Decreto cautelare 1 aprile 2026
Sentenza breve 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 30/04/2026, n. 7914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7914 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07914/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03884/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3884 del 2026, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Parisio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo Roma e Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio fisico ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato dalle amministrazioni resistenti sull’istanza di ammissione al circuito di accoglienza nazionale in favore dei richiedenti asilo, previsto dal d.lgs. n. 142/2015 ed implementato dal d.l. n. 130/2020, avanzata da parte ricorrente al momento della richiesta di riconoscimento della protezione internazionale e più volte reiterata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo Roma e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 la dott.ssa NA AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Vista la nota, depositata in data 28 aprile 2026, con la quale parte ricorrente ha dichiarato che, successivamente alla proposizione del ricorso, la Prefettura di Roma ha provveduto alla concessione delle misure di accoglienza oggetto dell’istanza di cui in epigrafe;
Rilevato che, nella medesima data, la Prefettura di Roma ha depositato il provvedimento del 27 aprile 2026 prot. n. -OMISSIS-, con il quale è stata disposta l’assegnazione del ricorrente al CAS di Fiano Romano;
Ritenuto pertanto di dover:
- dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’articolo 34, comma 5, cod. proc. amm;
- disporre la compensazione delle spese di lite in ragione della peculiarità della materia trattata;
Vista altresì l’istanza, avanzata dalla difesa di parte ricorrente, per la liquidazione di onorari e spese per gratuito patrocinio, per la rappresentanza e la difesa nel presente giudizio;
Ritenuto di confermare la sussistenza dei presupposti per l’ammissione al gratuito patrocinio disposta in via provvisoria con decreto 15 aprile 2026, n. 221;
Visto il d.m. 10 marzo 2014, n. 55 (come modificato dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147) recante la determinazione dei parametri di liquidazione dei compensi per la professione forense;
Letto l’art. 82, comma 1 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, secondo cui « l’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medî delle tariffe professionali vigenti relative ad onorarî, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell’impegno professionale, in relazione all’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa »;
Rilevato che l’art. 130 d.P.R. 115/2002, in relazione al gratuito patrocinio nel processo amministrativo, dimezza i compensi spettanti ai difensori;
Considerato, al fine di individuare il giusto compenso per l’attività svolta dal difensore, di valutare, in applicazione dell’art. 4 d.m. 55/2014, le caratteristiche dell’attività prestata e dell’affare trattato, oltre che il risultato del giudizio;
Reputato, pertanto, di stabilire, in relazione al valore (indeterminabile) della controversia, un compenso pari al valore di liquidazione corrispondente al quarto scaglione di riferimento (come individuato giusta art. 5, comma 6 d.m. 55/2014 e il punto 21 della connessa tabella), con riduzione, in relazione alla natura e alle caratteristiche della causa trattata, del 50%, ai sensi dell’art. 4, comma 1 d.m. 55/2014, addivenendosi quindi a una liquidazione di:
- euro 1.027,00 (fase di studio);
- euro 851,00 (fase introduttiva);
- euro 956,00 (fase camerale collegiale);
per un totale di euro 2.834,00.
Precisato che a detto importo si applicano le seguenti ulteriori deduzioni:
- una riduzione del 30% ai sensi dell’art. 4, co. 4, del d.m. 55/2014, per l’assenza di particolari questioni di fatto o di diritto;
- una ulteriore riduzione del 50% ai sensi dell’art. 130 del d.p.r. n. 115/2002, il quale prevede che, con riferimento al gratuito patrocinio, gli importi determinati secondo i parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014 siano oggetto di dimezzamento.
Ritenuto, all’esito di tali passaggi, di determinare un importo di euro 991,90 per compensi professionali dovuti a titolo di gratuito patrocinio, a cui va aggiunto il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e gli altri oneri di legge;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
- dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’articolo 34, comma 5, cod. proc. amm.;
- compensa le spese di lite;
- conferma l’ammissione di parte ricorrente al gratuito patrocinio disposta in via provvisoria con decreto 15 aprile 2026, n. 221;
- liquida complessivamente, in favore del difensore di parte ricorrente, la somma di euro 991,90 per compensi professionali, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli altri oneri di legge.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
FR EL, Presidente
NA AL, Primo Referendario, Estensore
Giulia La Malfa, Referendario
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| NA AL | FR EL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.