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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/07/2025, n. 10756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10756 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa AR ZI Presidente rel.
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 34765/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a ROMA (RM) in [...]_1 C.F._1
26/09/1989, con il patrocinio degli avv.ti MUZI VALERIA, giusta procura in atti
RICORRENTE
contro
(C.F. , nata a ROMA (RM) in [...]_1 C.F._2
09/01/1988, con il patrocinio dell'avv. NAPPI GIOVANNI, giusta procura in atti
RESISTENTE
E con l'intervento del P.M.
interventore ex lege
OGGETTO: modifica minori
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 15/01/2025
Ragioni in fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 27/08/2024 e ritualmente notificato, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ha convenuto in giudizio la sig.ra Parte_1 [...]
, chiedendo la modifica delle vigenti condizioni di regolamentazione CP_1 dell'esercizio della responsabilità genitoriale nonché l'ammonimento della resistente per inadempimento alle condizioni di affido del figlio minore in particolare, Per_1 chiedeva: “In via cautelare ed urgente, inaudita altera parte: disporre l'iscrizione del minore , nato a [...] il [...], presso la scuola elementare Persona_2
ISTITUTO SAN GIUSEPPE ARTIGIANO, sito in Roma al Largo San Giuseppe
Artigiano 21- 00159, disponendone in via provvisoria, fermo il regime di affido condiviso dello stesso ed a modifica delle vigenti condizioni, il collocamento prevalente presso il padre sig. , con diritto di visita della sig.ra Parte_1 CP_1 secondo le vigenti condizioni;
Nel merito: In via principale, in virtù di quanto esposto in ricorso, confermare, se già disposto in via cautelare e/o, in ogni caso, ordinare l'iscrizione del minore presso la scuola elementare ISTITUTO SAN GIUSEPPE ARTIGIANO sito in Roma al Largo San Giuseppe Artigiano 21- 00159, e nel contempo modificare le condizioni di affido del minore disponendone, fermo l'affido condiviso tra i genitori, il collocamento prevalente del minore presso il padre, con diritto di modificando i giorni di spettanza della stessa per la frequentazione con il figlio secondo le modalità ad ella più consone in ragione del proprio trasferimento;
Per_1
In via meramente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi che l'On. Giudicante disponga favorevolmente in merito al trasferimento del minore con la madre, non ritenendolo contrario agli interessi dello stesso, adottare ogni e più opportuno provvedimento volto a garantire il pieno e corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento condiviso e della frequentazione padre/figlio, con ammonizione della Sig.ra a voler rispettare le condizioni inerenti la CP_1 frequentazione del sig. con il figlio, quest'ultime da modificarsi, per Parte_1 quanto al diritto di visita, secondo modalità consone all'intervenuta distanza padre/figlio, alle condizioni di salute del deducente, nonché per quanto al contributo al mantenimento di in base al conseguente aggravio economico incidente sul Per_1 ricorrente in virtù degli spostamenti necessari a raggiungere il minore;
In ogni caso:
Ammonire la sig.ra invitandola a rispettare le modalità di visita indicate CP_1
e ad avvisare, con preavviso di almeno 24 ore, nel caso in cui non le sia possibile rispettare tali modalità di visita, indicando, nel contempo, possibili giornate per il recupero del mancato turno di visita genitoriale del genitore non collocatario;
Ammonire la madre a tenere un atteggiamento rispettoso e non denigratorio nei confronti del Sig. e a favorire i contatti telefonici con il padre e il figlio;
Adottare Pt_1 ogni altro provvedimento opportuno, ivi compreso l'ammonimento e il risarcimento dei danni cagionati, per i fatti di cui o minore e all'esponente, che si quantificano in € 5.000,00 ciascuno e/o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, con liquidazione da eseguirsi in via equitativa;
Condannare la sig.ra quale genitore CP_1 inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro, a favore della Cassa delle ammende;
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 614 bis fissare in € 50,00 la somma che la madre dovrà al padre per ogni violazione e/o inosservanza successiva all'emanazione del provvedimento che questo Ill.mo Tribunale, letti gli atti e i documenti e sentiti i testimoni, riterrà di dover emettere nell'interesse del minore , ovvero ogni qualvolta verranno Persona_2 disattesi senza valide ragioni e/o per palese disorganizzazione della madre, i termini della frequentazione del figlio con il genitore non collocatario, ivi comprese le modalità di frequentazione previste per le vacanze e le festività; Con vittoria di spese di lite, competenze e onorari.”
