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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 13/11/2025, n. 1445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1445 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
N. R.G. 2050 2019
Il Giudice del Lavoro dott. Alessandro La Vecchia, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe, promosso da
[...]
(c.f. ), con l'avv. Parte_1 P.IVA_1
OS EP;
ricorrente contro
(c.f. ) con l'avv. VALLONE DANILO;
CP_1 P.IVA_2
resistente avente ad oggetto: Altre controversie in materia di lavoro parasubordinato le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Pagina 1 di 11 Con decreto ingiuntivo n. 51/2007, il Tribunale di Modica – Sez. Lavoro ingiungeva all il pagamento di € 111.427,89 oltre Parte_2
accessori, in favore del Parte_3
(oggi , a titolo di corrispettivi per prestazioni rese in regime di Pt_1
convenzione/accreditamento negli anni 1995, 2002, 2003 e 2005.
L proponeva opposizione (R.G. n. 262/2007 Tribunale di Pt_2
Modica), deducendo: difetto di giurisdizione del G.O. in favore del G.A. riguardando la controversia un rapporto di concessione di servizio pubblico;
“incompetenza” del giudice del lavoro;
carenza di legittimazione passiva sostanziale per il primo semestre 1995 (spettante Parte invece alla gestione liquidatoria dell soppressa ai sensi della l.
724/1994) e prescrizione dei crediti maturati oltre il quinquennio precedente la notifica del decreto ingiuntivo;
insussistenza del credito in virtù dell'applicazione dei Decreti Assessoriali regionali relativi ai tetti di spesa/abbattimenti tariffari (D.A. n. 16217/1995; n. 17390/1995; n.
1561/2002; n. 2094/2002; n. 6424/2005). Chiedeva quindi la revoca del decreto.
Si costituiva il Centro opponendo, in via principale, la giurisdizione del
G.O. alla luce della giurisprudenza successiva alla Corte cost. n.
204/2004 e della natura privatistica del rapporto convenzionale ex art. 2230 c.c. (prestazione d'opera professionale accreditata); negava la rilevanza diretta dei D.A. verso il privato convenzionato e l'incidenza di tetti comunicati a posteriori su prestazioni già eseguite;
escludeva prescrizione e difetto di legittimazione, richiamando riconoscimenti di Contr debito dell' per il 1995 e successive diffide;
evidenziava che parte Contr degli importi erano stati negati dall in virtù di “riscontri sanitari”, rispetto ai quali rivendicava la piena riferibilità delle prestazioni al titolare (referti sottoscritti dal dott. ; eventuale ausilio del dott. Parte_1
Pagina 2 di 11 nei limiti dell'art. 2232 c.c.). In subordine spiegava azione Persona_1
ex art. 2041 c.c. per indebito arricchimento.
Con sentenza n. 340/2015, il Tribunale revocava il decreto accogliendo l'eccezione di difetto di giurisdizione, compensando le spese.
Il proponeva appello che veniva accolto con sentenza n. Pt_1
818/2019, che disponeva ex art. 353 c.p.c., la rimessione delle parti innanzi al Tribunale per la decisione sul merito, assegnando 30 giorni per la riassunzione e regolando le spese tanto del primo quanto del secondo grado.
Nei termini, entrambe le parti riassumevano, con distinti ricorsi (quello del Centro iscritto al n. 2050 e quello dell'ASP iscritto al n. 2080 del
2019), il processo innanzi al Tribunale di Ragusa, reiterando le rispettive difese;
i due procedimenti sono stati riuniti.
***
Sulla questione di giurisdizione si è ormai formato il giudicato, non essendo stata la sentenza d'appello impugnata in Cassazione.
È infondata l'eccezione di “incompetenza” del giudice del lavoro. Infatti, la questione del riparto di attribuzioni tra giudice civile e giudice del lavoro non attiene alla competenza, ma alla ripartizione interna allo stesso ufficio degli affari contenziosi civili (cfr. questo Tribunale, sent.
378/2025), che non determina alcun vizio della sentenza, e sulla quale nel caso di specie il principio di ragionevole durata del processo impone di soprassedere, trattandosi di un giudizio iniziato nel 2007 la cui trasmissione alla sezione civile, con conseguente attribuzione di un nuovo numero di ruolo, rischierebbe di determinare ulteriori gravi ritardi incompatibili col citato principio costituzionale, proprio in ragione del fatto che la sentenza emessa dal giudice del lavoro su causa non lavoristica non determina un vizio della decisione.
