CASS
Sentenza 26 settembre 2022
Sentenza 26 settembre 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/09/2022, n. 36240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36240 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: FI RI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 07/12/2021 del TRIBUNALE del RIESAME di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore Generale, dott. PASQUALE SERRAO D'AQUINO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 7 dicembre 2021 (depositata il 29 dicembre 2021), il Tribunale di CA, nel rigettare l'appello ex art. 310 cod. proc. pen., confermava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di CA che aveva rigettato l'istanza tesa ad ottenere, in applicazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen, la declaratoria di inefficacia della misura della Penale Sent. Sez. 5 Num. 36240 Anno 2022 Presidente: PALLA STEFANO Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 11/05/2022 custodia cautelare in carcere emessa il 4 gennaio 2019 nei confronti di IO Rosario, in ordine al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. 2. Avverso l'ordinanza, il Fioriti° ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1 Con un unico motivo, il ricorrente deduce il vizio di motivazione e l'inosservanza di norme processuali, in relazione all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. Rappresenta che, prima dell'ordinanza cautelare oggetto di ricorso, con provvedimento emesso il 4 marzo 2015, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di CA, nell'ambito del procedimento penale n. 485/2013 R.G.N.R., aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere, nei confronti di IO Rosario, in ordine al reato di omicidio, commesso in danno di AT OR. Il ricorrente sostiene che la sussistenza del reato di partecipazione al sodalizio criminale del gruppo dei "Piscopisani", contestato nell'ambito del presente procedimento penale, sarebbe stata desumibile in base ad elementi acquisiti in epoca anteriore al rinvio a giudizio del IO per l'omicidio di AT OR. Aveva, pertanto, chiesto al Giudice per le indagini preliminari, prima, e al Tribunale di CA, in sede di appello, di retrodatare, ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., l'efficacia dell'ordinanza cautelare emessa in ordine al reato associativo al 4 marzo 2015, data in cui era stata emessa l'ordinanza applicativa della misura carceraria nell'ambito del procedimento per omicidio;
con conseguente declaratoria di perdita di efficacia per decorrenza dei termini di fase per le indagini preliminari. Aveva evidenziato che si trattava di una delle ipotesi che la giurisprudenza pacificamente riconduceva all'ambito applicativo dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. e, in particolare, di quella dell'emissione di ordinanze cautelari emesse in procedimenti diversi per reati legati da connessione qualificata, in relazione a fatti desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio nel procedimento in cui è stata emessa la prima ordinanza cautelare. I giudici di merito avevano rigetto l'istanza, sostenendo che la seconda ordinanza si basava su un più ampio compendio indiziario relativo al reato associativo. L'ordinanza di rigetto del Tribunale di CA, a parere del ricorrente, sarebbe palesemente viziata, poiché, quantomeno a livello di gravità indiziaria, il reato associativo sarebbe stato desumibile sulla base di elementi già acquisiti prima del rinvio a giudizio del IO per omicidio. 2 Al riguardo, il ricorrente evidenzia che: nella stessa ordinanza del 2015, era stata rilevata l'esistenza del gruppo criminale di Piscopio e l'inserimento in essa del IO;
gli ulteriori elementi per il reato associativo si desumevano dalle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia CA EL, che erano state compendiate nel verbale illustrativo del 1° settembre 2015 e, quindi, prima della richiesta del rinvio a giudizio avanzata il 10 novembre 2015, dal pubblico ministero nei confronti del IO per l'omicidio AT. Il ricorrente, inoltre, sostiene che il reato associativo dovrebbe essere considerato commesso anteriormente all'omicidio, nonostante l'imputazione sia con contestazione aperta, poiché la condotta dovrebbe considerarsi circoscritta fino al 2015, data dell'arresto e, anzi, ancora prima fino al 2011-2012, epoca a cui risalirebbero i reati-fine a lui contestati. