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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 618/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VU ID, Presidente e Relatore GENNARO IGNAZIO, Giudice MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per revoca iscritto nel R.G.A. n. 6174/2025 depositato il 22/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Priolo Gargallo - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7023/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado SICILIA sez. 4 e pubblicata il 15/10/2025
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2378 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 7023/4/2025 pronunciata in data 29.9.2025 nel giudizio di ottemperanza promosso dall'Avv. Ricorrente_1, quale difensore distrattario della società Società_1 s.r.l. in liquidazione, per l'ottemperanza della sentenza n. 265/5/2025 della Corte di Giustizia Tributaria I° Grado di Siracusa del 5.1.2025, depositata il 4.2.2025, con la quale il Comune di Priolo Gargallo era stato condannato al pagamento, in suo favore, appunto quale distrattario, delle spese di giudizio, liquidate in 4.784,00 € oltre accessori di legge, questo Corte, in composizione monocratica, declinava la propria competenza, in favore di quella della Corte di giustizia tributaria di I° grado di Siracusa, evidenziando che la sentenza da ottemperare, irrevocabile, era stata appunto emessa da quest'ultimo giudice.
Chiede ora l'Ricorrente_1 la revocazione della sentenza anzidetta e resiste il Comune di Priolo Gargallo, concludendo per l'inammissibilità del ricorso, vuoi per l'impossibilità di esperire tale particolare sorta di rimedio impugnatorio nel giudizio di ottemperanza, vuoi per l'insussistenza dell'errore revocatorio.
La causa veniva trattata e decisa all'udienza del 19.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va peliminarmente affermata la proponibilità di ricorso per revocazione, ex artt. 64 d.lgs. n. 546/92 ed art. 395, comma primo, n. 4, c.p.c., avverso le pronunce emesse in sede di ottemperanza. L'art. 64 citato recita, infatti: “le sentenze pronunciate [..] in unico grado dalle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado possono essere impugnate ai sensi dell'art. 395 c.p.c.” e la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che le decisioni in tema di ottemperanza, quale che sia il giudice che le abbia emesse, devono essere qualificate come pronunce in unico grado (in tal senso, tra le molte, Cass. Civ., sentenza n. 20639/2015).
Tanto premesso, ritiene il decidente che il ricorso per revocazione meriti accoglimento. E' evidente, infatti, come nella sentenza impugnata questa Corte, in composizione monocratica, abbia declinato la propria competenza, in favore di quella della Corte di giustizia tributaria di I° grado di Siracusa, sul presupposto, erroneo, che la sentenza di cui si chiedeva l'ottemperanza, emessa appunto dalla predetta Corte, fosse passata in giudicato, tanto dall'avere evidenziato, nella parte della pronuncia relativa allo svolgimento del processo, che l'Ricorrente_1 chiedeva l'ottemperanza della sentenza n. 265/2025 della Corte di Giustizia Tributaria I° Grado di Siracusa “a suo dire < divenuta definitiva>>”. Emerge, invece, che avverso la predetta sentenza ha mosso gravame il Comune di Priolo Gargallo e la circostanza, pacifica tra le parti, non ha affatto costituito un punto controverso nel giudizio di ottemperanza, con la conseguenza ricorre l'errore di fatto revocatorio, in assenza del quale sarebbe stata fatta applicazione del chiaro disposto del quinto comma dell'art. 69 d.lgs n. 546/92, ai sensi del quale, in caso di mancata ottemperanza al pagamento di somme in favore del contribuente, questi “può richiedere l'ottemperanza a norma dell'articolo 70 alla corte di giustizia tributaria di primo grado ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla corte di giustizia tributaria di secondo grado”. Ebbene, atteso che nel caso di specie è pacifico che avverso la sentenza da ottemperare pende gravame, iscritto al n. 2629/2025 RGA, deve convenirsi sul fatto che la competenza a statuire sulla chiesta ottemperanza spetti a questa Corte. Nel predetto senso va definito, pertanto, il giudizio rescindente.
