Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 11/02/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
V.G. 65 / 2025
Tribunale Ordinario di Asti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Asti riunito in camera di conSIlio nelle persone di
Dott. Paolo Rampini Presidente relatore
Dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice
Dott.ssa Sara Pozzetti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. V.G. 65/2025
avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio congiuntamente proposta da nato il [...] ad [...] Parte_1
difeso/a dall'AVV. MARA DEMICHELIS
E
nato il [...] a [...] Controparte_1
rappresentata e difesa dall'AVV. CALZOLARO SILVIA
-ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in uno con la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare;
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1) Regime affidamento e collocazione dei figli minori Affidamento condiviso e paritario dei figli minori, con possibilità per entrambi i genitori di decidere disgiuntamente le questioni di ordinaria amministrazione. Entrambi i minori avranno residenza anagrafica e collocazione abituale presso l'abitazione della madre, attualmente in Bra (CN), Via Velso Mucci n. 5.
2) Assegnazione della ex casa familiare, bei mobili in essa contenuti e ripartizione spese. La ex casa familiare, per quanto concerne la parte in comproprietà tra i ricorrenti, sita in Bra (CN), Via Velso
Mucci n. 5 (censita al Catasto Fabbricati del Comune di Bra, Fg. 37, part. 513, sub. 77, cat. A/2, cl.
3, vani 3- docc. 04, 05), viene assegnata, con tutti i beni mobili e gli arredi in comproprietà in essa contenuti (fatto salvo un divano, un mobile ad angolo verde del salotto ed una specchiera porta oggetti
Ikea del bagno, che verranno prelevati dal SI. entro il 15/01/2025), alla SI.ra Pt_1 Controparte_1
sino a quando i minori non saranno economicamente autosufficienti. Il SI. si Parte_1
impegna, inoltre, entro il medesimo termine, a rilasciare, portando con sé i beni in essi contenuti, il garage e la cantina che sono di esclusiva proprietà della SI.ra , potendo invece continuare ad CP_1 avere la disponibilità, per proprio uso, della cantina, pertinenza dell'immobile di cui sopra, e del garage in comproprietà (censito al Catasto Fabbricati del Comune di Bra, Fg. 37, part. 513, sub. 37, cat. C/6, cl. 2, 20 m2 - docc. 04, 05). Ciascuna parte dovrà provvedere pro quota al pagamento delle spese di proprietà e straordinarie tutte inerenti detta proprietà immobiliare, mentre le spese relative alle utenze domestiche (luce, acqua, gas e tassa rifiuti) saranno a carico della sola SI.ra . CP_1
Tenuto conto che l'oro di proprietà della SI.ra è già stato tutto restituito a quest'ultima dal CP_1 SI. , ciascun genitore terrà in deposito fiduciario per conto dei figli gli oggetti d'oro ad essi Pt_1
regalati dai rispettivi parenti e conoscenti. Entro il 15/01/2025 verrà, pertanto, consegnato dal SI.
alla SI.ra quanto regalato dai di lei parenti e conoscenti a (braccialetto con Pt_1 CP_1 Per_1 ciondoli sole e luna, una collana e una collana punto luce) ed a (una sterlina, un braccialetto, Per_2
una collana) (doc. 06).
3) Finanziamenti/mutui in corso: i SI.ri e proseguiranno, pro Parte_1 Controparte_1 quota, nel pagamento delle rate del mutuo acceso per l'acquisto della ex casa coniugale (docc. 07a,
07b).
