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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 18/09/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1323/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO Ufficio del Giudice del Lavoro VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1323/2024 tra
Parte_1 RICORRENTE e
CP_1 RESISTENTE
Oggi 18 settembre 2025 innanzi alla dott.ssa Federica Manfré, sono comparsi tramite collegamento da remoto: per la ricorrente l'avv. Aureli Franca per il resistente l'avv. Benucci Daniela i quali rendono la dichiarazione ex art 196 duodecies disp att cpc. Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti e rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza. Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione. Il Giudice dott. Federica Manfrè
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Federica Manfré ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1323/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. AURELI Parte_1 C.F._1
FRANCA
Parte ricorrente
Contro
Controparte_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BENUCCI DANIELA
[...] P.IVA_1
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio l per vederlo condannare alla corresponsione delle Parte_1 CP_1 prestazioni previste dall'art 13 del d.lgs 38/2000 in conseguenza del riconoscimento di un grado di invalidità del
25% derivante dalle malattie professionali (“ED L5-S1 con spondilodiscopatie lombari multiple”, “Tendinopatia della cuffia dei rotatori alle spalle bilateralmente con calcificazioni” e “Epicondilite ai gomiti con calcificazioni”) denunciate in data 27.12.2022.
1.1 La ricorrente, in sintesi, ha allegato che: ha svolto, dal 1997 e fino al 2003, l'attività lavorativa di titolare di una rivendita di pane, successivamente dal 2003 e fino a tutt'oggi, è assunta presso ed adibita, con Controparte_3 diverse mansioni, ai diversi reparti (generi vari, panetteria, rifornimenti scaffalature ecc....); l'attività specifica, a cui
è stata sempre adibita comporta la movimentazione manuale dei carichi, il compimento di movimenti ripetitivi spesso in posizioni non ergonomiche, mantenute in maniera prolungata, che determinano sovraccarico biomeccanico degli arti superiori.
1.2 Costituitosi in giudizio l' ha concluso per il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto. CP_1
2. La causa istruita per documenti (non essendo specificamente contestate le allegazioni del ricorso), previa CTU medico-legale, è stata discussa all'odierna udienza e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni e nei limiti che si vanno a esporre.
1 4. Il CTU ha accertato che << La ricorrente presenta un quadro di tendinopatia bilaterale del sovraspinato, epicondilite omerale bilaterale e spondilodiscopatie multiple a carico del rachide lombare;
relativamente a tale ultima affezione, segnalo che la protrusione discale L5-S1, definita come “ernia contenuta”, deve essere valutata in misura inferiore a quella massima prevista per “ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti”. Risulta documentato – ed accettato dal medico del lavoro della sede territorialmente CP_1 competente – il rischio lavorativo connesso a sovraccarico biomeccanico e mantenimento di posture incongrue a carico del rachide lombare, per cui deve essere riconosciuto all'attività lavorativa svolta dalla perizianda un ruolo di valida concausa nella genesi delle documentate spondilodiscopatie lombari con ernia discale contenuta L5-S1 e senza turbe trofico-sensitive clinicamente apprezzabili o strumentalmente confermate. Ritengo altresì sussistente il rischio relativo a microtraumi e posture incongrue a carico dei cingoli scapolari, connesso al sollevamento di oggetti pesanti o voluminosi sia in magazzino che nelle operazioni di rifornimento degli scaffali. Relativamente all'epicondilite omerale, le mansioni svolte non sono a mio parere tali da aver potuto costituire valida concausa nella sua genesi;
infatti le operazioni di rifornimento delle scaffalature che si compiono anche con l'ausilio di apposite scalette non comportano a mio parere il rischio di microtraumi a carico dei gomiti. L'obiettività è inoltre di scarso rilievo clinico. Ritengo pertanto che l'attività professionale abbia costituito valida concausa nella genesi della sola patologia rachide e della tecnopatia a carico delle due spalle. Con tali premesse, sulla scorta dell'esame clinico, ritengo pertinente applicare le seguenti voci della tabella di cui al D.Lg.vo
38/2000: – 232 per il rachide: 7% – 227 e 223-224 (valore intermedio) per la spalla destra: 8% – 227 e 224 per la spalla sinistra: 4% per un danno biologico complessivamente pari al diciassette per cento.