Si costituiva in giudizio contestando e impugnando tutto quanto ex CP_1 adverso dedotto e richiesto e in particolare chiedeva: “1. Quanto alle condizioni di affido del minore: - In via principale, confermare, come già disposto nella fase cautelare, la collocazione del minore (nato a [...] il [...]) presso l'abitazione materna, sita Persona_2 in Borgorose (RI) alla via Fonte Canteri n. 4, e tenuto conto della distanza al fine di evitare che ciò possa pregiudicare gli interessi del minore, modificare le condizioni di affido del figlio, disponendo l'affido esclusivo in capo alla madre, con facoltà del padre di vedere alle condizioni che seguono sub. 2 e fermo restando che le decisioni Per_1 di maggior interesse relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute del minore verranno assunte di comune accordo.
- In via subordinata, confermare, come già disposto nella fase cautelare, la collocazione del minore (nato a [...] il [...]) presso l'abitazione Persona_2 materna sita in Borgorose (RI) alla via Fonte Canteri n. 4, modificando le condizioni di affido del minore, e disponendo, fermo l'affido condiviso tra i genitori che, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale verrà esercitata disgiuntamente, mentre le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute del minore saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni del minore.
2. Quanto alle condizioni di visita del minore:
- Disporre, in ogni caso, che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio Per_1
- Un pomeriggio infrasettimanale (in difetto di accordo il mercoledì) dall'orario di uscita da scuola sino alla sera successivamente all'orario di cena, disponendo direttamente il prelievo da parte del padre presso la scuola ed il successivo riaccompagnamento presso l'abitazione materna non oltre le ore 21.00.
- Week end alternati dal venerdì all'orario di uscita da scuola fino alla domenica sera successivamente all'orario di cena, disponendo direttamente il prelievo da parte del padre presso la scuola ed il successivo riaccompagnamento presso l'abitazione materna non oltre le ore 21.00.
- Durante le festività natalizie, ad anni alterni, dal 23 dicembre e sino al 30 dicembre compresi o dal 31 dicembre al 6 gennaio compresi, disponendo il prelievo del minore alle ore 10.00 ed il riaccompagnamento dello stesso alle ore 21.00 sempre presso l'abitazione materna.
- Durante le festività pasquali, coincidenti con quelle scolastiche, ad anni alterni, disponendo il prelievo del minore alle ore 10.00 ed il riaccompagnamento dello stesso alle ore 21.00 sempre presso l'abitazione materna.
- Durante le vacanze estive per 15 giorni di cui almeno 7 consecutivi, da concordarsi entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno, disponendo il prelievo del minore alle ore 10.00 ed il riaccompagnamento dello stesso alle ore 21.00 sempre presso l'abitazione materna.
- Il giorno del compleanno del minore ad anni alterni disponendo il prelievo del minore alle ore 10.00 ed il riaccompagnamento dello stesso alle ore 21.00 sempre presso l'abitazione materna.
- Il giorno del compleanno dei genitori ciascuno quello di propria spettanza con cura di prelevare e riaccompaganre il minore presso l'abitazione dell'altro genitore qualora ricada nel giorno di spettanza dell'altro;
- Il giorno della festa della mamma e del papà rispettivamente con ciascun genitore con cura di prelevare e riaccompaganre il minore presso l'abitazione dell'altro genitore qualora ricada nel giorno di spettanza dell'altro.
3. Quanto al contributo economico: - Disporre che il padre versi un contributo per il mantenimento del figlio pari Per_1 ad euro 400.00 entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
- Disporre che le spese straordinarie scolastiche, sportive sanitarie e ricreative, secondo quanto disposto dal Protocollo di intesa del Tribunale di Roma, siano ripartite nella misura del 75% a carico del padre e del 25% a carico della madre.”
