Versione
8 settembre 1985
8 settembre 1985
Art. 2. (Requisiti soggettivi)
Il personale di cui al primo comma dell'articolo precedente, per beneficiare dell'assunzione speciale in esso prevista, dovra' avere, alla scadenza del bando di cui al successivo articolo 3, eta' non superiore ai 45 anni ed essere in possesso di tutti gli altri requisiti soggettivi richiesti per le assunzioni nei pubblici impieghi.
Per le assunzioni a qualifiche o profili professionali appartenenti a qualifica funzionale o categoria non superiore alla quarta, si puo' prescindere dal possesso del titolo di studio, salvo che la peculiarita' dell'attivita' da svolgere non richieda un titolo di studio specifico o particolare diploma professionale.
Il limite di eta' di cui al primo comma e' elevato di un anno per il coniuge e di un anno ancora per ciascuno dei figli minori a carico, fino al massimo complessivo di cinque anni.
Restano salvi il possesso di specifici requisiti soggettivi e le particolari modalita' di reclutamento previsti per talune Amministrazioni dai rispettivi ordinamenti.
Il personale di cui al primo comma dell'articolo precedente, per beneficiare dell'assunzione speciale in esso prevista, dovra' avere, alla scadenza del bando di cui al successivo articolo 3, eta' non superiore ai 45 anni ed essere in possesso di tutti gli altri requisiti soggettivi richiesti per le assunzioni nei pubblici impieghi.
Per le assunzioni a qualifiche o profili professionali appartenenti a qualifica funzionale o categoria non superiore alla quarta, si puo' prescindere dal possesso del titolo di studio, salvo che la peculiarita' dell'attivita' da svolgere non richieda un titolo di studio specifico o particolare diploma professionale.
Il limite di eta' di cui al primo comma e' elevato di un anno per il coniuge e di un anno ancora per ciascuno dei figli minori a carico, fino al massimo complessivo di cinque anni.
Restano salvi il possesso di specifici requisiti soggettivi e le particolari modalita' di reclutamento previsti per talune Amministrazioni dai rispettivi ordinamenti.
Commentario • 1
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