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Sentenza 11 ottobre 2024
Sentenza 11 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 11/10/2024, n. 938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 938 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2024 |
Testo completo
RG 45/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.
Il g.o.p. del Tribunale di Barcellona P.G. in esito al deposito di note in sostituzione di udienza ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da
( ) e ( ) parte Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Da Campo e domiciliata come in atti.
PARTE ATTRICE
Contro
, in persona del legale rappresentante p.t. ( Controparte_1 P.IVA_1 parte rappresentata e difesa dall'avv. Ferdinando Grosso e domiciliata come in atti
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Altre ipotesi di responsabilita Extracontrattuale non ricomprese nelle altre mat
Conclusioni delle parti: precisano le conclusioni riportandosi alle domande, deduzioni ed eccezioni esposte in atti, come tutte esaminate infra in motivazione.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte attrice agisce per chiedere il risarcimento dei danni subiti a seguito del riferito sinistro quando il 28.1.2011 procedendo ad andatura regolare lungo la bretella autostradale che dal casello di Barcellona conduce alla strada statale 113, si imbatteva in una ampia buca presente sulla carreggiata, priva di segnalazione e non visibile, riportando danni alla parte anteriore e a svariate parti meccaniche del mezzo, come da stima in atti ed il lesioni come da certificato Parte_2 medico.
Conclude chiedendo il risarcimento del danno subito al mezzo e alla persona.
La parte convenuta rileva l'assenza di responsabilità in capo al attesa la condotta CP_1 di guida imprudente del danneggiato;
contesta il quantum ai fini del risarcimento.
Conclude chiedendo il rigetto di ogni domanda ed in subordine eccepisce il concorso di colpa del conducente.
Nel merito la domanda merita accoglimento.
Il teste , trasportato a bordo della vettura conferma il fatto, precisando che Testimone_1 la buca fosse ricolma di acqua dunque non percepibile;
dà inoltre atto delle lesioni subite dall'attore per effetto dell'urto.
Il teste , coordinatore della Polizia di Stato, quel giorno ivi in transito per Testimone_2 servizio ed intervenuto in occasione del sinistro, conferma la relazione a sua firma in atti e le condizioni dei luoghi come rappresentati in fotografia;
precisa che poco prima, nel tratto interessato vi fosse stata una precipitazione meteorica, con pozzanghere sulla strada;
precisa anche che in Cont seguito venne richiesta la manutenzione del per coprire le buche.
Il fatto del sinistro dedotto in domanda può essere accreditato, tenuto conto anche dei rilievi annotati dal verbalizzanti intervenuti.
Come per prevalente giurisprudenza di legittimità deve ritenersi, che all'ente gestore delle tratte autostradali possa essere ascritta la responsabilità per cose in custodia qualora la ragione dell'insidia, giusta la notoria estensione del bene stesso, possa essere oggetto di un previo avviso, secondo l'ordinaria attività di controllo esercitabile sul bene stradale, tale da porre l'ente in condizione di poter intervenire in tempo utile per eliminare l'insidia o almeno segnalarla, a tutela degli utenti. Si richiamano inoltre le massime intese ad ammettere la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ritenendo come la notevole estensione del bene e l'uso generale e diretto da parte di terzi, costituiscano meri indici circa l'impossibilità di un concreto esercizio di controllo e vigilanza, mentre detta impossibilità deve comunque essere vagliata e riscontrata all'esito di un'indagine condotta con riferimento al caso singolo e secondo criteri di normalità (già Corte Cost. n. 156/1999 e successive
2 di legittimità cfr. Cass. n. 11511/2008, Cass. n. 7403/2007, Cass. n. 2308/2007, Cass. n. 15383/2006,
Cass. n. 3651/2006).
Grava sul danneggiato, secondo la regola generale in tema di responsabilità civile extracontrattuale, la prova del nesso causale tra bene ed evento lesivo, prova che può ritenersi assolta dalla dimostrazione che l'evento sia causalmente derivato da una particolare condizione anomala del bene, con idoneità lesiva in concreto. Grava invece sul custode l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, quale fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno. Giudizio sul fortuito da ritenersi “comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva.” (così Cass.