Passando al giudizio rescissorio, deve evidenziarsi che il primo comma dell'art. 69 d.lgs n. 546/1992 recita: “Le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente [..] sono immediatamente esecutive” e che al quarto comma della medesima norma si dispone: “Il pagamento delle somme dovute a seguito della sentenza deve essere eseguito entro novanta giorni dalla sua notificazione”. Ebbene, emerge per tabulas che l'Ricorrente_1, al fine di ottenere il pagamento delle spese di giudizio, in data 11.2.2025 ha notificato al Comune di Priolo Gargallo, a mezzo pec, la sentenza n. 265/5/2025 e non è contestato che al momento della proposizione del ricorso per ottemperanza (il 22.5.2025, quindi trascorsi 90 giorni dalla pec citata) il Comune di Priolo Gargallo non avesse ancora provveduto ad adempiere spontaneamente alla statuizione del primo giudice così come il fatto che la morosità ancora persista, avendo il predetto ente locale riscontrato la richiesta di pagamento trasmessa dall'Ricorrente_1 il recente 14.11.2025, con nota in data 16.1.2016, emessa quindi appena tre giorni prima dell'udienza di trattazione, limitandosi a riconoscere il debito ed a comunicare che avrebbe provveduto al pagamento dopo l'approvazione, da parte del Consiglio Comunale, nella prossima seduta, del debito fuori bilancio di cui alla sentenza della quale veniva chiesta l'ottemperanza.
Va accolta, quindi, la chiesta pronuncia di ottemperanza.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, sia per quanto attiene al giudizio di ottemperanza che a quello di revocazione.
P.Q.M.
la Corte di giustizia tributaria di II° grado della Sicilia - sezione IV^ Staccata di Siracusa, così provvede: revoca l'impugnata sentenza di questa Corte n. 7023/4/25, pronunciata il 29.9.2025 e depositata il 15.10.2025 e, conseguentemente, ritenuta la propria competenza sull'ottemperanza alla statuizione di condanna contenuta nella sentenza della Corte di giustizia tributaria di I° grado di Siracusa n. 265/5/2025 del 5.1.2025, depositata il 14.2.2025, ordina al Comune di Priolo Gargallo di provvedere al pagamento delle spese di giudizio liquidate all'Avvocato Ricorrente_1, in qualità di difensore distrattario, con la sentenza anzidetta, nella misura di 4.784,00 €, oltre accessori di legge;
condanna il Comune di Priolo Gargallo alla refusione delle spese sostenute dall'Avvocato Ricorrente_1 nel giudizio di ottemperanza ed in quello di revocazione, liquidate, quanto a titolo di onorari, in € 900,00 le prime ed in € 1.800,00 le seconde, oltre a spese generali, Iva e cassa professionale nella misura di legge e rimborso dei contributi unificati dei due giudizi;
fissa, per la verifica dell'ottemperanza, l'udienza del 18.5.2026, ore 09:30. Siracusa, 19.1.2026
Il Presidente relatore ed estensore
AV VU
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VU ID, Presidente e Relatore GENNARO IGNAZIO, Giudice MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per revoca iscritto nel R.G.A. n. 6174/2025 depositato il 22/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Priolo Gargallo - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7023/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado SICILIA sez. 4 e pubblicata il 15/10/2025
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2378 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 7023/4/2025 pronunciata in data 29.9.2025 nel giudizio di ottemperanza promosso dall'Avv. Ricorrente_1, quale difensore distrattario della società Società_1 s.r.l. in liquidazione, per l'ottemperanza della sentenza n. 265/5/2025 della Corte di Giustizia Tributaria I° Grado di Siracusa del 5.1.2025, depositata il 4.2.2025, con la quale il Comune di Priolo Gargallo era stato condannato al pagamento, in suo favore, appunto quale distrattario, delle spese di giudizio, liquidate in 4.784,00 € oltre accessori di legge, questo Corte, in composizione monocratica, declinava la propria competenza, in favore di quella della Corte di giustizia tributaria di I° grado di Siracusa, evidenziando che la sentenza da ottemperare, irrevocabile, era stata appunto emessa da quest'ultimo giudice.
Chiede ora l'Ricorrente_1 la revocazione della sentenza anzidetta e resiste il Comune di Priolo Gargallo, concludendo per l'inammissibilità del ricorso, vuoi per l'impossibilità di esperire tale particolare sorta di rimedio impugnatorio nel giudizio di ottemperanza, vuoi per l'insussistenza dell'errore revocatorio.
