Ordinanza cautelare 4 luglio 2025
Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 02/03/2026, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00667/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01128/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1128 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Gianluca Zaccaria, con domicilio eletto presso il suo studio in Modica, V.lo Martino Spanzotti, n. 3;
contro
Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, Via Vecchia Ognina, n. 149;
per l’annullamento
del provvedimento AGEA prot. n. -OMISSIS- del 29 aprile 2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 la dott.ssa LA CC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con ricorso, ritualmente notificato e depositato, il sig. -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 29 aprile 2025, con cui l’Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura ha accertato “ la sussistenza del credito di questa Amministrazione pari ad € 37.329,75 oltre interessi per indebita percezione di contributi comunitari relativi al regime di Domanda Unica - campagne 2021 e 2023 ”;
- resiste al ricorso l’Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
- con memoria del 29 luglio 2025, parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione nel merito del ricorso, avendo l’Agenzia archiviato il procedimento a suo carico;
Ritenuto che, pertanto:
- al Collegio non resti che dichiarare l’improcedibilità del ricorso;
- la peculiarità e le circostanze della controversia possano giustificare la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità di parte ricorrente e di ogni soggetto citato.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
GI LE, Presidente
LA CC, Primo Referendario, Estensore
Andrea Maisano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA CC | GI LE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.