Art. 7. (Ambito di applicazione delle leggi 31 maggio 1965, n. 575, e
19 marzo 1990, n. 55, e del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306). 1. All' articolo 7, primo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575 , e successive modificazioni, dopo le parole: "513-bis, 575," sono inserite le seguenti: "600, 601, 602,". 2. All' articolo 14, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 , e successive modificazioni, dopo le parole: "previste dagli articoli", sono inserite le seguenti: "600, 601, 602,". 3. All' articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 , e successive modificazioni, le parole: "416-bis," sono sostituite dalle seguenti: "416, sesto comma, 416-bis, 600, 601, 602,".
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell' art. 7 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 7. - Le pene stabilite per i delitti previsti dagli articoli 336 , 338 , 353 , 378 , 379 , 416 , 416-bis , 424 , 435 , 513-bis , 575 , 600 , 601 , 602 , 605 , 610 , 611 , 612 , 628 , 629 , 630 , 632 , 633 , 634 , 635 , 636 , 637 , 638 , 640-bis , 648-bis , 648-ter, del codice penale sono aumentate da un terzo alla meta' e quelle stabilite per le contravvenzioni di cui agli articoli 695, primo comma, 696, 697, 698, 699 del codice penale sono aumentate nella misura di cui al secondo comma dell'art. 99 del codice penale se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione.
In ogni caso si procede d'ufficio ed e' consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza.
Alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.».
- Si riporta riporta il testo dell' art. 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale.), come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 14. - 1. Salvo che si tratti di procedimenti di prevenzione gia' pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, da tale data le disposizioni della legge 31 maggio 1965, n. 575 , concernenti le indagini e l'applicazione delle misure di prevenzione di carattere patrimoniale, nonche' quelle contenute negli articoli da 10 a 10-sexies della medesima legge, si applicano con riferimento ai soggetti indiziati di appartenere alle associazioni indicate nell'art. 1 della predetta legge o a quelle previste dall' art. 75, legge 22 dicembre 1975, n. 685 , ovvero ai soggetti indicati nei numeri 1) e 2) del primo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (quando l'attivita' delittuosa da cui si ritiene derivino i proventi sia una di quelle previste dagli articoli 600, 601, 602, 629, 630, 644, 648-bis o 648-ter del codice penale , ovvero quella di contrabbando.
2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, la riabilitazione prevista dall' art. 15, legge 3 agosto 1988, n. 327 , puo' essere richiesta dopo cinque anni dalla cessazione della misura di prevenzione.
3. La riabilitazione comporta, altresi', la cessazione dei divieti previsti dall' art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 .».
- Si riporta il testo dell' art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimento di contrasto alla criminalita' mafiosa), convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 e successive modificazioni, come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 12-sexies (Ipotesi particolari di confisca). - 1.
Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell' art. 444 del codice di procedura penale , per taluno dei delitti previsti dagli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 600, 601, 602, 629, 630, 644, 644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis, 648-ter del codice penale, nonche' dall'art. 12-quinquies, comma 1 , del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 , ovvero per taluno dei delitti previsti dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , e' sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilita' di cui il condannato non puo' giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilita' a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attivita' economica. Le disposizioni indicate nel periodo precedente si applicano anche in caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta, a norma dell' art. 444 del codice di procedura penale , per taluno dei delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell' art. 444 del codice di procedura penale , per un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall' art. 416-bis del codice penale , ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' a chi e' stato condannato per un delitto in materia di contrabbando, nei casi di cui all'art. 295, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 .
3. Fermo quanto previsto dagli articoli 100 e 101 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , per la gestione e la destinazione dei beni confiscati a norma dei commi 1 e 2 si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel decreto legge 14 giugno 1989. n 230 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282 . Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella prevista dall' art. 444, comma 2, del codice di procedura penale , nomina un amministratore con il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni confiscati.
Non possono essere nominate amministratori le persone nei cui confronti il provvedimento e' stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi, ne' le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione.
4. Se, nel corso del procedimento, l'autorita' giudiziaria, in applicazione dell' art. 321, comma 2, del codice di procedura penale , dispone il sequestro preventivo delle cose di cui e' prevista la confisca a norma dei commi 1 e 2, le disposizioni in materia di nomina dell'amministratore di cui al secondo periodo del comma 3 si applicano anche al custode delle cose predette.
4-bis. Si applicano anche ai casi di confisca previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo le disposizioni in materia di gestione e destinazione dei beni sequestrati o confiscati previste dalla legge 31 marzo 1965, n. 575 , e successive modificazioni; restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.
4-ter. Con separati decreti, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti gli altri Ministri interessati, stabilisce anche la quota dei beni sequestrati e confiscati a norma del presente decreto da destinarsi per l'attuazione delle speciali misure di protezione previste dal decreto-legge 15 gennaio 1991 n. 8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 , e successive modificazioni, e per le elargizioni previste dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302 , recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata. Nei decreti il Ministro stabilisce anche che, a favore delle vittime, possa essere costituito un Fondo di solidarieta' per le ipotesi in cui la persona offesa non abbia potuto ottenere in tutto o in parte le restituzioni o il risarcimento dei danni conseguenti al reato.
4-quater. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sugli schemi di regolamento di cui al comma 4-ter entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento puo' comunque essere adottato.».