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato. 1.1. Infondato è l'unico motivo di ricorso, relativo alla retrodatazione, ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., dell'efficacia dell'ordinanza cautelare emessa in ordine al reato associativo, al 4 marzo 2015, data in cui era stata emessa l'ordinanza applicativa della misura carceraria nell'ambito del procedimento per omicidio. Al riguardo, va evidenziato che il reato associativo nel presente procedimento è contestato al ricorrente come commesso con condotta perdurante: in riferimento, quindi, a epoca successiva all'esecuzione della prima ordinanza di custodia riguardante la menzionata vicenda onnicidiaria. In ordine alla tematica della "contestazione a catena" riguardante anche reati associativi, aventi natura permanente, e della prosecuzione della condotta criminosa contestata anche dopo l'esecuzione della prima ordinanza - rispetto alla cui data di esecuzione si pretenda far decorrere il termine di custodia della ordinanza "concatenata" - le Sezioni Unite (Sez. U, n. 14535 del 10/04/2007, Librato, Rv. 235910) hanno ribadito l'orientamento prevalente, secondo il quale la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. presuppone che i fatti oggetto dell'ordinanza rispetto alla quale operare la retrodatazione siano stati commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza, precisando che tale condizione non sussiste nell'ipotesi in cui l'ordinanza 3 successiva abbia ad oggetto la contestazione del reato di associazione di stampo mafioso con descrizione del momento temporale di commissione mediante una formula cosiddetta aperta, che faccia uso di locuzioni tali da indicare la persistente commissione del reato pur dopo l'emissione della prima ordinanza. Va, d'altronde, rilevato che soltanto rispetto a condotte illecite anteriori all'inizio della custodia cautelare disposta con la prima ordinanza può ragionevolmente operarsi la retrodatazione di misure adottate in un momento successivo, come si desume dalla lettera dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., che prende in considerazione solo i «fatti diversi commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza>>. Questa interpretazione è stata successivamente ribadita dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 48109 del 19/07/2018, Giorgi, n.m.), «considerando anche che non vi è stata alcuna altra decisione successiva che se ne sia discostata. Del resto, una diversa interpretazione avrebbe il poco comprensibile effetto di "coprire" con la retrodatazione la prosecuzione dell'attività criminale rispetto alla quale non potrebbero più essere utilizzate misure cautelari>>, ma con la precisazione che, a fronte di una contestazione aperta, «ben può il giudice o comunque l'indagato offrire una diversa ricostruzione del tempo di commissione del reato (e di cessazione della permanenza)». Trattasi di principi che il Collegio condivide e ribadisce. Il ricorrente, tuttavia, ha sostenuto che la contestazione andrebbe delimitata temporalmente fino al 2015, data del suo arresto e, anzi, ancora prima fino al 2011-2012, epoca a cui risalirebbero i reati-fine a lui contestati. Tale affermazione, però, risulta del tutto generica e insufficiente a dimostrare una diversa ricostruzione del tempo di commissione del reato. Al riguardo, va ricordato che, in tema di contestazioni a catena, ai fini della retrodatazione dei termini di decorrenza della custodia cautelare disposta per il reato di associazione mafiosa, il provvedimento coercitivo che limita la libertà personale dell'indagato determina una presunzione relativa di non interruzione della condotta partecipativa, la protrazione della quale, in presenza di concrete allegazioni difensive, deve essere desunta da concreti elementi dimostrativi (così Sez. 6, n.13568 del 29.11.2019, Rv. 278840; Sez. 1, n. 20135 del 16/12/2020, Ciancio, Rv. 281283). Orbene, nel caso in esame, il ricorrente non ha offerto concrete allegazioni che consentano di superare la presunzione relativa di non interruzione della condotta partecipativa, limitandosi a evidenziare la mera mancata consumazione di ulteriori reati-fine. Si tratta all'evidenza di un elemento del tutto generico e insufficiente a superare la presunzione relativa di non interruzione della condotta partecipativa, essendo pacifico che <<in materia di reati associativi, la commissione dei reati- fine, qualunque tipo essa sia, non è necessaria né ai fini della configurabilità dell'associazione prova sussistenza condotta partecipazione>> (Sez. 4, n. 11470 del 09/03/2021, Scarcello, Rv. 280703). 