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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Biella, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Biella |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 5/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BIELLA Sezione 1, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
AN AR GABRIELLA, Presidente
ICARDI MA, RE
PIANTA PIER LUIGI, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 41/2025 depositato il 13/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.a.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Biella
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 9747 IRAP 2021
- DINIEGO RIMBORSO n. 9747 IRAP 2022
- DINIEGO RIMBORSO n. 9747 IRAP 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 83/2025 depositato il 11/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente:Voglia l'onorevole Corte di Giustizia Tributaria adita, “contrariis rejectis”, - previa eventuale rimessione degli atti della presente controversia alla Corte di Giustizia della Unione Europea ovvero alla
Corte Costituzionale : - annullare il diniego impugnato,relativo all'istanza di rimborso dell'IR indebitamente versata sui dividendi interni per gli anni 2021, 2022 e 2023 e per l'effetto - condannare l'Agenzia a rimborsare a favore della ricorrente l'importo complessivo di € 836.328 oltre agli interessi maturati e maturandi. Con condanna di controparte alle spese di giudizio”.
Resistente: Respingersi il ricorso, con il favore delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. La società Ricorrente_1 S.A.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore dott. Rappresentante_1 , ha proposto ricorso avverso il diniego di rimborso prot.n.9747/2025 notificato il 21.2.2025 dall'Agenzia delle Entrate di Biella, avente ad oggetto la richiesta di restituzione degli importi corrisposti a titolo di IR indebitamente versata per gli anni d'imposta 2021, 2022 e 2023 per un importo complessivo di € 836.328,00.
Il rimborso è stato richiesto in quanto la somma sarebbe stata dichiarata e versata in applicazione dell'art. 6 del D.lgs. 446/97 (decreto IR) ritenuto illegittimo per violazione dell'art. 4, parr. 1 e 3 della Direttiva
Madre-Figlia, e, conseguentemente, in via indiretta, per violazione dei principi di uguaglianza e di capacità contributiva di cui agli artt. 3 e 53 della Costituzione nonché del principio di non discriminazione.
La società ricorrente, come specificato sia nell'istanza di rimborso che nel ricorso, ha percepito da proprie società partecipate italiane Banca_1 e Società_1 s.p.a dividendi interni, che hanno concorso alla formazione della base imponibile IRAP nella misura del 50% del loro importo ai sensi dell'art. 6 del D.
Lgs. n. 446/1997, con applicazione dell'aliquota del 5,57%. Sono stati pertanto determinati i seguenti importi a titolo di IR: € 322.093,77 in relazione ai dividendi interni percepiti per l'anno 2021; € 292.358,83 per l'anno 2022 ed € 249.775,23 per i dividendi percepiti nell'anno 2023.
II.La società in persona del legale rappresentante pro tempore ha contestato la l'illegittimità del diniego per i seguenti motivi:
1)Illegittimità / infondatezza del diniego di rimborso per incompatibilità con il diritto dell'Unione e con i principi della Costituzione.L'art. 4 della Direttiva Madre -figlia prevede che nello Stato della società madre gli utili distribuiti dalla società figlia non siano assoggettati a tassazione ovvero, in presenza di tassazione, venga riconosciuto alla società madre il diritto di dedurre dalla sua imposta la frazione d'imposta pagata dalla società figlia in riferimento agli indicati utili. Ogni Stato ha facoltà di limitare l'esenzione nella misura del
95%, prevedendo una soglia massima di imposizione del 5%. La UE, che ha giudicato
( sentenze in data 17.5.2017 cause C.365/16 e C-68/15) in ordine a due tributi istituiti dalla Francia e dal
Belgio-che avevano optato per l'esenzione in capo alla società madre del 95% degli utili distribuiti dalle società figlie-, ha ritenuto che l'inclusione dei dividendi europei nella base imponibile dei predetti tributi dia luogo ad una illegittima doppia imposizione degli stessi: ha pertanto dichiarato le norme nazionali contrarie all'art. 4, 1 e 3 della Direttiva.In tale contesto l'art. 6 decreto IR è in contrasto con il diritto dell'Unione, come interpretato dalla UE, nella parte in cui assoggetta ad imposta il 50 per cento di tutti i dividendi percepiti dalla società, infatti: costituisce principio consolidato dell'ordinamento europeo quello per cui, nelle materie di competenza dell'Unione Europea, il diritto di quest'ultima, ove direttamente applicabile (c.d. “self- executing”), prevale sul diritto nazionale incompatibile il quale, di conseguenza, va disapplicato, senza intermediazione del giudice delle leggi . Con riferimento al caso in esame:
a)l'art. 4 par lett.a) Direttiva pone in capo agli Stati membri che, come l'Italia, abbiano optato per il sistema dell'esenzione, l'obbligo di non assoggettare a tassazione i dividendi europei in misura superiore al 5 per cento del loro ammontare.Rientra nell'ipotesi di mancato recepimento della Direttiva anche quello dell'incompleta /erronea trasposizione di tali disposizioni nell'ordinamento nazionale. L'Italia, avendo optato per il metodo dell'esenzione dei dividendi in entrata deve astenersi dal sottoporre tali utili a tassazione.Né assume alcun rilievo il fatto che la misura fiscale nazionale sia o meno qualificata come imposta sui redditi delle società.
b)Le sentenze pronunciate dalla UE , avendo ad oggetto una norma europea self-executing, sono provviste del medesimo effetto diretto e sono vincolanti nei confronti di tutti i soggetti dell'unione. Avendo
l'Italia optato per l'esenzione dei dividendi europei in misura pari al 95%, l'art. 6 del Decreto IR risulta illegittimo.
2) Illegittimità delle disposizioni nazionali in materia di imposizione IRAP (anche) dei Dividendi Interni, per violazione del diritto dell'Unione. Diritto della società al rimborso dell'IR.
Il diniego è illegittimo in quanto:
a.data l' idoneità delle sentenze della UE a dispiegare effetti con riguardo ai dividendi europei, alle stesse va attribuita rilevanza anche nel senso di escludere la legittimità del prelievo fiscale nei confronti dei dividendi interni, cioè quei dividendi distribuiti da società residenti nel territorio dello Stato aventi le stesse caratteristiche dei dividendi europei;
b.L'applicazione ai dividendi interni di un regime impositivo più oneroso rispetto a quello previsto per i dividendi europei viola gli art. 3 e 53 Cost nonché il principio di non discriminazione, libertà di stabilimento e libera circolazione di capitali del TFUE, principi peraltro condivisi della Corte cost. nella sentenza n. 12/2022
3) Richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
In subordine la ricorrente ha chiesto:
a) nel caso in cui la Corte ritenesse che le sentenze della UE non spiegano un impatto diretto sul regime italiano di tassazione dei dividendi europei (e, conseguentemente, dei dividendi interni), di rimettere la questione alla UE affinché si pronunci circa la compatibilità dell'art. 6, primo comma, Decreto IRAP – nella parte in cui assoggetta al tributo regionale i dividendi europei in misura pari 50 per cento del loro ammontare – con l'art. 4, parr. 1 e 3, della Direttiva Madre-Figlia.Tale questione ha infatti natura pregiudiziale rispetto al presente giudizio, avente ad oggetto i dividendi interni.
b) Se si dovesse ritenere che le sentenze della UE non hanno un impatto sui dividendi interni, ma solo sui dividendi europei, chiede che la Corte voglia rimettere la questione alla UE affinché si pronunci circa la compatibilità dell'art. 6, primo comma, Decreto IRAP, nella parte in cui - non trovando più applicazione in relazione ai dividendi europei- continua ad assoggettare al tributo regionale i Dividendi Interni in misura pari 50 per cento del loro ammontare – con gli artt. 18, 49- 55 e 63, TFUE.
4) Rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma, Decreto IRAP, per violazione degli artt. 3 e 53, Cost.Richiamata la sentenza della Corte
Costituzionale n. 12/2022, ha contestato la legittimità costituzione dell'art. 6 Decreto IR per violazione dei principi di uguaglianza e capacità contributiva erx art. 3 e 53 Cost., nella parte in cui prevede l'assogettamento ad IR del 50% dei dividendi percepiti da holding bancarie , emntre i medesimi dividendi non rientrano nella base imponibile laddove siano percepiti da holding industriali.
Ha pertanto rassegnato per l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe ritrascritte.
L'Ufficio ha depositato atto di controdeduzioni nel quale ha contestato la fondatezza delle censure, rilevando: 1) Insussistenza del diritto al rimborso per infondatezza della richiesta di disapplicazione dell'art.6 del D.
Lgs 446/1997 per contrasto con la direttiva Madre -Figlia. Il diritto al rimborso, secondo la tesi della ricorrente, sarebbe conseguente alle sentenze della Corte di Giustizia del
17.5.2017 C-365/16 e C68/15e alla Direttiva Madre. Figlia: tale ricostruzione non è condivisa dall'Ufficio, in quanto: le disposizioni della Direttiva
Madre - Figlia non hanno “efficacia diretta” nell'ordinamento italiano: la Direttiva è un atto che vincola lo
Stato membro solo con riferimento al fine da raggiungere, “salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi” ex art. 3 del TFUE. Non ricorrono le condizioni, ben specificate dalla giurisprudenza di legittimità, per la diretta applicabilità delle norme contenute nella direttiva, costituite da: a) le prescrizioni devono essere incondizionate e sufficientemente precise, in tutti i loro elementi, senza rendere necessaria alcuna puntualizzazione ( cass.17261/2013 e
18710/2016);b) lo Stato risulti inadempiente nel recepimento della Direttiva, per inutile decorso del termine.
a)Sotto il primo profilo: la direttiva Madre-Figlia lascia ampia discrezionalità agli Stati membri nel decidere le modalità di recepimento, come risulta all'art.4 par. 1 e 2., nonché dalla Direttiva 2011/96/UE del 30.11.2011 in cui al Direttiva originaria è stata trasfusa ( art. 4 , par. 1,2,3): la stessa non risulta pertanto dotata di “effetto diretto”.La Direttiva Madre Figlia, inoltre, intende evitare la doppia imposizione solo con riferimento alle imposte sul reddito delle persone giuridiche e a qualsiasi altra imposta che venga a sostituire le imposte sul reddito delle società, senza alcun effetto su altre tipologie d'imposta.
b) Circa l'omessa trasposizione nell'ordinamento interno: il legislatore nazionale ha recepito la direttiva con il D.Lgs 136/1993 che ha introdotto l'art.27 bis DPR 600/1973. La Direttiva Madre
Figlia, ed in particolare le disposizioni contenute nell'art. 4 della Direttiva stessa, non hanno i requisiti necessari per poter avere “efficacia diretta” nel nostro ordinamento, non riconoscendo al cittadino italiano alcun diritto compiuto e definito in materia di imposizione IRAP, soprattutto in considerazione della natura e delle caratteristiche delle disposizioni stesse e dell'impossibilità di poter considerare lo Stato italiano come
“inadempiente”.
2) Circa rinvio pregiudiziale alla UE. Non ricorrono neppure i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia in quanto la Direttiva non regola il caso in esame.La direttiva non può peraltro applicarsi all'IR, in considerazione delle finalità e dell'oggetto della stessa.Ha contestato l'applicabilità delle sentenze della Corte di Giustizia al caso in esame.
La finalità della Direttiva è quella di “ esentare dalle ritenute alla fonte i dividendi e gli altri utili distribuiti dalle società figlie alla propria società madre ed eliminare le doppie imposizioni su tali redditi a livello di società
(art. 3 direttiva 2011/96/Ue) madre” .
3) Rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma, Decreto IRAP per violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione.
L'Ufficio ritiene non fondata tale questione di legittimità per le differenze strutturali esistenti tra i due gruppi di holding, quelle bancarie e finanziarie da un lato e quelle industriali dall'altro.
Ha pertanto concluso come in epigrafe
La ricorrente ha depositato memoria illustrativa nella quale ha evidenziato che:
1) Sopravvenuta illegittimità dell'art. 6 c.1 Decreto IR e sulla conseguente sussistenza dei presupposti per il rimborso.La Corte di Giustizia Europea, con la sentenza resa in data 1.8.2025 ( nelle cause C-92/24e
C 94/94) ha stabilito che l'art. 6 c.1 decreto IR , nella parte in cui include nel margine di intermediazione da assoggettare ad imposizione anche il 50% dei dividendi distribuiti da società figlie residenti in altri Stati membri, si pone in contrasto con l'art. 4 della direttiva Madre- figlia , che sancisce il divieto di assoggettare ad imposizione tali dividendi, per una quota superiore al 5% del loro ammontare.Secondo i giudici unionali non rileva la circostanza per cui l'IR non rientra fra le imposte indicate nell'allegato I, parte II richiamato dall'art,.2 2 lett a) della Direttiva Madre -figlia. L'obiettivo di tale direttiva è poi quello di eliminare la doppia imposizione economica sugli utili distribuiti da una società figlia alla madre, cioè evitare che tali utili siano colpiti da imposizione presso la società figlia e poi a livello di società madre.
2). L'incompatibilità del prelievo IR sui dividendi assume rilevanza anche con riferimento ai dividendi interni cioè i dividendi distribuiti dalle società figlie residenti nel territorio dello Stato e aventi le stesse caratteristiche dei dividendi europei.. L'applicabilità dell'art. 6 Decreto IR ai dividendi europei dà luogo ad una ingiustificata disparità di trattamento dei dividendi di fonte nazionale , rendendo illegittimo il prelievo, sia sotto il profilo unionale che sotto quello costituzionale.Già la Corte di giustizia di secondo grado del Piemonte, nella sentenza n. 684/2025, in riforma della sentenza resa da questa corte di giustizia, ha rilevato che la pronuncia della UE in merito all'illegittimo assogettamento ad IR dei dividendi nazionali deterìrmina un conflitto con principi comunitari.