Civ., Sez. VI, 22/12/2017, n. 30775).
Nel caso in esame si osserva come possa ritenersi raggiunta la prova, sia secondo il principio generale di cui all'art. 2043 c.c., che secondo il paradigma di cui all'art. 2051 c.c., della riconducibilità del sinistro ad una condizione pregiudizievole del bene, nella specie, alla presenza della buca aperta sulla sede stradale di caratteristiche tali da aver determinato causalmente dell'evento.
Le dichiarazioni rese dal teste sopraggiunto nell'immediatezza del fatto, sul conforto del rapporto in atti, costituiscono un affidabile indice di riscontro, giusta la coerenza anche intrinseca degli elementi emersi, a poter ritenere la verificazione nei termini descritti ed in particolare il danno dedotto in giudizio subito in conseguenza dell'impatto del veicolo rovinato nella buca in esame.
Si osserva ancora che la presenza di una buca aperta sul manto autostradale stradale e dissimulata dall'acqua, come emerso in giudizio, costituisca un accidente che integra l'elemento obiettivo della non visibilità del pericolo e quello soggettivo dell'imprevedibilità. Dall'esame del caso deve ritenersi infatti l'impossibilità di avvistare in tempo utile il pericolo medesimo ed evitarlo con l'uso della normale diligenza e prudenza, non potendo l'utente percepire in anticipo la presenza della apertura sul manto onde predisporre le opportune cautele.
Per converso, si rileva, come non siano emersi oggettivi ed attendibili riscontri, atti a poter riferire il fatto ad una manovra imprudente o imperita del conducente il mezzo coinvolto né elementi di addebito a ritenere una velocità impropria e non adeguata al tratto in esame.
Quanto alla responsabilità, deve essere imputato all'ente convenuto il consueto onere di vigilanza e controllo dei beni demaniali, nonché l'osservanza delle norme tecniche e di quelle di comune prudenza e diligenza, ed, in particolare, della norma primaria e fondamentale del "neminem
3 laedere", in applicazione della quale l'ente è tenuto ad adoperarsi perchè il bene non presenti per l'utente situazioni di pericolo alcune. Precetti tutti, che, nel caso in questione, non risultano essere stati compiutamente assolti, attesa peraltro la presenza della buca entro l'area stradale della bretella di collegamento prossima allo svincolo, suscettibile pertanto di agevole ed immediato rilievo nelle ordinarie procedure di controllo.
Anche sotto detto profilo, nel caso in esame, dunque non potrà ritenersi la ricorrenza del caso fortuito, dovendosi escludere che tra la creazione della buca e l'evento, sia intercorso un lasso temporale tanto breve, da non aver potuto l'ente esercitare quella doverosa e diligente attività di sorveglianza e controllo ed apprestare ogni rimedio o segnalarne la sussistenza all'utenza.
In ordine al danno alla persona si deduce.
Si giudica positivamente il nesso causale delle lesioni subite con il sinistro descritto, giuste le considerazioni medico legali rese nella relazione peritale d'ufficio, che questo giudicante ritiene poter condividere per ragionevolezza e coerenza sulla dinamica del riferito incidente.
Tenuto conto delle conclusioni tratte dal consulente tecnico d'ufficio, che ha diagnosticato esiti da “esiti algo-disfunzionali di lievissima entità da trauma distorsivo del rachide cervicale ed esiti algo-disfunzionali di lievissima entità da lesione parziale del sovraspinoso sinistro in soggetto destrimane” può essere determinata la durata per la guarigione delle lesioni, per inabilità temporanea assoluta e inabilità parziale come infra indicato. I pregiudizi di carattere permanente, valutate le complessive deduzioni e controdeduzioni medico legali esposte in atti, possono essere congruamente valutati con giudizio equitativo, nella misura di seguito riportata.
