TRIB
Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 15/10/2025, n. 1550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1550 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Andrea Palma, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 159 R.G.A.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 7.10.2025, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Amedeo Turano e Cesare Parte_1
Greco;
APPELLANTE
E in persona del procuratore dott. rappresentata Controparte_1 Controparte_2
e difesa da SC Vulcano;
APPELLATA- APPELLANTE INCIDENTALE
, contumace;
Controparte_3
APPELLATO
Oggetto: responsabilità extracontrattuale (danni a cose); appello avverso sentenza del Giudice di Pace di San Marco Argentano n. 144/2023
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
ha agito dinanzi al Giudice di Pace di San Marco Argentano per ottenere la Parte_1
condanna degli odierni appellati, in solido, al risarcimento dei danni materiali riportati dal veicolo di sua proprietà Ford Fiesta Tg FR 118 FD, pari ad euro 4.440,74, a causa del sinistro stradale verificatosi in data in data 25.8.2021 ore 16,00, in Torano Castello (CS) alla C. da Foresta, deducendo che CP_3
proprietario e conducente della trattrice agricola tg. BA014877, assicurata con
[...] CP_4
per immettersi nella strada principale in uscita da strada secondaria, eseguiva Controparte_1 un'azzardata manovra in retromarcia senza dare la precedenza e senza rispettare le opportune cautele, e pagina 1 di 5 dunque urtava il veicolo di sua proprietà, nonostante l'istante ne avesse arrestato la marcia non appena accortosi della manovra, provocando ingenti danni. ha resistito alla domanda. Controparte_1
Con la sentenza indicata in epigrafe, il giudice adito, ritenuta la paritetica responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, ha condannato e in solido, Controparte_3 Controparte_1
al pagamento, in favore di , della somma di euro 2.000,00, per i danni materiali Parte_1
riportati dall'autovettura, nonché al rimborso delle spese processuali, distratte ex art. 93 c.p.c.
Avverso tale decisione propone appello , deducendo l'erronea valutazione delle Parte_1
risultanze istruttorie da parte del giudice di prime cure, il quale è pervenuto all'affermazione della pari responsabilità dei due conducenti senza considerare che dal modulo CAI, sottoscritto da entrambi, risultava che esso appellante aveva arrestato la marcia non appena accortosi della manovra azzardata compiuta dal CP_3
Chiede, pertanto, dichiararsi, in riforma della sentenza, l'esclusiva responsabilità di Controparte_3
nella causazione del sinistro e condannarlo, in solido con la al risarcimento Controparte_1
dei danni materiali arrecati al veicolo di sua proprietà pari alla somma di euro 4.440,74, ovvero alla somma ritenuta di giustizia, oltre al fermo tecnico, agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria, dal giorno del sinistro all'effettivo soddisfo.
L'appellata chiede il rigetto dell'appello e, in via incidentale, in riforma della Controparte_1
sentenza impugnata, il rigetto della domanda proposta da per mancanza di prova Parte_1
del sinistro, o, in subordine, per responsabilità esclusiva in capo all'appellante principale, o, in via ulteriormente subordinata, per carenza probatoria in ordine al danno subito, ovvero, in via gradata, la riduzione del risarcimento dei danni riconosciuti considerando il concorso di colpa prevalente del danneggiato nella causazione del sinistro, condannandolo, altresì, unitamente ai suoi difensori distrattari, alla restituzione di quanto corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dal dì della domanda al soddisfo. non si è costituito in giudizio. Controparte_3
Deve essere, per ragioni di ordine logico, esaminato in via prioritaria il motivo di appello incidentale con il quale si censura la sentenza impugnata per avere il giudice di pace ritenuto provato il sinistro.
Il motivo è infondato.
La sottoscrizione congiunta del modulo di constatazione amichevole costituisce presunzione relativa della responsabilità del sinistro e della sua esistenza, salvo prova contraria da parte dell'assicurazione
(cfr. Cass. 881/25, 15431/24).
pagina 2 di 5 Nella specie, i conducenti e proprietari dei due veicoli coinvolti hanno sottoscritto il modulo di constatazione amichevole, da cui risulta, anche attraverso la rappresentazione grafica ivi riportata, che il mentre era impegnato in una manovra di retromarcia, ha impattato contro l'auto del CP_3
, che procedeva sulla strada che intersecava quella di provenienza del mezzo agricolo e che, Parte_1
nel frattempo, aveva arrestato la marcia.