2. Al rigetto del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso 1'11/05/ 2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore Generale, dott. PASQUALE SERRAO D'AQUINO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 7 dicembre 2021 (depositata il 29 dicembre 2021), il Tribunale di CA, nel rigettare l'appello ex art. 310 cod. proc. pen., confermava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di CA che aveva rigettato l'istanza tesa ad ottenere, in applicazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen, la declaratoria di inefficacia della misura della Penale Sent. Sez. 5 Num. 36240 Anno 2022 Presidente: PALLA STEFANO Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 11/05/2022 custodia cautelare in carcere emessa il 4 gennaio 2019 nei confronti di IO Rosario, in ordine al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. 2. Avverso l'ordinanza, il Fioriti° ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1 Con un unico motivo, il ricorrente deduce il vizio di motivazione e l'inosservanza di norme processuali, in relazione all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. Rappresenta che, prima dell'ordinanza cautelare oggetto di ricorso, con provvedimento emesso il 4 marzo 2015, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di CA, nell'ambito del procedimento penale n. 485/2013 R.G.N.R., aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere, nei confronti di IO Rosario, in ordine al reato di omicidio, commesso in danno di AT OR. Il ricorrente sostiene che la sussistenza del reato di partecipazione al sodalizio criminale del gruppo dei "Piscopisani", contestato nell'ambito del presente procedimento penale, sarebbe stata desumibile in base ad elementi acquisiti in epoca anteriore al rinvio a giudizio del IO per l'omicidio di AT OR. Aveva, pertanto, chiesto al Giudice per le indagini preliminari, prima, e al Tribunale di CA, in sede di appello, di retrodatare, ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., l'efficacia dell'ordinanza cautelare emessa in ordine al reato associativo al 4 marzo 2015, data in cui era stata emessa l'ordinanza applicativa della misura carceraria nell'ambito del procedimento per omicidio;
con conseguente declaratoria di perdita di efficacia per decorrenza dei termini di fase per le indagini preliminari. Aveva evidenziato che si trattava di una delle ipotesi che la giurisprudenza pacificamente riconduceva all'ambito applicativo dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. e, in particolare, di quella dell'emissione di ordinanze cautelari emesse in procedimenti diversi per reati legati da connessione qualificata, in relazione a fatti desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio nel procedimento in cui è stata emessa la prima ordinanza cautelare. I giudici di merito avevano rigetto l'istanza, sostenendo che la seconda ordinanza si basava su un più ampio compendio indiziario relativo al reato associativo. L'ordinanza di rigetto del Tribunale di CA, a parere del ricorrente, sarebbe palesemente viziata, poiché, quantomeno a livello di gravità indiziaria, il reato associativo sarebbe stato desumibile sulla base di elementi già acquisiti prima del rinvio a giudizio del IO per omicidio. 2 Al riguardo, il ricorrente evidenzia che: nella stessa ordinanza del 2015, era stata rilevata l'esistenza del gruppo criminale di Piscopio e l'inserimento in essa del IO;
gli ulteriori elementi per il reato associativo si desumevano dalle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia CA EL, che erano state compendiate nel verbale illustrativo del 1° settembre 2015 e, quindi, prima della richiesta del rinvio a giudizio avanzata il 10 novembre 2015, dal pubblico ministero nei confronti del IO per l'omicidio AT. Il ricorrente, inoltre, sostiene che il reato associativo dovrebbe essere considerato commesso anteriormente all'omicidio, nonostante l'imputazione sia con contestazione aperta, poiché la condotta dovrebbe considerarsi circoscritta fino al 2015, data dell'arresto e, anzi, ancora prima fino al 2011-2012, epoca a cui risalirebbero i reati-fine a lui contestati. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato. 1.1. Infondato è l'unico motivo di ricorso, relativo alla retrodatazione, ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., dell'efficacia dell'ordinanza cautelare emessa in ordine al reato associativo, al 4 marzo 2015, data in cui era stata emessa l'ordinanza applicativa della misura carceraria nell'ambito del procedimento per omicidio. Al riguardo, va evidenziato che il reato associativo nel presente procedimento è contestato al ricorrente come commesso con condotta perdurante: in riferimento, quindi, a epoca successiva all'esecuzione della prima ordinanza di custodia riguardante la menzionata vicenda onnicidiaria. In ordine alla tematica della "contestazione a catena" riguardante anche reati associativi, aventi natura permanente, e della prosecuzione della condotta criminosa contestata anche dopo l'esecuzione della prima ordinanza - rispetto alla cui data di esecuzione si pretenda far decorrere il termine di custodia della ordinanza "concatenata" - le Sezioni Unite (Sez. U, n. 14535 del 10/04/2007, Librato, Rv. 235910) hanno ribadito l'orientamento prevalente, secondo il quale la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. presuppone che i fatti oggetto dell'ordinanza rispetto alla quale operare la retrodatazione siano stati commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza, precisando che tale condizione non sussiste nell'ipotesi in cui l'ordinanza 3 successiva abbia ad oggetto la contestazione del reato di associazione di stampo mafioso con descrizione del momento temporale di commissione mediante una formula cosiddetta aperta, che faccia uso di locuzioni tali da indicare la persistente commissione del reato pur dopo l'emissione della prima ordinanza. Va, d'altronde, rilevato che soltanto rispetto a condotte illecite anteriori all'inizio della custodia cautelare disposta con la prima ordinanza può ragionevolmente operarsi la retrodatazione di misure adottate in un momento successivo, come si desume dalla lettera dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., che prende in considerazione solo i «fatti diversi commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza>>. Questa interpretazione è stata successivamente ribadita dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 48109 del 19/07/2018, Giorgi, n.m.), «considerando anche che non vi è stata alcuna altra decisione successiva che se ne sia discostata. Del resto, una diversa interpretazione avrebbe il poco comprensibile effetto di "coprire" con la retrodatazione la prosecuzione dell'attività criminale rispetto alla quale non potrebbero più essere utilizzate misure cautelari>>, ma con la precisazione che, a fronte di una contestazione aperta, «ben può il giudice o comunque l'indagato offrire una diversa ricostruzione del tempo di commissione del reato (e di cessazione della permanenza)». Trattasi di principi che il Collegio condivide e ribadisce. Il ricorrente, tuttavia, ha sostenuto che la contestazione andrebbe delimitata temporalmente fino al 2015, data del suo arresto e, anzi, ancora prima fino al 2011-2012, epoca a cui risalirebbero i reati-fine a lui contestati. Tale affermazione, però, risulta del tutto generica e insufficiente a dimostrare una diversa ricostruzione del tempo di commissione del reato. Al riguardo, va ricordato che, in tema di contestazioni a catena, ai fini della retrodatazione dei termini di decorrenza della custodia cautelare disposta per il reato di associazione mafiosa, il provvedimento coercitivo che limita la libertà personale dell'indagato determina una presunzione relativa di non interruzione della condotta partecipativa, la protrazione della quale, in presenza di concrete allegazioni difensive, deve essere desunta da concreti elementi dimostrativi (così Sez. 6, n.13568 del 29.11.2019, Rv. 278840; Sez. 1, n. 20135 del 16/12/2020, Ciancio, Rv. 281283). Orbene, nel caso in esame, il ricorrente non ha offerto concrete allegazioni che consentano di superare la presunzione relativa di non interruzione della condotta partecipativa, limitandosi a evidenziare la mera mancata consumazione di ulteriori reati-fine. Si tratta all'evidenza di un elemento del tutto generico e insufficiente a superare la presunzione relativa di non interruzione della condotta partecipativa, essendo pacifico che <<in materia di reati associativi, la commissione dei reati- fine, qualunque tipo essa sia, non è necessaria né ai fini della configurabilità dell'associazione prova sussistenza condotta partecipazione>> (Sez. 4, n. 11470 del 09/03/2021, Scarcello, Rv. 280703). 2. Al rigetto del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso 1'11/05/ 2022.