Nel grado infra indicato compete dunque il ristoro del danno da invalidità temporanea totale e parziale per la sofferenza patita nel periodo necessario al risolversi del pregiudizio alla salute subìto, ed il risarcimento del danno c.d. biologico da intendersi, nella sua accezione più ampia, come ogni compromissione all'integrità psicofisica della persona nel suo molteplice ambito di esplicazione.
Ai fini della liquidazione del danno per inabilità temporanea totale, parziale e permanente, il criterio di liquidazione seguito sarà quello previsto nelle tabelle delle c.d. micropermanenti di cui dall'art. 5 L. n. 57 del 2001 e successivi aggiornamenti.
Non si ravvisano gli estremi per il ristoro del danno non patrimoniale, in difetto, nel caso in ipotesi di specifiche allegazioni e dati di prova circa un concreto pregiudizio di tal natura patito per effetto delle lesioni patite e del decorso clinico seguente. A tenore delle pronunce rese da Cass. SS.
UU. nn. 26972, 26973, 26974 e 26975/2008 deve peraltro chiarirsi che il danno non patrimoniale è una categoria generale e che il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati
(danno morale, danno biologico, danno estetico, etc.), risponde ad esigenze meramente descrittive,
4 ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno che costituirebbero duplicazione risarcitoria del medesimo tipo di pregiudizio, già ristorato appunto in termini di danno biologico.
Le obbligazioni relative alla corresponsione del risarcimento del danno biologico sono obbligazioni di valore, meritevoli di rivalutazione e vengono dunque determinate con riferimento ai valori monetari attuali.
Quanto agli interessi legali, quale appunto danno da ritardo nel risarcimento, a compensazione del c.d. lucro cessante per la mancata immediata disponibilità del denaro, in difetto di diversi elementi probatori di valutazione, potrà essere liquidato, in linea con la più autorevole giurisprudenza in tema, sulla somma corrispondente al valore al momento dell'illecito, stabilendo con criterio equitativo un indice medio commisurato alla differenza tra il coefficiente di rivalutazione ed il maggior tasso di interessi che la somma avrebbe potuto rendere, così operando sull'importo devalutato.
Così, tenuto conto delle superiori considerazioni si perviene ad un totale complessivo così determinato:
Invalidità temporanea totale (€ 50,79 die) (giorni): 0 0,00
Invalidità temporanea parziale al 75% (giorni): 10 380,93
Invalidità temporanea parziale al 50% (giorni): 20 507,90
Invalidità temporanea parziale al 25% (giorni): 30 380,93
Invalidità permanente 2 % Età (anni) 39 1.638,29
Totale 2.908,05
Interessi sul totale devalutato 43,62
Totale danno biologico 2.951,67
Dalla data della presente decisione andranno ancora calcolati gli interessi legali maturandi fino al soddisfo.
Meritevole è inoltre il riconoscimento delle spese per cure mediche documentate, limitatamente a quanto indicato in seno alla c.t.u., in misura di euro 478,30 così, tenuto conto degli interessi sul totale devalutato maturati alla data della decisione, sommandosi l'importo complessivo di euro 496,65.
5 In ordine alla determinazione del danno al mezzo si osserva.
La tipologia delle compromissioni riportate dalla relazione in atti confermate dal predisponente in sede di prova testimoniale, possono giudicarsi compatibili con la dinamica dell'incidente sopra spiegata. Parimenti in ordine alla determinazione dei costi per materiale di consumo, mano d'opera di carrozzeria e costo unitario orario ivi indicati.
In ragione di ciò, considerata la consistenza delle riparazioni e delle sostituzioni ivi descritte, si ritiene congruo, con valutazione equitativa, determinare il costo nella somma complessiva di euro
3.871,40 iva inclusa, oltre rivalutazione monetaria e interessi da calcolarsi sulla somma rivalutata di anno in anno.