Considerato che la compagnia assicuratrice non ha fornito alcuna prova contraria che consenta di superare la presunzione, non essendo, in particolare, dimostrata la dedotta “non corrispondenza altimetrica delle zone d'urto indicate”, non evincibile dalla documentazione fotografica allegata, tanto l'accadimento storico, quanto la dinamica del sinistro devono ritenersi provati.
Devono essere a questo punto esaminati congiuntamente l'appello principale e il motivo di appello incidentale con il quale si ribadisce la responsabilità esclusiva del nella causazione del Parte_1
sinistro, per avere omesso di concedere la precedenza alla macchina agricola proveniente da destra.
Al riguardo, si osserva che, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante incidentale, il conducente del mezzo agricolo era gravato dall'obbligo di concedere la precedenza, in quanto impegnato in manovra di retromarcia;
e ciò, ai sensi dell'art. 154, comma 3 lett. c) del D.L.vo 285/92 c), a mente del quale, nelle manovre di retromarcia i conducenti devono dare la precedenza ai veicoli in marcia normale.
Pertanto, attesa la violazione di tale obbligo da parte del e considerato che la Ford Fiesta, CP_3
come detto, aveva arrestato la marcia, deve ritenersi che la responsabilità del sinistro sia imputabile in via esclusiva al conducente del mezzo agricolo, avendo il fatto il possibile per evitare l'urto. Parte_1
Ciò posto, l'appello principale deve essere rigettato, dovendosi riformare la sentenza di primo grado sotto il profilo del quantum liquidato a titolo risarcitorio, in accoglimento dell'appello incidentale.
Al riguardo, a corredo della pretesa risarcitoria l'istante ha prodotto unicamente un preventivo per la riparazione dell'autovettura, peraltro non recante la sottoscrizione del suo redattore.
Detto documento non fornisce prova dei danni riconducibili al sinistro in oggetto.
L'unico danno che può ritenersi dimostrato è quello riportato dal paraurti anteriore, di esso dandosi atto nel modulo di constatazione amichevole.
Pertanto, le sole voci di spesa, tra quelle indicate in preventivo, suscettibili di essere prese in considerazione ai fini della quantificazione del danno sono quelle con certezza riferibili alla sostituzione del paraurti (€ 142,49, € 352,74), non essendo la correlazione con il sinistro delle altre voci nemmeno argomentata dall'odierno appellante principale, che peraltro non ha replicato, in primo grado e in questa sede, alle contestazioni formulate in punto di quantum dalla compagnia assicuratrice.
pagina 3 di 5 Gli importi indicati appaiono congrui sulla base della comune esperienza e considerato che la compagnia assicuratrice non ne ha specificamente contestato la rispondenza ai prezzi di mercato.
Precisato, inoltre, che la modesta entità della riparazione non consente di ritenere che, per effetto di essa, l'autoveicolo abbia acquisito un valore commerciale maggiore rispetto a quello ante sinistro, deve essere riconosciuta la somma di € 495,23, cui si aggiungono i costi di manodopera e materiale di consumo nei limiti ritenuti congrui dalla compagnia assicuratrice (rispettivamente € 374,00 ed € 75,00) per un totale di € 944,23, oltre iva - atteso che il risarcimento del danno si estende agli oneri accessori e conseguenziali e comprende anche l'iva pur se la riparazione non è ancora avvenuta, dovendo l'autoriparatore per legge addebitarla, a titolo di rivalsa, al committente (cfr., tra le altre, Cass.
1688/10, 14535/13, 15267/23)- e dunque € 1.151,96.
Nulla può essere riconosciuto a titolo di danno da fermo tecnico.
Tale danno non è "in re ipsa", ma dev'essere provato, non identificandosi con la mera indisponibilità, totale o parziale, del mezzo, ma concretandosi nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un veicolo sostitutivo, ovvero della perdita di proventi subita per il suo mancato o diminuito uso (cfr., tra le altre, Cass. 32946/24).