All'udienza del 12/09/2024, fissata per la trattazione delle istanze urgenti ex artt. 473- bis. 38 e 473-bis.15 cpc (iscrizione scolastica e modifica del collocamento e del diritto di visita), il G.D. in via provvisoria ed urgente, autorizzava il trasferimento del minore presso l'abitazione materna in Borgorose (RI) alla Via Fonte Canteri n. 4 nonché la sua iscrizione scolastica presso l'Istituto Comprensivo Borgorose, e così regolamentava il diritto di visita del padre:
“il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio a we alternati dal venerdì alla domenica, con obbligo della madre di condurlo per le prime due volte presso l'abitazione paterna alle ore 18,30 del venerdì e prelevarlo alle ore 20,00 della domenica presso l'abitazione paterna nonché di condurlo, le volte successive, al medesimo orario presso il casello autostradale di Tivoli o diverso luogo concordato dalle parti, prelevandolo sempre alle ore 20.00 presso il medesimo luogo;
salvi diversi accordi tra le parti, dispone che per le prossime vacanze natalizie il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio il giorno della vigilia di Natale e dall' 1 al 6 gennaio (periodo già previsto in via alternata), con le medesime modalità di prelievo e riaccompagnamento sopra stabilite, con orario di accompagnamento alle ore 10,00 da parte della madre e di incontro per la riconsegna alle ore 20,00, il giorno della vigilia di Natale e di accompagnamento alle ore 10,00 dell'1 gennaio e di incontro per la riconsegna alle ore 20,00, il 6 gennaio”;
Alla prima udienza del 15/01/2025, fissata per la trattazione del procedimento principale, le parti raggiungevano un accordo nei seguenti termini:
secondo un criterio di alternanza, il sig. per un week end al mese andrà a Pt_1 prendere il figlio minore il venerdì all'uscita di scuola, per riaccompagnarlo la domenica sera dinanzi l'ingresso della scuola entro le ore 20:30; mentre nel secondo week end di spettanza, la madre accompagnerà il minore presso il casello autostradale di Tivoli o presso altro luogo concordato dalle parti il venerdì alle ore 18:30 e il padre lo riaccompagnerà presso lo stesso casello (o presso altro luogo concordato dalle parti) la domenica sera alle ore 20:00.
Ferme restando le ulteriori condizioni, di cui al ricorso congiunto omologato con decreto n. 7994 del 12/04/2021, il Collegio ritiene l'accordo conforme all'interesse del minore e non contrario a norme imperative e, pertanto, dispone in conformità;
ritenuto che
, dato il contegno processuale delle parti e viste le conclusioni congiunte, debbano presumersi come rinunciate le domande tese ad ottenere l'ammonimento della sig.ra nonchè la condanna al pagamento di una sanzione amministrativa CP_1 pecuniaria in favore della cassa delle ammende;
spese compensate, attesa la natura congiunta delle conclusioni;
P.Q.M.
A parziale modifica dell'accordo omologato con decreto n. 7994/2021 pubblicato il
12/04/2021, ferme restando le pattuizioni relative all'affidamento del minore Per_1 nonché quelle di natura economica:
- dispone in conformità a quanto concordato dalle parti;
- spese compensate.
Così deciso in Roma il 15/07/2025
Il Presidente rel. est.
AR ZI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa AR ZI Presidente rel.
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 34765/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a ROMA (RM) in [...]_1 C.F._1
26/09/1989, con il patrocinio degli avv.ti MUZI VALERIA, giusta procura in atti
RICORRENTE
contro
(C.F. , nata a ROMA (RM) in [...]_1 C.F._2
09/01/1988, con il patrocinio dell'avv. NAPPI GIOVANNI, giusta procura in atti
RESISTENTE
E con l'intervento del P.M.
interventore ex lege
OGGETTO: modifica minori
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 15/01/2025
Ragioni in fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 27/08/2024 e ritualmente notificato, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ha convenuto in giudizio la sig.ra Parte_1 [...]
, chiedendo la modifica delle vigenti condizioni di regolamentazione CP_1 dell'esercizio della responsabilità genitoriale nonché l'ammonimento della resistente per inadempimento alle condizioni di affido del figlio minore in particolare, Per_1 chiedeva: “In via cautelare ed urgente, inaudita altera parte: disporre l'iscrizione del minore , nato a [...] il [...], presso la scuola elementare Persona_2
ISTITUTO SAN GIUSEPPE ARTIGIANO, sito in Roma al Largo San Giuseppe
Artigiano 21- 00159, disponendone in via provvisoria, fermo il regime di affido condiviso dello stesso ed a modifica delle vigenti condizioni, il collocamento prevalente presso il padre sig. , con diritto di visita della sig.ra Parte_1 CP_1 secondo le vigenti condizioni;
Nel merito: In via principale, in virtù di quanto esposto in ricorso, confermare, se già disposto in via cautelare e/o, in ogni caso, ordinare l'iscrizione del minore presso la scuola elementare ISTITUTO SAN GIUSEPPE ARTIGIANO sito in Roma al Largo San Giuseppe Artigiano 21- 00159, e nel contempo modificare le condizioni di affido del minore disponendone, fermo l'affido condiviso tra i genitori, il collocamento prevalente del minore presso il padre, con diritto di modificando i giorni di spettanza della stessa per la frequentazione con il figlio secondo le modalità ad ella più consone in ragione del proprio trasferimento;
