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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 22/10/2025, n. 939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 939 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In Nome Del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AVELLINO Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito dell'udienza ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 945/2025,
TRA
(c.f.: ) rapp e dif. ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Francesco di Natale;
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'Avvocatura interna;
CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 17.3.2025 la ricorrente in epigrafe ha chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare l'irripetibilità dell'indebito pari ad € 2.132,79 per tutti i motivi esposti in premessa, e per l'effetto, condannare l' alla restituzione delle trattenute effettuate o CP_1 effettuanda;
Condannare l' in persona del direttore pro-tempore, al pagamento delle spese di CP_1 lite e competenze professionali da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. L' si costituiva regolarmente in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
All'odierna udienza, acquisiti agli atti i documenti prodotti, superflua ogni attività istruttoria, la causa veniva decisa con la presente sentenza. Il ricorso è fondato e va accolto. Parte ricorrente rilevava di percepire assegno cat. INVCIV N.7093100 con decorrenza 1° dicembre 2021, da marzo 2023 diventava titolare di assegno sociale e con missiva del 11.11.2024 l' CP_1 comunicava la rideterminazione dell'assegno sociale cat. INVCIV n. 7093100 a decorrere dal 01 gennaio 2022. Precisava che in data 11 novembre 2024 aveva ricevuto una comunicazione di CP_ riliquidazione con la quale l' contestava l'esistenza di un indebito pari ad € 2.132,79, maturato da gennaio 2023 a novembre 2024 all'esito della verifica dei redditi 2022. Precisava di aver sempre trasmesso la dichiarazione dei redditi che annualmente trasmetteva all'Agenzia delle Entrate e
1 CP_ rilevava di non aver mai assunto un contegno che potesse indurre in errore l' Inoltre, rilevava che il reddito da locazione fosse irrilevante ai fini della concessione della maggiorazione sociale trattandosi di 2.400,00 € dal 2021 al 2024. Ciò premesso, va precisato che l'asserito indebito si fonda sul superamento dei limiti di reddito nei periodi dall'2021 al 2024 al fine di usufruire della maggiorazione sociale sulla pensione sociale in godimento alla ricorrente. Va, anzitutto, inquadrata la normativa di riferimento, trattandosi di indebito assistenziale connesso alla carenza del requisito reddituale. La legge n. 544/1988 testualmente prevede che:- all'art. 1 (MAGGIORAZIONE SOCIALE DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI), "Con effetto dall'1 luglio 1988, ai titolari ultrasessantacinquenni di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, delle gestioni speciali per i commercianti, per gli artigiani, per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, è corrisposta, a domanda, una maggiorazione sociale della pensione nella misura di lire 50.000 mensili, per tredici mensilità, a condizione che: a) non posseggano redditi propri per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e dell'ammontare annuo della maggiorazione sociale;
b) non posseggano, se coniugati, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a), né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per degli importi pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dell'ammontare annuo della maggiorazione sociale e dell'ammontare annuo della pensione sociale. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato";- all'art. 2 (AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE), "1. Con effetto dall'1 luglio 1988, la pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni, è aumentata secondo quanto stabilito dai commi successivi con riferimento ai redditi delle persone ultrasessantacinquenni in stato di bisogno.
2. La misura dell'aumento è pari a lire 1.625.000 annue, da ripartire in tredici mensilità di lire 125.000 ciascuna. La misura dell'aumento stesso, alle condizioni di seguito stabilite, fermi restando gli altri requisiti previsti per la concessione della pensione sociale, spetta anche ai soggetti esclusi in relazione alle condizioni di reddito di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni.
3. L'aumento è corrisposto, su domanda, a condizione che la persona: a) non possieda redditi propri per un importo pari o superiore all'ammontare annuo complessivo della pensione sociale e dell'aumento di cui al presente articolo;
b) non possieda, se coniugata, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a) né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo della pensione sociale comprensiva dell'aumento di cui al presente articolo e dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.
4. Qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b) del comma 3, l'aumento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi.
5. Agli effetti dell'aumento di cui al presente articolo, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta sostitutiva, eccetto quelli derivanti dall'assegno per il nucleo familiare ovvero dagli assegni familiari.
