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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 19/12/2025, n. 2195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2195 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1226/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bologna nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rosario Lionello Rossino Presidente dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere dott.ssa Anna Orlandi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in grado di appello iscritto al n. R.G. 1226/2025 promosso da:
(C.F. ) nato a [...] in data [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Federico Villa del foro di Bologna, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Bologna alla via Santo Stefano n.
43;
APPELLANTE nei confronti di
(C.F. ) nata a [...] in data [...] e residente a [...]CP_1 C.F._2
Maggiore (BO) in via Amendola n. 4, rappresentata e difesa dall'Avv. Luciana Petrella del foro di
Bologna, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Bologna al viale XII Giugno n. 7;
APPELLATA
Procuratore Generale
INTERVENUTO
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza definitiva n. 1461/2025 del 16.04.2025, pubblicata in data
08.06.2025, del Tribunale di Bologna, avente ad oggetto modifica delle condizioni di divorzio;
1 CONCLUSIONI: All'udienza del 18 dicembre 2025 le parti discutevano la causa, riportandosi ai rispettivi atti e insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate, in particolare l'appellante Parte_1 concludeva chiedendo alla Corte di Appello di: “In via principale e di merito: 1) revocare
[...]
l'obbligo per il Sig. di corrispondere alla Sig.ra l'assegno divorzile per Parte_1 CP_1 tutti i motivi in fatto e in diritto esposti;
2) revocare la condanna alle spese di lite liquidate in relazione al primo grado di giudizio in capo al Sig. e, per l'effetto, dichiarare la compensazione Parte_1 delle spese di lite relative al procedimento di primo grado. In via istruttoria: 1) ordinare a
[...]
l'esibizione in giudizio ex art. 210 c.p.c. degli estratti degli ultimi 4 anni del conto corrente CP_2 di titolarità della Sig.ra cointestato con la sig.ra e contraddistinto da CP_1 Persona_1
IBAN [...]; 2) ordinare a l'esibizione in giudizio Controparte_2 ex art. 210 c.p.c. degli estratti degli ultimi 4 anni del conto corrente di titolarità della sig.ra CP_1 cointestato con il sig. e contraddistinto da IBAN [...]; 3) Controparte_3 ordinare a l'esibizione in giudizio ex art. 210 c.p.c. degli estratti degli ultimi 4 Controparte_2 anni del conto corrente di titolarità della sig.ra cointestato con il figlio sig. CP_1 Per_2
4) ordinare a l'esibizione in giudizio ex art. 210 c.p.c. degli estratti
[...] Controparte_2 degli ultimi 4 anni del conto corrente di titolarità della Sig.ra cointestato con la madre CP_1
Sig.ra contraddistinto da IBAN [...]; 5) ordinare ad Parte_2 [...]
l'esibizione in giudizio ex art. 210 c.p.c. della documentazione relativa alla polizza vita n. CP_4
501571058 intestata alla sig.ra con l'indicazione dei premi finora conferiti;
6) ordinare a CP_1
e di e (c.f. e p.iva. ) CP_1 Controparte_5 CP_1 Controparte_6 P.IVA_1
l'esibizione in causa dei seguenti documenti: - “dichiarazione dei redditi” presentata dalla società in relazione agli anni 2021, 2022 e 2023; - “libro giornale o mastro” della società da cui si ricavino le movimentazioni e operazioni contabili e fiscali degli anni 2021, 2022 e 2023. In ogni caso, con vittoria di spese del presente giudizio”, l'appellata rassegnava le seguenti conclusioni: “Si chiede CP_1 che l'Ecc.ma Corte Voglia rigettare l'appello proposto con il ricorso in atti, e confermare la sentenza n.
1461/2025 del Tribunale di Bologna. Vinte le spese”.
LA CORTE udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con sentenza emessa il 16 aprile 2025 e pubblicata in data 8 giugno 2025, il Tribunale di Bologna, pronunciandosi sul ricorso per modifica delle condizioni di divorzio ex art. 473-bis.29 c.p.c. proposto da nei confronti della ex moglie - dopo avere premesso che i predetti, Parte_1 CP_1
2 sposatisi nel 1990, erano addivenuti a separazione consensuale nell'anno 2007, omologata dal Tribunale di Bologna in data 09.10.2008 nella quale si prevedevano un assegno di euro 1300 complessivi per i tre figli, , nato in data [...], , nato il [...], e nata il [...], da versarsi CP_3 Per_2 Per_1 ogni mese da parte del padre alla madre presso la cui abitazione erano collocati i figli, oltre al 100% delle spese straordinarie da sostenersi per gli stessi nonché un assegno mensile per la moglie pari ad euro 1.200, che con sentenza dell'ottobre 2013 era pronunciato il divorzio tra le parti ed erano stabiliti, tra le altre statuizioni, un assegno di mantenimento da corrispondersi da parte del padre per i tre figli, affidati ad entrambi i genitori e collocati presso la madre, pari ad euro 1.300 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie nonché un assegno divorzile in favore della moglie di euro 600 mensili e che con decreto del
19.10.2021 sempre il Tribunale di Bologna revocava l'obbligo del padre di versare contributo mensile al mantenimento dei figli e , stante l'indipendenza economica raggiunta dai medesimi e CP_3 Per_2 respingeva invece la domanda avanzata dal di revoca o riduzione dell'assegno divorzile previsto Pt_1 in favore della , sull'assunto che la nuova situazione allegata dal ricorrente, ovvero l'avere CP_1 contratto nuovo matrimonio, non avesse provato in sé alcuna riduzione del suo reddito - letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta, sentiti gli ex coniugi, rigettate le istanze istruttorie avanzate dalle loro difese in quanto superflue e meramente esplorative, revocava a decorrere dallo 01.07.2023 (visto l'accordo delle parti) l'assegno di mantenimento per la figlia posto a carico del ricorrente padre, Per_1 respingeva la domanda di di revoca dell'assegno divorzile in favore di Parte_1 CP_1
e condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali alla convenuta, liquidate in euro 2.906,00 oltre ad oneri di legge.