Nella specie, non vi è stata alcuna allegazione e, a fortiori, prova in tal senso.
In definitiva, dunque, rigettato l'appello principale, in accoglimento dell'appello incidentale,
[...]
e devono essere condannati al pagamento, in solido, della minor Controparte_1 Controparte_3
somma di € 1.151,96 in favore di , oltre rivalutazione monetaria (trattandosi di Parte_1
debito di valore) ed interessi legali dal 25.8.21 sulla medesima somma annualmente rivalutata, secondo i principi enunciati da Cass. Sez. Un. 1712/95.
Il complessivo esito del giudizio nei due gradi in cui si è articolato ed il considerevole ridimensionamento del quantum risarcibile giustificano la compensazione delle spese del doppio grado.
Incontroverso che la compagnia assicuratrice abbia corrisposto le somme liquidate dal primo giudice anche a titolo di spese processuali, alla riduzione dell'importo risarcibile ed alla compensazione delle spese consegue l'obbligo di restituzione, per e per i procuratori distrattari ex art. Parte_1
93 c.p.c. (cfr., tra le altre, Cass. 25247/17, 8215/13, 3187/24: il difensore distrattario subisce legittimamente gli effetti della sentenza di appello di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benchè non evocato personalmente in giudizio), di quanto ricevuto in esecuzione della sentenza impugnata.
Segue conforme pronuncia di condanna.
pagina 4 di 5 Infine, deve darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1- bis.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello principale;
- accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna
[...]
e al pagamento, in solido, della somma di € 1.151,96 in favore Controparte_1 Controparte_3
di , oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 25.8.21, da calcolarsi Parte_1
secondo i criteri indicati in parte motiva;
- condanna e i procuratori dello stesso a restituire a quanto Parte_1 Controparte_1
ricevuto in esecuzione della sentenza riformata, oltre interessi legali dalla domanda;
- compensa le spese del doppio grado del giudizio;
- visto l'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dell'art. 13, comma 1- bis.
Cosenza, 15.10.2025
Il giudice dott. Andrea Palma
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Andrea Palma, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 159 R.G.A.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 7.10.2025, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Amedeo Turano e Cesare Parte_1
Greco;
APPELLANTE
E in persona del procuratore dott. rappresentata Controparte_1 Controparte_2
e difesa da SC Vulcano;
APPELLATA- APPELLANTE INCIDENTALE
, contumace;
Controparte_3
APPELLATO
Oggetto: responsabilità extracontrattuale (danni a cose); appello avverso sentenza del Giudice di Pace di San Marco Argentano n. 144/2023
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
ha agito dinanzi al Giudice di Pace di San Marco Argentano per ottenere la Parte_1
condanna degli odierni appellati, in solido, al risarcimento dei danni materiali riportati dal veicolo di sua proprietà Ford Fiesta Tg FR 118 FD, pari ad euro 4.440,74, a causa del sinistro stradale verificatosi in data in data 25.8.2021 ore 16,00, in Torano Castello (CS) alla C. da Foresta, deducendo che CP_3
proprietario e conducente della trattrice agricola tg. BA014877, assicurata con
[...] CP_4
per immettersi nella strada principale in uscita da strada secondaria, eseguiva Controparte_1 un'azzardata manovra in retromarcia senza dare la precedenza e senza rispettare le opportune cautele, e pagina 1 di 5 dunque urtava il veicolo di sua proprietà, nonostante l'istante ne avesse arrestato la marcia non appena accortosi della manovra, provocando ingenti danni. ha resistito alla domanda. Controparte_1
Con la sentenza indicata in epigrafe, il giudice adito, ritenuta la paritetica responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, ha condannato e in solido, Controparte_3 Controparte_1
al pagamento, in favore di , della somma di euro 2.000,00, per i danni materiali Parte_1
riportati dall'autovettura, nonché al rimborso delle spese processuali, distratte ex art. 93 c.p.c.
