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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 15/01/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4719/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
-dott. Michele Guernelli - Presidente rel. est.
-dott. Vittorio Serra - Giudice
-dott. Roberta Dioguardi - Giudice
pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. 4719/2022 promossa da
(P.IVA ) in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante rappresentata e difesa ai sensi e Parte_2 per gli effetti dell'art.86 c.p.c. dagli Avv. Alfonso Amato e Stefano Crocamo ed elettivamente domiciliata in Sicignano degli Alburni, via Roma presso lo studio legale dei difensori.
- ATTRICE
Contro
(P.IVA Controparte_1
), in persona del legale rappresentante rappresentata e difesa ai P.IVA_2 CP_2 sensi e per gli effetti dell'art.86 c.p.c. dall'Avv. Leonardo Loreti ed elettivamente domiciliata in Bologna presso lo studio legale del difensore.
- CONVENUTA
1 DECISA SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 26 Settembre 2024.
CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
(breviter ) conveniva innanzi a questo Tribunale
[...] Parte_1
(breviter ) allo Controparte_1 CP_1
scopo di impugnare ex art. 2533 c.c. la delibera assembleare di esclusione del socio presa in data 25.02.2022.
Nella nota spedita ad si leggeva che la decisione era stata motivata dalla Parte_1 condotta della stessa in contrasto col divieto di concorrenza di cui all'art. 11 dello Statuto di , il quale alla lett. d) prevede l'esclusione del socio che svolga o CP_1 tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo Amministrativo.
Nella delibera di esclusione si rilevava che “(…) a prescindere dal quantitativo, irrisorio di scarsa qualità, conferito nell' annata castanicola appena trascorsa, come da PEC del
31.12.2021 a firma [ in contraddizione con la dichiarazione fatta Parte_2
a TV Stile dal direttore e Vice Presidente di (“castagneti in Parte_3 ripresa “)], si sono verificati episodi di concorrenza, come riportato anche nella PEC inviata il 22.12.2021 dall' avvocato Loreti all' attenzione del presidente sig.ra
[...]
che oltretutto è anche consigliere dell' .” Nella PEC Parte_2 CP_1 dell'Avvocato Loreti si richiamavano gli articoli statutari che impongono ad di conferire interamente i propri prodotti ad (art. 7 Parte_1 CP_1 lett. f) ed il patto di non concorrenza (art.11 lett. d), ponendo l'accento sulla violazione degli stessi in relazione all'intervista rilasciata dal sig. Pt_4
2 2. L'attrice lamentava l'illegittimità della delibera di esclusione in relazione all'art. 11 dello Statuto, sostenendo che l'intervista contestata era stata rilasciata dal Sig. il Pt_3
quale non riveste la qualità né di Presidente, né di direttore né di vicepresidente della cooperativa attrice e che, in ogni caso, dal testo dell'intervista citata nella delibera di esclusione non emergerebbero fatti concorrenziali, posto che dalla mera specificazione della destinazione del prodotto non potrebbe ritenersi sussistente neppure il tentativo di concorrenza sleale. Aggiungeva che, in ogni caso, aveva sempre Parte_1
conferito tutti i prodotti esclusivamente ad stessa sin dal 2010, così CP_1
come da previsioni statutarie (art.7 lett. f) e che non ci sarebbero state iniziative che potrebbero porsi, neanche in via astratta, come attività in concorrenza con la cooperativa convenuta, non potendosi desumere da alcun passaggio dell'intervista che i processi di sviluppo avvengano al di fuori della . CP_1
L'attrice aggiungeva che nella delibera di esclusione del socio, la convenuta non aveva nominato alcun operatore commerciale né indicato alcuna fattura di vendita di prodotti ad altre imprese operanti nell'ambito dello stesso mercato in cui opera la convenuta.