In ordine al danno da fermo tecnico deve rilevarsi il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità intervenuta in tema, cui questo giudicante ritiene di aderire giusta la coerenza logico giuridica e sistematica dell'assunto. In armonia ai principi generali della responsabilità civile, detto pregiudizio non potrà essere ammesso in forza di presunzione, né essere collegato in re ipsa all'evento, trattandosi comunque di un “danno conseguenza” a tenore del precetto di cui agli artt. 1223 e 2056 c.c. il riconoscimento, dunque, resta condizionato all'effettiva lesione del patrimonio del danneggiato subìta per effetto della indisponibilità del veicolo per il periodo della riparazione. Dunque oggetto di concreta allegazione e prova in giudizio (in ipotesi la spesa per il reperimento di un mezzo sostitutivo, la perdita dei proventi ricavabili dall'uso del mezzo ecc. -
Così Cass. 9348/2019, da ultimo Cass. 5447/2020).
Presupposti non ricorrenti in giudizio con conseguente reiezione della domanda.
La parte convenuta deve pertanto essere condannata al risarcimento del danno per l'importo delle somme predette.
Le spese del giudizio, liquidate ai sensi delle vigenti disposizioni normative, in misura dello scaglione tabellare per valore e le fasi svolte, vengono poste a carico come in dispositivo, secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il g.o.p. del Tribunale di Barcellona P.G., definitivamente pronunciando così decide:
Accoglie la domanda.
Dichiara la responsabilità esclusiva di parte convenuta per la verificazione del sinistro per cui
è causa.
Per l'effetto condanna il al pagamento in favore di: Controparte_1
della somma determinata in euro 3.871,40 oltre rivalutazione e computo degli interessi Parte_1 maturati come in motivazione;
in favore di della somma determinata in euro 2.951,67 Parte_2
6 a titolo di risarcimento del danno alla persona ed euro 496,65 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per spese mediche, oltre agli ulteriori interessi legali sulle stesse dalla sentenza al soddisfo.
Condanna il al pagamento in favore di parte attrice Controparte_1 delle spese del giudizio liquidate in euro 2.552,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a. sui compensi, come per legge se dovute, ed euro 513,50 per spese, incluse anticipazioni per la c.t.u.
Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Barcellona P.G., 11 ottobre 2024
Il g.o.p. Pietro Longo
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.
Il g.o.p. del Tribunale di Barcellona P.G. in esito al deposito di note in sostituzione di udienza ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da
( ) e ( ) parte Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Da Campo e domiciliata come in atti.
PARTE ATTRICE
Contro
, in persona del legale rappresentante p.t. ( Controparte_1 P.IVA_1 parte rappresentata e difesa dall'avv. Ferdinando Grosso e domiciliata come in atti
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Altre ipotesi di responsabilita Extracontrattuale non ricomprese nelle altre mat
Conclusioni delle parti: precisano le conclusioni riportandosi alle domande, deduzioni ed eccezioni esposte in atti, come tutte esaminate infra in motivazione.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte attrice agisce per chiedere il risarcimento dei danni subiti a seguito del riferito sinistro quando il 28.1.2011 procedendo ad andatura regolare lungo la bretella autostradale che dal casello di Barcellona conduce alla strada statale 113, si imbatteva in una ampia buca presente sulla carreggiata, priva di segnalazione e non visibile, riportando danni alla parte anteriore e a svariate parti meccaniche del mezzo, come da stima in atti ed il lesioni come da certificato Parte_2 medico.
Conclude chiedendo il risarcimento del danno subito al mezzo e alla persona.
La parte convenuta rileva l'assenza di responsabilità in capo al attesa la condotta CP_1 di guida imprudente del danneggiato;
contesta il quantum ai fini del risarcimento.
Conclude chiedendo il rigetto di ogni domanda ed in subordine eccepisce il concorso di colpa del conducente.
Nel merito la domanda merita accoglimento.
Il teste , trasportato a bordo della vettura conferma il fatto, precisando che Testimone_1 la buca fosse ricolma di acqua dunque non percepibile;
dà inoltre atto delle lesioni subite dall'attore per effetto dell'urto.
