Articolo 4 della Legge 3 febbraio 1979, n. 34
Articolo 3Articolo 5
Versione
28 febbraio 1979
Art. 4.
Qualora ne risulti la convenienza economica in rapporto alla situazione del mercato locale degli immobili, e comunque per imprescindibili ragioni di servizio da determinarsi di volta in volta con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, sono consentiti l'acquisto o la costruzione di alloggi di servizio per i dipendenti delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari.
Il personale che fruisca di alloggi costruiti o acquistati ai sensi del comma precedente e' tenuto a corrispondere all'Amministrazione degli affari esteri il canone di cui all' articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 .
Entrata in vigore il 28 febbraio 1979
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