Sosteneva poi che l'esclusione del socio (“azione proditoria”) sarebbe frutto di una
“vendetta trasversale” generata da controversie intercorse tra il sig. CP_2
Consigliere delegato della , proponente ed estensore della impugnata CP_1
delibera di esclusione da socio, nonché consigliere delegato di AG s.p.a. (società capogruppo cui faceva riferimento ) ed il sig. , lamentando che CP_1 Parte_3
l'esclusione esulerebbe dalla violazione del divieto di non concorrenza, dovendo piuttosto farsi rientrare nella volontà di colpire per interposta persona il sig. Pt_3
trasforma e commercializza per lo più castagne, che per il 50% destina al mercato del fresco, per il 25% vengono trasformate per l' industria dolciaria e per il 25% sono destinate al secco sotto forma di farina (…); non vi è alcun cenno alla qualità di socio di ( alla quale andrebbe conferita, come CP_1 visto dinanzi, <il totale della produzione ortofrutticola ottenuta>) ed è di tutta evidenza- nelle parole del Direttore l' auspicio di di occupare quanto prima nuove quote di mercato ( Parte_3 Parte_1
< il nostro obiettivo futuro- conclude è quello di arrivare in tutte le case dei consumatori ed essere Pt_3 una filiera autentica che va dal produttore al consumatore >), ponendosi in plateale e conclamata concorrenza con . Quanto dedotto trova preciso riscontro anche nelle notizie pervenute ad CP_1
da autorevoli ed attendibili fonti locali e, nel progressivo impoverimento- qualitativo e CP_1 quantitativo- dei conferimenti effettuati da in nel corso dell' ultimo anno.” Parte_1 CP_1
3 Concludeva, pertanto, chiedendo di dichiarare l'illegittimità della delibera con cui l' decretava la espulsione del socio di e di disporre la CP_1 Parte_1
(re) integrazione di quest'ultima nella compagine sociale di . CP_1
3. In data 8.07.2023 si costituiva con comparsa di costituzione e risposta la cooperativa
, sostenendo che mai si era dissociata dalle CP_1 Parte_1 dichiarazioni di cui all'intervista e che in ogni caso: I) il Sig. si sarebbe Pt_3 autoattribuito nell'intervista la qualità di Direttore (doc. 6 p.1 ) II) CP_1
l'art. 27 dello Statuto di prevede che nel caso in cui vi sia un CDA, il Parte_1
consiglio elegga il Presidente ed il Vicepresidente. Nell'assemblea dei soci celebrata il
29.04.2021 si sarebbe dato atto alla candidatura del Sig. alla carica di Pt_3
vicepresidente, anche se non formalizzata, pur essendo pacifica la volontà assembleare in tal senso (doc. 3 ) III) l'attrice starebbe sviando l'attenzione da quelli che CP_1
sono i reali episodi di concorrenza. Negava che avesse conferito tutta la Parte_1
sua produzione ad , in quanto non tutte le fatture sarebbero state CP_1
destinate alla convenuta, come fatto palese dalla loro numerazione. A sostegno di ciò, quest'ultima allegava la lista di altri destinatari delle fatture (pag.5), tutte aziende operanti nello stesso settore merceologico di . CP_1
La convenuta aggiungeva che la condotta di , non avendo quest'ultima Parte_1
conferito tutti i prodotti ad , avrebbe creato uno sviamento di clientela, CP_1 vietata dall'art. 11 dello Statuto anche solo in forma tentata. Si sarebbe trattato peraltro di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. perché si gioverebbe del know how e Parte_1
delle informazioni commerciali carpite in anni di collaborazione.
Infine, allegava l'immagine presente nell'intervista oggetto di controversia, che presenta confezioni di castagne secche, fresche e farina di castagna a marchio Parte_1
Concludeva, dunque, chiedendo tanto di respingere la domanda dell'attrice, quanto di condannarla per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
4. Alla prima udienza del 15 settembre 2022 venivano concessi i termini per memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. L'attrice non depositava alcuna memoria, mentre la convenuta chiedeva ammettersi in via istruttoria l'acquisizione ex art. 210 c.p.c. e 2711 c.c. di tutte le fattura di vendita e tutti i d.d.t. emessi da in data compresa tra il 01.01.2021 Parte_1
4 e il 25.02.2022, la prova testimoniale e l'interrogatorio formale del l.r.p.t. di Parte_1
Il G.I. ammetteva l'esibizione ex art. 210 c.p.c. e l'interrogatorio formale della legale rappresentante di Parte_1
Non veniva accolta in quanto tardiva la richiesta della convenuta di produzione documentale del registro IVA dell'attrice, allegato ad un ricorso per d.i. della stessa attrice nei confronti della convenuta presso altro tribunale;
la causa era poi rimessa al collegio all'udienza cartolare del 26.9.2024 .