19 marzo 1990, n. 55, e del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306). 1. All' articolo 7, primo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575 , e successive modificazioni, dopo le parole: "513-bis, 575," sono inserite le seguenti: "600, 601, 602,". 2. All' articolo 14, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 , e successive modificazioni, dopo le parole: "previste dagli articoli", sono inserite le seguenti: "600, 601, 602,". 3. All' articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 , e successive modificazioni, le parole: "416-bis," sono sostituite dalle seguenti: "416, sesto comma, 416-bis, 600, 601, 602,".
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell' art. 7 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 7. - Le pene stabilite per i delitti previsti dagli articoli 336 , 338 , 353 , 378 , 379 , 416 , 416-bis , 424 , 435 , 513-bis , 575 , 600 , 601 , 602 , 605 , 610 , 611 , 612 , 628 , 629 , 630 , 632 , 633 , 634 , 635 , 636 , 637 , 638 , 640-bis , 648-bis , 648-ter, del codice penale sono aumentate da un terzo alla meta' e quelle stabilite per le contravvenzioni di cui agli articoli 695, primo comma, 696, 697, 698, 699 del codice penale sono aumentate nella misura di cui al secondo comma dell'art. 99 del codice penale se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione.
In ogni caso si procede d'ufficio ed e' consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza.
Alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.».
- Si riporta riporta il testo dell' art. 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale.), come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 14. - 1. Salvo che si tratti di procedimenti di prevenzione gia' pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, da tale data le disposizioni della legge 31 maggio 1965, n. 575 , concernenti le indagini e l'applicazione delle misure di prevenzione di carattere patrimoniale, nonche' quelle contenute negli articoli da 10 a 10-sexies della medesima legge, si applicano con riferimento ai soggetti indiziati di appartenere alle associazioni indicate nell'art. 1 della predetta legge o a quelle previste dall' art. 75, legge 22 dicembre 1975, n. 685 , ovvero ai soggetti indicati nei numeri 1) e 2) del primo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (quando l'attivita' delittuosa da cui si ritiene derivino i proventi sia una di quelle previste dagli articoli 600, 601, 602, 629, 630, 644, 648-bis o 648-ter del codice penale , ovvero quella di contrabbando.
2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, la riabilitazione prevista dall' art. 15, legge 3 agosto 1988, n. 327 , puo' essere richiesta dopo cinque anni dalla cessazione della misura di prevenzione.
3. La riabilitazione comporta, altresi', la cessazione dei divieti previsti dall' art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 .».
- Si riporta il testo dell' art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimento di contrasto alla criminalita' mafiosa), convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 e successive modificazioni, come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 12-sexies (Ipotesi particolari di confisca). - 1.
Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell' art. 444 del codice di procedura penale , per taluno dei delitti previsti dagli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 600, 601, 602, 629, 630, 644, 644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis, 648-ter del codice penale, nonche' dall'art. 12-quinquies, comma 1 , del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 , ovvero per taluno dei delitti previsti dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , e' sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilita' di cui il condannato non puo' giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilita' a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attivita' economica. Le disposizioni indicate nel periodo precedente si applicano anche in caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta, a norma dell' art. 444 del codice di procedura penale , per taluno dei delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell' art. 444 del codice di procedura penale , per un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall' art. 416-bis del codice penale , ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' a chi e' stato condannato per un delitto in materia di contrabbando, nei casi di cui all'art. 295, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 .
3. Fermo quanto previsto dagli articoli 100 e 101 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , per la gestione e la destinazione dei beni confiscati a norma dei commi 1 e 2 si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel decreto legge 14 giugno 1989. n 230 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282 . Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella prevista dall' art. 444, comma 2, del codice di procedura penale , nomina un amministratore con il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni confiscati.
Non possono essere nominate amministratori le persone nei cui confronti il provvedimento e' stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi, ne' le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione.
4. Se, nel corso del procedimento, l'autorita' giudiziaria, in applicazione dell' art. 321, comma 2, del codice di procedura penale , dispone il sequestro preventivo delle cose di cui e' prevista la confisca a norma dei commi 1 e 2, le disposizioni in materia di nomina dell'amministratore di cui al secondo periodo del comma 3 si applicano anche al custode delle cose predette.
4-bis. Si applicano anche ai casi di confisca previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo le disposizioni in materia di gestione e destinazione dei beni sequestrati o confiscati previste dalla legge 31 marzo 1965, n. 575 , e successive modificazioni; restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.
4-ter. Con separati decreti, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti gli altri Ministri interessati, stabilisce anche la quota dei beni sequestrati e confiscati a norma del presente decreto da destinarsi per l'attuazione delle speciali misure di protezione previste dal decreto-legge 15 gennaio 1991 n. 8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 , e successive modificazioni, e per le elargizioni previste dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302 , recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata. Nei decreti il Ministro stabilisce anche che, a favore delle vittime, possa essere costituito un Fondo di solidarieta' per le ipotesi in cui la persona offesa non abbia potuto ottenere in tutto o in parte le restituzioni o il risarcimento dei danni conseguenti al reato.
4-quater. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sugli schemi di regolamento di cui al comma 4-ter entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento puo' comunque essere adottato.».