2 La legge 388/2000 all'art 70, comma 6 stabilisce che "A decorrere dal 1° gennaio 2001 è concessa una maggiorazione di lire 20.000 mensili per tredici mensilità della pensione ovvero dell'assegno d'invalidità a favore d'invalidi civili, ciechi civili e sordomuti con età inferiore a sessantacinque anni, a condizione che la persona titolare: a) non possieda redditi propri per un importo pari o superiore all'ammontare annuo complessivo dell'assegno sociale e della predetta maggiorazione;
b) non possieda, se coniugata, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a), né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo dell'assegno sociale comprensivo della predetta maggiorazione e dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato". Infine, la legge 448/2001 all'art. 38 (INCREMENTO DELLE PENSIONI IN FAVORE DI SOGGETTI DISAGIATI) prevede che " 1. A decorrere dall'1° gennaio 2002 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui: a) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni;
b) all'articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con riferimento ai titolari dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335; c) all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153. 2. I medesimi benefici di cui al comma 1 in presenza dei requisiti anagrafici di cui al medesimo comma, sono corrisposti ai titolari dei trattamenti trasferiti all' ai sensi CP_1 dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché ai ciechi civili titolari di pensione, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici.
3. L'età anagrafica relativa ai soggetti di cui al comma 1 è ridotta, fino a un massimo di cinque anni, di un anno ogni cinque anni di contribuzione fatta valere dal soggetto. Il requisito del quinquennio di contribuzione risulta soddisfatto in presenza di periodi contributivi complessivamente pari o superiori alla metà del quinquennio.
4. I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni, che risultino invalidi civili totali o sordi o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione d'inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222. 5. L'incremento di cui al comma 1 è concesso in base alle seguenti condizioni: a) il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari o superiori a 6.713,98 euro;
b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro, né redditi, cumulati con quello del coniuge, per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale;
c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b), l'incremento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi;
d) per gli anni successivi al 2002, il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro è aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente.
6. Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui al presente articolo non si tiene conto del reddito della casa di abitazione". L'indebito per cui è causa, è di natura assistenziale, scaturendo la pretesa restitutoria dalla revoca della maggiorazione sociale prevista dall'articolo 38 della legge 448/2001 per superamento dei limiti reddituali previsti per il suo godimento, nel periodo per cui è causa, a seguito dell'acquisizione di
3 redditi da locazione di fabbricato incidenti sulla misura e sul diritto alla prestazione assistenziale con conseguenziale accertamento dell''indebito. In altri termini, l'indebito scaturisce dalla locazione di un immobile ad uso abitativo della ricorrente, il cui reddito ha comportato il superamento del limite reddituale della sua fascia di appartenenza impedendole di beneficiare della maggiorazione sociale nell'importo che le è stato corrisposto. Sul piano normativo, per le prestazioni collegate ai redditi, va detto che a decorrere dal 31 maggio 2010, sono state apportate modifiche all'art. 35 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. In particolare, il diritto e la misura delle prestazioni previdenziali e assistenziali devono essere determinati in riferimento ai limiti di reddito vigenti nell'anno solare di corresponsione della prestazione. Nulla è innovato riguardo alle tipologie di reddito rilevanti ai fini del riconoscimento di una determinata prestazione e riguardo alle situazioni in cui debbano essere considerati anche i redditi di soggetti diversi dai beneficiari della prestazione. Per le prime liquidazioni di prestazioni collegate al reddito, ai sensi dell'articolo 35, comma 9, è previsto che “in sede di prima liquidazione di una prestazione il reddito di riferimento è quello dell'anno in corso dichiarato in via presuntiva”. Inoltre, il comma 8 dell'articolo 35, della legge n. 14 del 2009, a seguito delle abrogazioni e integrazioni previste dalle disposizioni indicate in oggetto, risulta così formulato: “Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal proprio coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni”. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno, ai fini del riconoscimento del diritto e della misura delle prestazioni collegate al reddito già in pagamento, si tiene conto dei redditi per prestazioni, per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito denominato Casellario centrale dei pensionati), conseguiti nello stesso anno;
dei redditi diversi da quelli di cui al punto precedente conseguiti nell'anno precedente, nel cui ambito sono annoverabili i redditi da lavoro. In ordine alla pretesa restitutoria dell' che risulta inerente ad una prestazione di natura CP_1 assistenziale (maggiorazione della pensione di inabilità civile), vanno applicati in generale, i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, ossia le disposizioni sull'indebito assistenziale per mancanza in via generale dei requisiti di legge (D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, conv. dalla L. n. 29 del 1977; del D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, conv. dalla L. n. 291 del 1988) che, in deroga all'art. 2033 c.c., limitano la restituzione ai soli ratei erogati a decorrere dalla data del provvedimento che ha accertato l'indebito. Fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. Pi., v. pure n. 11921/2015 si è ritenuto che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento".