5. Nel merito la domanda non può essere accolta.
Avuto riguardo ai motivi di esclusione di dalla compagine sociale di Parte_1
, è evidente che la condotta contestata all'attrice non rimane confinata CP_1
alla singola intervista rilasciata dal sig. considerando che dal tenore letterale della Pt_3 delibera, essa viene comunque posta in relazione ad altri comportamenti tenuti dall'attrice ed in contrasto con l'art. 7 lett. f) e con l'art. 11 lett. d) dello Statuto di . CP_1
In tal senso la pec dell'avv. Loreti cui si rinvia nella delibera di esclusione cita la cessione ad altri soggetti dei prodotti ortofrutticoli di , e comunque la concorrenza Parte_1
e/o il tentativo di concorrenza nei confronti di . CP_1
6. Si osserva preliminarmente che non può predicarsi la nullità delle suddette disposizioni statutarie, poiché nel caso concreto il mancato conferimento della totalità della produzione della cooperativa attrice alla convenuta è solo uno degli indici dell'attività concorrenziale vietata posta in essere dall'attrice stessa, e non impedisce i “propositi di progresso” né “a precludere in assoluto ad una parte la possibilità di impiegare la propria capacità professionale nel settore economico di riferimento“, come la stessa rivendicata capacità produttiva da parte dell'attrice invece testimonia, nell'intervista stessa e nella corrispondenza prodotta, sia pure riversata a detta di , alla Parte_1
convenuta. Il divieto di concorrenza è peraltro statutariamente derogabile su autorizzazione dell'organo amministrativo.
Sono irrilevanti anche le considerazioni di sul contenzioso collaterale o Parte_1
sottostante relativo ad altre società collegate sia ad che ad Parte_1
5 , che esulano dalle motivazioni della delibera di esclusione di cui qui CP_1
si controverte.
Nonostante nel proprio atto di citazione parte attrice sostenga più volte di aver sempre conferito i propri prodotti esclusivamente ad , le evidenze CP_1
documentali acquisite smentiscono tale affermazione. Dall'esibizione ex art. 210 c.p.c. delle fatture emesse da (depositate oltre 60 gg. dopo rispetto al termine Parte_1
concesso dal G.I.) si evince come la stessa abbia più volte commercializzato i propri prodotti nei confronti di altre aziende, tutte operanti nel medesimo settore merceologico della (v. allegati del 24.05.2023). CP_1 Parte_1
Infatti le fatture esibite da parte attrice su ordine del giudice, pur ancora parziali sotto il profilo della numerazione (quindi l'ordine di esibizione può dirsi ancora parzialmente inottemperato, con le conseguenze di cui all'art. 210 pen. co. e 116 2° co. c.p.c. a carico dell'attrice), documentano la cessione a , Controparte_3 CP_4 [...]
Con
(aventi sede in Piemonte, Emilia, Sicilia) di prodotti CP_5 CP_7
ortofrutticoli vari, come castagne, limoni, fagioli, zucchine, peperoni, ecc. anche in ingenti quantità.
7. Ulteriore prova del mancato rispetto delle disposizioni statutarie viene in rilievo dall'analisi della fotografia presente nell'intervista contestata ad ed Parte_1
allegata in maniera nitida dalla convenuta nella propria comparsa di costituzione e risposta (pag.8). Tale immagine dimostra come l'attrice stia continuando a reclamizzare e commercializzare i prodotti in confezioni (anche di taglia modesta – gr. 400 - come si vede dalla foto e quindi presumibilmente vendibili al dettaglio) recanti la propria denominazione, in particolare castagne, in palese violazione del patto di non concorrenza di cui all'art. 11 lett. d) dello Statuto.
8. Per quanto riguarda la posizione ricoperta dal sig. pur non essendo egli Pt_3
formalmente il vicepresidente di , la sua auto-qualificazione di “direttore” Parte_1 nell'intervista doc. 4 parte convenuta, unitamente al fatto che nel verbale dell'assemblea dei soci del 29.04.2021 vi è stata la sua candidatura, è tale da ingenerare la percezione esterna del fatto che egli ricopra un ruolo apicale all'interno della cooperativa, di cui peraltro è formalmente consigliere (cfr. visura RI doc. 6 convenuta). Peraltro, lo stesso
6 sig. all'interno dell'intervista ha dichiarato che l'obiettivo futuro di Pt_3
è quello di arrivare “in tutte le case dei consumatori ed essere una filiera Parte_1 autentica che va dal produttore al consumatore”, senza far riferimento alcuno ad
, lasciando dunque presumere che la cooperativa commercializzi i CP_1
propri prodotti in maniera autonoma.
