Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 618
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Sentenza 21 gennaio 2026

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  • Accolto
    Errore di fatto revocatorio

    La Corte ha ritenuto sussistente l'errore di fatto revocatorio poiché la sentenza da ottemperare era oggetto di impugnazione, circostanza pacifica tra le parti e non considerata nella precedente pronuncia. Di conseguenza, la competenza a decidere sull'ottemperanza spetta alla Corte di secondo grado.

  • Accolto
    Mancato pagamento delle spese di giudizio

    La Corte ha constatato che il Comune non ha provveduto al pagamento delle spese di giudizio entro i termini previsti dalla legge, né ha adempiuto successivamente, limitandosi a comunicare che avrebbe provveduto dopo l'approvazione di un debito fuori bilancio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 618
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 618
    Data del deposito : 21 gennaio 2026

    Testo completo