Pagina 3 di 11 Contr Venendo al merito, va anzitutto evidenziato che l nei propri atti processuali, non ha mai dedotto che le somme pretese dalla controparte non sarebbero dovute in virtù di “riscontri sanitari”: ciò rende irrilevanti Contr gli atti amministrativi adottati sul punto dall' prima del giudizio, e le conseguenti deduzioni svolte dall'opposta.
Le contestazioni del merito della pretesa riguardano, infatti, esclusivamente il difetto di legittimazione passiva sostanziale relativamente al primo semestre del 1995, la prescrizione e l'applicazione dei tetti di spesa.
Può essere affrontata solo l'assorbente questione relativa ai tetti di spesa. Contr Anzitutto, se è vero che i D.A. invocati dall' sono atti amministrativi a cui pertanto non si applica il principio iura novit curia, essendo invece onere della parte che ne invoca l'applicazione produrli in giudizio (C.
7469/2020), nel caso di specie va evidenziato che l'opposta non ne ha contestato il contenuto, ed in particolare non ha contestato che, come Contr dedotto dall' le somme oggetto dell'ingiunzione superano i tetti di spesa, ed anzi tale circostanza è data per presupposta dalla stessa opposta: il che rende irrilevante la mancata produzione dei D.A.
Ciò posto, non può che darsi seguito al consolidato orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità formatosi sul punto, riportando, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., quanto già affermato da questo
Tribunale con la sentenza n. 1687/2024:
“In particolare, si osserva che il modello di servizio sanitario nazionale, che si è andato delineando a partire dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.
502, risulta ispirato alla coniugazione del principio di libertà dell'utente con il principio di programmazione delle prestazioni a carico del servizio pubblico;
in tale contesto, la previsione di tetti di spesa è indispensabile, al fine di garantire il soddisfacimento delle
Pagina 4 di 11 insopprimibili esigenze di equilibrio finanziario e di razionalizzazione della spesa pubblica.
Più specificamente, il D. Lgs. n.502/1992, art.
8-sexies dispone che le
“strutture che erogano assistenza ospedaliera e ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale sono finanziate secondo un ammontare globale predefinito indicato negli accordi contrattuali di cui all'art.
8- quinquies e determinato in base alle funzioni assistenziali e alle attività svolte nell'ambito e per conto della rete dei servizi di riferimento”, mentre il precedente art.
8- quinquies, al comma 1, lett.d), prevede che le
Regioni stabiliscano i “criteri per la determinazione della remunerazione delle strutture ove queste abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato, tenuto conto del volume complessivo di attività e del concorso allo stesso da parte di ciascuna struttura”.
Tanto premesso, si osserva che il sistema di remunerazione disciplinato dalla norma di legge summenzionata si fonda sui seguenti principi: 1) il rispetto del corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate;
2) la verifica a consuntivo delle prestazioni effettivamente svolte rispetto al limite dei volumi prestazionali prefissato cui viene commisurata la remunerazione;
c) la eventualità che il volume massimo di prestazioni remunerate possa essere -anche nel corso dello stesso anno- rideterminato onde assicurare comunque il mantenimento del tetto di spesa pubblica programmato (Cass., n.27997/2019).
Rimane, tuttavia, fermo che sia la fissazione del tetto massimo annuale di spesa sostenibile con il fondo sanitario (per singola istituzione o per gruppi di istituzioni) sia la determinazione dei preventivi annuali delle prestazioni, risulta rimessa ad un atto autoritativo e vincolante di programmazione regionale, e non già ad una fase concordata e convenzionale, visto che tale attività di programmazione, tesa a
Pagina 5 di 11 garantire la corretta gestione delle risorse disponibili, assume valenza imprescindibile in quanto la fissazione dei limiti di spesa rappresenta l'adempimento di un preciso ed ineludibile obbligo che influisce sulla possibilità stessa di attingere le risorse necessarie per la remunerazione delle prestazioni erogate (cfr. Cass. n.27997/2019 citata che richiama
Plen. sent. 12 aprile 2012 n.3). CP_2
In altri termini, “l'osservanza del tetto di spesa in materia sanitaria rappresenta un vincolo ineludibile che costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il Servizio Sanitario Nazionale può erogare e che può permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato”, di talché si è ritenuta persino “giustificata (anche) la mancata previsione di criteri di remunerazione delle prestazioni extra budget”, e ciò in ragione della “necessità di dover comunque rispettare i tetti di spesa e, quindi, il vincolo delle risorse disponibili” (così, in motivazione,
Cass. n.27608/2019 citata la quale richiama Cons. St. Sez. 3, sent. 10 febbraio 2016, n. 566; Cons. St., Sez. 3, sent. 10 aprile 2015, n.1832).