4 Il principio generale è che non si può dunque procedere alla ripetizione di quanto ricevuto se non dal provvedimento di revoca, stante la funzionalizzazione di tale prestazione alla soddisfazione di esigenze primarie di soggetti in stato di bisogno ex art. 38 Cost. (Corte cost. 10 febbraio 1993 n. 39). Nell'ipotesi di mancanza del requisito reddituale, vale la regola secondo cui vi è ripetibilità solo a partire dal momento in cui interviene il provvedimento che accerta il venire meno delle condizioni di legge e non si può procedere alla ripetizione dell'indebito assistenziale percepito prima del 2.10.2003 (art. 42 co. 5 d.l. 269/03: “entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto l' , CP_1 il Ministero dell'Economia e delle Finanze-Direzione Centrale degli Uffici locali e dei Servizi del Tesoro e l'Agenzia delle entrate, con determinazione interdirigenziale, stabiliscono le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche di cui al comma 1, nonché per procedere alla sospensione dei pagamenti non dovuti ed al recupero degli indebiti. Non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali”). Il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, cit., ha previsto dunque che in materia di invalidità civile vi fosse anzitutto una sanatoria generalizzata per il periodo precedente il 2003, mentre per il periodo successivo ha stabilito che, a seguito delle verifiche reddituali effettuate dall' , si possano CP_1 sospendere le prestazioni e quindi ripetere le somme erogate per indebiti previdenziali. Questo non significa però, dopo il 2 ottobre 2003, che le stesse prestazioni si possano recuperare indiscriminatamente;
tutte e sempre. In quanto, come già detto, in materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo stesso art. 42), salvo il dolo comprovato. Nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale, va rilevato sul piano generale che "In materia di indebito assistenziale, la violazione ad opera del titolare della prestazione CP_ dell'obbligo di comunicare all' la situazione reddituale rilevante ai fini del diritto alla percezione della predetta prestazione esclude la sussistenza di un affidamento idoneo a giustificare l'irripetibilità dell'indebito"(Così Cass. n. 10642 del 2019 e Cassazione civile sez. VI, 29/11/2019 n.31259); Ai fini della ripetizione le pronunce della Cass. n. 31372/2019 e Cass. 28771/18 richiedono, entrambe, che sia necessario il "dolo comprovato dell'accipiens" atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens e ricordano che lo stesso D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003 - prima di stabilire per il periodo pregresso e fino al (omissis), la sanatoria degli indebiti per mancanza dei requisiti reddituali - prevede, nello stesso comma 5, che entro trenta giorni attraverso una determinazione interdirigenziale ( , Ministero dell'Economia, Agenzia dell'Entrate) si debba CP_1 procedere a stabilire le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche allo scopo di sospendere le prestazioni e di ripetere l'indebito. La Corte di cassazione ha anche affermato (Sez. L -, Sentenza n. 26036 del 15/10/2019) che"L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo
5 comprovato". La pronuncia si pone nella scia di Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del 09/11/2018 (che richiama in motivazione) che pure aveva affermato che "L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che "l'accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito". La stessa Corte di Cassazione n. 31372/2019 ha affermato che “esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza”. È evidente, secondo Cassazione n.13223/2020 che “L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza di quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come, ad esempio, i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all' ”. CP_1
Secondo Cass. 30/06/2020 n.13223 "Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003, CP_1 consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali. Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni CP_1 presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall in via telematica. Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato CP_1 dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza" "per la raccolta, la CP_1 conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8"devono comunicare all' soltanto i CP_1 dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Discende perciò che essi non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta CP_1 dall'Amministrazione. La norma (che ha modificato il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 35, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente: "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi,
