Ordinanza cautelare 9 gennaio 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 04/12/2025, n. 1579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1579 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01579/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01701/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1701 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimiliano Musio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS--OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuela Memmola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 24.10.2024, notificato in data 29.10.2024, a firma del Dirigente p.t. del Settore Urbanistica del Comune di -OMISSIS--OMISSIS-; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale e, in particolare, ove occorra:
del provvedimento del 31.07.2024, reso ex art. 10 bis L n. 241/1990, a firma del Dirigente p.t. del Settore Urbanistica del Comune di Francavilla Fontana.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Francavilla Fontana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 la dott.ssa DA SI e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La sig.ra -OMISSIS- ha agito, dinanzi a questo T.A.R., per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 24.10.2024, a firma del Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di -OMISSIS-, avente ad oggetto “ Richiesta permesso di costruire - Diniego Definitivo, titolo edilizio in sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, comma 6, per il fabbricato allo stato grezzo sito in -OMISSIS-, piano primo identificato nel N.C.E.U. al foglio 119 p.lla 913 sub. 5 e ricadente nell’insula C11 lott n. 7” e di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali in epigrafe indicati.
A sostegno del ricorso, parte ricorrente ha proposto i seguenti motivi:
-Eccesso di potere per erronea presupposizione in diritto, carenza di istruttoria e di motivazione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 40 co. 6 L. n. 47/85. Violazione del principio del giusto procedimento.
Il Comune di -OMISSIS--OMISSIS-, in data 30.12.2024, si è costituto in giudizio per resistere al ricorso.
All’esito della camera di consiglio del 08.01.2025, questo T.A.R., con ordinanza collegiale n. -OMISSIS- del 09.01.2025, ha fissato, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. l’udienza del 26.11.2025 per la trattazione di merito del ricorso.
All’udienza pubblica del 26.11.2025, la causa è stata introitata in decisione.
Il ricorso è infondato.
La vicenda di causa inerisce il diniego opposto dall’Ente civico resistente all’istanza presentata dalla ricorrente, ai sensi della Legge, 28 febbraio 1985, n. 47, per la sanatoria dell’immobile di sua proprietà sito nel Comune di -OMISSIS-, alla -OMISSIS- - in N.C.E.U. al fg. 119, p.lla 913 sub 5.
In particolare, il Comune di -OMISSIS--OMISSIS-, con il provvedimento impugnato:
“.. Visto il decreto di Trasferimento ex art. 586 c.p.c. del 10/03/2023 n. 181/2021 R.G….;
… Considerato che ai sensi dell’art. 40, comma 6 della Legge 47/85 che recita “omissis .., la domanda di sanatoria può essere presentata entro centoventi giorni dall’atto di trasferimento purché le ragioni di credito per cui si interviene o procede siano in data anteriore dell’entrata in vigore della presente legge”, la richiesta di condono presentata in data 06/06/2024 prot. n. -OMISSIS-, supera il termine disposto dalla legge per la richiesta di sanatoria edilizia” ha opposto diniego all’istanza di sanatoria di che trattasi.
Alla luce delle circostanze sopra richiamate, parte ricorrente è insorta dinanzi a questo Tribunale, lamentando l’illegittimità della condotta comunale: 1) per violazione dell’art. 40, c. 6, della Legge, 28 febbraio 1985, n. 47; 2) per difetto di istruttoria e di motivazione; 3) per violazione del principio del giusto procedimento.
Chiarito quanto sopra è possibile procedere all’esame delle doglianze prospettate dalla ricorrente.
Infondate, innanzitutto, sono le censure con cui la ricorrente si duole della violazione dell’art. 40, comma 6, della Legge, 28 febbraio 1985, n. 47 per aver l’Amministrazione comunale erroneamente individuato come dies a quo del termine di 120 giorni la data di emissione del decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c. dell’immobile (10 marzo 2023) anziché quella dell’effettiva scoperta e conoscenza dell’opera abusiva (metà febbraio 2024).
In senso contrario all’assunto attoreo depone il dato letterale dell’art. 40, ultimo comma, della L. n. 47 del 1985 che individua il dies a quo della decorrenza del termine di centoventi giorni previsto per la presentazione dell’istanza di sanatoria “ dall’atto di trasferimento dell’immobile ”.
Privo di pregio, poi, si appalesa il richiamo all’effettiva scoperta e/o conoscenza dell’opera abusiva e/o alla mancata menzione dell’abusività dell’opera nella perizia di stima e/o nell’atto di trasferimento posto che nella specie viene in rilievo un abuso di notevoli dimensioni (eccedenza volumetrica di ben 20 mq rispetto al progetto assentito) facilmente percepibile all’esterno.
Il Collegio, poi, condivide l’orientamento giurisprudenziale formatosi nella materia secondo il quale “ Ne deriva che, come emerge dallo stesso precedente segnalato da parte ricorrente, la postergazione del dies a quo postula non la effettiva presa di conoscenza, ma la non conoscibilità dell’abuso, dovendosi reputare riconducibile ad un generale onere di diligenza avvedersi di eventuali abusi perpetrati presso l’immobile oggetto di trasferimento e di cui si è conseguita la materiale disponibilità….. Ciò che conclusivamente rileva ai fini applicativi della norma è l’obiettiva conoscibilità dell’abuso invece che la sua effettiva cognizione . (Cons Stato sez. II 8.8.2024 n. 7066).
Sarebbe stato, pertanto, onere di parte ricorrente attivarsi celermente per verificare l’esistenza di eventuali criticità sanabili attraverso la norma eccezionale invocata, una volta acquisita la disponibilità dell’immobile al momento dell’emissione del decreto di trasferimento (10 marzo 2023).
Ma da quanto in atti, non risulta che parte ricorrente si sia mai operata diligentemente per acquisire tempestivamente le notizie utili ai fini di cui si discorre o che la stessa sia incorsa in impedimenti oggettivi tali da ostacolare e/o impedire l’assolvimento del proprio dovere comportamentale.
Le residue censure sono tutte generiche e indimostrate.
In conclusione, per quanto esposto, il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
Le spese, stante la particolarità della vicenda esaminata, possono essere eccezionalmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LV IA, Presidente FF
DA SI, Referendario, Estensore
Elio Cucchiara, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DA SI | LV IA |
IL SEGRETARIO