Articolo 1 della Legge 9 dicembre 1952, n. 1977
Articolo 2
Versione
17 dicembre 1952
Art. 1.
Fra il penultimo e l'ultimo comma dell' art. 3 del decreto legislativo 27 marzo 1945, n. 267 , ratificato con modificazioni dalla legge 9 giugno 1950, n. 341 , e' inserito il seguente "Nei concorsi previsti dal primo comma del presente articolo, i posti, riservati al personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, che non possano essere conferiti al personale medesimo, saranno portati in aumento ai posti conferibili agli impiegati di ruolo e non di ruolo appartenenti alle altre Amministrazioni dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione o ad altre Amministrazioni dello Stato nonche' agli estranei alle Amministrazioni stesse nella misura, rispettivamente, di tre quarti e di un quarto".
Entrata in vigore il 17 dicembre 1952