6 si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa". La stessa pronuncia n.13223/2020 afferma che “in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi l' CP_1 CP_2 già conosce. In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione reddituale) appare CP_2 certamente tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che la legge citata (D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003) onera l' della attivazione dei controlli reddituali in via telematica CP_1 allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicchè, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere di conoscere”. CP_1
Il ragionamento dei Giudici di legittimità nella sentenza n. 13223/2020 si fonda sull'estensione alla materia assistenziale della stessa regola dell'indebito previdenziale, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. (omissis) est. Pi.). Va registrata la sentenza della Cassazione civile sez. VI, 28/07/2020 n.16088 che conformemente alla n.13223/2020, ha ritenuto che “i principi fin qui indicati sulla rilevanza dell'affidamento del pensionato nei termini sopra indicati, in relazione a requisiti reddituali rinvenienti da prestazioni erogate dallo stesso , devono essere applicati anche nel caso in cui l'indebito riguardi CP_1
l'assegno sociale per superamento del limite di reddito” (conf. Cassazione civile sez. VI, 25/06/2020 n.12608). Avuto riguardo al caso in esame, la ricorrente, in possesso dell'assegno cat INCIV dal 1 dicembre 2021 e successivamente di assegno sociale dal 2023, ha avuto la ricostituzione del trattamento in godimento a gennaio 2022 e di conseguenza l'importo della sua pensione per il lasso temporale da gennaio 2021 a dicembre 2024 è stata ricalcolato alla luce dei redditi da locazione conseguiti a decorrere dal 2021, rideterminando la maggiorazione sociale e recuperando gli arretrati indebitamente erogati. La ricorrente è titolare di un reddito da locazione inserito nella dichiarazione del 2022, lo ha taciuto allorquando ha presentato la documentazione reddituale, ossia il cd. modello RED del 20/12/2022 ove risulta che ella ha inserito un reddito da fabbricati di soli € 2400,00. L' non ha conosciuto CP_1 tali redditi in presenza della condotta omissiva della ricorrente e per gli anni 2022-2024 ha corrisposto le prestazioni collegate al reddito, considerando i redditi presenti nel casellario pensioni dichiarati dalla parte e quindi proiettando le informazioni relative ai redditi dichiarati negli anni immediatamente precedenti. In altri termini, come correttamente evidenziato dall' , le prestazioni corrisposte vengono CP_1 verificate sulla base dei redditi effettivi, una volta che sono disponibili le dichiarazioni reddituali a consuntivo. Infatti, le prestazioni collegate al reddito vengono erogate in via provvisoria con ricalcolo a consuntivo successivo alla conoscenza dei dati reddituali. Alla luce di quanto suesposto i redditi da fabbricato non hanno superato la soglia reddituale per la percezione della maggiorazione sociale nella misura corrisposta, invero il reddito da locazione di 2.400,00€ non consente il superamento del reddito per l'ottenimento della maggiorazione sociale;
infatti il limite annuo per il 2023 ai sensi dell' art.38 L. 448/2001 come integrato dall'art. 39 com.4
7 legge 289 del 2002, trattandosi di assegno sociale derivante da invalidità civile, la maggiorazione di euro 136,44 spetta integramente se il reddito personale non superi €6590,89. Il ricorso va quindi accolto. Spese compensate stante il comportamento della ricorrente che esclude la tutela dell'affidamento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide:
1) accoglie il ricorso per l'effetto, accerta e dichiara l'irripetibilità dell'indebito del 11.11.2024; CP_
2) condanna, per l'effetto, l' alla restituzione in favore della ricorrente di tutte le somme recuperate per l'illegittima ripetizione dell'indebito di cui al provvedimento del 11.11.2024; c) spese compensate.