Il teste , coordinatore della Polizia di Stato, quel giorno ivi in transito per Testimone_2 servizio ed intervenuto in occasione del sinistro, conferma la relazione a sua firma in atti e le condizioni dei luoghi come rappresentati in fotografia;
precisa che poco prima, nel tratto interessato vi fosse stata una precipitazione meteorica, con pozzanghere sulla strada;
precisa anche che in Cont seguito venne richiesta la manutenzione del per coprire le buche.
Il fatto del sinistro dedotto in domanda può essere accreditato, tenuto conto anche dei rilievi annotati dal verbalizzanti intervenuti.
Come per prevalente giurisprudenza di legittimità deve ritenersi, che all'ente gestore delle tratte autostradali possa essere ascritta la responsabilità per cose in custodia qualora la ragione dell'insidia, giusta la notoria estensione del bene stesso, possa essere oggetto di un previo avviso, secondo l'ordinaria attività di controllo esercitabile sul bene stradale, tale da porre l'ente in condizione di poter intervenire in tempo utile per eliminare l'insidia o almeno segnalarla, a tutela degli utenti. Si richiamano inoltre le massime intese ad ammettere la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ritenendo come la notevole estensione del bene e l'uso generale e diretto da parte di terzi, costituiscano meri indici circa l'impossibilità di un concreto esercizio di controllo e vigilanza, mentre detta impossibilità deve comunque essere vagliata e riscontrata all'esito di un'indagine condotta con riferimento al caso singolo e secondo criteri di normalità (già Corte Cost. n. 156/1999 e successive
2 di legittimità cfr. Cass. n. 11511/2008, Cass. n. 7403/2007, Cass. n. 2308/2007, Cass. n. 15383/2006,
Cass. n. 3651/2006).
Grava sul danneggiato, secondo la regola generale in tema di responsabilità civile extracontrattuale, la prova del nesso causale tra bene ed evento lesivo, prova che può ritenersi assolta dalla dimostrazione che l'evento sia causalmente derivato da una particolare condizione anomala del bene, con idoneità lesiva in concreto. Grava invece sul custode l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, quale fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno. Giudizio sul fortuito da ritenersi “comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva.” (così Cass.
Civ., Sez. VI, 22/12/2017, n. 30775).
Nel caso in esame si osserva come possa ritenersi raggiunta la prova, sia secondo il principio generale di cui all'art. 2043 c.c., che secondo il paradigma di cui all'art. 2051 c.c., della riconducibilità del sinistro ad una condizione pregiudizievole del bene, nella specie, alla presenza della buca aperta sulla sede stradale di caratteristiche tali da aver determinato causalmente dell'evento.
Le dichiarazioni rese dal teste sopraggiunto nell'immediatezza del fatto, sul conforto del rapporto in atti, costituiscono un affidabile indice di riscontro, giusta la coerenza anche intrinseca degli elementi emersi, a poter ritenere la verificazione nei termini descritti ed in particolare il danno dedotto in giudizio subito in conseguenza dell'impatto del veicolo rovinato nella buca in esame.
Si osserva ancora che la presenza di una buca aperta sul manto autostradale stradale e dissimulata dall'acqua, come emerso in giudizio, costituisca un accidente che integra l'elemento obiettivo della non visibilità del pericolo e quello soggettivo dell'imprevedibilità. Dall'esame del caso deve ritenersi infatti l'impossibilità di avvistare in tempo utile il pericolo medesimo ed evitarlo con l'uso della normale diligenza e prudenza, non potendo l'utente percepire in anticipo la presenza della apertura sul manto onde predisporre le opportune cautele.
Per converso, si rileva, come non siano emersi oggettivi ed attendibili riscontri, atti a poter riferire il fatto ad una manovra imprudente o imperita del conducente il mezzo coinvolto né elementi di addebito a ritenere una velocità impropria e non adeguata al tratto in esame.