3. In subordine, ha ribadito la rilevanza della questione di legittimità costituzionale.
L'Agenzia delle Entrate di Biella ha depositato memoria nella quale ha contestato, fra l'altro, che le pronuncia della UE possa esplicare effetti nel presente contenzioso in quanto trattasi di fattispecie differente avente ad oggetto la tassazione ai fini IRAP dei dividendi c.d. interni e non quelli comunitari. I
Giudici nazionali allo stato non possono disapplicare una norma di diritto interno sulla cui illegittimità attualmente non vi è una pronuncia di incostituzionalità del Giudice delle Leggi.Ha pertanto ribadito le proprie conclusioni.
All'udienza di discussione del ricorso la corte di giustizia tributaria,sentite le parti, ha deciso come in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società ricorrente, in persona del legale rappresentante, ha proposto lungo ed articolato ricorso avverso il diniego opposto dall'Agenzia delle Entrate di Biella relativo all'istanza di rimborso della somma di € 310.174
a titolo di IRAP indebitamente versata pe ril 2021, € 287.580 per il 2022 ed € 238.574 per il 2023, in relazione a dividendi interni percepiti da proprie società partecipate. Gli indicati dividendi sono stati calcolati nella formazione della base imponibile IR nella misura del 50% del loro importo, con applicazione dell'aliquota del 5,57%. Secondo la ricorrente tale norma risulterebbe in contrasto con l'art.4 della Direttiva Ue 90/435/
Cee come successivamente trasfusa nella Direttiva n.96/2011, anche alla luce di quanto deciso dalla Corte di Giustizia nelle richiamate sentenze.
I. Questa corte ha ritenuto, anche ad esito della successiva giurisprudenza nonché della pronuncia della
UE in data 1.8.2025 n. 92, di giungere a diverse conclusioni rispetto ad una propria precedente interpretazione. 1. 1.
Con riferimento alle disposizioni e alla giurisrudenza applicabile al caso in esame.
a.L'art.1 della Direttiva individua l'ambito di applicazione della stessa con riferimento alla distribuzione degli utili percepiti/ effettuati da società di uno Stato membro con riferimento a società/ filiali / società figlie site in altri Stati membri. L'art.
4. della Direttiva
Madre-figlia dispone : "Quando una società madre o la sua stabile organizzazione, in virtù del rapporto di partecipazione tra la società madre e la sua società figlia, riceve utili distribuiti in occasione diversa dalla liquidazione della società figlia, lo Stato membro della società madre e lo Stato della sua stabile organizzazione: a) si astengono dal sottoporre tali utili a imposizione nella misura in cui essi non sono deducibili per la società figlia e sottopongono tali utili a imposizione nella misura in cui essi sono deducibili per la società figlia;
o b) li sottopongono a imposizione, autorizzando però detta società madre o la sua stabile organizzazione a dedurre dalla sua imposta la frazione dell'imposta societaria relativa ai suddetti utili e pagata dalla società figlia e da una sua sub-affiliata, a condizione che a ciascun livello la società e la sua sub-affiliata ricadano nelle definizioni di cui all'articolo 2 e soddisfino i requisiti di cui all'articolo 3 entro i limiti dell'ammontare dell'imposta corrispondente dovuta.
2. La presente direttiva non impedisce in alcun modo allo Stato membro della società madre di considerare una società figlia trasparente ai fini fiscali, in base alla valutazione da parte di detto Stato membro delle caratteristiche giuridiche di tale società figlia, derivanti dalla legislazione in base alla quale la stessa è costituita e di sottoporre pertanto a imposizione la quota della società madre degli utili della società figlia se e quando tali utili sussistono. In questo caso lo Stato membro della società madre si astiene dal sottoporre a imposizione gli utili distribuiti della società figlia. Quando verifica la quota detenuta dalla società madre degli utili prodotti dalla sua società figlia, lo Stato membro della società madre esenta detti utili oppure autorizza la società madre a dedurre dalla sua imposta la frazione dell'imposta societaria relativa alla quota degli utili detenuta dalla società madre e pagata dalla propria società figlia o da una sua sub-affiliata, a condizione che a ciascun livello la società e la sua sub-affiliata ricadano nelle definizioni di cui all'articolo 2 e soddisfino i requisiti di cui all'articolo 3, entro i limiti dell'ammontare dell'imposta corrispondente dovuta.
3. Ogni Stato membro ha la facoltà di stipulare che oneri relativi alla partecipazione e minusvalenze risultanti dalla distribuzione degli utili della società figlia non siano deducibili dall'utile imponibile della società madre. In tal caso, qualora le spese di gestione relative alla partecipazione siano fissate forfettariamente, l'importo forfettario non può essere superiore al 5 % degli utili distribuiti dalla società figlia”. Il legislatore nazionale ha recepito la direttiva Madre Figlia con il D.Lgs 136/1993, che ha introdotto nel nostro ordinamento l'art. 27 bis del D.P.R. 600/1973. b.L'art. 6 c.1 lett.a) del D.lgs 446/1997, istitutivo dell'IR, rubricato” Determinazione del valore della produzione netta delle banche e altri enti e società finanziarie “ dispone: .."per le banche e gli altri enti e società finanziarie…. la base imponibile è determinata dalla somma algebrica delle seguenti voci del conto economico.. a) margine d'intermediazione ridotto del 50 per cento dei dividendi;
b)ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso funzionale per un importo pari al 90 per cento;
c) altre spese amministrative per un importo pari al 90 per cento.; c-bis) rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo “ . c .La Corte di Giustizia nella sentenza in data 1.8.2025 ( nelle cause C-92/24e C 94/94) ha stabilito che:
“ La direttiva n. 96/2011/UE mira ad evitare la doppia imposizione degli utili in termini economici e pertanto se uno Stato membro, come l'Italia, applica il sistema dell'esenzione sui dividendi distribuiti alle società madri residenti in Italia dalle loro società figlie in una misura ammessa da tale direttiva, non può poi includere nella sua base imponibile anche solo una parte di detti utili, a prescindere dalla sua natura.La disposizione del decreto legislativo italiano che disciplina l'IRAP relativa specificamente a tali intermediari determina come effetto che il 50 % dei dividendi che tali intermediari percepiscono dalle loro controllate è incluso nella base imponibile dell'IRAP di cui questi ultimi sono debitori, indipendentemente dall'origine di tali dividendi. Pertanto, qualora sia stato scelto il sistema dell'esenzione, la direttiva n. 96/2011/UE osta ad una normativa nazionale mediante la quale uno Stato membro può tassare, in una misura superiore al 5% del loro ammontare, i dividendi che gli intermediari finanziari residenti in tale Stato membro percepiscono dalle loro società figlie residenti in altri Stati membri, anche qualora tale imposizione sia realizzata mediante un'imposta che non è un'imposta sui redditi delle società, ma include nella sua base imponibile tali dividendi, o una loro frazione.