Avellino, lì 22.10.2025 Il giudice del lavoro MONICA d'AGOSTINO
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Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito dell'udienza ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 945/2025,
TRA
(c.f.: ) rapp e dif. ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Francesco di Natale;
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'Avvocatura interna;
CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 17.3.2025 la ricorrente in epigrafe ha chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare l'irripetibilità dell'indebito pari ad € 2.132,79 per tutti i motivi esposti in premessa, e per l'effetto, condannare l' alla restituzione delle trattenute effettuate o CP_1 effettuanda;
Condannare l' in persona del direttore pro-tempore, al pagamento delle spese di CP_1 lite e competenze professionali da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. L' si costituiva regolarmente in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
All'odierna udienza, acquisiti agli atti i documenti prodotti, superflua ogni attività istruttoria, la causa veniva decisa con la presente sentenza. Il ricorso è fondato e va accolto. Parte ricorrente rilevava di percepire assegno cat. INVCIV N.7093100 con decorrenza 1° dicembre 2021, da marzo 2023 diventava titolare di assegno sociale e con missiva del 11.11.2024 l' CP_1 comunicava la rideterminazione dell'assegno sociale cat. INVCIV n. 7093100 a decorrere dal 01 gennaio 2022. Precisava che in data 11 novembre 2024 aveva ricevuto una comunicazione di CP_ riliquidazione con la quale l' contestava l'esistenza di un indebito pari ad € 2.132,79, maturato da gennaio 2023 a novembre 2024 all'esito della verifica dei redditi 2022. Precisava di aver sempre trasmesso la dichiarazione dei redditi che annualmente trasmetteva all'Agenzia delle Entrate e
1 CP_ rilevava di non aver mai assunto un contegno che potesse indurre in errore l' Inoltre, rilevava che il reddito da locazione fosse irrilevante ai fini della concessione della maggiorazione sociale trattandosi di 2.400,00 € dal 2021 al 2024. Ciò premesso, va precisato che l'asserito indebito si fonda sul superamento dei limiti di reddito nei periodi dall'2021 al 2024 al fine di usufruire della maggiorazione sociale sulla pensione sociale in godimento alla ricorrente. Va, anzitutto, inquadrata la normativa di riferimento, trattandosi di indebito assistenziale connesso alla carenza del requisito reddituale. La legge n. 544/1988 testualmente prevede che:- all'art. 1 (MAGGIORAZIONE SOCIALE DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI), "Con effetto dall'1 luglio 1988, ai titolari ultrasessantacinquenni di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, delle gestioni speciali per i commercianti, per gli artigiani, per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, è corrisposta, a domanda, una maggiorazione sociale della pensione nella misura di lire 50.000 mensili, per tredici mensilità, a condizione che: a) non posseggano redditi propri per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e dell'ammontare annuo della maggiorazione sociale;
b) non posseggano, se coniugati, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a), né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per degli importi pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dell'ammontare annuo della maggiorazione sociale e dell'ammontare annuo della pensione sociale. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato";- all'art. 2 (AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE), "1. Con effetto dall'1 luglio 1988, la pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni, è aumentata secondo quanto stabilito dai commi successivi con riferimento ai redditi delle persone ultrasessantacinquenni in stato di bisogno.
2. La misura dell'aumento è pari a lire 1.625.000 annue, da ripartire in tredici mensilità di lire 125.000 ciascuna. La misura dell'aumento stesso, alle condizioni di seguito stabilite, fermi restando gli altri requisiti previsti per la concessione della pensione sociale, spetta anche ai soggetti esclusi in relazione alle condizioni di reddito di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni.
3. L'aumento è corrisposto, su domanda, a condizione che la persona: a) non possieda redditi propri per un importo pari o superiore all'ammontare annuo complessivo della pensione sociale e dell'aumento di cui al presente articolo;
b) non possieda, se coniugata, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a) né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo della pensione sociale comprensiva dell'aumento di cui al presente articolo e dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.
4. Qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b) del comma 3, l'aumento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi.
5. Agli effetti dell'aumento di cui al presente articolo, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta sostitutiva, eccetto quelli derivanti dall'assegno per il nucleo familiare ovvero dagli assegni familiari.