A fondamento della decisione in ordine all'assegno per la figlia che veniva revocato, il Giudice di prime cure rilevava l'infondatezza della eccezione sollevata dalla convenuta e relativa al preteso difetto di interesse ad agire del padre che non sta più versando il contributo su indicazione della ex moglie, posto che la figlia maggiorenne potrebbe in ipotesi agire anche in proprio sul punto e riteneva dunque sussistere l'interesse dell'obbligato genitore ad ottenere una pronuncia giudiziaria che sancisca il venire meno dell'obbligo di mantenimento. Quanto alla decisione sull'assegno divorzile, il Tribunale di Bologna, preliminarmente ritenuta l'infondatezza dell'eccezione di giudicato del precedente decreto del 25.10.2021 posto che un provvedimento di tal genere non diventa mai definitivo, anche in caso di impugnazione, laddove si dovessero verificare fatti nuovi in grado di portare ad una sua modifica, osservava come il non avesse allegato alcun elemento di sostanziale novità rispetto al decreto collegiale del Pt_1
25.10.2021 di cui chiede la modifica;
più in particolare, all'udienza del 12.11.2024 il ricorrente dichiarava che le sue condizioni economiche non erano mutate, aggiungendo che la ex moglie sarebbe diventata economicamente indipendente, nel ricorso introduttivo il stesso descriveva l'attività di Pt_1 parrucchiera della negli stessi termini con cui era stata svolta in precedenza, senza allegare CP_1
3 circostanze nuove. Dunque, non essendo stato allegato alcun mutamento nelle condizioni reddituali degli ex coniugi tali da giustificare una modifica dei precedenti provvedimenti, il Giudice di prime cure respingeva il ricorso di , ponendo a suo carico il rimborso delle spese di lite in favore Parte_1 della convenuta, in ragione della maggiore soccombenza, liquidando gli importi minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, stante la semplicità della questione dell'assegno per la figlia, in mancanza di contestazione, e la ripetizione di questioni già dedotte nel precedente giudizio, esclusa la fase istruttoria.
2.- Con appello depositato in data 15.07.2025, il Sig. ha impugnato detta sentenza Parte_1 chiedendone la sostanziale riforma quanto all'assegno divorzile per la moglie e in punto a spese di lite, in quanto provvedimento ingiusto ed errato in fatto ed in diritto, per avere il Tribunale omesso di valutare correttamente le attuali condizioni economico-patrimoniali della , migliorate rispetto al passato. CP_1
L'appellante si duole in primo luogo di una erronea interpretazione dell'art. 9 L. n. 898/1970 e di una erronea e/o omessa valutazione dell'attuale situazione economica dell'ex coniuge e di prove determinanti. Più specificamente, deduce il che nel giudizio del 2021 la ricostruzione delle condizioni economiche della Pt_1
era stata fatta esaminando unicamente le denunce dei redditi della stessa mentre il presente giudizio si CP_1 differenzia dal precedente non solo perché celebrato con regole processuali nuove, ovvero quelle introdotte dalla c.d. riforma Cartabia, ma anche perché sarebbero nuovi e diversi i documenti portati all'attenzione del
Tribunale (gli estratti bancari) che avrebbero dovuto condurre il giudicante di primo grado ad una diversa decisione. Il Sig. diversamente dal passato, ha chiesto la revoca dell'assegno divorzile tenuto conto Pt_1 delle nuove e migliorate condizioni economiche della ex moglie così come emerse dalla documentazione fiscale e bancaria e alla luce del principio di autoresponsabilità che impone all'ex coniuge di attivarsi per rendersi economicamente autonomo. Come emerso dai documenti in atti e dalle dichiarazioni rese dalla stessa convenuta , questa potrebbe contare su sostanze che, al di là dell'assegno mensile versatole dal marito, CP_1 la renderebbero di fatto economicamente autosufficiente;
dagli estratti conto risulterebbero infatti sia un cospicuo flusso di denaro contante pari all'incirca nell'anno 2023/2024 ad euro 13.500 sia somme di ignota provenienza “girocontate” dai tre figli della coppia. Non conosciuti sarebbero poi i rapporti finanziari tra la convenuta e la di lei madre, che sarebbe beneficiaria, secondo la difesa della controparte, di vari aiuti economici così come sconosciute sarebbero le consistenze patrimoniali della società in nome collettivo “AU
e EN Parrucchieri S.n.c. di AU ZA e EN Callegari” di cui appunto la è socia ed CP_1 amministratrice. Il Tribunale inoltre non si sarebbe avveduto della circostanza che vede oggi l'appellata alleggerita se non addirittura sgravata da importanti incombenze quali quella per la rata di mutuo di quasi euro
500 mensili, onere cessato a maggio 2023, e quella per il mantenimento di tutti e tre i figli, avendo anche l'ultima, raggiunto l'autosufficienza economica. Per_1
4 Deduce poi il con il secondo motivo di gravame, violazione da parte del Giudice di prime cure dei Pt_1 principi di autoresponsabilità e autodeterminazione indicati dalle Sezioni Unite nella nota pronuncia n.
18287/2018. La sentenza impugnata risulta ingiusta in quanto privilegerebbe il criterio assistenziale dell'assegno divorzile a discapito dei principi di autoresponsabilità e autodeterminazione espressi dalla
Suprema Corte, principi, questi, che hanno acquisito sempre maggiore rilevanza nella giurisprudenza e impongono a ciascun coniuge il dovere di attivarsi o, meglio, di “riattivarsi” al fine di raggiungere un livello di benessere tendenzialmente corrispondente a quello assicurato dal godimento dell'assegno divorzile. Ciò che si vuole precludere, argomenta l'appellante, è il diritto a godere di un assegno con finalità compensativa e perequativa a colui che disponga di mezzi sufficienti a condurre un'esistenza libera e dignitosa evitando, al contempo, l'ingiusta erogazione periodica dell'assegno a tempo indeterminato, secondo la giurisprudenza, infatti, l'interesse della parte economicamente più forte a non vedere protratti gli obblighi di solidarietà post- coniugale all'infinito e senza alcuna giustificazione è altrettanto meritevole e nella vicenda in esame siamo di fronte a due parti assai diverse, da un lato l'ex marito, il gran lavoratore, il quale anche dopo la Pt_1 separazione si è adoperato in maniera indefessa per migliorare la propria condizione economica e quella dei propri affetti garantendo loro, non senza sforzi, ogni necessità, dall'altro, l'ex moglie, la , che pur CP_1 lavorando, ha scelto di non impegnarsi concretamente per raggiungere una propria indipendenza economica contando, di fatto, su una ingiustificata rendita di posizione ovvero l'assegno divorzile che l'appellante è tuttora tenuto a corrisponderle. Se la Sig.ra , pur lavorando e sostenendo dei costi legati alla propria attività CP_1 quali affitto, acquisto prodotti ed utenze ecc., non guadagna o guadagna troppo poco, non può pretendersi che una tale situazione fattuale, frutto di una libera scelta della ex moglie, ricada sull'ex coniuge Sig. Pt_1
Nel terzo motivo di gravame, l'appellante lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione alla statuizione sulle spese di lite operata dal Tribunale di Bologna ed errato e/o omesso esame di fatti decisivi. Ad avviso del la decisione di primo grado di condanna del ricorrente al rimborso delle Pt_1 spese processuali in favore della convenuta si fonda dichiaratamente sul presupposto che il medesimo possa considerarsi parte “prevalentemente soccombente”, valutazione, questa, tuttavia erronea, posto che, da un lato, non terrebbe conto delle diverse istanze delle parti, in particolare della domanda volta a vedere revocato l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia dall'altro, non considererebbe che una simile Per_1 richiesta è stata contestata in tutte le difese dalla convenuta sollevando addirittura un difetto di interesse ad agire. Peraltro il Giudice di primo grado ha rigettato anche un'altra eccezione sostenuta dalla e relativa CP_1 al giudicato. Dunque il Sig. non potrebbe essere legittimamente considerato il principale soccombente Pt_1 del giudizio.