Avverso tale decisione propone appello , deducendo l'erronea valutazione delle Parte_1
risultanze istruttorie da parte del giudice di prime cure, il quale è pervenuto all'affermazione della pari responsabilità dei due conducenti senza considerare che dal modulo CAI, sottoscritto da entrambi, risultava che esso appellante aveva arrestato la marcia non appena accortosi della manovra azzardata compiuta dal CP_3
Chiede, pertanto, dichiararsi, in riforma della sentenza, l'esclusiva responsabilità di Controparte_3
nella causazione del sinistro e condannarlo, in solido con la al risarcimento Controparte_1
dei danni materiali arrecati al veicolo di sua proprietà pari alla somma di euro 4.440,74, ovvero alla somma ritenuta di giustizia, oltre al fermo tecnico, agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria, dal giorno del sinistro all'effettivo soddisfo.
L'appellata chiede il rigetto dell'appello e, in via incidentale, in riforma della Controparte_1
sentenza impugnata, il rigetto della domanda proposta da per mancanza di prova Parte_1
del sinistro, o, in subordine, per responsabilità esclusiva in capo all'appellante principale, o, in via ulteriormente subordinata, per carenza probatoria in ordine al danno subito, ovvero, in via gradata, la riduzione del risarcimento dei danni riconosciuti considerando il concorso di colpa prevalente del danneggiato nella causazione del sinistro, condannandolo, altresì, unitamente ai suoi difensori distrattari, alla restituzione di quanto corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dal dì della domanda al soddisfo. non si è costituito in giudizio. Controparte_3
Deve essere, per ragioni di ordine logico, esaminato in via prioritaria il motivo di appello incidentale con il quale si censura la sentenza impugnata per avere il giudice di pace ritenuto provato il sinistro.
Il motivo è infondato.
La sottoscrizione congiunta del modulo di constatazione amichevole costituisce presunzione relativa della responsabilità del sinistro e della sua esistenza, salvo prova contraria da parte dell'assicurazione
(cfr. Cass. 881/25, 15431/24).
pagina 2 di 5 Nella specie, i conducenti e proprietari dei due veicoli coinvolti hanno sottoscritto il modulo di constatazione amichevole, da cui risulta, anche attraverso la rappresentazione grafica ivi riportata, che il mentre era impegnato in una manovra di retromarcia, ha impattato contro l'auto del CP_3
, che procedeva sulla strada che intersecava quella di provenienza del mezzo agricolo e che, Parte_1
nel frattempo, aveva arrestato la marcia.
Considerato che la compagnia assicuratrice non ha fornito alcuna prova contraria che consenta di superare la presunzione, non essendo, in particolare, dimostrata la dedotta “non corrispondenza altimetrica delle zone d'urto indicate”, non evincibile dalla documentazione fotografica allegata, tanto l'accadimento storico, quanto la dinamica del sinistro devono ritenersi provati.
Devono essere a questo punto esaminati congiuntamente l'appello principale e il motivo di appello incidentale con il quale si ribadisce la responsabilità esclusiva del nella causazione del Parte_1
sinistro, per avere omesso di concedere la precedenza alla macchina agricola proveniente da destra.
Al riguardo, si osserva che, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante incidentale, il conducente del mezzo agricolo era gravato dall'obbligo di concedere la precedenza, in quanto impegnato in manovra di retromarcia;
e ciò, ai sensi dell'art. 154, comma 3 lett. c) del D.L.vo 285/92 c), a mente del quale, nelle manovre di retromarcia i conducenti devono dare la precedenza ai veicoli in marcia normale.
Pertanto, attesa la violazione di tale obbligo da parte del e considerato che la Ford Fiesta, CP_3
come detto, aveva arrestato la marcia, deve ritenersi che la responsabilità del sinistro sia imputabile in via esclusiva al conducente del mezzo agricolo, avendo il fatto il possibile per evitare l'urto. Parte_1
Ciò posto, l'appello principale deve essere rigettato, dovendosi riformare la sentenza di primo grado sotto il profilo del quantum liquidato a titolo risarcitorio, in accoglimento dell'appello incidentale.
Al riguardo, a corredo della pretesa risarcitoria l'istante ha prodotto unicamente un preventivo per la riparazione dell'autovettura, peraltro non recante la sottoscrizione del suo redattore.
Detto documento non fornisce prova dei danni riconducibili al sinistro in oggetto.