Al riguardo è stato altresì precisato che si tratta di “un potere connotato da ampi margini di discrezionalità, posto che deve bilanciare interessi diversi e per certi versi contrapposti, ovvero l'interesse pubblico al contenimento della spesa, il diritto degli assistiti alla fruizione di adeguate prestazioni sanitarie, le aspettative degli operatori privati che si muovono secondo una legittima logica imprenditoriale e l'assicurazione della massima efficienza delle strutture pubbliche che garantiscono l'assistenza sanitaria a tutta la popolazione secondo i caratteri tipici di un sistema universalistico” (Cass. n. 13884/2020). Il tutto, però, sempre nella prospettiva “che il perseguimento degli interessi collettivi e pubblici compresenti nella materia” non resti
“subordinato e condizionato agli interessi privati i quali, per quanto meritevoli di tutela, risultano cedevoli e recessivi rispetto a quelli
Pagina 6 di 11 pubblici" (Cass. n. 27608/2019 del 2019, cit.), giacché, in definitiva, gli
"operatori privati restano liberi di valutare la convenienza a continuare ad operare in regime di accreditamento accettando le limitazioni imposte, oppure di collocarsi al di fuori del servizio sanitario nazionale e continuare ad operare privatamente” (Corte cost., sent. 26 maggio
2005, n. 200).
Ciò significa che “solo il mancato superamento del tetto di spesa dà il diritto alla struttura sanitaria accreditata di ottenere la remunerazione delle prestazioni erogate;
nel senso che esso deve essere considerato un elemento costitutivo della pretesa creditoria, con la conseguenza che quando le prestazioni erogate dalle strutture sanitarie provvisoriamente Parte accreditate superino i tetti di spesa non vi è alcun obbligo dell' di acquistare e pagare le prestazioni suddette (CdS, 27/02/2018,
n.12060)”.
Da quanto detto, ed in particolare dal fatto che il tetto di spesa può anche essere rideterminato nel corso dell'anno a cui si riferisce (C. 27997/2019 cit.), è irrilevante l'eventualità che il dott. non abbia accettato Parte_1
il D.A. 17390/1995, trattandosi di atto amministrativo unilaterale la cui efficacia non è subordinata all'accettazione della struttura convenzionata
(cfr. C. 20321/2007). Per lo stesso motivo è irrilevante che tale D.A. sia stato notificato solo a novembre del 1995 quando le prestazioni erano già state eseguite, così come le analoghe deduzioni svolte dall'opposta con riguardo alle altre annualità.
Anche con riferimento alla domanda subordinata ex art. 2041 c.c. può richiamarsi la citata sentenza n. 1687/2024 di questo Tribunale:
“Come noto, ai sensi dell'art. 2041 c.c. chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale.
Pagina 7 di 11 Posto che la funzione dell'istituto è quella di eliminare l'iniquità prodottasi mediante uno spostamento patrimoniale privo di giustificazione di fronte al diritto, sancendone la restituzione, l'art. 2042
c.c. dispone, poi, che l'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, l'azione generale di arricchimento ha natura complementare e sussidiaria, potendo essere esercitata solo quando manchi un'azione nei confronti dell'arricchito, o di altre persone, che trovi titolo in un contratto o nella legge, talché si differenzia da ogni altra azione sia per presupposti che per limiti oggettivi ed integra un'azione autonoma per diversità di petitum e causa petendi rispetto alle azioni fondate su titolo negoziale o di altro genere
(Cass. civ. Sez. 3, Sent. n. 2350 del 31/01/2017; Cass. civ., sez. I,
15/10/2015, n. 20871).
In particolare, i presupposti per la proposizione dell'azione generale di cui vanno ravvisati: a) nell'arricchimento senza causa di un soggetto;
b) nell'ingiustificato depauperamento di un altro;
c) nel rapporto di causalità diretta ed immediata tra le due situazioni, di modo che lo spostamento risulti determinato da un unico fatto costitutivo;
d) nella sussidiarietà dell'azione, nel senso che essa può avere ingresso solo allorché chi la eserciti, secondo una valutazione da compiersi in astratto e perciò prescindendo dalla previsione del suo esito, possa esercitare un'altra azione per farsi indennizzare il pregiudizio subito (Cass. civ
Sez. Unite, 25/11/2008, n. 28042).