Quanto alla responsabilità, deve essere imputato all'ente convenuto il consueto onere di vigilanza e controllo dei beni demaniali, nonché l'osservanza delle norme tecniche e di quelle di comune prudenza e diligenza, ed, in particolare, della norma primaria e fondamentale del "neminem
3 laedere", in applicazione della quale l'ente è tenuto ad adoperarsi perchè il bene non presenti per l'utente situazioni di pericolo alcune. Precetti tutti, che, nel caso in questione, non risultano essere stati compiutamente assolti, attesa peraltro la presenza della buca entro l'area stradale della bretella di collegamento prossima allo svincolo, suscettibile pertanto di agevole ed immediato rilievo nelle ordinarie procedure di controllo.
Anche sotto detto profilo, nel caso in esame, dunque non potrà ritenersi la ricorrenza del caso fortuito, dovendosi escludere che tra la creazione della buca e l'evento, sia intercorso un lasso temporale tanto breve, da non aver potuto l'ente esercitare quella doverosa e diligente attività di sorveglianza e controllo ed apprestare ogni rimedio o segnalarne la sussistenza all'utenza.
In ordine al danno alla persona si deduce.
Si giudica positivamente il nesso causale delle lesioni subite con il sinistro descritto, giuste le considerazioni medico legali rese nella relazione peritale d'ufficio, che questo giudicante ritiene poter condividere per ragionevolezza e coerenza sulla dinamica del riferito incidente.
Tenuto conto delle conclusioni tratte dal consulente tecnico d'ufficio, che ha diagnosticato esiti da “esiti algo-disfunzionali di lievissima entità da trauma distorsivo del rachide cervicale ed esiti algo-disfunzionali di lievissima entità da lesione parziale del sovraspinoso sinistro in soggetto destrimane” può essere determinata la durata per la guarigione delle lesioni, per inabilità temporanea assoluta e inabilità parziale come infra indicato. I pregiudizi di carattere permanente, valutate le complessive deduzioni e controdeduzioni medico legali esposte in atti, possono essere congruamente valutati con giudizio equitativo, nella misura di seguito riportata.
Nel grado infra indicato compete dunque il ristoro del danno da invalidità temporanea totale e parziale per la sofferenza patita nel periodo necessario al risolversi del pregiudizio alla salute subìto, ed il risarcimento del danno c.d. biologico da intendersi, nella sua accezione più ampia, come ogni compromissione all'integrità psicofisica della persona nel suo molteplice ambito di esplicazione.
Ai fini della liquidazione del danno per inabilità temporanea totale, parziale e permanente, il criterio di liquidazione seguito sarà quello previsto nelle tabelle delle c.d. micropermanenti di cui dall'art. 5 L. n. 57 del 2001 e successivi aggiornamenti.
Non si ravvisano gli estremi per il ristoro del danno non patrimoniale, in difetto, nel caso in ipotesi di specifiche allegazioni e dati di prova circa un concreto pregiudizio di tal natura patito per effetto delle lesioni patite e del decorso clinico seguente. A tenore delle pronunce rese da Cass. SS.
UU. nn. 26972, 26973, 26974 e 26975/2008 deve peraltro chiarirsi che il danno non patrimoniale è una categoria generale e che il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati
(danno morale, danno biologico, danno estetico, etc.), risponde ad esigenze meramente descrittive,
4 ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno che costituirebbero duplicazione risarcitoria del medesimo tipo di pregiudizio, già ristorato appunto in termini di danno biologico.
Le obbligazioni relative alla corresponsione del risarcimento del danno biologico sono obbligazioni di valore, meritevoli di rivalutazione e vengono dunque determinate con riferimento ai valori monetari attuali.
Quanto agli interessi legali, quale appunto danno da ritardo nel risarcimento, a compensazione del c.d. lucro cessante per la mancata immediata disponibilità del denaro, in difetto di diversi elementi probatori di valutazione, potrà essere liquidato, in linea con la più autorevole giurisprudenza in tema, sulla somma corrispondente al valore al momento dell'illecito, stabilendo con criterio equitativo un indice medio commisurato alla differenza tra il coefficiente di rivalutazione ed il maggior tasso di interessi che la somma avrebbe potuto rendere, così operando sull'importo devalutato.