9. Altro rilievo merita l'interrogatorio formale della legale rappresentante pro tempore di
, che appare in palese contraddizione con quanto emerge dalle prove Parte_1
documentali allegate dalla convenuta, la quale ha invece assolto in maniera precisa e puntuale il proprio onere probatorio.
Tutte le precedenti circostanze, che non sono neppure state fatte oggetto di contestazione dalla cooperativa attrice- venendo in rilievo anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c.- dimostrano la piena legittimità della delibera di esclusione presa da , giacché CP_1
rendono evidente il mancato rispetto dell'art. 11 lett. d) dello Statuto sociale della cooperativa.
10. Non sono quindi necessarie neppure le integrazioni istruttorie anche ultimamente richieste da parte convenuta, peraltro osservandosi la correttezza della ritenuta tardività della produzione documentale del registro IVA di parte attrice, per i motivi già espressi a suo tempo dal G.I..
11. Sulle spese processuali, va infine accolta anche la domanda della convenuta vittoriosa ex art. 96 c.p.c. 3° co. nei confronti della parte attrice, che ha agito – pur negandolo - nella consapevolezza d'aver ceduto autonomamente a terzi una parte dei propri prodotti, in concorrenza con la convenuta, con condanna ad una somma - equitativamente determinata - pari alle spese di lite liquidate in dispositivo (valori fra il minimo e il medio, scaglione indeterminabile, complessità bassa).
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. Rigetta le domande di nei Parte_1
confronti di;
Controparte_1
7 2. Condanna alla rifusione delle Parte_1
spese di lite di , che si Controparte_1
liquidano in euro 1.063 di anticipazioni ed euro 6.500 di compensi, oltre spese generali
15%, CP ed IVA se dovuta;
3. Condanna al pagamento di Parte_1
euro 6.500 in favore di ex Controparte_1
art. 96, 3° co. c.p.c..
Bologna, 15.01.2025
Il Pres. rel. est.
Dott. Michele Guernelli
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 l' avvocato Loreti, specificava “ Una recente intervista apparsa sulla testata < Fresh Plaza > in data 24.11.2021 descrive come una vivace realtà produttiva nata nel 2009 che < lavora, Parte_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
-dott. Michele Guernelli - Presidente rel. est.
-dott. Vittorio Serra - Giudice
-dott. Roberta Dioguardi - Giudice
pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. 4719/2022 promossa da
(P.IVA ) in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante rappresentata e difesa ai sensi e Parte_2 per gli effetti dell'art.86 c.p.c. dagli Avv. Alfonso Amato e Stefano Crocamo ed elettivamente domiciliata in Sicignano degli Alburni, via Roma presso lo studio legale dei difensori.
- ATTRICE
Contro
(P.IVA Controparte_1
), in persona del legale rappresentante rappresentata e difesa ai P.IVA_2 CP_2 sensi e per gli effetti dell'art.86 c.p.c. dall'Avv. Leonardo Loreti ed elettivamente domiciliata in Bologna presso lo studio legale del difensore.
- CONVENUTA
1 DECISA SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 26 Settembre 2024.
CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
(breviter ) conveniva innanzi a questo Tribunale
[...] Parte_1
(breviter ) allo Controparte_1 CP_1
scopo di impugnare ex art. 2533 c.c. la delibera assembleare di esclusione del socio presa in data 25.02.2022.
Nella nota spedita ad si leggeva che la decisione era stata motivata dalla Parte_1 condotta della stessa in contrasto col divieto di concorrenza di cui all'art. 11 dello Statuto di , il quale alla lett. d) prevede l'esclusione del socio che svolga o CP_1 tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo Amministrativo.
Nella delibera di esclusione si rilevava che “(…) a prescindere dal quantitativo, irrisorio di scarsa qualità, conferito nell' annata castanicola appena trascorsa, come da PEC del
31.12.2021 a firma [ in contraddizione con la dichiarazione fatta Parte_2
a TV Stile dal direttore e Vice Presidente di (“castagneti in Parte_3 ripresa “)], si sono verificati episodi di concorrenza, come riportato anche nella PEC inviata il 22.12.2021 dall' avvocato Loreti all' attenzione del presidente sig.ra
[...]