Ne deriva che non può dirsi che la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro sia avvenuta senza giusta causa, quando questa sia invece la conseguenza di un contratto o comunque di un altro rapporto, almeno
Pagina 8 di 11 fino a quando il contratto o l'altro rapporto conservino la propria efficacia obbligatoria (Cass. civ. Sez. Unite, 03/10/2002, n. 14215).
Inoltre, l'azione di arricchimento senza giusta causa può essere proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale proposta in via principale soltanto qualora l'azione tipica, avanzata in via principale, abbia avuto esito negativo per carenza del titolo posto a suo fondamento (Cass. civ. Sez. 3, Sent. n. 6295 del 13/03/2013) ma non qualora la domanda ordinaria, fondata su un titolo contrattuale, è stata rigettata per l'assenza di prove sufficienti all'accoglimento, né quando tale domanda, dopo essere stata proposta, non è stata più coltivata dall'interessato (Cass. civ. Sez. 3, Sent. n. 8020 del 02/04/2009).
Tanto detto, ritiene il Tribunale che la domanda di parte di parte attrice ex art.2041 c.c. sia inammissibile per difetto di sussidiarietà.
In ogni caso è bene evidenziare che, alla stregua di quanto chiarito dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 26 maggio
2015, n. 10798, i presupposti per l'azione di ingiustificato arricchimento, a prescindere dalla veste privata o pubblica del soggetto che ha conseguito l'arricchimento, sono sempre e soltanto quelli previsti dall'art. 2041 c.c.; vale a dire che l'indennizzo va liquidato nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore della prestazione, con esclusione di quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di lucro cessante se il rapporto fosse stato negoziale.
In materia, poi, di prestazioni sanitarie rese extra budget, la Corte di
Cassazione si è espressa, statuendo che “l'arricchimento imposto esclude l'indennizzo ex art. 2041c.c. e imposto significa, appunto, anche arricchimento non voluto. Deliberando il tetto di spesa, la Pubblica
Amministrazione ha adempiuto ai suoi obblighi di legge di sana gestione delle finanze pubbliche e, al tempo stesso, comunicando al ricorrente il limite di spesa determinato, le ha implicitamente ma inequivocabilmente
Pagina 9 di 11 comunicato pure il suo diniego di una spesa superiore, ovvero la sua volontà contraria a prestazioni ulteriori rispetto a quelle il cui corrispettivo sarebbe rientrato nel limite di spesa. L'arricchimento, dunque — se tale lo si definisce – è stato indubbiamente un arricchimento non voluto…che esclude ogni indennizzo” (cfr. Cass.,
n.11209/2019; Cass.13884/2020; Cass.36654/2021).
Ne deriva, dunque, che “l'azienda sanitaria, comunicando alla struttura accreditata il limite di spesa stabilito per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, manifesta implicitamente la sua contrarietà ad una spesa superiore, ovvero a prestazioni ulteriori rispetto a quelle il cui corrispettivo sarebbe rientrato nel predetto limite. Pertanto,
l'arricchimento che la P.A. consegue dall'esecuzione delle prestazioni
“extra budget" assume un carattere "imposto" che preclude l'esperibilità nei suoi confronti dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 cod. civ.” (Cass.n.26750/2023)".
Peraltro, come ribadito in molteplici occasioni dalla Corte di
Cassazione, il sistema dei tetti di spesa in ambito sanitario non è funzionale soltanto al contenimento della spesa pubblica sanitaria, in quanto le strutture sanitarie accreditate, pur subendo il limite dei rimborsi massimi erogabili, godono per altro verso del vantaggio del loro status di struttura accreditata e del ritorno economico, consistente appunto nella notorietà e nella credibilità che deriva dal fatto stesso di essere una casa di cura accreditata.
Ne consegue che questo ritorno in termini di immagine costituisce un contrappeso al regime dei tetti di spesa, sicché le strutture sanitarie che intendono accreditarsi sono tenute a compiere una valutazione economica che è globale e, in caso negativo, sono libere di proseguire la loro attività in regime esclusivamente privatistico (Cassazione n.
26334/21)”.
Pagina 10 di 11 Alla luce di tali considerazioni, va rigettata anche la domanda di ingiustificato arricchimento proposta dall'opposta.
L'opposizione va quindi accolta e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 51/2007 del Tribunale di Modica;
- condanna il a rifondere Parte_1
Contr all' le spese di lite, liquidate in € 8.000 oltre iva cpa rimborso spese forfetario al 15%.
13/11/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Alessandro La Vecchia)
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