2 La legge 388/2000 all'art 70, comma 6 stabilisce che "A decorrere dal 1° gennaio 2001 è concessa una maggiorazione di lire 20.000 mensili per tredici mensilità della pensione ovvero dell'assegno d'invalidità a favore d'invalidi civili, ciechi civili e sordomuti con età inferiore a sessantacinque anni, a condizione che la persona titolare: a) non possieda redditi propri per un importo pari o superiore all'ammontare annuo complessivo dell'assegno sociale e della predetta maggiorazione;
b) non possieda, se coniugata, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a), né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo dell'assegno sociale comprensivo della predetta maggiorazione e dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato". Infine, la legge 448/2001 all'art. 38 (INCREMENTO DELLE PENSIONI IN FAVORE DI SOGGETTI DISAGIATI) prevede che " 1. A decorrere dall'1° gennaio 2002 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui: a) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni;
b) all'articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con riferimento ai titolari dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335; c) all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153. 2. I medesimi benefici di cui al comma 1 in presenza dei requisiti anagrafici di cui al medesimo comma, sono corrisposti ai titolari dei trattamenti trasferiti all' ai sensi CP_1 dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché ai ciechi civili titolari di pensione, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici.
3. L'età anagrafica relativa ai soggetti di cui al comma 1 è ridotta, fino a un massimo di cinque anni, di un anno ogni cinque anni di contribuzione fatta valere dal soggetto. Il requisito del quinquennio di contribuzione risulta soddisfatto in presenza di periodi contributivi complessivamente pari o superiori alla metà del quinquennio.
4. I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni, che risultino invalidi civili totali o sordi o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione d'inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222. 5. L'incremento di cui al comma 1 è concesso in base alle seguenti condizioni: a) il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari o superiori a 6.713,98 euro;
b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro, né redditi, cumulati con quello del coniuge, per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale;
c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b), l'incremento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi;
d) per gli anni successivi al 2002, il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro è aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente.
6. Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui al presente articolo non si tiene conto del reddito della casa di abitazione". L'indebito per cui è causa, è di natura assistenziale, scaturendo la pretesa restitutoria dalla revoca della maggiorazione sociale prevista dall'articolo 38 della legge 448/2001 per superamento dei limiti reddituali previsti per il suo godimento, nel periodo per cui è causa, a seguito dell'acquisizione di
3 redditi da locazione di fabbricato incidenti sulla misura e sul diritto alla prestazione assistenziale con conseguenziale accertamento dell''indebito. In altri termini, l'indebito scaturisce dalla locazione di un immobile ad uso abitativo della ricorrente, il cui reddito ha comportato il superamento del limite reddituale della sua fascia di appartenenza impedendole di beneficiare della maggiorazione sociale nell'importo che le è stato corrisposto. Sul piano normativo, per le prestazioni collegate ai redditi, va detto che a decorrere dal 31 maggio 2010, sono state apportate modifiche all'art. 35 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. In particolare, il diritto e la misura delle prestazioni previdenziali e assistenziali devono essere determinati in riferimento ai limiti di reddito vigenti nell'anno solare di corresponsione della prestazione. Nulla è innovato riguardo alle tipologie di reddito rilevanti ai fini del riconoscimento di una determinata prestazione e riguardo alle situazioni in cui debbano essere considerati anche i redditi di soggetti diversi dai beneficiari della prestazione. Per le prime liquidazioni di prestazioni collegate al reddito, ai sensi dell'articolo 35, comma 9, è previsto che “in sede di prima liquidazione di una prestazione il reddito di riferimento è quello dell'anno in corso dichiarato in via presuntiva”. Inoltre, il comma 8 dell'articolo 35, della legge n. 14 del 2009, a seguito delle abrogazioni e integrazioni previste dalle disposizioni indicate in oggetto, risulta così formulato: “Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal proprio coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni”. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno, ai fini del riconoscimento del diritto e della misura delle prestazioni collegate al reddito già in pagamento, si tiene conto dei redditi per prestazioni, per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito denominato Casellario centrale dei pensionati), conseguiti nello stesso anno;
dei redditi diversi da quelli di cui al punto precedente conseguiti nell'anno precedente, nel cui ambito sono annoverabili i redditi da lavoro. In ordine alla pretesa restitutoria dell' che risulta inerente ad una prestazione di natura CP_1 assistenziale (maggiorazione della pensione di inabilità civile), vanno applicati in generale, i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, ossia le disposizioni sull'indebito assistenziale per mancanza in via generale dei requisiti di legge (D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, conv. dalla L. n. 29 del 1977; del D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, conv. dalla L. n. 291 del 1988) che, in deroga all'art. 2033 c.c., limitano la restituzione ai soli ratei erogati a decorrere dalla data del provvedimento che ha accertato l'indebito. Fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. Pi., v. pure n. 11921/2015 si è ritenuto che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento".