2.Alla luce di tale pronuncia, si deve quindi accertare se l'IR, che non si qualifica come imposta sul reddito delle società, possa rientrare nella Direttiva Madre-Figlia. a.La UE in passato aveva esaminato il problema della compatibilità dell'IR con il diritto dell'unione , discutendo della legittimità della coesistenza fra Iva ed IR. La Corte,nella sentenza in data 3.10.2006 ( C- 475/03), sottolineò che: -l'IR non è riscossa presso ciascun operatore delle filiera, bensì e calcolata al valore netto della produzione;
-la base imponibile deriva valori di conto economico, prendendo in considerazione elementi che non hanno un rapporto diretto con la fornitura di beni e servizi, sottolineando” in quanto tali l'IR non deve essere considerata proporzionale al prezzo dei beni e servizi forniti”; -il soggetto passivo non può determinare con precisione l'importo dell'IR compreso nel prezzo di acquisto : pertanto non opera un meccanismo come quello di detrazione dell'Iva assolta a monte.Si era pertanto concluso che l'IR non è un'imposta sul consumo.Ciò posto si deve quindi ritenere che l'IR abbia natura di imposta diretta, con conseguente stretto nesso tra dati contabili e prelievo. b.L'art. 6 del Dlgs 447/1997, sopra richiamato, prevede che nella base imponibile ai fini Irao debbano rientrare, tra le voci del conto economico, l'importo corrispondente al 50% dei dividendi percepiti dal contribuente : di fatto, quindi, il 50% del valore dei dividendi distribuiti da società figlia viene sistematicamente incluso nel valore della produzione e assoggettato ad imposta.Se, come ritenuto, l'IR costituisce un'imposta diretta che colpisce il reddito, il prelievo è attratto nell'ambito di applicazione della Direttiva Madre- Figlia e cioe
Direttiva 2011/96/ue. L'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva
2011/96/UE impone agli Stati membri che adottano il sistema dell'esenzione di astenersi dall'imporre gli utili distribuiti da società figlie a società madri residenti in altri Stati membri in misura superiore al 5%.
Tale disposizione non deve pertanto riferirsi ad un'imposta specifica, ma si applica a qualsiasi imposta che includa nella base imponibile i dividendi percepiti, indipendentemente dalla natura dell'imposta (es. IRAP).
L'IRAP,infatti, pur non essendo un'imposta sul reddito delle società, include nella sua base imponibile il 50% dei dividendi percepiti da intermediari finanziari, tra cui le società madri, comportando una doppia imposizione economica vietata dalla direttiva. Sotto un diverso profilo si rileva che l'articolo
2 della direttiva definisce l'ambito soggettivo ma non limita l'ambito oggettivo della direttiva, pertanto l'IRAP non è esclusa dall'applicazione del divieto di doppia imposizione previsto dall'articolo 4. La finalità teleologica della direttiva è evitare la doppia imposizione economica degli utili distribuiti tra società madri e figlie in Stati membri diversi, obiettivo che si estende a qualsiasi forma di imposizione che colpisca tali utili oltre il limite del 5%. Si può quindi concludere che l'IR rientra in tale direttiva.
3.Si tratta ora di accertare se l'incompatibilità del prelievo IR sui dividendi percepiti da società figlie residenti in altri Stati membri assume rilevanza anche con riferimento ai dividendi interni.
a. Nel giudizio avanti la UE il governo italiano ha utilizzato, nelle proprie difese, il principio della discriminazione alla rovescia, evidenziando che non si sarebbero potuti escludere i dividendi di fonte unionale dalla base dell'IR, in quanto ciò avrebbe determinato una discriminazione alla rovescia, provocando un danno alla società madre residente in Italia che percepisce dividendi dalle società figlie, anch'esse residenti in Italia. Sul punto Corte ha affermato che “ il principio della parità di trattamento sancito dal diritto dell'Unione non può essere fatto valere in una situazione puramente interna. In una situazione del genere, spetta ai giudici nazionali valutare se vi sia una discriminazione vietata dal diritto interno e, se del caso, stabilire come essa debba essere eliminata
(ordinanza del 5 aprile 2004, Mosconi e Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia, C-3/02, EU:C:2004:224, punto 53 e giurisprudenza citata;
v. anche, in tal senso, sentenza del 2 aprile 2020, PF e a., C-830/18, EU:
C:2020:275, punto 35 e giurisprudenza citata)”.
b.Si osserva che: la regola vincolante del limite massimo del 5% di imponibilità dei dividendi si radica nella direttiva madre-figlia ed è obbligatoria solo per i dividendi che rientrano nel suo campo di applicazione (dividendi intra-UE).
Tuttavia ,per i rapporti madre-figlia interni (Italia-Italia), l' applicazione dell'art. 6 alle società italiane potrebbe determinare una ingiustificata disparità di trattamento fra società che detengano partecipazioni residenti in
Italia o in altri Stati. Il limite del 5% deve pertanto essere utilizzato come parametro di ragionevolezza dell'assetto complessivo della tassazione dei dividendi, compresa l'IRAP, in sede di valutazione di costituzionalità, nonchè come riferimento per interpretazioni “armonizzanti” che, ove possibile, riducano disparità tra dividendi intra - UE e dividendi interni, specie nel settore degli intermediari finanziari. Con riferimento alla violazione di norme costituzionali: la Corte costituzionale, già nella sentenza del 20.1.2022 n.12, richiamata da parte ricorrente aveva evidenziato “ una visione parcellizzata” delle disposizioni regolatrici dell'IR, invitando il giudice nazionale a confrontarsi con la giurisprudenza comunitaria. La discriminazione alla rovescia potrebbe pertanto determinare sia una violazione sia del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost che di capacità contributiva, di cui all'art. 53 Cost, nonché dell'art. 117 Cost, in virtù dell'obbligo per il legislatore nazionale di osservare i vicoli derivanti dalle convenzioni internazionali.
Quanto alla violazione di norme unionali. L'imposizione ai fini IR devi dividendi interni potrebbe determinare la violazione del principio di non discriminazione ex art. 18 TFUE, nonché il principio della libera circolazioen di capitali in ambito comunitario, in quanto verrebbe a penalizzare gli investimenti nelle imprese italiane rispetto a quelli nelle imprese comunitarie. Si deve quindi concludere che la previsione di cui all'art. 6 comma 1 lett. a)Decreto IR integra pertanto violazione sia della normativa costituzionale che della normativa unionale, tanto da doversene disporre la disapplicazione, nell'esercizio del potere al proposito conferito al giudice. Da tutto ciò discende la conclusiva illegittimità del silenzio- rifiuto frapposto all'istanza di rimborso avanzata dalla ricorrente, relativo agli anni 2021, 2022, 2023
Il proposto ricorso va pertanto accolto, e per l'effetto - previa disapplicazione della disposizione di cui all'art. 6 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 446 del 1997 – si demanda all'Agenzia delle Entrate di Biella di provvedere al rimborso in favore della ricorrente della somma di Euro 836.328,00, relativa a tutte la annualità d'imposta indicate, maggiorata degli interessi di legge dal dovuto al saldo. La natura e la complessità delle questioni controverse - in uno al contrasto fra la presente decisione ed altra pronuncia di questa stessa
Corte in materia - integrano motivi di compensazione delle spese di lite fra le parti.
Questa corte di giustizia tributaria, definitivamente pronunciano, ogni diversa istanza disattesa
P.Q.M.
accoglie il ricorso.
Spese compensate.