Da ultimo, attesa la manifesta erroneità della pronuncia impugnata nei termini illustrati, Parte_1 chiede alla Corte di svolgere quell'attività istruttoria, non ammessa in primo grado, al fine di approfondire la
5 situazione economico-patrimoniale di , insistendo quindi per gli ordini di esibizione già richiesti CP_1 al Tribunale.
Tanto dedotto, chiede alla Corte, in parziale riforma della sentenza n. 1461/2025 del Parte_1
Tribunale di Bologna, di:
- In via principale e di merito, revocare l'obbligo per l'ex marito di corrispondere alla Sig.ra CP_1
l'assegno divorzile per tutti i motivi in fatto ed in diritto esposti;
- revocare la condanna alle spese di lite liquidate in relazione al primo grado di giudizio in capo al Sig. Pt_1
e, per l'effetto, dichiarare la compensazione delle spese di lite relative al procedimento di primo grado.
- In via istruttoria, ordinare ex art. 210 c.p.c. a ad e alla società Controparte_2 CP_4 [...]
l'esibizione in giudizio dei documenti tutti dettagliatamente sopra riportati nelle Controparte_7 conclusioni.
In ogni caso, con vittoria di spese del presente giudizio.
3.- Con comparsa di risposta depositata in data 17.11.2025, si è costituita la Sig.ra , domandando CP_1 respingersi tutte le domande proposte dal e il gravame, in quanto infondato in fatto ed in diritto. Più Pt_1 nello specifico, ha fatto rilevare l'appellata come con il primo motivo di gravame il Sig. riproponga Pt_1 censure ingiustificate e ricostruzioni parziali di una realtà diversa da quella indagata in primo grado. La ex moglie vivrebbe con i modesti introiti ricavati dal proprio lavoro di parrucchiera, con il contributo mensile del
Sig. e con l'aiuto economico anche dei figli, tutti, ora, lavoratori dipendenti. Diversamente da quanto Pt_1 affermato da controparte, la polizza vita, regolarmente depositata in giudizio, lungi dal rappresentare indice di particolare disponibilità economica, altro non sarebbe che uno strumento assicurativo che tutela i tre figli in caso di morte della madre, visto che sul padre non potrebbero fare affidamento, oscura sarebbe la motivazione della richiesta di indagare i rapporti tra l'odierna appellata e la di lei anziana madre in pensione, così come ingiustificata risulterebbe la richiesta avanzata dall'appellante di indagare sulla società in nome collettivo cui partecipa la quale parrucchiera, posto che, trattandosi di società di persone, vi sarebbe una completa CP_1 trasparenza tra società e soci. Quanto all'invocato principio di autoresponsabilità, volto in buona sostanza a muovere un rimprovero alla ex moglie perché guadagna troppo poco, ad avviso della si tratta di una CP_1 doglianza ingiusta ed anche profondamente errata, soprattutto laddove si sostiene che l'appellata godrebbe di una ingiustificata rendita di posizione per ricevere un contributo mensile dall'ex marito in forza di una sentenza, quella di divorzio, che non dovrebbe essere valida in eterno. Da respingere secondo l'appellata anche l'ultimo motivo di gravame in ordine alle spese di lite, atteso che, essendo state respinte le tesi avversarie imperniate su fantomatiche ricchezze della moglie e su una singolare interpretazione dell'istituto dell'assegno divorzile, considerato a termine, di conseguenza è stata stabilita la condanna alla rifusione delle spese di lite,
e le richieste istruttorie, giustamente ritenute dal giudice di prime cure “superflue ed irrilevanti”.
6 Tutto ciò premesso, insiste l'appellata per il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza CP_1 del Tribunale di Bologna, vinte le spese.
4.- All'udienza del 18 dicembre 2025, l'appellante e la parte appellata si sono riportate ai propri atti e alle rispettive istanze, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
5.- Ciò premesso in ordine allo svolgimento del processo e sempre in via preliminare, devono essere respinte le istanze istruttorie proposte dall'appellante, in quanto superflue ai fini della decisione e di carattere esplorativo (specie gli ordini di esibizione alla società e alla compagnia assicurativa, peraltro la polizza vita risulta già versata in atti).
Passando ora al merito, reputa la Corte che il primo e il secondo motivo di appello possano essere esaminati congiuntamente, afferendo entrambi all'assegno divorzile e alla eventuale sopravvenienza di “giustificati motivi” che possano determinarne la revoca, così come previsto dall'art. 473-bis.29 del codice di rito. Ora, in primo luogo non può non osservarsi, come correttamente sottolineato dal Giudice di prime cure, che il Pt_1 nel ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio, non ha addotto, in sede di allegazioni, alcun elemento di sostanziale novità rispetto al provvedimento collegiale del 2021 di cui domanda la modifica, all'udienza del
12.11.2024 ha dichiarato che le sue condizioni economiche “non sono mutate dal decreto” e che la ex moglie sarebbe economicamente “autonoma”. Tuttavia nell'atto introduttivo descrive l'attività di parrucchiera esercitata dalla moglie a Bologna, nell'ambito di una società in nome collettivo di cui è socia, negli stessi termini e secondo le stesse modalità con cui era già svolta in precedenza, senza allegare circostanze o elementi nuovi. Se le condizioni patrimoniali e reddituali del come affermato dal medesimo, non sono Pt_1 sostanzialmente mutate, parimenti non hanno registrato significativi cambiamenti in melius le condizioni economiche della ex moglie;
dalle dichiarazioni fiscali versate in atti, risulta che l'appellata ha percepito nell'anno di imposta 2020 un reddito complessivo pari ad euro 9.242, di cui euro 7.498 assegno coniuge, ed un reddito imponibile di euro 4.378,00 con imposta pari a zero, nell'anno di imposta 2021 un reddito complessivo di euro 9.829, di cui sempre euro 7.498 assegno coniuge, ed un reddito imponibile di euro 8.378, nell'anno di imposta 2022 un reddito complessivo pari ad euro 7.990,00, di cui euro 7.498,00 assegno coniuge, ed un reddito imponibile di euro 6.539,00 e nell'anno di imposta 2023 un reddito complessivo pari ad euro
10.662,00, di cui euro 7.498 assegno coniuge, ed un reddito imponibile di euro 9.118,00 con imposta netta pari a zero. I redditi dichiarati dall'appellata non hanno dunque visto alcuna variazione di rilievo, nel 2021 la medesima dichiarava di percepire dal lavoro di parrucchiera circa euro mille mensili netti, oggi riferisce di ricavare dalla medesima attività imprenditoriale euro 1.200 netti ciascun mese. Né elementi dirimenti in senso contrario possono evincersi da un'analisi degli estratti conto bancari versati in atti, risultando numerosi movimenti in entrata e in uscita di somme in contanti di non elevato importo e da un esame della polizza vita, prevedendo tale strumento assicurativo un pagamento annuo di euro 390,00. Dalla documentazione bancaria,