che oltretutto è anche consigliere dell' .” Nella PEC Parte_2 CP_1 dell'Avvocato Loreti si richiamavano gli articoli statutari che impongono ad di conferire interamente i propri prodotti ad (art. 7 Parte_1 CP_1 lett. f) ed il patto di non concorrenza (art.11 lett. d), ponendo l'accento sulla violazione degli stessi in relazione all'intervista rilasciata dal sig. Pt_4
2 2. L'attrice lamentava l'illegittimità della delibera di esclusione in relazione all'art. 11 dello Statuto, sostenendo che l'intervista contestata era stata rilasciata dal Sig. il Pt_3
quale non riveste la qualità né di Presidente, né di direttore né di vicepresidente della cooperativa attrice e che, in ogni caso, dal testo dell'intervista citata nella delibera di esclusione non emergerebbero fatti concorrenziali, posto che dalla mera specificazione della destinazione del prodotto non potrebbe ritenersi sussistente neppure il tentativo di concorrenza sleale. Aggiungeva che, in ogni caso, aveva sempre Parte_1
conferito tutti i prodotti esclusivamente ad stessa sin dal 2010, così CP_1
come da previsioni statutarie (art.7 lett. f) e che non ci sarebbero state iniziative che potrebbero porsi, neanche in via astratta, come attività in concorrenza con la cooperativa convenuta, non potendosi desumere da alcun passaggio dell'intervista che i processi di sviluppo avvengano al di fuori della . CP_1
L'attrice aggiungeva che nella delibera di esclusione del socio, la convenuta non aveva nominato alcun operatore commerciale né indicato alcuna fattura di vendita di prodotti ad altre imprese operanti nell'ambito dello stesso mercato in cui opera la convenuta.
Sosteneva poi che l'esclusione del socio (“azione proditoria”) sarebbe frutto di una
“vendetta trasversale” generata da controversie intercorse tra il sig. CP_2
Consigliere delegato della , proponente ed estensore della impugnata CP_1
delibera di esclusione da socio, nonché consigliere delegato di AG s.p.a. (società capogruppo cui faceva riferimento ) ed il sig. , lamentando che CP_1 Parte_3
l'esclusione esulerebbe dalla violazione del divieto di non concorrenza, dovendo piuttosto farsi rientrare nella volontà di colpire per interposta persona il sig. Pt_3
trasforma e commercializza per lo più castagne, che per il 50% destina al mercato del fresco, per il 25% vengono trasformate per l' industria dolciaria e per il 25% sono destinate al secco sotto forma di farina (…); non vi è alcun cenno alla qualità di socio di ( alla quale andrebbe conferita, come CP_1 visto dinanzi, <il totale della produzione ortofrutticola ottenuta>) ed è di tutta evidenza- nelle parole del Direttore l' auspicio di di occupare quanto prima nuove quote di mercato ( Parte_3 Parte_1
< il nostro obiettivo futuro- conclude è quello di arrivare in tutte le case dei consumatori ed essere Pt_3 una filiera autentica che va dal produttore al consumatore >), ponendosi in plateale e conclamata concorrenza con . Quanto dedotto trova preciso riscontro anche nelle notizie pervenute ad CP_1
da autorevoli ed attendibili fonti locali e, nel progressivo impoverimento- qualitativo e CP_1 quantitativo- dei conferimenti effettuati da in nel corso dell' ultimo anno.” Parte_1 CP_1
3 Concludeva, pertanto, chiedendo di dichiarare l'illegittimità della delibera con cui l' decretava la espulsione del socio di e di disporre la CP_1 Parte_1
(re) integrazione di quest'ultima nella compagine sociale di . CP_1
3. In data 8.07.2023 si costituiva con comparsa di costituzione e risposta la cooperativa
, sostenendo che mai si era dissociata dalle CP_1 Parte_1 dichiarazioni di cui all'intervista e che in ogni caso: I) il Sig. si sarebbe Pt_3 autoattribuito nell'intervista la qualità di Direttore (doc. 6 p.1 ) II) CP_1
l'art. 27 dello Statuto di prevede che nel caso in cui vi sia un CDA, il Parte_1
consiglio elegga il Presidente ed il Vicepresidente. Nell'assemblea dei soci celebrata il
29.04.2021 si sarebbe dato atto alla candidatura del Sig. alla carica di Pt_3
vicepresidente, anche se non formalizzata, pur essendo pacifica la volontà assembleare in tal senso (doc. 3 ) III) l'attrice starebbe sviando l'attenzione da quelli che CP_1
sono i reali episodi di concorrenza. Negava che avesse conferito tutta la Parte_1
sua produzione ad , in quanto non tutte le fatture sarebbero state CP_1
destinate alla convenuta, come fatto palese dalla loro numerazione. A sostegno di ciò, quest'ultima allegava la lista di altri destinatari delle fatture (pag.5), tutte aziende operanti nello stesso settore merceologico di . CP_1
La convenuta aggiungeva che la condotta di , non avendo quest'ultima Parte_1
conferito tutti i prodotti ad , avrebbe creato uno sviamento di clientela, CP_1 vietata dall'art. 11 dello Statuto anche solo in forma tentata. Si sarebbe trattato peraltro di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. perché si gioverebbe del know how e Parte_1
delle informazioni commerciali carpite in anni di collaborazione.
