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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 76/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DRAGO TIZIANA, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1381/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_2 CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 CF_Ricorrente_2 CF_Ricorrente_2
Difeso da
Ricorrente_1 Pecora - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria - Piazza Italia 89127 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 52286 TARI 2024 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7738/2025 depositato il
30/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Conferma la CMC e chiede la condanna alle spese
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato al Comune di Reggio Calabria Pecora Ricorrente_2 ha impugnato l'avviso di accertamento in epigrafe indicato per omesso pagamento Tari anno 2024.
A sostegno del ricorso ha eccepito la illegittimità della pretesa per difetto di legittimazione passiva.
Si è costituito il Comune che ha riconosciuto la fondatezza del ricorso ed ha provveduto al discarico dell'atto opposto;
ha chiesto, pertanto, la cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese.
Il ricorrente ha depositato memorie illustrative insistendo nella condanna alle spese in base al principio della soccombenza virtuale.
All'udienza del 18.12.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'intervenuto sgravio da parte dell'ente impositore determina la cessazione della materia del contendere.
Quanto alla regolamentazione delle spese, in applicazione del principio di soccombenza virtuale, esse vanno poste a carico del Comune di Reggio Calabria sul quale gravava l'onere di verificare la legittimità della pretesa prima di procedere alla emissione dell'avviso.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Reggio Calabria – Sez. III – in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: visto l'art. 46 d.lgs. 546/92, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere;
condanna il Comune al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in €143,00 , oltre C.U. e accessori. Reggio Calabria, 18.12.2025
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DRAGO TIZIANA, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1381/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_2 CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 CF_Ricorrente_2 CF_Ricorrente_2
Difeso da
Ricorrente_1 Pecora - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria - Piazza Italia 89127 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 52286 TARI 2024 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7738/2025 depositato il
30/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Conferma la CMC e chiede la condanna alle spese
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato al Comune di Reggio Calabria Pecora Ricorrente_2 ha impugnato l'avviso di accertamento in epigrafe indicato per omesso pagamento Tari anno 2024.
A sostegno del ricorso ha eccepito la illegittimità della pretesa per difetto di legittimazione passiva.
Si è costituito il Comune che ha riconosciuto la fondatezza del ricorso ed ha provveduto al discarico dell'atto opposto;
ha chiesto, pertanto, la cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese.
Il ricorrente ha depositato memorie illustrative insistendo nella condanna alle spese in base al principio della soccombenza virtuale.
All'udienza del 18.12.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'intervenuto sgravio da parte dell'ente impositore determina la cessazione della materia del contendere.
Quanto alla regolamentazione delle spese, in applicazione del principio di soccombenza virtuale, esse vanno poste a carico del Comune di Reggio Calabria sul quale gravava l'onere di verificare la legittimità della pretesa prima di procedere alla emissione dell'avviso.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Reggio Calabria – Sez. III – in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: visto l'art. 46 d.lgs. 546/92, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere;
condanna il Comune al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in €143,00 , oltre C.U. e accessori. Reggio Calabria, 18.12.2025