7 emerge inoltre come la riceva aiuto economico anche da parte dei figli che svolgono ora tutti e tre CP_1 attività lavorativa. Quanto alla lamentata inerzia della moglie che non si sarebbe fattivamente impegnata dopo il matrimonio al fine di conseguire un livello di benessere analogo a quello assicurato dal godimento dell'assegno divorzile e ciò in applicazione del principio di autoresponsabilità e autodeterminazione espressi dalla Suprema Corte a partire dalla nota sentenza Sezioni Unite n. 18287/2018, continuando a svolgere l'attività di parrucchiera dalla quale trarrebbe modesti ricavi, potendo contare ad avviso del su una Pt_1 ingiustificata rendita di posizione ovvero l'assegno divorzile, osserva la Corte al riguardo come i criteri fissati in materia di assegno divorzile dalle Sezioni Unite con la richiamata pronuncia, seguita da numerosissime altre sostanzialmente conformi, non costituiscano un giustificato motivo per la revisione del “vecchio” assegno di divorzio, per la quale è sempre necessario un cambiamento delle condizioni di fatto. Si è infatti stabilito che, ai fini della sua revisione, non è sufficiente il solo mutamento dell'orientamento giurisprudenziale, ma serve anche un cambiamento delle condizioni fattuali relative alla situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi. Più specificamente, la Suprema Corte, preliminarmente evidenziato come le Sezioni Unite, con la sentenza n. 18287/2018, abbiano ritenuto che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi o all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive del coniuge richiedente l'assegno di divorzio vada riconnesso alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli durante lo svolgimento della vita matrimoniale, nonché ricondotto a determinazioni comuni, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età della parte richiedente l'assegno, in relazione ad assegno stabilito prima del “nuovo orientamento”, ha evidenziato come la fissazione di tali principi ponga il problema di determinare se gli stessi si possano applicare ad una domanda di revisione di un assegno divorzile già riconosciuto, previo accertamento della sussistenza di giustificati motivi sopravvenuti, o se, invece, il mutamento di natura e funzione dell'assegno stesso ad opera di una pronuncia delle Sezioni Unite possa costituire di per sé un giustificato motivo valutabile ai sensi dell'art. 9 della legge divorzio. La Suprema Corte ha dimostrato di propendere per la prima delle soluzioni sopra esposte, evidenziando come la disciplina dettata in materia di revisione dell'assegno divorzile postuli l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi, idonea a mutare l'assetto patrimoniale realizzato con il provvedimento attributivo dell'assegno, essendo, a tal fine, necessaria una valutazione comparativa delle condizioni delle parti. In sede di revisione, il giudice, infatti, non può valutare nuovamente i presupposti e l'entità dell'assegno, bensì si deve limitare a verificare se ed in che misura le circostanze sopravvenute, adeguatamente provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio realizzato con la precedente statuizione, rendendo necessario un adeguamento dell'importo dell'assegno stesso.
L'interpretazione delle norme giuridiche da parte della Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite, ha un'efficacia soltanto persuasiva, non cogente, mirando ad una tendenziale stabilità e valenza generale di una certa lettura del diritto. Alla luce di tali considerazioni, per la Suprema Corte, ammettere che un mutamento dell'orientamento giurisprudenziale possa integrare un “giustificato motivo” per l'ottenimento
8 di una revisione dell'assegno divorzile precedentemente disposto comporterebbe delle conseguenze incongrue, sia di fronte ad un successivo mutamento giurisprudenziale, sia nell'ipotesi in cui il giudice di merito, non tenuto per legge a conformarsi alla posizione assunta dalla Cassazione, decida di non aderirvi (così si è espressa Cass. civ. Sez. I 20.01.2020, n. 1119; vedasi anche Cass. civ. Sez. I, ord. n. 1645/2023). Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “la revisione dell'assegno divorzile di cui alla L.
n. 898 del 1970 art. 9 postula l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni suddette di entrambe le parti", dovendo in quel caso il giudice “verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e adeguare l'importo, o lo stesso obbligo della contribuzione, alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata” (Cass. 11177 del 2019, 787 del 2017; conf. Cass. 14143 del 2014, 8754 del 2011, 18 del 2011, 10133 del 2007, 9056 del 1999, 8654 del 1998). Nella fattispecie in esame, non essendo stato dimostrato e ancor prima debitamente allegato alcun mutamento nelle condizioni economiche degli ex coniugi, in particolare della , vanno rigettati i primi due motivi di CP_1 gravame.
Non fondato risulta anche il terzo motivo di appello sulle spese di lite. Correttamente infatti il Giudice di prime cure ha condannato il al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta, quale parte Pt_1 prevalentemente soccombente. Infatti, se il medesimo ha visto accolta la sua istanza di revoca dell'obbligo di mantenimento della figlia divenuta autosufficiente, domanda in buona sostanza non oggetto di Per_1 contestazione da parte della la quale eccepiva unicamente una carenza di interesse ad agire per avere CP_1 essa stessa comunicato all'ex marito che dall'1 luglio 2023 non era più dovuto il contributo mensile per la figlia, ha visto invece rigettata la sua domanda di revoca dell'assegno divorzile. Peraltro, liquidando le spese processuali, il Giudice di prime cure ha tenuto conto dell'importo minimo per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, stante la semplicità della questione affrontata per la figlia e la ripetizione di questioni di fatto già affrontate nel 2021.
L'appello proposto da non è fondato e dunque non merita accoglimento. Parte_1
Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, sono poste a carico dell'appellante in favore dell'appellata e si liquidano nel dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 10.03.2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia (art. 13 comma 1 c.p.c. - cause relative a prestazioni alimentari e a rendite - e ammontare spese di lite liquidate in primo grado), all'attività difensiva concretamente espletata e al livello di complessità delle questioni trattate (scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000, importo medio per la fase di studio ed introduttiva e minimo per quella decisionale).
9 Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis, del D.P.R. suddetto (vedi
Cass. Civ. Sez. Un. n. 23535 del 20.09.2019; Cass. Civ. Sez. Un. n. 4315 del 20.02.2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 1461/2025 del Tribunale di Bologna, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
I.- RESPINGE l'appello proposto da Parte_1
II.- CONDANNA l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata Parte_1 [...]
, delle spese di lite che si liquidano in € 3.011,00 per compenso professionale, oltre al 15% rimborso CP_1 forfettario spese generali, C.P.A. ed IVA come per legge;
III.- DA' ATTO, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto;
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Bologna in data 18.12.2025.