Infine, allegava l'immagine presente nell'intervista oggetto di controversia, che presenta confezioni di castagne secche, fresche e farina di castagna a marchio Parte_1
Concludeva, dunque, chiedendo tanto di respingere la domanda dell'attrice, quanto di condannarla per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
4. Alla prima udienza del 15 settembre 2022 venivano concessi i termini per memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. L'attrice non depositava alcuna memoria, mentre la convenuta chiedeva ammettersi in via istruttoria l'acquisizione ex art. 210 c.p.c. e 2711 c.c. di tutte le fattura di vendita e tutti i d.d.t. emessi da in data compresa tra il 01.01.2021 Parte_1
4 e il 25.02.2022, la prova testimoniale e l'interrogatorio formale del l.r.p.t. di Parte_1
Il G.I. ammetteva l'esibizione ex art. 210 c.p.c. e l'interrogatorio formale della legale rappresentante di Parte_1
Non veniva accolta in quanto tardiva la richiesta della convenuta di produzione documentale del registro IVA dell'attrice, allegato ad un ricorso per d.i. della stessa attrice nei confronti della convenuta presso altro tribunale;
la causa era poi rimessa al collegio all'udienza cartolare del 26.9.2024 .
5. Nel merito la domanda non può essere accolta.
Avuto riguardo ai motivi di esclusione di dalla compagine sociale di Parte_1
, è evidente che la condotta contestata all'attrice non rimane confinata CP_1
alla singola intervista rilasciata dal sig. considerando che dal tenore letterale della Pt_3 delibera, essa viene comunque posta in relazione ad altri comportamenti tenuti dall'attrice ed in contrasto con l'art. 7 lett. f) e con l'art. 11 lett. d) dello Statuto di . CP_1
In tal senso la pec dell'avv. Loreti cui si rinvia nella delibera di esclusione cita la cessione ad altri soggetti dei prodotti ortofrutticoli di , e comunque la concorrenza Parte_1
e/o il tentativo di concorrenza nei confronti di . CP_1
6. Si osserva preliminarmente che non può predicarsi la nullità delle suddette disposizioni statutarie, poiché nel caso concreto il mancato conferimento della totalità della produzione della cooperativa attrice alla convenuta è solo uno degli indici dell'attività concorrenziale vietata posta in essere dall'attrice stessa, e non impedisce i “propositi di progresso” né “a precludere in assoluto ad una parte la possibilità di impiegare la propria capacità professionale nel settore economico di riferimento“, come la stessa rivendicata capacità produttiva da parte dell'attrice invece testimonia, nell'intervista stessa e nella corrispondenza prodotta, sia pure riversata a detta di , alla Parte_1
convenuta. Il divieto di concorrenza è peraltro statutariamente derogabile su autorizzazione dell'organo amministrativo.
Sono irrilevanti anche le considerazioni di sul contenzioso collaterale o Parte_1
sottostante relativo ad altre società collegate sia ad che ad Parte_1
5 , che esulano dalle motivazioni della delibera di esclusione di cui qui CP_1
si controverte.
Nonostante nel proprio atto di citazione parte attrice sostenga più volte di aver sempre conferito i propri prodotti esclusivamente ad , le evidenze CP_1
documentali acquisite smentiscono tale affermazione. Dall'esibizione ex art. 210 c.p.c. delle fatture emesse da (depositate oltre 60 gg. dopo rispetto al termine Parte_1
concesso dal G.I.) si evince come la stessa abbia più volte commercializzato i propri prodotti nei confronti di altre aziende, tutte operanti nel medesimo settore merceologico della (v. allegati del 24.05.2023). CP_1 Parte_1
Infatti le fatture esibite da parte attrice su ordine del giudice, pur ancora parziali sotto il profilo della numerazione (quindi l'ordine di esibizione può dirsi ancora parzialmente inottemperato, con le conseguenze di cui all'art. 210 pen. co. e 116 2° co. c.p.c. a carico dell'attrice), documentano la cessione a , Controparte_3 CP_4 [...]