4 Il principio generale è che non si può dunque procedere alla ripetizione di quanto ricevuto se non dal provvedimento di revoca, stante la funzionalizzazione di tale prestazione alla soddisfazione di esigenze primarie di soggetti in stato di bisogno ex art. 38 Cost. (Corte cost. 10 febbraio 1993 n. 39). Nell'ipotesi di mancanza del requisito reddituale, vale la regola secondo cui vi è ripetibilità solo a partire dal momento in cui interviene il provvedimento che accerta il venire meno delle condizioni di legge e non si può procedere alla ripetizione dell'indebito assistenziale percepito prima del 2.10.2003 (art. 42 co. 5 d.l. 269/03: “entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto l' , CP_1 il Ministero dell'Economia e delle Finanze-Direzione Centrale degli Uffici locali e dei Servizi del Tesoro e l'Agenzia delle entrate, con determinazione interdirigenziale, stabiliscono le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche di cui al comma 1, nonché per procedere alla sospensione dei pagamenti non dovuti ed al recupero degli indebiti. Non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali”). Il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, cit., ha previsto dunque che in materia di invalidità civile vi fosse anzitutto una sanatoria generalizzata per il periodo precedente il 2003, mentre per il periodo successivo ha stabilito che, a seguito delle verifiche reddituali effettuate dall' , si possano CP_1 sospendere le prestazioni e quindi ripetere le somme erogate per indebiti previdenziali. Questo non significa però, dopo il 2 ottobre 2003, che le stesse prestazioni si possano recuperare indiscriminatamente;
tutte e sempre. In quanto, come già detto, in materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo stesso art. 42), salvo il dolo comprovato. Nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale, va rilevato sul piano generale che "In materia di indebito assistenziale, la violazione ad opera del titolare della prestazione CP_ dell'obbligo di comunicare all' la situazione reddituale rilevante ai fini del diritto alla percezione della predetta prestazione esclude la sussistenza di un affidamento idoneo a giustificare l'irripetibilità dell'indebito"(Così Cass. n. 10642 del 2019 e Cassazione civile sez. VI, 29/11/2019 n.31259); Ai fini della ripetizione le pronunce della Cass. n. 31372/2019 e Cass. 28771/18 richiedono, entrambe, che sia necessario il "dolo comprovato dell'accipiens" atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens e ricordano che lo stesso D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003 - prima di stabilire per il periodo pregresso e fino al (omissis), la sanatoria degli indebiti per mancanza dei requisiti reddituali - prevede, nello stesso comma 5, che entro trenta giorni attraverso una determinazione interdirigenziale ( , Ministero dell'Economia, Agenzia dell'Entrate) si debba CP_1 procedere a stabilire le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche allo scopo di sospendere le prestazioni e di ripetere l'indebito. La Corte di cassazione ha anche affermato (Sez. L -, Sentenza n. 26036 del 15/10/2019) che"L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo
5 comprovato". La pronuncia si pone nella scia di Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del 09/11/2018 (che richiama in motivazione) che pure aveva affermato che "L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che "l'accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito". La stessa Corte di Cassazione n. 31372/2019 ha affermato che “esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza”. È evidente, secondo Cassazione n.13223/2020 che “L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza di quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come, ad esempio, i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all' ”. CP_1
Secondo Cass. 30/06/2020 n.13223 "Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003, CP_1 consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali. Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni CP_1 presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall in via telematica. Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato CP_1 dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza" "per la raccolta, la CP_1 conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8"devono comunicare all' soltanto i CP_1 dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Discende perciò che essi non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta CP_1 dall'Amministrazione. La norma (che ha modificato il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 35, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente: "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi,