4) Regime di frequentazione dei figli minori con il genitore non collocatario: i) Regime ordinario: previo accordo con la SI.ra , il padre potrà incontrare i minori ogni qual volta lo riterrà CP_1
opportuno, nel rispetto delle eSIenze scolastiche e ricreative dei minori, purché con un preavviso di almeno 24 ore. Il padre potrà, in ogni caso, tenere con sé i figli un giorno a settimana, che in considerazione delle abitudini attuali dei minori può essere indicato nel giorno di mercoledì, ma passibile di variazione su accordo dei genitori, dall'uscita della scuola, ove verranno prelevati ed ivi riportati dal padre il mattino successivo, nonché a weekend alternati dalle ore 8.30 del sabato sino alle ore 20.00 della domenica, comunque dopo aver cenato. Nel rispetto di tali condizioni, le parti potranno concordare deroghe per gli spostamenti e l'onere dei viaggi di accompagnamento dei minori collaborando nell'interesse di questi ultimi, avendo altresì cura che essi abbiano con sé quanto necessario anche per i compiti e la frequentazione scolastica del giorno successivo. In caso di mutamenti concordati per far fronte ad eccezionali eSIenze dei minori o dei genitori, eventuali giorni e/o ore di frequentazione non usufruiti dovranno essere recuperati. Anche in tal caso varrà il principio di reciproca collaborazione. Ciascun genitore avrà inoltre diritto ad una video-chiamata al giorno con i propri figli nel periodo di permanenza presso l'altro genitore. ii) Periodo estivo: i minori trascorreranno un periodo di vacanza estiva di quindici giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore, come da comunicazione da inviarsi entro il 30/05 di ogni anno, nel corso del quale il regime di frequentazione ordinaria da parte dell'altro genitore risulterà sospeso, fatto salvo il diritto alla video-chiamata giornaliera. Per quanto concerne la frequentazione infrasettimanale nel corso dell'ulteriore periodo delle vacanze estive, i minori verranno prelevati dal padre il mercoledì alle ore
17.00 presso la casa della madre ed ivi dal medesimo riportati il giorno dopo entro le ore 10.00, mentre nei fine settimana alternati verranno prelevati dal padre dalla casa materna alle ore 18.00 del venerdì ed ivi dal medesimo riportati alle ore 22.00 della domenica. iii)Periodo natalizio: i minori trascorreranno ad anni alterni i giorni dal 25 al 31 dicembre con un genitore (anno 2024/2025 con la madre) ed i giorni 24 dicembre nonché́ dal 1° al 6 gennaio con l'altro genitore (anno 2025/2026 con il padre). iv)Periodo pasquale: i minori trascorreranno, ad anni alterni, le festività di Pasqua o di
UE (Lunedì dell'Angelo) con l'uno o l'altro genitore (anno 2025 Pasqua con la madre e
UE con il padre), cercando di fare in modo che essi trascorrano metà delle vacanze pasquali con la madre e metà con il padre, in base al numero di giorni disponibili. v) Altre festività, ponti e compleanni: i minori trascorreranno gli ulteriori giorni di festività, relativi ponti e compleanni in via alternata con l'uno o l'altro genitore, salvo diversi accordi tra le parti.
5) Contributo al mantenimento ordinario dei figli a carico del padre: in ragione della modalità di frequentazione dei minori con ciascun genitore, il padre - con decorrenza dal mese di deposito del presente atto - verserà, entro il giorno quindici di ogni mese con bonifico bancario su conto corrente intestato alla SI.ra , un contributo al mantenimento ordinario per ciascun figlio di €. Controparte_1
350,00 (trecentocinquanta/00), sino alla completa autosufficienza economica dei medesimi una volta divenuti maggiorenni, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
6) Regime spese c.d. straordinarie dei figli: i genitori parteciperanno, nella misura del 50% ciascuno, alle c.d. spese straordinarie, secondo quanto stabilito dal Protocollo presso il Tribunale di Asti, di cui i ricorrenti danno atto di aver preso visione e ricevuto copia (doc.09); le detrazioni fiscali relative ai minori saranno pertanto attribuite a ciascuna parte nella misura del 50%.
7) Assegno Unico per i figli: il SI. presta il proprio consenso affinché la SI.ra Pt_1 CP_1 percepisca integralmente l'assegno unico.
8) Consenso per espatrio: i ricorrenti si concedono reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio dei figli minori, con ciò intendendosi altresì
l'autorizzazione alla sottoscrizione di ogni modulo utile al rilascio di detti documenti. Le parti concordano che fino al raggiungimento dell'età dei 14 anni, per l'espatrio dei minori al di fuori dell'Unione Europea, sarà necessario il consenso di entrambi i genitori.
9) Spese legali della procedura: integralmente compensate tra i ricorrenti, con rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 13 L.P.F. dei rispettivi legali”;
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che le parti possano presentare la domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
b) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
c) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede. La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale dispone in perfetta conformità alle condizioni congiuntamente proposte dalle parti, qui richiamate, per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
Così deciso in Asti, in data 06/02/2025
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.