Per_1
In via meramente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi che l'On. Giudicante disponga favorevolmente in merito al trasferimento del minore con la madre, non ritenendolo contrario agli interessi dello stesso, adottare ogni e più opportuno provvedimento volto a garantire il pieno e corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento condiviso e della frequentazione padre/figlio, con ammonizione della Sig.ra a voler rispettare le condizioni inerenti la CP_1 frequentazione del sig. con il figlio, quest'ultime da modificarsi, per Parte_1 quanto al diritto di visita, secondo modalità consone all'intervenuta distanza padre/figlio, alle condizioni di salute del deducente, nonché per quanto al contributo al mantenimento di in base al conseguente aggravio economico incidente sul Per_1 ricorrente in virtù degli spostamenti necessari a raggiungere il minore;
In ogni caso:
Ammonire la sig.ra invitandola a rispettare le modalità di visita indicate CP_1
e ad avvisare, con preavviso di almeno 24 ore, nel caso in cui non le sia possibile rispettare tali modalità di visita, indicando, nel contempo, possibili giornate per il recupero del mancato turno di visita genitoriale del genitore non collocatario;
Ammonire la madre a tenere un atteggiamento rispettoso e non denigratorio nei confronti del Sig. e a favorire i contatti telefonici con il padre e il figlio;
Adottare Pt_1 ogni altro provvedimento opportuno, ivi compreso l'ammonimento e il risarcimento dei danni cagionati, per i fatti di cui o minore e all'esponente, che si quantificano in € 5.000,00 ciascuno e/o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, con liquidazione da eseguirsi in via equitativa;
Condannare la sig.ra quale genitore CP_1 inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro, a favore della Cassa delle ammende;
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 614 bis fissare in € 50,00 la somma che la madre dovrà al padre per ogni violazione e/o inosservanza successiva all'emanazione del provvedimento che questo Ill.mo Tribunale, letti gli atti e i documenti e sentiti i testimoni, riterrà di dover emettere nell'interesse del minore , ovvero ogni qualvolta verranno Persona_2 disattesi senza valide ragioni e/o per palese disorganizzazione della madre, i termini della frequentazione del figlio con il genitore non collocatario, ivi comprese le modalità di frequentazione previste per le vacanze e le festività; Con vittoria di spese di lite, competenze e onorari.”
Si costituiva in giudizio contestando e impugnando tutto quanto ex CP_1 adverso dedotto e richiesto e in particolare chiedeva: “1. Quanto alle condizioni di affido del minore: - In via principale, confermare, come già disposto nella fase cautelare, la collocazione del minore (nato a [...] il [...]) presso l'abitazione materna, sita Persona_2 in Borgorose (RI) alla via Fonte Canteri n. 4, e tenuto conto della distanza al fine di evitare che ciò possa pregiudicare gli interessi del minore, modificare le condizioni di affido del figlio, disponendo l'affido esclusivo in capo alla madre, con facoltà del padre di vedere alle condizioni che seguono sub. 2 e fermo restando che le decisioni Per_1 di maggior interesse relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute del minore verranno assunte di comune accordo.
- In via subordinata, confermare, come già disposto nella fase cautelare, la collocazione del minore (nato a [...] il [...]) presso l'abitazione Persona_2 materna sita in Borgorose (RI) alla via Fonte Canteri n. 4, modificando le condizioni di affido del minore, e disponendo, fermo l'affido condiviso tra i genitori che, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale verrà esercitata disgiuntamente, mentre le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute del minore saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni del minore.
2. Quanto alle condizioni di visita del minore:
- Disporre, in ogni caso, che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio Per_1
- Un pomeriggio infrasettimanale (in difetto di accordo il mercoledì) dall'orario di uscita da scuola sino alla sera successivamente all'orario di cena, disponendo direttamente il prelievo da parte del padre presso la scuola ed il successivo riaccompagnamento presso l'abitazione materna non oltre le ore 21.00.
- Week end alternati dal venerdì all'orario di uscita da scuola fino alla domenica sera successivamente all'orario di cena, disponendo direttamente il prelievo da parte del padre presso la scuola ed il successivo riaccompagnamento presso l'abitazione materna non oltre le ore 21.00.
- Durante le festività natalizie, ad anni alterni, dal 23 dicembre e sino al 30 dicembre compresi o dal 31 dicembre al 6 gennaio compresi, disponendo il prelievo del minore alle ore 10.00 ed il riaccompagnamento dello stesso alle ore 21.00 sempre presso l'abitazione materna.
- Durante le festività pasquali, coincidenti con quelle scolastiche, ad anni alterni, disponendo il prelievo del minore alle ore 10.00 ed il riaccompagnamento dello stesso alle ore 21.00 sempre presso l'abitazione materna.
