emerso che il suo ruolo era quello di assistente tecnico del laboratorio di informatica, mansione per la quale possedeva il diploma di scuola industriale conseguito a Sant'Agata di Militello;
che il lavoro si svolgeva un solo giorno a settimana, il sabato, dalle ore 14:00 alle ore 20:00.
In tale fascia oraria, la scuola era chiusa alle lezioni e la segreteria non era operativa;
nell'edificio erano presenti soltanto due collaboratori scolastici, identificati come e una certa Controparte_5
probabilmente Il dichiarante ha affermato di essere stato l'unico presente nel laboratorio Per_1 Per_2 di informatica, dove si occupava di installare antivirus e risolvere eventuali guasti ai computer, senza svolgere attività di insegnamento. Ha aggiunto che i computer erano prevalentemente assemblati, con qualche portatile, e certamente non di marca CP_6
Ha dichiarato di firmare il registro scolastico come assistente tecnico, pur non ricordando a quale classe fosse riferito, poiché non vi erano lezioni durante il suo orario di lavoro. Ha riferito che talvolta si trovava a chiudere la porta della scuola, in quanto il sistema di chiusura era automatico e poteva capitare di rimanere solo. Ha indicato come referente definita “la proprietaria”, con la quale aveva Pt_1 preso accordi per il lavoro e che provvedeva al pagamento in contanti, effettuato talvolta a scuola e talvolta presso l'abitazione della stessa.
Sulla base delle risultanze dei suddetti verbali l' , nel legittimo esercizio dei suoi poteri CP_2 autoritativi, ha disposto la cancellazione delle giornate lavorative a carico della ricorrente.
Ciò posto, il ricorrente aveva l'onere di dimostrare l'esistenza del rapporto di lavoro, con tutti i caratteri tipici della subordinazione, alle dipendenze dell'azienda asseritamente datrice di lavoro.
La prova offerta dalla ricorrente al momento del deposito del ricorso, rappresentata dai modelli
UNILAV e dal contratto di lavoro costituisce documentazione insufficiente ai fini della prova della sussistenza di un effettivo rapporto lavorativo di natura dipendente, in quanto documentazione di formazione unilaterale, oltre che incompleta (non vi sono, ad esempio, le buste paga e le prove documentali della retribuzione effettivamente ricevuta).
Su sua richiesta istruttoria, inoltre, sono stati sentiti nel corso di causa due testimoni (padre e madre del ricorrente) le cui deposizioni si presentano sostanzialmente sovrapponibili, e convergono nell'affermare che il ricorrente avrebbe prestato attività lavorativa presso la Scuola Controparte_3
di Rocca di Capri Leone nel periodo compreso tra il 14 gennaio 2021 e il 28 febbraio 2022.
[...]
Secondo quanto riferito, tale attività si sarebbe svolta esclusivamente il sabato, dalle ore 14:00 alle ore
20:00, per un totale di sei ore settimanali, con mansioni di assistente tecnico informatico.
Entrambi i testi hanno inoltre dichiarato che il figlio percepiva compensi variabili tra euro 130,00 ed euro 164,00 per ciascun mese, con due eccezioni: il mese di dicembre 2021, in cui avrebbe ricevuto euro 407,00, e il mese di febbraio 2022, in cui il pagamento sarebbe stato pari a euro 505,84. Le dichiarazioni non si discostano tra loro, né introducono elementi ulteriori rispetto a quanto già dedotto in ricorso, limitandosi a confermare la versione dei fatti prospettata dalla parte ricorrente.
Tuttavia, tali deposizioni, per la loro provenienza da soggetti legati da vincolo familiare e per la mancanza di dettagli concreti sull'attività svolta (assenza di riferimenti a strumenti utilizzati, modalità operative, rapporti con altri dipendenti o con l'organizzazione scolastica), non appaiono dotate di quella forza probatoria idonea a superare le risultanze dell'accertamento ispettivo, che ha escluso la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e ha evidenziato l'assenza di riscontri documentali. Le dichiarazioni rese si caratterizzano per la loro genericità e per la ripetizione di dati meramente cronologici e retributivi, senza alcuna indicazione di elementi fattuali, direttamente appresi dai testimoni, che possano confermare l'effettività della prestazione.
Inoltre anche le dichiarazioni del ricorrente ai verbalizzanti presentano tratti di dubbia credibilità.
si limita infatti a riferire di un'attività svolta presso l'Istituto “Dante CP_1 Controparte_1
Alighieri” per circa un anno, un solo giorno a settimana, il sabato pomeriggio, dalle ore 14 alle ore 20, con mansioni di assistente tecnico nel laboratorio di informatica. Tuttavia, la narrazione è connotata da elementi di genericità: il teste non indica interventi specifici, non descrive procedure o strumenti utilizzati, si limita a menzionare operazioni vaghe come “installare antivirus” o “risolvere guasti”, senza alcun riferimento concreto che consenta di verificare la natura e la continuità della prestazione. Anche la descrizione del contesto lavorativo è approssimativa: il dichiarante non ricorda il registro di classe su cui avrebbe apposto la firma, né fornisce dettagli sull'organizzazione interna, limitandosi a riferire la presenza di due collaboratori scolastici senza precisarne orari o compiti. Si aggiungono incongruenze che incidono sull'attendibilità: da un lato afferma di chiudere talvolta la porta della scuola, dall'altro dichiara che la chiusura era automatica;
inoltre, pur sostenendo di firmare il registro, non è in grado di indicare la classe di riferimento, circostanza difficilmente compatibile con un rapporto protratto per oltre un anno. La modalità di pagamento, avvenuta in contanti e in luoghi variabili, conferma l'assenza di formalità e di riscontri documentali. Nel complesso, tali dichiarazioni, per la loro vaghezza, per le contraddizioni interne e per la mancanza di elementi oggettivi, non sono idonee a dimostrare l'effettività di un rapporto di lavoro subordinato.
Ciò posto, in un'ottica di complessiva valutazione del compendio istruttorio, pare a questo decidente di dover propendere per la ricostruzione offerta dall' con le prove documentali offerte in CP_2 giudizio.
Appare infatti verosimile che il rapporto di lavoro denunciato come “dipendente” fosse fittizio o dissimulasse una ben più probabile collaborazione saltuaria non inquadrabile nel paradigma normativo di cui all'art. 2094 c.c. .
In conseguenza di ciò la domanda va rigettata.
Come di recente riaffermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 4/8/2020 n. 16676, con principio di diritto fatto proprio dalla Corte d'Appello in sede, con la sentenza n. 199/2021 “il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento”. (Nella specie, la S.C. ha escluso il diritto all'esenzione in un giudizio avente ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'istituto previdenziale alla reiscrizione della parte ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli). Nella specie pertanto non vi sono i presupposti per l'esonero dell'appellato dal pagamento delle spese ex art 152 disp att c.p.c. .
Le spese devono pertanto seguire le normali regole sulla soccombenza e si liquidano in dispositivo, ex D.M. n. 55/2014, in ragione del valore della controversia e dell'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' e con Controparte_1 CP_2 Controparte_3 ricorso depositato il 28/07/2023 , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara la contumacia di;
Controparte_3
- Rigetta la domanda;
- Condanna al pagamento, in favore dell' , delle spese del Controparte_1 CP_2 giudizio, che liquida in euro 2.300,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Patti, 20/11/2025 .
Il Giudice
RO LO AR