Così deciso in Biella, l'11.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
RI RD RI RI RIni
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BIELLA Sezione 1, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
AN AR GABRIELLA, Presidente
ICARDI MA, RE
PIANTA PIER LUIGI, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 41/2025 depositato il 13/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.a.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Biella
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 9747 IRAP 2021
- DINIEGO RIMBORSO n. 9747 IRAP 2022
- DINIEGO RIMBORSO n. 9747 IRAP 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 83/2025 depositato il 11/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente:Voglia l'onorevole Corte di Giustizia Tributaria adita, “contrariis rejectis”, - previa eventuale rimessione degli atti della presente controversia alla Corte di Giustizia della Unione Europea ovvero alla
Corte Costituzionale : - annullare il diniego impugnato,relativo all'istanza di rimborso dell'IR indebitamente versata sui dividendi interni per gli anni 2021, 2022 e 2023 e per l'effetto - condannare l'Agenzia a rimborsare a favore della ricorrente l'importo complessivo di € 836.328 oltre agli interessi maturati e maturandi. Con condanna di controparte alle spese di giudizio”.
Resistente: Respingersi il ricorso, con il favore delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. La società Ricorrente_1 S.A.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore dott. Rappresentante_1 , ha proposto ricorso avverso il diniego di rimborso prot.n.9747/2025 notificato il 21.2.2025 dall'Agenzia delle Entrate di Biella, avente ad oggetto la richiesta di restituzione degli importi corrisposti a titolo di IR indebitamente versata per gli anni d'imposta 2021, 2022 e 2023 per un importo complessivo di € 836.328,00.
Il rimborso è stato richiesto in quanto la somma sarebbe stata dichiarata e versata in applicazione dell'art. 6 del D.lgs. 446/97 (decreto IR) ritenuto illegittimo per violazione dell'art. 4, parr. 1 e 3 della Direttiva
Madre-Figlia, e, conseguentemente, in via indiretta, per violazione dei principi di uguaglianza e di capacità contributiva di cui agli artt. 3 e 53 della Costituzione nonché del principio di non discriminazione.
La società ricorrente, come specificato sia nell'istanza di rimborso che nel ricorso, ha percepito da proprie società partecipate italiane Banca_1 e Società_1 s.p.a dividendi interni, che hanno concorso alla formazione della base imponibile IRAP nella misura del 50% del loro importo ai sensi dell'art. 6 del D.
Lgs. n. 446/1997, con applicazione dell'aliquota del 5,57%. Sono stati pertanto determinati i seguenti importi a titolo di IR: € 322.093,77 in relazione ai dividendi interni percepiti per l'anno 2021; € 292.358,83 per l'anno 2022 ed € 249.775,23 per i dividendi percepiti nell'anno 2023.
II.La società in persona del legale rappresentante pro tempore ha contestato la l'illegittimità del diniego per i seguenti motivi:
1)Illegittimità / infondatezza del diniego di rimborso per incompatibilità con il diritto dell'Unione e con i principi della Costituzione.L'art. 4 della Direttiva Madre -figlia prevede che nello Stato della società madre gli utili distribuiti dalla società figlia non siano assoggettati a tassazione ovvero, in presenza di tassazione, venga riconosciuto alla società madre il diritto di dedurre dalla sua imposta la frazione d'imposta pagata dalla società figlia in riferimento agli indicati utili. Ogni Stato ha facoltà di limitare l'esenzione nella misura del
95%, prevedendo una soglia massima di imposizione del 5%. La UE, che ha giudicato
( sentenze in data 17.5.2017 cause C.365/16 e C-68/15) in ordine a due tributi istituiti dalla Francia e dal
Belgio-che avevano optato per l'esenzione in capo alla società madre del 95% degli utili distribuiti dalle società figlie-, ha ritenuto che l'inclusione dei dividendi europei nella base imponibile dei predetti tributi dia luogo ad una illegittima doppia imposizione degli stessi: ha pertanto dichiarato le norme nazionali contrarie all'art. 4, 1 e 3 della Direttiva.In tale contesto l'art. 6 decreto IR è in contrasto con il diritto dell'Unione, come interpretato dalla UE, nella parte in cui assoggetta ad imposta il 50 per cento di tutti i dividendi percepiti dalla società, infatti: costituisce principio consolidato dell'ordinamento europeo quello per cui, nelle materie di competenza dell'Unione Europea, il diritto di quest'ultima, ove direttamente applicabile (c.d. “self- executing”), prevale sul diritto nazionale incompatibile il quale, di conseguenza, va disapplicato, senza intermediazione del giudice delle leggi . Con riferimento al caso in esame:
a)l'art. 4 par lett.a) Direttiva pone in capo agli Stati membri che, come l'Italia, abbiano optato per il sistema dell'esenzione, l'obbligo di non assoggettare a tassazione i dividendi europei in misura superiore al 5 per cento del loro ammontare.Rientra nell'ipotesi di mancato recepimento della Direttiva anche quello dell'incompleta /erronea trasposizione di tali disposizioni nell'ordinamento nazionale. L'Italia, avendo optato per il metodo dell'esenzione dei dividendi in entrata deve astenersi dal sottoporre tali utili a tassazione.Né assume alcun rilievo il fatto che la misura fiscale nazionale sia o meno qualificata come imposta sui redditi delle società.
b)Le sentenze pronunciate dalla UE , avendo ad oggetto una norma europea self-executing, sono provviste del medesimo effetto diretto e sono vincolanti nei confronti di tutti i soggetti dell'unione. Avendo
l'Italia optato per l'esenzione dei dividendi europei in misura pari al 95%, l'art. 6 del Decreto IR risulta illegittimo.
2) Illegittimità delle disposizioni nazionali in materia di imposizione IRAP (anche) dei Dividendi Interni, per violazione del diritto dell'Unione. Diritto della società al rimborso dell'IR.
Il diniego è illegittimo in quanto:
a.data l' idoneità delle sentenze della UE a dispiegare effetti con riguardo ai dividendi europei, alle stesse va attribuita rilevanza anche nel senso di escludere la legittimità del prelievo fiscale nei confronti dei dividendi interni, cioè quei dividendi distribuiti da società residenti nel territorio dello Stato aventi le stesse caratteristiche dei dividendi europei;
b.L'applicazione ai dividendi interni di un regime impositivo più oneroso rispetto a quello previsto per i dividendi europei viola gli art. 3 e 53 Cost nonché il principio di non discriminazione, libertà di stabilimento e libera circolazione di capitali del TFUE, principi peraltro condivisi della Corte cost. nella sentenza n. 12/2022
3) Richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
In subordine la ricorrente ha chiesto:
a) nel caso in cui la Corte ritenesse che le sentenze della UE non spiegano un impatto diretto sul regime italiano di tassazione dei dividendi europei (e, conseguentemente, dei dividendi interni), di rimettere la questione alla UE affinché si pronunci circa la compatibilità dell'art. 6, primo comma, Decreto IRAP – nella parte in cui assoggetta al tributo regionale i dividendi europei in misura pari 50 per cento del loro ammontare – con l'art. 4, parr. 1 e 3, della Direttiva Madre-Figlia.Tale questione ha infatti natura pregiudiziale rispetto al presente giudizio, avente ad oggetto i dividendi interni.
b) Se si dovesse ritenere che le sentenze della UE non hanno un impatto sui dividendi interni, ma solo sui dividendi europei, chiede che la Corte voglia rimettere la questione alla UE affinché si pronunci circa la compatibilità dell'art. 6, primo comma, Decreto IRAP, nella parte in cui - non trovando più applicazione in relazione ai dividendi europei- continua ad assoggettare al tributo regionale i Dividendi Interni in misura pari 50 per cento del loro ammontare – con gli artt. 18, 49- 55 e 63, TFUE.
4) Rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma, Decreto IRAP, per violazione degli artt. 3 e 53, Cost.Richiamata la sentenza della Corte
Costituzionale n. 12/2022, ha contestato la legittimità costituzione dell'art. 6 Decreto IR per violazione dei principi di uguaglianza e capacità contributiva erx art. 3 e 53 Cost., nella parte in cui prevede l'assogettamento ad IR del 50% dei dividendi percepiti da holding bancarie , emntre i medesimi dividendi non rientrano nella base imponibile laddove siano percepiti da holding industriali.
Ha pertanto rassegnato per l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe ritrascritte.
L'Ufficio ha depositato atto di controdeduzioni nel quale ha contestato la fondatezza delle censure, rilevando: 1) Insussistenza del diritto al rimborso per infondatezza della richiesta di disapplicazione dell'art.6 del D.
Lgs 446/1997 per contrasto con la direttiva Madre -Figlia. Il diritto al rimborso, secondo la tesi della ricorrente, sarebbe conseguente alle sentenze della Corte di Giustizia del
17.5.2017 C-365/16 e C68/15e alla Direttiva Madre. Figlia: tale ricostruzione non è condivisa dall'Ufficio, in quanto: le disposizioni della Direttiva
Madre - Figlia non hanno “efficacia diretta” nell'ordinamento italiano: la Direttiva è un atto che vincola lo
Stato membro solo con riferimento al fine da raggiungere, “salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi” ex art. 3 del TFUE. Non ricorrono le condizioni, ben specificate dalla giurisprudenza di legittimità, per la diretta applicabilità delle norme contenute nella direttiva, costituite da: a) le prescrizioni devono essere incondizionate e sufficientemente precise, in tutti i loro elementi, senza rendere necessaria alcuna puntualizzazione ( cass.17261/2013 e
18710/2016);b) lo Stato risulti inadempiente nel recepimento della Direttiva, per inutile decorso del termine.
a)Sotto il primo profilo: la direttiva Madre-Figlia lascia ampia discrezionalità agli Stati membri nel decidere le modalità di recepimento, come risulta all'art.4 par. 1 e 2., nonché dalla Direttiva 2011/96/UE del 30.11.2011 in cui al Direttiva originaria è stata trasfusa ( art. 4 , par. 1,2,3): la stessa non risulta pertanto dotata di “effetto diretto”.La Direttiva Madre Figlia, inoltre, intende evitare la doppia imposizione solo con riferimento alle imposte sul reddito delle persone giuridiche e a qualsiasi altra imposta che venga a sostituire le imposte sul reddito delle società, senza alcun effetto su altre tipologie d'imposta.
b) Circa l'omessa trasposizione nell'ordinamento interno: il legislatore nazionale ha recepito la direttiva con il D.Lgs 136/1993 che ha introdotto l'art.27 bis DPR 600/1973. La Direttiva Madre
Figlia, ed in particolare le disposizioni contenute nell'art. 4 della Direttiva stessa, non hanno i requisiti necessari per poter avere “efficacia diretta” nel nostro ordinamento, non riconoscendo al cittadino italiano alcun diritto compiuto e definito in materia di imposizione IRAP, soprattutto in considerazione della natura e delle caratteristiche delle disposizioni stesse e dell'impossibilità di poter considerare lo Stato italiano come
“inadempiente”.
2) Circa rinvio pregiudiziale alla UE. Non ricorrono neppure i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia in quanto la Direttiva non regola il caso in esame.La direttiva non può peraltro applicarsi all'IR, in considerazione delle finalità e dell'oggetto della stessa.Ha contestato l'applicabilità delle sentenze della Corte di Giustizia al caso in esame.
La finalità della Direttiva è quella di “ esentare dalle ritenute alla fonte i dividendi e gli altri utili distribuiti dalle società figlie alla propria società madre ed eliminare le doppie imposizioni su tali redditi a livello di società
(art. 3 direttiva 2011/96/Ue) madre” .
3) Rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma, Decreto IRAP per violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione.
L'Ufficio ritiene non fondata tale questione di legittimità per le differenze strutturali esistenti tra i due gruppi di holding, quelle bancarie e finanziarie da un lato e quelle industriali dall'altro.
Ha pertanto concluso come in epigrafe
La ricorrente ha depositato memoria illustrativa nella quale ha evidenziato che:
1) Sopravvenuta illegittimità dell'art. 6 c.1 Decreto IR e sulla conseguente sussistenza dei presupposti per il rimborso.La Corte di Giustizia Europea, con la sentenza resa in data 1.8.2025 ( nelle cause C-92/24e
C 94/94) ha stabilito che l'art. 6 c.1 decreto IR , nella parte in cui include nel margine di intermediazione da assoggettare ad imposizione anche il 50% dei dividendi distribuiti da società figlie residenti in altri Stati membri, si pone in contrasto con l'art. 4 della direttiva Madre- figlia , che sancisce il divieto di assoggettare ad imposizione tali dividendi, per una quota superiore al 5% del loro ammontare.Secondo i giudici unionali non rileva la circostanza per cui l'IR non rientra fra le imposte indicate nell'allegato I, parte II richiamato dall'art,.2 2 lett a) della Direttiva Madre -figlia. L'obiettivo di tale direttiva è poi quello di eliminare la doppia imposizione economica sugli utili distribuiti da una società figlia alla madre, cioè evitare che tali utili siano colpiti da imposizione presso la società figlia e poi a livello di società madre.
2). L'incompatibilità del prelievo IR sui dividendi assume rilevanza anche con riferimento ai dividendi interni cioè i dividendi distribuiti dalle società figlie residenti nel territorio dello Stato e aventi le stesse caratteristiche dei dividendi europei.. L'applicabilità dell'art. 6 Decreto IR ai dividendi europei dà luogo ad una ingiustificata disparità di trattamento dei dividendi di fonte nazionale , rendendo illegittimo il prelievo, sia sotto il profilo unionale che sotto quello costituzionale.Già la Corte di giustizia di secondo grado del Piemonte, nella sentenza n. 684/2025, in riforma della sentenza resa da questa corte di giustizia, ha rilevato che la pronuncia della UE in merito all'illegittimo assogettamento ad IR dei dividendi nazionali deterìrmina un conflitto con principi comunitari.