Il Presidente
(Dott. Rosario Lionello Rossino)
Il Consigliere est. (Dott.ssa Anna Orlandi)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bologna nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rosario Lionello Rossino Presidente dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere dott.ssa Anna Orlandi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in grado di appello iscritto al n. R.G. 1226/2025 promosso da:
(C.F. ) nato a [...] in data [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Federico Villa del foro di Bologna, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Bologna alla via Santo Stefano n.
43;
APPELLANTE nei confronti di
(C.F. ) nata a [...] in data [...] e residente a [...]CP_1 C.F._2
Maggiore (BO) in via Amendola n. 4, rappresentata e difesa dall'Avv. Luciana Petrella del foro di
Bologna, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Bologna al viale XII Giugno n. 7;
APPELLATA
Procuratore Generale
INTERVENUTO
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza definitiva n. 1461/2025 del 16.04.2025, pubblicata in data
08.06.2025, del Tribunale di Bologna, avente ad oggetto modifica delle condizioni di divorzio;
1 CONCLUSIONI: All'udienza del 18 dicembre 2025 le parti discutevano la causa, riportandosi ai rispettivi atti e insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate, in particolare l'appellante Parte_1 concludeva chiedendo alla Corte di Appello di: “In via principale e di merito: 1) revocare
[...]
l'obbligo per il Sig. di corrispondere alla Sig.ra l'assegno divorzile per Parte_1 CP_1 tutti i motivi in fatto e in diritto esposti;
2) revocare la condanna alle spese di lite liquidate in relazione al primo grado di giudizio in capo al Sig. e, per l'effetto, dichiarare la compensazione Parte_1 delle spese di lite relative al procedimento di primo grado. In via istruttoria: 1) ordinare a
[...]
l'esibizione in giudizio ex art. 210 c.p.c. degli estratti degli ultimi 4 anni del conto corrente CP_2 di titolarità della Sig.ra cointestato con la sig.ra e contraddistinto da CP_1 Persona_1
IBAN [...]; 2) ordinare a l'esibizione in giudizio Controparte_2 ex art. 210 c.p.c. degli estratti degli ultimi 4 anni del conto corrente di titolarità della sig.ra CP_1 cointestato con il sig. e contraddistinto da IBAN [...]; 3) Controparte_3 ordinare a l'esibizione in giudizio ex art. 210 c.p.c. degli estratti degli ultimi 4 Controparte_2 anni del conto corrente di titolarità della sig.ra cointestato con il figlio sig. CP_1 Per_2
4) ordinare a l'esibizione in giudizio ex art. 210 c.p.c. degli estratti
[...] Controparte_2 degli ultimi 4 anni del conto corrente di titolarità della Sig.ra cointestato con la madre CP_1
Sig.ra contraddistinto da IBAN [...]; 5) ordinare ad Parte_2 [...]
l'esibizione in giudizio ex art. 210 c.p.c. della documentazione relativa alla polizza vita n. CP_4
501571058 intestata alla sig.ra con l'indicazione dei premi finora conferiti;
6) ordinare a CP_1
e di e (c.f. e p.iva. ) CP_1 Controparte_5 CP_1 Controparte_6 P.IVA_1
l'esibizione in causa dei seguenti documenti: - “dichiarazione dei redditi” presentata dalla società in relazione agli anni 2021, 2022 e 2023; - “libro giornale o mastro” della società da cui si ricavino le movimentazioni e operazioni contabili e fiscali degli anni 2021, 2022 e 2023. In ogni caso, con vittoria di spese del presente giudizio”, l'appellata rassegnava le seguenti conclusioni: “Si chiede CP_1 che l'Ecc.ma Corte Voglia rigettare l'appello proposto con il ricorso in atti, e confermare la sentenza n.
1461/2025 del Tribunale di Bologna. Vinte le spese”.
LA CORTE udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con sentenza emessa il 16 aprile 2025 e pubblicata in data 8 giugno 2025, il Tribunale di Bologna, pronunciandosi sul ricorso per modifica delle condizioni di divorzio ex art. 473-bis.29 c.p.c. proposto da nei confronti della ex moglie - dopo avere premesso che i predetti, Parte_1 CP_1
2 sposatisi nel 1990, erano addivenuti a separazione consensuale nell'anno 2007, omologata dal Tribunale di Bologna in data 09.10.2008 nella quale si prevedevano un assegno di euro 1300 complessivi per i tre figli, , nato in data [...], , nato il [...], e nata il [...], da versarsi CP_3 Per_2 Per_1 ogni mese da parte del padre alla madre presso la cui abitazione erano collocati i figli, oltre al 100% delle spese straordinarie da sostenersi per gli stessi nonché un assegno mensile per la moglie pari ad euro 1.200, che con sentenza dell'ottobre 2013 era pronunciato il divorzio tra le parti ed erano stabiliti, tra le altre statuizioni, un assegno di mantenimento da corrispondersi da parte del padre per i tre figli, affidati ad entrambi i genitori e collocati presso la madre, pari ad euro 1.300 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie nonché un assegno divorzile in favore della moglie di euro 600 mensili e che con decreto del
19.10.2021 sempre il Tribunale di Bologna revocava l'obbligo del padre di versare contributo mensile al mantenimento dei figli e , stante l'indipendenza economica raggiunta dai medesimi e CP_3 Per_2 respingeva invece la domanda avanzata dal di revoca o riduzione dell'assegno divorzile previsto Pt_1 in favore della , sull'assunto che la nuova situazione allegata dal ricorrente, ovvero l'avere CP_1 contratto nuovo matrimonio, non avesse provato in sé alcuna riduzione del suo reddito - letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta, sentiti gli ex coniugi, rigettate le istanze istruttorie avanzate dalle loro difese in quanto superflue e meramente esplorative, revocava a decorrere dallo 01.07.2023 (visto l'accordo delle parti) l'assegno di mantenimento per la figlia posto a carico del ricorrente padre, Per_1 respingeva la domanda di di revoca dell'assegno divorzile in favore di Parte_1 CP_1
e condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali alla convenuta, liquidate in euro 2.906,00 oltre ad oneri di legge.