Così, tenuto conto delle superiori considerazioni si perviene ad un totale complessivo così determinato:
Invalidità temporanea totale (€ 50,79 die) (giorni): 0 0,00
Invalidità temporanea parziale al 75% (giorni): 10 380,93
Invalidità temporanea parziale al 50% (giorni): 20 507,90
Invalidità temporanea parziale al 25% (giorni): 30 380,93
Invalidità permanente 2 % Età (anni) 39 1.638,29
Totale 2.908,05
Interessi sul totale devalutato 43,62
Totale danno biologico 2.951,67
Dalla data della presente decisione andranno ancora calcolati gli interessi legali maturandi fino al soddisfo.
Meritevole è inoltre il riconoscimento delle spese per cure mediche documentate, limitatamente a quanto indicato in seno alla c.t.u., in misura di euro 478,30 così, tenuto conto degli interessi sul totale devalutato maturati alla data della decisione, sommandosi l'importo complessivo di euro 496,65.
5 In ordine alla determinazione del danno al mezzo si osserva.
La tipologia delle compromissioni riportate dalla relazione in atti confermate dal predisponente in sede di prova testimoniale, possono giudicarsi compatibili con la dinamica dell'incidente sopra spiegata. Parimenti in ordine alla determinazione dei costi per materiale di consumo, mano d'opera di carrozzeria e costo unitario orario ivi indicati.
In ragione di ciò, considerata la consistenza delle riparazioni e delle sostituzioni ivi descritte, si ritiene congruo, con valutazione equitativa, determinare il costo nella somma complessiva di euro
3.871,40 iva inclusa, oltre rivalutazione monetaria e interessi da calcolarsi sulla somma rivalutata di anno in anno.
In ordine al danno da fermo tecnico deve rilevarsi il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità intervenuta in tema, cui questo giudicante ritiene di aderire giusta la coerenza logico giuridica e sistematica dell'assunto. In armonia ai principi generali della responsabilità civile, detto pregiudizio non potrà essere ammesso in forza di presunzione, né essere collegato in re ipsa all'evento, trattandosi comunque di un “danno conseguenza” a tenore del precetto di cui agli artt. 1223 e 2056 c.c. il riconoscimento, dunque, resta condizionato all'effettiva lesione del patrimonio del danneggiato subìta per effetto della indisponibilità del veicolo per il periodo della riparazione. Dunque oggetto di concreta allegazione e prova in giudizio (in ipotesi la spesa per il reperimento di un mezzo sostitutivo, la perdita dei proventi ricavabili dall'uso del mezzo ecc. -
Così Cass. 9348/2019, da ultimo Cass. 5447/2020).
Presupposti non ricorrenti in giudizio con conseguente reiezione della domanda.
La parte convenuta deve pertanto essere condannata al risarcimento del danno per l'importo delle somme predette.
Le spese del giudizio, liquidate ai sensi delle vigenti disposizioni normative, in misura dello scaglione tabellare per valore e le fasi svolte, vengono poste a carico come in dispositivo, secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il g.o.p. del Tribunale di Barcellona P.G., definitivamente pronunciando così decide:
Accoglie la domanda.
Dichiara la responsabilità esclusiva di parte convenuta per la verificazione del sinistro per cui
è causa.
Per l'effetto condanna il al pagamento in favore di: Controparte_1
della somma determinata in euro 3.871,40 oltre rivalutazione e computo degli interessi Parte_1 maturati come in motivazione;
in favore di della somma determinata in euro 2.951,67 Parte_2
6 a titolo di risarcimento del danno alla persona ed euro 496,65 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per spese mediche, oltre agli ulteriori interessi legali sulle stesse dalla sentenza al soddisfo.
Condanna il al pagamento in favore di parte attrice Controparte_1 delle spese del giudizio liquidate in euro 2.552,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a. sui compensi, come per legge se dovute, ed euro 513,50 per spese, incluse anticipazioni per la c.t.u.
Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Barcellona P.G., 11 ottobre 2024
Il g.o.p. Pietro Longo
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