3. In subordine, ha ribadito la rilevanza della questione di legittimità costituzionale.
L'Agenzia delle Entrate di Biella ha depositato memoria nella quale ha contestato, fra l'altro, che le pronuncia della UE possa esplicare effetti nel presente contenzioso in quanto trattasi di fattispecie differente avente ad oggetto la tassazione ai fini IRAP dei dividendi c.d. interni e non quelli comunitari. I
Giudici nazionali allo stato non possono disapplicare una norma di diritto interno sulla cui illegittimità attualmente non vi è una pronuncia di incostituzionalità del Giudice delle Leggi.Ha pertanto ribadito le proprie conclusioni.
All'udienza di discussione del ricorso la corte di giustizia tributaria,sentite le parti, ha deciso come in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società ricorrente, in persona del legale rappresentante, ha proposto lungo ed articolato ricorso avverso il diniego opposto dall'Agenzia delle Entrate di Biella relativo all'istanza di rimborso della somma di € 310.174
a titolo di IRAP indebitamente versata pe ril 2021, € 287.580 per il 2022 ed € 238.574 per il 2023, in relazione a dividendi interni percepiti da proprie società partecipate. Gli indicati dividendi sono stati calcolati nella formazione della base imponibile IR nella misura del 50% del loro importo, con applicazione dell'aliquota del 5,57%. Secondo la ricorrente tale norma risulterebbe in contrasto con l'art.4 della Direttiva Ue 90/435/
Cee come successivamente trasfusa nella Direttiva n.96/2011, anche alla luce di quanto deciso dalla Corte di Giustizia nelle richiamate sentenze.
I. Questa corte ha ritenuto, anche ad esito della successiva giurisprudenza nonché della pronuncia della
UE in data 1.8.2025 n. 92, di giungere a diverse conclusioni rispetto ad una propria precedente interpretazione. 1. 1.
Con riferimento alle disposizioni e alla giurisrudenza applicabile al caso in esame.
a.L'art.1 della Direttiva individua l'ambito di applicazione della stessa con riferimento alla distribuzione degli utili percepiti/ effettuati da società di uno Stato membro con riferimento a società/ filiali / società figlie site in altri Stati membri. L'art.
4. della Direttiva
Madre-figlia dispone : "Quando una società madre o la sua stabile organizzazione, in virtù del rapporto di partecipazione tra la società madre e la sua società figlia, riceve utili distribuiti in occasione diversa dalla liquidazione della società figlia, lo Stato membro della società madre e lo Stato della sua stabile organizzazione: a) si astengono dal sottoporre tali utili a imposizione nella misura in cui essi non sono deducibili per la società figlia e sottopongono tali utili a imposizione nella misura in cui essi sono deducibili per la società figlia;
o b) li sottopongono a imposizione, autorizzando però detta società madre o la sua stabile organizzazione a dedurre dalla sua imposta la frazione dell'imposta societaria relativa ai suddetti utili e pagata dalla società figlia e da una sua sub-affiliata, a condizione che a ciascun livello la società e la sua sub-affiliata ricadano nelle definizioni di cui all'articolo 2 e soddisfino i requisiti di cui all'articolo 3 entro i limiti dell'ammontare dell'imposta corrispondente dovuta.
2. La presente direttiva non impedisce in alcun modo allo Stato membro della società madre di considerare una società figlia trasparente ai fini fiscali, in base alla valutazione da parte di detto Stato membro delle caratteristiche giuridiche di tale società figlia, derivanti dalla legislazione in base alla quale la stessa è costituita e di sottoporre pertanto a imposizione la quota della società madre degli utili della società figlia se e quando tali utili sussistono. In questo caso lo Stato membro della società madre si astiene dal sottoporre a imposizione gli utili distribuiti della società figlia. Quando verifica la quota detenuta dalla società madre degli utili prodotti dalla sua società figlia, lo Stato membro della società madre esenta detti utili oppure autorizza la società madre a dedurre dalla sua imposta la frazione dell'imposta societaria relativa alla quota degli utili detenuta dalla società madre e pagata dalla propria società figlia o da una sua sub-affiliata, a condizione che a ciascun livello la società e la sua sub-affiliata ricadano nelle definizioni di cui all'articolo 2 e soddisfino i requisiti di cui all'articolo 3, entro i limiti dell'ammontare dell'imposta corrispondente dovuta.
3. Ogni Stato membro ha la facoltà di stipulare che oneri relativi alla partecipazione e minusvalenze risultanti dalla distribuzione degli utili della società figlia non siano deducibili dall'utile imponibile della società madre. In tal caso, qualora le spese di gestione relative alla partecipazione siano fissate forfettariamente, l'importo forfettario non può essere superiore al 5 % degli utili distribuiti dalla società figlia”. Il legislatore nazionale ha recepito la direttiva Madre Figlia con il D.Lgs 136/1993, che ha introdotto nel nostro ordinamento l'art. 27 bis del D.P.R. 600/1973. b.L'art. 6 c.1 lett.a) del D.lgs 446/1997, istitutivo dell'IR, rubricato” Determinazione del valore della produzione netta delle banche e altri enti e società finanziarie “ dispone: .."per le banche e gli altri enti e società finanziarie…. la base imponibile è determinata dalla somma algebrica delle seguenti voci del conto economico.. a) margine d'intermediazione ridotto del 50 per cento dei dividendi;
b)ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso funzionale per un importo pari al 90 per cento;
c) altre spese amministrative per un importo pari al 90 per cento.; c-bis) rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo “ . c .La Corte di Giustizia nella sentenza in data 1.8.2025 ( nelle cause C-92/24e C 94/94) ha stabilito che:
“ La direttiva n. 96/2011/UE mira ad evitare la doppia imposizione degli utili in termini economici e pertanto se uno Stato membro, come l'Italia, applica il sistema dell'esenzione sui dividendi distribuiti alle società madri residenti in Italia dalle loro società figlie in una misura ammessa da tale direttiva, non può poi includere nella sua base imponibile anche solo una parte di detti utili, a prescindere dalla sua natura.La disposizione del decreto legislativo italiano che disciplina l'IRAP relativa specificamente a tali intermediari determina come effetto che il 50 % dei dividendi che tali intermediari percepiscono dalle loro controllate è incluso nella base imponibile dell'IRAP di cui questi ultimi sono debitori, indipendentemente dall'origine di tali dividendi. Pertanto, qualora sia stato scelto il sistema dell'esenzione, la direttiva n. 96/2011/UE osta ad una normativa nazionale mediante la quale uno Stato membro può tassare, in una misura superiore al 5% del loro ammontare, i dividendi che gli intermediari finanziari residenti in tale Stato membro percepiscono dalle loro società figlie residenti in altri Stati membri, anche qualora tale imposizione sia realizzata mediante un'imposta che non è un'imposta sui redditi delle società, ma include nella sua base imponibile tali dividendi, o una loro frazione.