A fondamento della decisione in ordine all'assegno per la figlia che veniva revocato, il Giudice di prime cure rilevava l'infondatezza della eccezione sollevata dalla convenuta e relativa al preteso difetto di interesse ad agire del padre che non sta più versando il contributo su indicazione della ex moglie, posto che la figlia maggiorenne potrebbe in ipotesi agire anche in proprio sul punto e riteneva dunque sussistere l'interesse dell'obbligato genitore ad ottenere una pronuncia giudiziaria che sancisca il venire meno dell'obbligo di mantenimento. Quanto alla decisione sull'assegno divorzile, il Tribunale di Bologna, preliminarmente ritenuta l'infondatezza dell'eccezione di giudicato del precedente decreto del 25.10.2021 posto che un provvedimento di tal genere non diventa mai definitivo, anche in caso di impugnazione, laddove si dovessero verificare fatti nuovi in grado di portare ad una sua modifica, osservava come il non avesse allegato alcun elemento di sostanziale novità rispetto al decreto collegiale del Pt_1
25.10.2021 di cui chiede la modifica;
più in particolare, all'udienza del 12.11.2024 il ricorrente dichiarava che le sue condizioni economiche non erano mutate, aggiungendo che la ex moglie sarebbe diventata economicamente indipendente, nel ricorso introduttivo il stesso descriveva l'attività di Pt_1 parrucchiera della negli stessi termini con cui era stata svolta in precedenza, senza allegare CP_1
3 circostanze nuove. Dunque, non essendo stato allegato alcun mutamento nelle condizioni reddituali degli ex coniugi tali da giustificare una modifica dei precedenti provvedimenti, il Giudice di prime cure respingeva il ricorso di , ponendo a suo carico il rimborso delle spese di lite in favore Parte_1 della convenuta, in ragione della maggiore soccombenza, liquidando gli importi minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, stante la semplicità della questione dell'assegno per la figlia, in mancanza di contestazione, e la ripetizione di questioni già dedotte nel precedente giudizio, esclusa la fase istruttoria.
2.- Con appello depositato in data 15.07.2025, il Sig. ha impugnato detta sentenza Parte_1 chiedendone la sostanziale riforma quanto all'assegno divorzile per la moglie e in punto a spese di lite, in quanto provvedimento ingiusto ed errato in fatto ed in diritto, per avere il Tribunale omesso di valutare correttamente le attuali condizioni economico-patrimoniali della , migliorate rispetto al passato. CP_1
L'appellante si duole in primo luogo di una erronea interpretazione dell'art. 9 L. n. 898/1970 e di una erronea e/o omessa valutazione dell'attuale situazione economica dell'ex coniuge e di prove determinanti. Più specificamente, deduce il che nel giudizio del 2021 la ricostruzione delle condizioni economiche della Pt_1
era stata fatta esaminando unicamente le denunce dei redditi della stessa mentre il presente giudizio si CP_1 differenzia dal precedente non solo perché celebrato con regole processuali nuove, ovvero quelle introdotte dalla c.d. riforma Cartabia, ma anche perché sarebbero nuovi e diversi i documenti portati all'attenzione del
Tribunale (gli estratti bancari) che avrebbero dovuto condurre il giudicante di primo grado ad una diversa decisione. Il Sig. diversamente dal passato, ha chiesto la revoca dell'assegno divorzile tenuto conto Pt_1 delle nuove e migliorate condizioni economiche della ex moglie così come emerse dalla documentazione fiscale e bancaria e alla luce del principio di autoresponsabilità che impone all'ex coniuge di attivarsi per rendersi economicamente autonomo. Come emerso dai documenti in atti e dalle dichiarazioni rese dalla stessa convenuta , questa potrebbe contare su sostanze che, al di là dell'assegno mensile versatole dal marito, CP_1 la renderebbero di fatto economicamente autosufficiente;
dagli estratti conto risulterebbero infatti sia un cospicuo flusso di denaro contante pari all'incirca nell'anno 2023/2024 ad euro 13.500 sia somme di ignota provenienza “girocontate” dai tre figli della coppia. Non conosciuti sarebbero poi i rapporti finanziari tra la convenuta e la di lei madre, che sarebbe beneficiaria, secondo la difesa della controparte, di vari aiuti economici così come sconosciute sarebbero le consistenze patrimoniali della società in nome collettivo “AU
e EN Parrucchieri S.n.c. di AU ZA e EN Callegari” di cui appunto la è socia ed CP_1 amministratrice. Il Tribunale inoltre non si sarebbe avveduto della circostanza che vede oggi l'appellata alleggerita se non addirittura sgravata da importanti incombenze quali quella per la rata di mutuo di quasi euro
500 mensili, onere cessato a maggio 2023, e quella per il mantenimento di tutti e tre i figli, avendo anche l'ultima, raggiunto l'autosufficienza economica. Per_1
4 Deduce poi il con il secondo motivo di gravame, violazione da parte del Giudice di prime cure dei Pt_1 principi di autoresponsabilità e autodeterminazione indicati dalle Sezioni Unite nella nota pronuncia n.
18287/2018. La sentenza impugnata risulta ingiusta in quanto privilegerebbe il criterio assistenziale dell'assegno divorzile a discapito dei principi di autoresponsabilità e autodeterminazione espressi dalla
Suprema Corte, principi, questi, che hanno acquisito sempre maggiore rilevanza nella giurisprudenza e impongono a ciascun coniuge il dovere di attivarsi o, meglio, di “riattivarsi” al fine di raggiungere un livello di benessere tendenzialmente corrispondente a quello assicurato dal godimento dell'assegno divorzile. Ciò che si vuole precludere, argomenta l'appellante, è il diritto a godere di un assegno con finalità compensativa e perequativa a colui che disponga di mezzi sufficienti a condurre un'esistenza libera e dignitosa evitando, al contempo, l'ingiusta erogazione periodica dell'assegno a tempo indeterminato, secondo la giurisprudenza, infatti, l'interesse della parte economicamente più forte a non vedere protratti gli obblighi di solidarietà post- coniugale all'infinito e senza alcuna giustificazione è altrettanto meritevole e nella vicenda in esame siamo di fronte a due parti assai diverse, da un lato l'ex marito, il gran lavoratore, il quale anche dopo la Pt_1 separazione si è adoperato in maniera indefessa per migliorare la propria condizione economica e quella dei propri affetti garantendo loro, non senza sforzi, ogni necessità, dall'altro, l'ex moglie, la , che pur CP_1 lavorando, ha scelto di non impegnarsi concretamente per raggiungere una propria indipendenza economica contando, di fatto, su una ingiustificata rendita di posizione ovvero l'assegno divorzile che l'appellante è tuttora tenuto a corrisponderle. Se la Sig.ra , pur lavorando e sostenendo dei costi legati alla propria attività CP_1 quali affitto, acquisto prodotti ed utenze ecc., non guadagna o guadagna troppo poco, non può pretendersi che una tale situazione fattuale, frutto di una libera scelta della ex moglie, ricada sull'ex coniuge Sig. Pt_1
Nel terzo motivo di gravame, l'appellante lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione alla statuizione sulle spese di lite operata dal Tribunale di Bologna ed errato e/o omesso esame di fatti decisivi. Ad avviso del la decisione di primo grado di condanna del ricorrente al rimborso delle Pt_1 spese processuali in favore della convenuta si fonda dichiaratamente sul presupposto che il medesimo possa considerarsi parte “prevalentemente soccombente”, valutazione, questa, tuttavia erronea, posto che, da un lato, non terrebbe conto delle diverse istanze delle parti, in particolare della domanda volta a vedere revocato l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia dall'altro, non considererebbe che una simile Per_1 richiesta è stata contestata in tutte le difese dalla convenuta sollevando addirittura un difetto di interesse ad agire. Peraltro il Giudice di primo grado ha rigettato anche un'altra eccezione sostenuta dalla e relativa CP_1 al giudicato. Dunque il Sig. non potrebbe essere legittimamente considerato il principale soccombente Pt_1 del giudizio.
