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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 02/04/2025, n. 969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 969 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, all'esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3371/2020 r.g. e vertente
tra
(c.f. ), elettivamente domiciliato a Messina presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'avv. Maurizio Cucinotta che lo rappresenta e difende per procura in atti,
opponente
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Roma (c.f. ), CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura di Messina, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Fazio del ruolo professionale per procura in atti, opposto
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – contributi previdenziali.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 10 aprile 2020 (proc. n. 1806/2020 r.g.) l' chiedeva CP_1
ingiungersi a titolare di impresa artigiana, il pagamento della complessiva somma di Parte_1
21.444,76 euro a titolo di contributi previdenziali e assistenziali IVS e sanzioni civili, anno di emissione 2016, oltre spese del procedimento.
La domanda veniva accolta con decreto n. 380 del 18 aprile 2020, avverso il quale l'intimato proponeva opposizione con ricorso del 7 agosto 2020, cui resisteva l'opposto.
Sostituita l'udienza del 1 aprile 2025 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- L'eccezione di prescrizione sollevata dal risulta parzialmente fondata. Pt_1
Al riguardo occorre premettere che secondo il disposto di cui all'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995 e l'interpretazione datane dalla costante giurisprudenza di legittimità (v. da ultimo Cass. n. 13831/2015), i contributi e i premi assicurativi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro si prescrivono in cinque anni a partire dal gennaio 1996, anche se maturati e scaduti in precedenza, con la precisazione che per i contributi relativi a periodi precedenti l'entrata in vigore della legge (17 agosto 1995) la prescrizione resta decennale nel caso di atti interruttivi compiuti dagli enti previdenziali anteriormente al 31 dicembre 1995.
Nella specie dal prospetto allegato alla comparsa di costituzione dell' si ricava che la CP_2
pretesa azionata si riferisce all'omesso versamento della contribuzione relativa agli anni 2011-2016 per effetto dell'iscrizione d'ufficio dell'opposto presso la Gestione Artigiani, effettata dall' il CP_1
20 dicembre 2016, con inizio attività e imposizione 10/2011.
Non può condividersi però l'assunto dell'ente, secondo cui la prima rata aveva scadenza 16 febbraio 2017, atteso che quanto al dies a quo la Suprema Corte ha affermato (v. Cass. n. 5413/2020) che il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (cfr. Cass. n. 13463/2017), e la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa - in armonia con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie, secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento «in cui i singoli contributi dovevano essere versati» (art. 55 r.d.l. 1827/1935). È stata richiamata al riguardo la regola, fissata dall'art. 18, comma 4, d.lgs. n. 241/1997, secondo cui «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi».
Dunque, la scadenza del versamento dei contributi IVS dovuti dagli artigiani coincideva con quella per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche dei rispettivi anni.
Pertanto, in mancanza di precedenti atti interruttivi, essendo stato il decreto ingiuntivo notificato il 6 luglio 2020 devono ritenersi prescritti i contributi 2011-2014.
3.- Per gli altri va ricordato che, come ribadito dai più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. S.U. n. 927/2022 e Cass. n. 14486/2019), l'opposizione di cui all'art. 645 c.p.c. non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, bensì un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo. Ne consegue che il giudice dell'opposizione non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma
2 valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore, per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso, sia dall'opponente per contestarla.
E nel caso qui delibato, a fronte della contestazione sollevata dall'opposto, l' non ha CP_2
assolto all'onere probatorio sullo stesso incombente circa l'esistenza del diritto azionato e i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (v. in genere Cass. n. 19273/2018, n. 23600/2009), omettendo di allegare e provare la sussistenza dei presupposti dell'avvenuta iscrizione d'ufficio del alla Pt_1
gestione artigiani “su accertamento” non meglio precisato.
In particolare, a noma dell'art. 2 l. n. 443/1985, Legge quadro per l'artigianato, “È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo”; si definisce, invece, artigiana “l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa” (art. 3).
Né giova a tal fine la copia del modello U.L. 13, redatto dal funzionario e dal responsabile della
U.O. Accertamento e gestione del credito della , allegato al ricorso Controparte_3
monitorio, poiché quanto alla valenza probatoria di tale documento, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che esso costituisce prova scritta del credito, idonea all'emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 635 c.p.c., a norma del quale “Per i crediti dello Stato, o di enti o istituti soggetti a tutela o vigilanza dello Stato, sono prove idonee anche i libri o registri della pubblica amministrazione, quando un funzionario all'uopo autorizzato o un notaio ne attesta la regolare tenuta
a norma delle leggi e dei regolamenti. Restano salve le disposizioni delle leggi sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli enti o istituti sopra indicati” (v. Cass. n. 11900/2003, poi confermata da Cass. n. 24583/2008, la quale ha precisato che “il ricorso per decreto ingiuntivo può essere redatto anche in modo sommario, purché accompagnato da uno dei documenti previsti dagli artt. 634, 635 e 636 c.p.c., con la conseguenza che, con riguardo a ricorso per ingiunzione proposto dall' per il recupero dei contributi, non può rilevarsi alcuna irritualità nel caso di mancata CP_1
indicazione delle causali specifiche dei contributi richiesti ove il ricorso sia suffragato dalla dichiarazione del funzionario dell'ente ai sensi dell'art. 635 cit.”). Lo stesso dicasi per la videata dell'estratto contabile presente nell'archivio web.
3 L'opposizione va dunque accolta con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
4.- Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i., considerati il valore e l'attività svolta, in 2.695,5 euro oltre accessori, con distrazione ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, revoca il decreto ingiuntivo opposto, dichiara che non sussiste in capo a l'obbligo di pagare la somma ivi indicata e condanna l' a Parte_1 CP_1
rimborsargli le spese processuali, liquidate in 2.695,5 euro, oltre spese generali, iva e cpa., distratte in favore del procuratore antistatario, avv. Maurizio Cucinotta.
Messina, 2.4.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro
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