2.Alla luce di tale pronuncia, si deve quindi accertare se l'IR, che non si qualifica come imposta sul reddito delle società, possa rientrare nella Direttiva Madre-Figlia. a.La UE in passato aveva esaminato il problema della compatibilità dell'IR con il diritto dell'unione , discutendo della legittimità della coesistenza fra Iva ed IR. La Corte,nella sentenza in data 3.10.2006 ( C- 475/03), sottolineò che: -l'IR non è riscossa presso ciascun operatore delle filiera, bensì e calcolata al valore netto della produzione;
-la base imponibile deriva valori di conto economico, prendendo in considerazione elementi che non hanno un rapporto diretto con la fornitura di beni e servizi, sottolineando” in quanto tali l'IR non deve essere considerata proporzionale al prezzo dei beni e servizi forniti”; -il soggetto passivo non può determinare con precisione l'importo dell'IR compreso nel prezzo di acquisto : pertanto non opera un meccanismo come quello di detrazione dell'Iva assolta a monte.Si era pertanto concluso che l'IR non è un'imposta sul consumo.Ciò posto si deve quindi ritenere che l'IR abbia natura di imposta diretta, con conseguente stretto nesso tra dati contabili e prelievo. b.L'art. 6 del Dlgs 447/1997, sopra richiamato, prevede che nella base imponibile ai fini Irao debbano rientrare, tra le voci del conto economico, l'importo corrispondente al 50% dei dividendi percepiti dal contribuente : di fatto, quindi, il 50% del valore dei dividendi distribuiti da società figlia viene sistematicamente incluso nel valore della produzione e assoggettato ad imposta.Se, come ritenuto, l'IR costituisce un'imposta diretta che colpisce il reddito, il prelievo è attratto nell'ambito di applicazione della Direttiva Madre- Figlia e cioe
Direttiva 2011/96/ue. L'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva
2011/96/UE impone agli Stati membri che adottano il sistema dell'esenzione di astenersi dall'imporre gli utili distribuiti da società figlie a società madri residenti in altri Stati membri in misura superiore al 5%.
Tale disposizione non deve pertanto riferirsi ad un'imposta specifica, ma si applica a qualsiasi imposta che includa nella base imponibile i dividendi percepiti, indipendentemente dalla natura dell'imposta (es. IRAP).
L'IRAP,infatti, pur non essendo un'imposta sul reddito delle società, include nella sua base imponibile il 50% dei dividendi percepiti da intermediari finanziari, tra cui le società madri, comportando una doppia imposizione economica vietata dalla direttiva. Sotto un diverso profilo si rileva che l'articolo
2 della direttiva definisce l'ambito soggettivo ma non limita l'ambito oggettivo della direttiva, pertanto l'IRAP non è esclusa dall'applicazione del divieto di doppia imposizione previsto dall'articolo 4. La finalità teleologica della direttiva è evitare la doppia imposizione economica degli utili distribuiti tra società madri e figlie in Stati membri diversi, obiettivo che si estende a qualsiasi forma di imposizione che colpisca tali utili oltre il limite del 5%. Si può quindi concludere che l'IR rientra in tale direttiva.
3.Si tratta ora di accertare se l'incompatibilità del prelievo IR sui dividendi percepiti da società figlie residenti in altri Stati membri assume rilevanza anche con riferimento ai dividendi interni.
a. Nel giudizio avanti la UE il governo italiano ha utilizzato, nelle proprie difese, il principio della discriminazione alla rovescia, evidenziando che non si sarebbero potuti escludere i dividendi di fonte unionale dalla base dell'IR, in quanto ciò avrebbe determinato una discriminazione alla rovescia, provocando un danno alla società madre residente in Italia che percepisce dividendi dalle società figlie, anch'esse residenti in Italia. Sul punto Corte ha affermato che “ il principio della parità di trattamento sancito dal diritto dell'Unione non può essere fatto valere in una situazione puramente interna. In una situazione del genere, spetta ai giudici nazionali valutare se vi sia una discriminazione vietata dal diritto interno e, se del caso, stabilire come essa debba essere eliminata
(ordinanza del 5 aprile 2004, Mosconi e Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia, C-3/02, EU:C:2004:224, punto 53 e giurisprudenza citata;
v. anche, in tal senso, sentenza del 2 aprile 2020, PF e a., C-830/18, EU:
C:2020:275, punto 35 e giurisprudenza citata)”.
b.Si osserva che: la regola vincolante del limite massimo del 5% di imponibilità dei dividendi si radica nella direttiva madre-figlia ed è obbligatoria solo per i dividendi che rientrano nel suo campo di applicazione (dividendi intra-UE).
Tuttavia ,per i rapporti madre-figlia interni (Italia-Italia), l' applicazione dell'art. 6 alle società italiane potrebbe determinare una ingiustificata disparità di trattamento fra società che detengano partecipazioni residenti in
Italia o in altri Stati. Il limite del 5% deve pertanto essere utilizzato come parametro di ragionevolezza dell'assetto complessivo della tassazione dei dividendi, compresa l'IRAP, in sede di valutazione di costituzionalità, nonchè come riferimento per interpretazioni “armonizzanti” che, ove possibile, riducano disparità tra dividendi intra - UE e dividendi interni, specie nel settore degli intermediari finanziari. Con riferimento alla violazione di norme costituzionali: la Corte costituzionale, già nella sentenza del 20.1.2022 n.12, richiamata da parte ricorrente aveva evidenziato “ una visione parcellizzata” delle disposizioni regolatrici dell'IR, invitando il giudice nazionale a confrontarsi con la giurisprudenza comunitaria. La discriminazione alla rovescia potrebbe pertanto determinare sia una violazione sia del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost che di capacità contributiva, di cui all'art. 53 Cost, nonché dell'art. 117 Cost, in virtù dell'obbligo per il legislatore nazionale di osservare i vicoli derivanti dalle convenzioni internazionali.
Quanto alla violazione di norme unionali. L'imposizione ai fini IR devi dividendi interni potrebbe determinare la violazione del principio di non discriminazione ex art. 18 TFUE, nonché il principio della libera circolazioen di capitali in ambito comunitario, in quanto verrebbe a penalizzare gli investimenti nelle imprese italiane rispetto a quelli nelle imprese comunitarie. Si deve quindi concludere che la previsione di cui all'art. 6 comma 1 lett. a)Decreto IR integra pertanto violazione sia della normativa costituzionale che della normativa unionale, tanto da doversene disporre la disapplicazione, nell'esercizio del potere al proposito conferito al giudice. Da tutto ciò discende la conclusiva illegittimità del silenzio- rifiuto frapposto all'istanza di rimborso avanzata dalla ricorrente, relativo agli anni 2021, 2022, 2023
Il proposto ricorso va pertanto accolto, e per l'effetto - previa disapplicazione della disposizione di cui all'art. 6 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 446 del 1997 – si demanda all'Agenzia delle Entrate di Biella di provvedere al rimborso in favore della ricorrente della somma di Euro 836.328,00, relativa a tutte la annualità d'imposta indicate, maggiorata degli interessi di legge dal dovuto al saldo. La natura e la complessità delle questioni controverse - in uno al contrasto fra la presente decisione ed altra pronuncia di questa stessa
Corte in materia - integrano motivi di compensazione delle spese di lite fra le parti.
Questa corte di giustizia tributaria, definitivamente pronunciano, ogni diversa istanza disattesa
P.Q.M.
accoglie il ricorso.
Spese compensate.
Così deciso in Biella, l'11.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
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