6 si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa". La stessa pronuncia n.13223/2020 afferma che “in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi l' CP_1 CP_2 già conosce. In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione reddituale) appare CP_2 certamente tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che la legge citata (D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003) onera l' della attivazione dei controlli reddituali in via telematica CP_1 allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicchè, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere di conoscere”. CP_1
Il ragionamento dei Giudici di legittimità nella sentenza n. 13223/2020 si fonda sull'estensione alla materia assistenziale della stessa regola dell'indebito previdenziale, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. (omissis) est. Pi.). Va registrata la sentenza della Cassazione civile sez. VI, 28/07/2020 n.16088 che conformemente alla n.13223/2020, ha ritenuto che “i principi fin qui indicati sulla rilevanza dell'affidamento del pensionato nei termini sopra indicati, in relazione a requisiti reddituali rinvenienti da prestazioni erogate dallo stesso , devono essere applicati anche nel caso in cui l'indebito riguardi CP_1
l'assegno sociale per superamento del limite di reddito” (conf. Cassazione civile sez. VI, 25/06/2020 n.12608). Avuto riguardo al caso in esame, la ricorrente, in possesso dell'assegno cat INCIV dal 1 dicembre 2021 e successivamente di assegno sociale dal 2023, ha avuto la ricostituzione del trattamento in godimento a gennaio 2022 e di conseguenza l'importo della sua pensione per il lasso temporale da gennaio 2021 a dicembre 2024 è stata ricalcolato alla luce dei redditi da locazione conseguiti a decorrere dal 2021, rideterminando la maggiorazione sociale e recuperando gli arretrati indebitamente erogati. La ricorrente è titolare di un reddito da locazione inserito nella dichiarazione del 2022, lo ha taciuto allorquando ha presentato la documentazione reddituale, ossia il cd. modello RED del 20/12/2022 ove risulta che ella ha inserito un reddito da fabbricati di soli € 2400,00. L' non ha conosciuto CP_1 tali redditi in presenza della condotta omissiva della ricorrente e per gli anni 2022-2024 ha corrisposto le prestazioni collegate al reddito, considerando i redditi presenti nel casellario pensioni dichiarati dalla parte e quindi proiettando le informazioni relative ai redditi dichiarati negli anni immediatamente precedenti. In altri termini, come correttamente evidenziato dall' , le prestazioni corrisposte vengono CP_1 verificate sulla base dei redditi effettivi, una volta che sono disponibili le dichiarazioni reddituali a consuntivo. Infatti, le prestazioni collegate al reddito vengono erogate in via provvisoria con ricalcolo a consuntivo successivo alla conoscenza dei dati reddituali. Alla luce di quanto suesposto i redditi da fabbricato non hanno superato la soglia reddituale per la percezione della maggiorazione sociale nella misura corrisposta, invero il reddito da locazione di 2.400,00€ non consente il superamento del reddito per l'ottenimento della maggiorazione sociale;
infatti il limite annuo per il 2023 ai sensi dell' art.38 L. 448/2001 come integrato dall'art. 39 com.4
7 legge 289 del 2002, trattandosi di assegno sociale derivante da invalidità civile, la maggiorazione di euro 136,44 spetta integramente se il reddito personale non superi €6590,89. Il ricorso va quindi accolto. Spese compensate stante il comportamento della ricorrente che esclude la tutela dell'affidamento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide:
1) accoglie il ricorso per l'effetto, accerta e dichiara l'irripetibilità dell'indebito del 11.11.2024; CP_
2) condanna, per l'effetto, l' alla restituzione in favore della ricorrente di tutte le somme recuperate per l'illegittima ripetizione dell'indebito di cui al provvedimento del 11.11.2024; c) spese compensate.
Avellino, lì 22.10.2025 Il giudice del lavoro MONICA d'AGOSTINO
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