L'unico danno che può ritenersi dimostrato è quello riportato dal paraurti anteriore, di esso dandosi atto nel modulo di constatazione amichevole.
Pertanto, le sole voci di spesa, tra quelle indicate in preventivo, suscettibili di essere prese in considerazione ai fini della quantificazione del danno sono quelle con certezza riferibili alla sostituzione del paraurti (€ 142,49, € 352,74), non essendo la correlazione con il sinistro delle altre voci nemmeno argomentata dall'odierno appellante principale, che peraltro non ha replicato, in primo grado e in questa sede, alle contestazioni formulate in punto di quantum dalla compagnia assicuratrice.
pagina 3 di 5 Gli importi indicati appaiono congrui sulla base della comune esperienza e considerato che la compagnia assicuratrice non ne ha specificamente contestato la rispondenza ai prezzi di mercato.
Precisato, inoltre, che la modesta entità della riparazione non consente di ritenere che, per effetto di essa, l'autoveicolo abbia acquisito un valore commerciale maggiore rispetto a quello ante sinistro, deve essere riconosciuta la somma di € 495,23, cui si aggiungono i costi di manodopera e materiale di consumo nei limiti ritenuti congrui dalla compagnia assicuratrice (rispettivamente € 374,00 ed € 75,00) per un totale di € 944,23, oltre iva - atteso che il risarcimento del danno si estende agli oneri accessori e conseguenziali e comprende anche l'iva pur se la riparazione non è ancora avvenuta, dovendo l'autoriparatore per legge addebitarla, a titolo di rivalsa, al committente (cfr., tra le altre, Cass.
1688/10, 14535/13, 15267/23)- e dunque € 1.151,96.
Nulla può essere riconosciuto a titolo di danno da fermo tecnico.
Tale danno non è "in re ipsa", ma dev'essere provato, non identificandosi con la mera indisponibilità, totale o parziale, del mezzo, ma concretandosi nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un veicolo sostitutivo, ovvero della perdita di proventi subita per il suo mancato o diminuito uso (cfr., tra le altre, Cass. 32946/24).
Nella specie, non vi è stata alcuna allegazione e, a fortiori, prova in tal senso.
In definitiva, dunque, rigettato l'appello principale, in accoglimento dell'appello incidentale,
[...]
e devono essere condannati al pagamento, in solido, della minor Controparte_1 Controparte_3
somma di € 1.151,96 in favore di , oltre rivalutazione monetaria (trattandosi di Parte_1
debito di valore) ed interessi legali dal 25.8.21 sulla medesima somma annualmente rivalutata, secondo i principi enunciati da Cass. Sez. Un. 1712/95.
Il complessivo esito del giudizio nei due gradi in cui si è articolato ed il considerevole ridimensionamento del quantum risarcibile giustificano la compensazione delle spese del doppio grado.
Incontroverso che la compagnia assicuratrice abbia corrisposto le somme liquidate dal primo giudice anche a titolo di spese processuali, alla riduzione dell'importo risarcibile ed alla compensazione delle spese consegue l'obbligo di restituzione, per e per i procuratori distrattari ex art. Parte_1
93 c.p.c. (cfr., tra le altre, Cass. 25247/17, 8215/13, 3187/24: il difensore distrattario subisce legittimamente gli effetti della sentenza di appello di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benchè non evocato personalmente in giudizio), di quanto ricevuto in esecuzione della sentenza impugnata.
Segue conforme pronuncia di condanna.
pagina 4 di 5 Infine, deve darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1- bis.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello principale;
- accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna
[...]
e al pagamento, in solido, della somma di € 1.151,96 in favore Controparte_1 Controparte_3
di , oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 25.8.21, da calcolarsi Parte_1
secondo i criteri indicati in parte motiva;
- condanna e i procuratori dello stesso a restituire a quanto Parte_1 Controparte_1
ricevuto in esecuzione della sentenza riformata, oltre interessi legali dalla domanda;
- compensa le spese del doppio grado del giudizio;
- visto l'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dell'art. 13, comma 1- bis.
Cosenza, 15.10.2025
Il giudice dott. Andrea Palma
pagina 5 di 5