Da ultimo, attesa la manifesta erroneità della pronuncia impugnata nei termini illustrati, Parte_1 chiede alla Corte di svolgere quell'attività istruttoria, non ammessa in primo grado, al fine di approfondire la
5 situazione economico-patrimoniale di , insistendo quindi per gli ordini di esibizione già richiesti CP_1 al Tribunale.
Tanto dedotto, chiede alla Corte, in parziale riforma della sentenza n. 1461/2025 del Parte_1
Tribunale di Bologna, di:
- In via principale e di merito, revocare l'obbligo per l'ex marito di corrispondere alla Sig.ra CP_1
l'assegno divorzile per tutti i motivi in fatto ed in diritto esposti;
- revocare la condanna alle spese di lite liquidate in relazione al primo grado di giudizio in capo al Sig. Pt_1
e, per l'effetto, dichiarare la compensazione delle spese di lite relative al procedimento di primo grado.
- In via istruttoria, ordinare ex art. 210 c.p.c. a ad e alla società Controparte_2 CP_4 [...]
l'esibizione in giudizio dei documenti tutti dettagliatamente sopra riportati nelle Controparte_7 conclusioni.
In ogni caso, con vittoria di spese del presente giudizio.
3.- Con comparsa di risposta depositata in data 17.11.2025, si è costituita la Sig.ra , domandando CP_1 respingersi tutte le domande proposte dal e il gravame, in quanto infondato in fatto ed in diritto. Più Pt_1 nello specifico, ha fatto rilevare l'appellata come con il primo motivo di gravame il Sig. riproponga Pt_1 censure ingiustificate e ricostruzioni parziali di una realtà diversa da quella indagata in primo grado. La ex moglie vivrebbe con i modesti introiti ricavati dal proprio lavoro di parrucchiera, con il contributo mensile del
Sig. e con l'aiuto economico anche dei figli, tutti, ora, lavoratori dipendenti. Diversamente da quanto Pt_1 affermato da controparte, la polizza vita, regolarmente depositata in giudizio, lungi dal rappresentare indice di particolare disponibilità economica, altro non sarebbe che uno strumento assicurativo che tutela i tre figli in caso di morte della madre, visto che sul padre non potrebbero fare affidamento, oscura sarebbe la motivazione della richiesta di indagare i rapporti tra l'odierna appellata e la di lei anziana madre in pensione, così come ingiustificata risulterebbe la richiesta avanzata dall'appellante di indagare sulla società in nome collettivo cui partecipa la quale parrucchiera, posto che, trattandosi di società di persone, vi sarebbe una completa CP_1 trasparenza tra società e soci. Quanto all'invocato principio di autoresponsabilità, volto in buona sostanza a muovere un rimprovero alla ex moglie perché guadagna troppo poco, ad avviso della si tratta di una CP_1 doglianza ingiusta ed anche profondamente errata, soprattutto laddove si sostiene che l'appellata godrebbe di una ingiustificata rendita di posizione per ricevere un contributo mensile dall'ex marito in forza di una sentenza, quella di divorzio, che non dovrebbe essere valida in eterno. Da respingere secondo l'appellata anche l'ultimo motivo di gravame in ordine alle spese di lite, atteso che, essendo state respinte le tesi avversarie imperniate su fantomatiche ricchezze della moglie e su una singolare interpretazione dell'istituto dell'assegno divorzile, considerato a termine, di conseguenza è stata stabilita la condanna alla rifusione delle spese di lite,
e le richieste istruttorie, giustamente ritenute dal giudice di prime cure “superflue ed irrilevanti”.
6 Tutto ciò premesso, insiste l'appellata per il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza CP_1 del Tribunale di Bologna, vinte le spese.
4.- All'udienza del 18 dicembre 2025, l'appellante e la parte appellata si sono riportate ai propri atti e alle rispettive istanze, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
5.- Ciò premesso in ordine allo svolgimento del processo e sempre in via preliminare, devono essere respinte le istanze istruttorie proposte dall'appellante, in quanto superflue ai fini della decisione e di carattere esplorativo (specie gli ordini di esibizione alla società e alla compagnia assicurativa, peraltro la polizza vita risulta già versata in atti).
Passando ora al merito, reputa la Corte che il primo e il secondo motivo di appello possano essere esaminati congiuntamente, afferendo entrambi all'assegno divorzile e alla eventuale sopravvenienza di “giustificati motivi” che possano determinarne la revoca, così come previsto dall'art. 473-bis.29 del codice di rito. Ora, in primo luogo non può non osservarsi, come correttamente sottolineato dal Giudice di prime cure, che il Pt_1 nel ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio, non ha addotto, in sede di allegazioni, alcun elemento di sostanziale novità rispetto al provvedimento collegiale del 2021 di cui domanda la modifica, all'udienza del
12.11.2024 ha dichiarato che le sue condizioni economiche “non sono mutate dal decreto” e che la ex moglie sarebbe economicamente “autonoma”. Tuttavia nell'atto introduttivo descrive l'attività di parrucchiera esercitata dalla moglie a Bologna, nell'ambito di una società in nome collettivo di cui è socia, negli stessi termini e secondo le stesse modalità con cui era già svolta in precedenza, senza allegare circostanze o elementi nuovi. Se le condizioni patrimoniali e reddituali del come affermato dal medesimo, non sono Pt_1 sostanzialmente mutate, parimenti non hanno registrato significativi cambiamenti in melius le condizioni economiche della ex moglie;
dalle dichiarazioni fiscali versate in atti, risulta che l'appellata ha percepito nell'anno di imposta 2020 un reddito complessivo pari ad euro 9.242, di cui euro 7.498 assegno coniuge, ed un reddito imponibile di euro 4.378,00 con imposta pari a zero, nell'anno di imposta 2021 un reddito complessivo di euro 9.829, di cui sempre euro 7.498 assegno coniuge, ed un reddito imponibile di euro 8.378, nell'anno di imposta 2022 un reddito complessivo pari ad euro 7.990,00, di cui euro 7.498,00 assegno coniuge, ed un reddito imponibile di euro 6.539,00 e nell'anno di imposta 2023 un reddito complessivo pari ad euro
10.662,00, di cui euro 7.498 assegno coniuge, ed un reddito imponibile di euro 9.118,00 con imposta netta pari a zero. I redditi dichiarati dall'appellata non hanno dunque visto alcuna variazione di rilievo, nel 2021 la medesima dichiarava di percepire dal lavoro di parrucchiera circa euro mille mensili netti, oggi riferisce di ricavare dalla medesima attività imprenditoriale euro 1.200 netti ciascun mese. Né elementi dirimenti in senso contrario possono evincersi da un'analisi degli estratti conto bancari versati in atti, risultando numerosi movimenti in entrata e in uscita di somme in contanti di non elevato importo e da un esame della polizza vita, prevedendo tale strumento assicurativo un pagamento annuo di euro 390,00. Dalla documentazione bancaria,