- Durante le vacanze estive per 15 giorni di cui almeno 7 consecutivi, da concordarsi entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno, disponendo il prelievo del minore alle ore 10.00 ed il riaccompagnamento dello stesso alle ore 21.00 sempre presso l'abitazione materna.
- Il giorno del compleanno del minore ad anni alterni disponendo il prelievo del minore alle ore 10.00 ed il riaccompagnamento dello stesso alle ore 21.00 sempre presso l'abitazione materna.
- Il giorno del compleanno dei genitori ciascuno quello di propria spettanza con cura di prelevare e riaccompaganre il minore presso l'abitazione dell'altro genitore qualora ricada nel giorno di spettanza dell'altro;
- Il giorno della festa della mamma e del papà rispettivamente con ciascun genitore con cura di prelevare e riaccompaganre il minore presso l'abitazione dell'altro genitore qualora ricada nel giorno di spettanza dell'altro.
3. Quanto al contributo economico: - Disporre che il padre versi un contributo per il mantenimento del figlio pari Per_1 ad euro 400.00 entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
- Disporre che le spese straordinarie scolastiche, sportive sanitarie e ricreative, secondo quanto disposto dal Protocollo di intesa del Tribunale di Roma, siano ripartite nella misura del 75% a carico del padre e del 25% a carico della madre.”
All'udienza del 12/09/2024, fissata per la trattazione delle istanze urgenti ex artt. 473- bis. 38 e 473-bis.15 cpc (iscrizione scolastica e modifica del collocamento e del diritto di visita), il G.D. in via provvisoria ed urgente, autorizzava il trasferimento del minore presso l'abitazione materna in Borgorose (RI) alla Via Fonte Canteri n. 4 nonché la sua iscrizione scolastica presso l'Istituto Comprensivo Borgorose, e così regolamentava il diritto di visita del padre:
“il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio a we alternati dal venerdì alla domenica, con obbligo della madre di condurlo per le prime due volte presso l'abitazione paterna alle ore 18,30 del venerdì e prelevarlo alle ore 20,00 della domenica presso l'abitazione paterna nonché di condurlo, le volte successive, al medesimo orario presso il casello autostradale di Tivoli o diverso luogo concordato dalle parti, prelevandolo sempre alle ore 20.00 presso il medesimo luogo;
salvi diversi accordi tra le parti, dispone che per le prossime vacanze natalizie il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio il giorno della vigilia di Natale e dall' 1 al 6 gennaio (periodo già previsto in via alternata), con le medesime modalità di prelievo e riaccompagnamento sopra stabilite, con orario di accompagnamento alle ore 10,00 da parte della madre e di incontro per la riconsegna alle ore 20,00, il giorno della vigilia di Natale e di accompagnamento alle ore 10,00 dell'1 gennaio e di incontro per la riconsegna alle ore 20,00, il 6 gennaio”;
Alla prima udienza del 15/01/2025, fissata per la trattazione del procedimento principale, le parti raggiungevano un accordo nei seguenti termini:
secondo un criterio di alternanza, il sig. per un week end al mese andrà a Pt_1 prendere il figlio minore il venerdì all'uscita di scuola, per riaccompagnarlo la domenica sera dinanzi l'ingresso della scuola entro le ore 20:30; mentre nel secondo week end di spettanza, la madre accompagnerà il minore presso il casello autostradale di Tivoli o presso altro luogo concordato dalle parti il venerdì alle ore 18:30 e il padre lo riaccompagnerà presso lo stesso casello (o presso altro luogo concordato dalle parti) la domenica sera alle ore 20:00.
Ferme restando le ulteriori condizioni, di cui al ricorso congiunto omologato con decreto n. 7994 del 12/04/2021, il Collegio ritiene l'accordo conforme all'interesse del minore e non contrario a norme imperative e, pertanto, dispone in conformità;
ritenuto che
, dato il contegno processuale delle parti e viste le conclusioni congiunte, debbano presumersi come rinunciate le domande tese ad ottenere l'ammonimento della sig.ra nonchè la condanna al pagamento di una sanzione amministrativa CP_1 pecuniaria in favore della cassa delle ammende;
spese compensate, attesa la natura congiunta delle conclusioni;
P.Q.M.
A parziale modifica dell'accordo omologato con decreto n. 7994/2021 pubblicato il
12/04/2021, ferme restando le pattuizioni relative all'affidamento del minore Per_1 nonché quelle di natura economica:
- dispone in conformità a quanto concordato dalle parti;
- spese compensate.
Così deciso in Roma il 15/07/2025
Il Presidente rel. est.
AR ZI