La causa veniva trattata e decisa all'udienza del 19.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va peliminarmente affermata la proponibilità di ricorso per revocazione, ex artt. 64 d.lgs. n. 546/92 ed art. 395, comma primo, n. 4, c.p.c., avverso le pronunce emesse in sede di ottemperanza. L'art. 64 citato recita, infatti: “le sentenze pronunciate [..] in unico grado dalle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado possono essere impugnate ai sensi dell'art. 395 c.p.c.” e la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che le decisioni in tema di ottemperanza, quale che sia il giudice che le abbia emesse, devono essere qualificate come pronunce in unico grado (in tal senso, tra le molte, Cass. Civ., sentenza n. 20639/2015).
Tanto premesso, ritiene il decidente che il ricorso per revocazione meriti accoglimento. E' evidente, infatti, come nella sentenza impugnata questa Corte, in composizione monocratica, abbia declinato la propria competenza, in favore di quella della Corte di giustizia tributaria di I° grado di Siracusa, sul presupposto, erroneo, che la sentenza di cui si chiedeva l'ottemperanza, emessa appunto dalla predetta Corte, fosse passata in giudicato, tanto dall'avere evidenziato, nella parte della pronuncia relativa allo svolgimento del processo, che l'Ricorrente_1 chiedeva l'ottemperanza della sentenza n. 265/2025 della Corte di Giustizia Tributaria I° Grado di Siracusa “a suo dire <
Passando al giudizio rescissorio, deve evidenziarsi che il primo comma dell'art. 69 d.lgs n. 546/1992 recita: “Le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente [..] sono immediatamente esecutive” e che al quarto comma della medesima norma si dispone: “Il pagamento delle somme dovute a seguito della sentenza deve essere eseguito entro novanta giorni dalla sua notificazione”. Ebbene, emerge per tabulas che l'Ricorrente_1, al fine di ottenere il pagamento delle spese di giudizio, in data 11.2.2025 ha notificato al Comune di Priolo Gargallo, a mezzo pec, la sentenza n. 265/5/2025 e non è contestato che al momento della proposizione del ricorso per ottemperanza (il 22.5.2025, quindi trascorsi 90 giorni dalla pec citata) il Comune di Priolo Gargallo non avesse ancora provveduto ad adempiere spontaneamente alla statuizione del primo giudice così come il fatto che la morosità ancora persista, avendo il predetto ente locale riscontrato la richiesta di pagamento trasmessa dall'Ricorrente_1 il recente 14.11.2025, con nota in data 16.1.2016, emessa quindi appena tre giorni prima dell'udienza di trattazione, limitandosi a riconoscere il debito ed a comunicare che avrebbe provveduto al pagamento dopo l'approvazione, da parte del Consiglio Comunale, nella prossima seduta, del debito fuori bilancio di cui alla sentenza della quale veniva chiesta l'ottemperanza.
Va accolta, quindi, la chiesta pronuncia di ottemperanza.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, sia per quanto attiene al giudizio di ottemperanza che a quello di revocazione.
P.Q.M.
la Corte di giustizia tributaria di II° grado della Sicilia - sezione IV^ Staccata di Siracusa, così provvede: revoca l'impugnata sentenza di questa Corte n. 7023/4/25, pronunciata il 29.9.2025 e depositata il 15.10.2025 e, conseguentemente, ritenuta la propria competenza sull'ottemperanza alla statuizione di condanna contenuta nella sentenza della Corte di giustizia tributaria di I° grado di Siracusa n. 265/5/2025 del 5.1.2025, depositata il 14.2.2025, ordina al Comune di Priolo Gargallo di provvedere al pagamento delle spese di giudizio liquidate all'Avvocato Ricorrente_1, in qualità di difensore distrattario, con la sentenza anzidetta, nella misura di 4.784,00 €, oltre accessori di legge;
condanna il Comune di Priolo Gargallo alla refusione delle spese sostenute dall'Avvocato Ricorrente_1 nel giudizio di ottemperanza ed in quello di revocazione, liquidate, quanto a titolo di onorari, in € 900,00 le prime ed in € 1.800,00 le seconde, oltre a spese generali, Iva e cassa professionale nella misura di legge e rimborso dei contributi unificati dei due giudizi;
fissa, per la verifica dell'ottemperanza, l'udienza del 18.5.2026, ore 09:30. Siracusa, 19.1.2026
Il Presidente relatore ed estensore
AV VU