7 emerge inoltre come la riceva aiuto economico anche da parte dei figli che svolgono ora tutti e tre CP_1 attività lavorativa. Quanto alla lamentata inerzia della moglie che non si sarebbe fattivamente impegnata dopo il matrimonio al fine di conseguire un livello di benessere analogo a quello assicurato dal godimento dell'assegno divorzile e ciò in applicazione del principio di autoresponsabilità e autodeterminazione espressi dalla Suprema Corte a partire dalla nota sentenza Sezioni Unite n. 18287/2018, continuando a svolgere l'attività di parrucchiera dalla quale trarrebbe modesti ricavi, potendo contare ad avviso del su una Pt_1 ingiustificata rendita di posizione ovvero l'assegno divorzile, osserva la Corte al riguardo come i criteri fissati in materia di assegno divorzile dalle Sezioni Unite con la richiamata pronuncia, seguita da numerosissime altre sostanzialmente conformi, non costituiscano un giustificato motivo per la revisione del “vecchio” assegno di divorzio, per la quale è sempre necessario un cambiamento delle condizioni di fatto. Si è infatti stabilito che, ai fini della sua revisione, non è sufficiente il solo mutamento dell'orientamento giurisprudenziale, ma serve anche un cambiamento delle condizioni fattuali relative alla situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi. Più specificamente, la Suprema Corte, preliminarmente evidenziato come le Sezioni Unite, con la sentenza n. 18287/2018, abbiano ritenuto che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi o all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive del coniuge richiedente l'assegno di divorzio vada riconnesso alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli durante lo svolgimento della vita matrimoniale, nonché ricondotto a determinazioni comuni, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età della parte richiedente l'assegno, in relazione ad assegno stabilito prima del “nuovo orientamento”, ha evidenziato come la fissazione di tali principi ponga il problema di determinare se gli stessi si possano applicare ad una domanda di revisione di un assegno divorzile già riconosciuto, previo accertamento della sussistenza di giustificati motivi sopravvenuti, o se, invece, il mutamento di natura e funzione dell'assegno stesso ad opera di una pronuncia delle Sezioni Unite possa costituire di per sé un giustificato motivo valutabile ai sensi dell'art. 9 della legge divorzio. La Suprema Corte ha dimostrato di propendere per la prima delle soluzioni sopra esposte, evidenziando come la disciplina dettata in materia di revisione dell'assegno divorzile postuli l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi, idonea a mutare l'assetto patrimoniale realizzato con il provvedimento attributivo dell'assegno, essendo, a tal fine, necessaria una valutazione comparativa delle condizioni delle parti. In sede di revisione, il giudice, infatti, non può valutare nuovamente i presupposti e l'entità dell'assegno, bensì si deve limitare a verificare se ed in che misura le circostanze sopravvenute, adeguatamente provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio realizzato con la precedente statuizione, rendendo necessario un adeguamento dell'importo dell'assegno stesso.
L'interpretazione delle norme giuridiche da parte della Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite, ha un'efficacia soltanto persuasiva, non cogente, mirando ad una tendenziale stabilità e valenza generale di una certa lettura del diritto. Alla luce di tali considerazioni, per la Suprema Corte, ammettere che un mutamento dell'orientamento giurisprudenziale possa integrare un “giustificato motivo” per l'ottenimento
8 di una revisione dell'assegno divorzile precedentemente disposto comporterebbe delle conseguenze incongrue, sia di fronte ad un successivo mutamento giurisprudenziale, sia nell'ipotesi in cui il giudice di merito, non tenuto per legge a conformarsi alla posizione assunta dalla Cassazione, decida di non aderirvi (così si è espressa Cass. civ. Sez. I 20.01.2020, n. 1119; vedasi anche Cass. civ. Sez. I, ord. n. 1645/2023). Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “la revisione dell'assegno divorzile di cui alla L.
n. 898 del 1970 art. 9 postula l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni suddette di entrambe le parti", dovendo in quel caso il giudice “verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e adeguare l'importo, o lo stesso obbligo della contribuzione, alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata” (Cass. 11177 del 2019, 787 del 2017; conf. Cass. 14143 del 2014, 8754 del 2011, 18 del 2011, 10133 del 2007, 9056 del 1999, 8654 del 1998). Nella fattispecie in esame, non essendo stato dimostrato e ancor prima debitamente allegato alcun mutamento nelle condizioni economiche degli ex coniugi, in particolare della , vanno rigettati i primi due motivi di CP_1 gravame.
Non fondato risulta anche il terzo motivo di appello sulle spese di lite. Correttamente infatti il Giudice di prime cure ha condannato il al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta, quale parte Pt_1 prevalentemente soccombente. Infatti, se il medesimo ha visto accolta la sua istanza di revoca dell'obbligo di mantenimento della figlia divenuta autosufficiente, domanda in buona sostanza non oggetto di Per_1 contestazione da parte della la quale eccepiva unicamente una carenza di interesse ad agire per avere CP_1 essa stessa comunicato all'ex marito che dall'1 luglio 2023 non era più dovuto il contributo mensile per la figlia, ha visto invece rigettata la sua domanda di revoca dell'assegno divorzile. Peraltro, liquidando le spese processuali, il Giudice di prime cure ha tenuto conto dell'importo minimo per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, stante la semplicità della questione affrontata per la figlia e la ripetizione di questioni di fatto già affrontate nel 2021.
L'appello proposto da non è fondato e dunque non merita accoglimento. Parte_1
Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, sono poste a carico dell'appellante in favore dell'appellata e si liquidano nel dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 10.03.2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia (art. 13 comma 1 c.p.c. - cause relative a prestazioni alimentari e a rendite - e ammontare spese di lite liquidate in primo grado), all'attività difensiva concretamente espletata e al livello di complessità delle questioni trattate (scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000, importo medio per la fase di studio ed introduttiva e minimo per quella decisionale).
9 Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis, del D.P.R. suddetto (vedi
Cass. Civ. Sez. Un. n. 23535 del 20.09.2019; Cass. Civ. Sez. Un. n. 4315 del 20.02.2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 1461/2025 del Tribunale di Bologna, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
I.- RESPINGE l'appello proposto da Parte_1
II.- CONDANNA l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata Parte_1 [...]
, delle spese di lite che si liquidano in € 3.011,00 per compenso professionale, oltre al 15% rimborso CP_1 forfettario spese generali, C.P.A. ed IVA come per legge;
III.- DA' ATTO, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto;
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Bologna in data 18.12.2025.
Il Presidente
(Dott. Rosario Lionello Rossino)
Il Consigliere est. (Dott.ssa Anna Orlandi)
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