Con
(aventi sede in Piemonte, Emilia, Sicilia) di prodotti CP_5 CP_7
ortofrutticoli vari, come castagne, limoni, fagioli, zucchine, peperoni, ecc. anche in ingenti quantità.
7. Ulteriore prova del mancato rispetto delle disposizioni statutarie viene in rilievo dall'analisi della fotografia presente nell'intervista contestata ad ed Parte_1
allegata in maniera nitida dalla convenuta nella propria comparsa di costituzione e risposta (pag.8). Tale immagine dimostra come l'attrice stia continuando a reclamizzare e commercializzare i prodotti in confezioni (anche di taglia modesta – gr. 400 - come si vede dalla foto e quindi presumibilmente vendibili al dettaglio) recanti la propria denominazione, in particolare castagne, in palese violazione del patto di non concorrenza di cui all'art. 11 lett. d) dello Statuto.
8. Per quanto riguarda la posizione ricoperta dal sig. pur non essendo egli Pt_3
formalmente il vicepresidente di , la sua auto-qualificazione di “direttore” Parte_1 nell'intervista doc. 4 parte convenuta, unitamente al fatto che nel verbale dell'assemblea dei soci del 29.04.2021 vi è stata la sua candidatura, è tale da ingenerare la percezione esterna del fatto che egli ricopra un ruolo apicale all'interno della cooperativa, di cui peraltro è formalmente consigliere (cfr. visura RI doc. 6 convenuta). Peraltro, lo stesso
6 sig. all'interno dell'intervista ha dichiarato che l'obiettivo futuro di Pt_3
è quello di arrivare “in tutte le case dei consumatori ed essere una filiera Parte_1 autentica che va dal produttore al consumatore”, senza far riferimento alcuno ad
, lasciando dunque presumere che la cooperativa commercializzi i CP_1
propri prodotti in maniera autonoma.
9. Altro rilievo merita l'interrogatorio formale della legale rappresentante pro tempore di
, che appare in palese contraddizione con quanto emerge dalle prove Parte_1
documentali allegate dalla convenuta, la quale ha invece assolto in maniera precisa e puntuale il proprio onere probatorio.
Tutte le precedenti circostanze, che non sono neppure state fatte oggetto di contestazione dalla cooperativa attrice- venendo in rilievo anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c.- dimostrano la piena legittimità della delibera di esclusione presa da , giacché CP_1
rendono evidente il mancato rispetto dell'art. 11 lett. d) dello Statuto sociale della cooperativa.
10. Non sono quindi necessarie neppure le integrazioni istruttorie anche ultimamente richieste da parte convenuta, peraltro osservandosi la correttezza della ritenuta tardività della produzione documentale del registro IVA di parte attrice, per i motivi già espressi a suo tempo dal G.I..
11. Sulle spese processuali, va infine accolta anche la domanda della convenuta vittoriosa ex art. 96 c.p.c. 3° co. nei confronti della parte attrice, che ha agito – pur negandolo - nella consapevolezza d'aver ceduto autonomamente a terzi una parte dei propri prodotti, in concorrenza con la convenuta, con condanna ad una somma - equitativamente determinata - pari alle spese di lite liquidate in dispositivo (valori fra il minimo e il medio, scaglione indeterminabile, complessità bassa).
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. Rigetta le domande di nei Parte_1
confronti di;
Controparte_1
7 2. Condanna alla rifusione delle Parte_1
spese di lite di , che si Controparte_1
liquidano in euro 1.063 di anticipazioni ed euro 6.500 di compensi, oltre spese generali
15%, CP ed IVA se dovuta;
3. Condanna al pagamento di Parte_1
euro 6.500 in favore di ex Controparte_1
art. 96, 3° co. c.p.c..
Bologna, 15.01.2025
Il Pres. rel. est.
Dott. Michele Guernelli
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 l' avvocato Loreti, specificava “ Una recente intervista apparsa sulla testata < Fresh Plaza > in data 24.11.2021 descrive come una vivace realtà produttiva nata nel 2009 che < lavora, Parte_1