Relativamente alla decorrenza, indico la data delle domande amministrative/27/12/2022; infatti, la sussistenza dell'affezione era già documentata strumentalmente prima della data della domanda>>.
5. Pertanto, non sussistendo motivi per discostarsi dalle conclusioni dell'ausiliario (peraltro non contestate dalle parti), deve riconoscersi il diritto della ricorrente alla rendita nella misura del 17% dalla domanda amministrativa del 27.12.2022, oltre accessori di legge.
6. La parziale soccombenza di parte ricorrente che non ha vista riconosciuta una delle malattie denunciate consente di compensare nella misura di un terzo le spese di lite, che si liquidano come da dispositivo secondo gli importi medi previsti dal DM 55/2014 per le cause di previdenza senza istruttoria di valore accertato indeterminato, ridotti ai sensi dell'art 4 comma 1 dello stesso DM in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto e dell'assenza di attività di istruttoria orale con applicazione dell'aumento di cui all'art 4 comma 1 bis dello stesso DM
7. Le spese per la CTU medico-legale, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
2
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara l'origine professionale della malattia “ED L5-S1 con spondilodiscopatie lombari multiple” denunciata da in data 27.12.2022 con danno biologico pari al 7%, Parte_1
- accerta e dichiara l'origine professionale della malattia “Tendinopatia della cuffia dei rotatori alle spalle bilateralmente con calcificazioni” denunciata da in data 27.12.2022 con danno biologico pari all' Parte_1
8% per la spalla destra e al 4% per la spalla sinistra e per l'effetto,
- condanna l al pagamento a favore di della rendita ex art 13 d. lgs 38/2000 in ragione CP_1 Parte_1 dell'accertato grado di invalidità permanente complessivo nella misura del 17%, dalla domanda amministrativa del
27.12.2022, oltre accessori di legge;
- condanna l al pagamento a favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario delle spese di CP_1 lite che si liquidano in € 4050,00 per compensi professionali, € 43,00 per spese esenti, oltre 15% rimborso spese forfettario, Iva e Cpa;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con separato decreto;
CP_1
Livorno, 18 settembre 2025
Il Giudice dott.ssa Federica Manfré
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TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO Ufficio del Giudice del Lavoro VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1323/2024 tra
Parte_1 RICORRENTE e
CP_1 RESISTENTE
Oggi 18 settembre 2025 innanzi alla dott.ssa Federica Manfré, sono comparsi tramite collegamento da remoto: per la ricorrente l'avv. Aureli Franca per il resistente l'avv. Benucci Daniela i quali rendono la dichiarazione ex art 196 duodecies disp att cpc. Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti e rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza. Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione. Il Giudice dott. Federica Manfrè
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Federica Manfré ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1323/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. AURELI Parte_1 C.F._1
FRANCA
Parte ricorrente
Contro
Controparte_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BENUCCI DANIELA
[...] P.IVA_1
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio l per vederlo condannare alla corresponsione delle Parte_1 CP_1 prestazioni previste dall'art 13 del d.lgs 38/2000 in conseguenza del riconoscimento di un grado di invalidità del
25% derivante dalle malattie professionali (“ED L5-S1 con spondilodiscopatie lombari multiple”, “Tendinopatia della cuffia dei rotatori alle spalle bilateralmente con calcificazioni” e “Epicondilite ai gomiti con calcificazioni”) denunciate in data 27.12.2022.
1.1 La ricorrente, in sintesi, ha allegato che: ha svolto, dal 1997 e fino al 2003, l'attività lavorativa di titolare di una rivendita di pane, successivamente dal 2003 e fino a tutt'oggi, è assunta presso ed adibita, con Controparte_3 diverse mansioni, ai diversi reparti (generi vari, panetteria, rifornimenti scaffalature ecc....); l'attività specifica, a cui
è stata sempre adibita comporta la movimentazione manuale dei carichi, il compimento di movimenti ripetitivi spesso in posizioni non ergonomiche, mantenute in maniera prolungata, che determinano sovraccarico biomeccanico degli arti superiori.
1.2 Costituitosi in giudizio l' ha concluso per il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto. CP_1
2. La causa istruita per documenti (non essendo specificamente contestate le allegazioni del ricorso), previa CTU medico-legale, è stata discussa all'odierna udienza e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni e nei limiti che si vanno a esporre.
1 4. Il CTU ha accertato che << La ricorrente presenta un quadro di tendinopatia bilaterale del sovraspinato, epicondilite omerale bilaterale e spondilodiscopatie multiple a carico del rachide lombare;
relativamente a tale ultima affezione, segnalo che la protrusione discale L5-S1, definita come “ernia contenuta”, deve essere valutata in misura inferiore a quella massima prevista per “ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti”. Risulta documentato – ed accettato dal medico del lavoro della sede territorialmente CP_1 competente – il rischio lavorativo connesso a sovraccarico biomeccanico e mantenimento di posture incongrue a carico del rachide lombare, per cui deve essere riconosciuto all'attività lavorativa svolta dalla perizianda un ruolo di valida concausa nella genesi delle documentate spondilodiscopatie lombari con ernia discale contenuta L5-S1 e senza turbe trofico-sensitive clinicamente apprezzabili o strumentalmente confermate. Ritengo altresì sussistente il rischio relativo a microtraumi e posture incongrue a carico dei cingoli scapolari, connesso al sollevamento di oggetti pesanti o voluminosi sia in magazzino che nelle operazioni di rifornimento degli scaffali. Relativamente all'epicondilite omerale, le mansioni svolte non sono a mio parere tali da aver potuto costituire valida concausa nella sua genesi;
infatti le operazioni di rifornimento delle scaffalature che si compiono anche con l'ausilio di apposite scalette non comportano a mio parere il rischio di microtraumi a carico dei gomiti. L'obiettività è inoltre di scarso rilievo clinico. Ritengo pertanto che l'attività professionale abbia costituito valida concausa nella genesi della sola patologia rachide e della tecnopatia a carico delle due spalle. Con tali premesse, sulla scorta dell'esame clinico, ritengo pertinente applicare le seguenti voci della tabella di cui al D.Lg.vo
38/2000: – 232 per il rachide: 7% – 227 e 223-224 (valore intermedio) per la spalla destra: 8% – 227 e 224 per la spalla sinistra: 4% per un danno biologico complessivamente pari al diciassette per cento.
Relativamente alla decorrenza, indico la data delle domande amministrative/27/12/2022; infatti, la sussistenza dell'affezione era già documentata strumentalmente prima della data della domanda>>.
5. Pertanto, non sussistendo motivi per discostarsi dalle conclusioni dell'ausiliario (peraltro non contestate dalle parti), deve riconoscersi il diritto della ricorrente alla rendita nella misura del 17% dalla domanda amministrativa del 27.12.2022, oltre accessori di legge.
6. La parziale soccombenza di parte ricorrente che non ha vista riconosciuta una delle malattie denunciate consente di compensare nella misura di un terzo le spese di lite, che si liquidano come da dispositivo secondo gli importi medi previsti dal DM 55/2014 per le cause di previdenza senza istruttoria di valore accertato indeterminato, ridotti ai sensi dell'art 4 comma 1 dello stesso DM in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto e dell'assenza di attività di istruttoria orale con applicazione dell'aumento di cui all'art 4 comma 1 bis dello stesso DM
7. Le spese per la CTU medico-legale, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
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PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara l'origine professionale della malattia “ED L5-S1 con spondilodiscopatie lombari multiple” denunciata da in data 27.12.2022 con danno biologico pari al 7%, Parte_1
- accerta e dichiara l'origine professionale della malattia “Tendinopatia della cuffia dei rotatori alle spalle bilateralmente con calcificazioni” denunciata da in data 27.12.2022 con danno biologico pari all' Parte_1
8% per la spalla destra e al 4% per la spalla sinistra e per l'effetto,
- condanna l al pagamento a favore di della rendita ex art 13 d. lgs 38/2000 in ragione CP_1 Parte_1 dell'accertato grado di invalidità permanente complessivo nella misura del 17%, dalla domanda amministrativa del
27.12.2022, oltre accessori di legge;
- condanna l al pagamento a favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario delle spese di CP_1 lite che si liquidano in € 4050,00 per compensi professionali, € 43,00 per spese esenti, oltre 15% rimborso spese forfettario, Iva e Cpa;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con separato decreto;
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Livorno, 18 settembre 2025
Il Giudice dott.ssa Federica Manfré
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