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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 24/06/2025, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 606/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enrico Legnini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 606 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022, promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ) ed Parte_1 C.F._1 ivi residente nel Cortile Varisano n. 15, elettivamente domiciliato in Canicattì, Via Capitano Maira n.
33, presso lo studio professionale dell'Avv. Angelo Pietro Bruccheri (C.F. e C.F._2 dell'Avv. Carmelo Luca Lalomia (C.F. ) che lo rappresentano e difendono C.F._3 giusta procura allegata all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE
contro
.G.V.S., (C.F. ; P.I. ), con sede Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 in Bologna, via Stalingrado n. 45, in persona del legale rappresentante, per essa, del suo Procuratore
Dr. elettivamente domiciliata in Licata, Corso Umberto n. 126, presso lo Controparte_2 studio professionale dell'Avv. Luigi Ciotta (C.F. ) che la rappresenta e C.F._4 difende giusta procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice: “PIACCIA AL TRIBUNALE disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, - ritenere e dichiarare che in data 28/03/2019, alle ore 18,30 circa, in territorio del Comune di Racalmuto (AG), nel restringimento della carreggiata della S.S. 640, nei pressi del bivio per Racalmuto/Grotte ubicato al Km 23+300, si è verificato il sinistro descritto in narrativa che ha visto coinvolto il motociclo Honda Hornet targato BB23849, sulla quale viaggiava l'odierno attore, ed un veicolo rimasto ignoto, così come il suo conducente;
- ritenere e dichiarare che il
Pag. 1 a 15 suindicato sinistro si è verificato per esclusiva responsabilità e colpa del conducente del veicolo rimasto ignoto per avere tenuto una condotta di guida imprudente ed in violazione delle prescrizioni dettate nel tratto di strada oggetto di restringimento, con ciò inducendo il conducente del motociclo de quo ad effettuare una repentina manovra per evitare di essere travolto andando poi a sbattere contro una segnaletica stradale posta alla sua destra per poi rovinare a terra;
- ritenere e dichiarare che a seguito del suindicato sinistro il sig. ha patito delle lesioni personali che Parte_1 hanno determinato un danno non patrimoniale da invalidità permanente nella misura del 16%, un'invalidità temporanea nella misura di giorni 34 di ITA, di giorni 30 di ITP al 75 %, di giorni 30 di ITP al 50%, di giorni 30 di ITP al 25%, nonché un ulteriore danno non patrimoniale per il patema
d'animo, dolore, sofferenze e disagi vari subiti e, conseguentemente - condannare ex art. 283, comma
1, lett. a), D. L.vo n° 209/2005, la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, nella qualità di impresa designata dall'I.V.A.S.S. alla gestione ed al risarcimento dei danni verificatisi a seguito dei sinistri avvenuti nella Regione Sicilia, a risarcire in favore dell'attore: i danni patrimoniali subiti per spese mediche e terapeutiche ammontanti ad €
1.151,48; i danni non patrimoniali conseguiti per invalidità permanente nella misura del 16%, nonchè per il patema d'animo, il dolore, le sofferenze ed i disagi vari subiti dall'attore quantificati nella misura ritenuta più equa, nonché, ulteriormente, l'adeguamento del danno in virtù della sua
c.d. personalizzazione;
i danni non patrimoniali per invalidità temporanea assoluta di giorni 34 ed invalidità temporanea relativa di giorni 30 al 75%, 30 giorni al 50% e di giorni 30 al 25%; le spese
e competenze legali per la fase stragiudiziale di € 4.320,00 e di attivazione della negoziazione assistita di € 960,00 della presente controversia, o nella diversa maggiore o minore somma complessiva ritenuta di giustizia;
- condannare, inoltre, la convenuta al pagamento degli interessi legali maturati e maturandi nella misura prevista dall'art. 1284, comma 1 c.c. dal giorno dell'evento fino all'introduzione del giudizio (28/2/2022) e da tale momento fino all'effettivo soddisfo nella misura maggiorata di cui all'art. 1284, c. 4, c.c.; - condannare, infine, la Controparte_1 al pagamento di una somma compensativa dell'intervenuta ed intervenenda svalutazione
[...] monetaria da liquidarsi secondo gli indici ISTAT come maggior danno;
- con vittoria di spese e compensi secondo l'allegata nota.”
Nell'interesse di parte convenuta: “Voglia l'On.le Tribunale Adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa -in via preliminare, ritenere e dichiarare, per le ragioni esposte, la nullità dell'atto di citazione nonché il difetto di legittimazione passiva del Fondo di Garanzia;
-in ogni caso, nel merito rigettare la avversata domanda perché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, perché inveridica e non provata;
-in via del tutto gradata, in ogni caso ridotta in punto di quantum debeatur ed in ogni caso ritenuta la ben prevalente responsabilità concorsuale del conducente del motociclo,
Pag. 2 a 15 accoglierla limitatamente a quanto verrà giudizialmente accertato;
-con condanna di controparte al pagamento delle spese processuali;
-con condanna di controparte, ex art. 96 c.p.c., al pagamento delle ulteriori somme da liquidarsi equitativamente.”
MOTIVAZIONE
1. L'oggetto del giudizio
1.1. Con atto di citazione notificato in data 28/02/2022, ha convenuto in Parte_1 giudizio in qualità di impresa designata per la liquidazione dei sinistri a Controparte_1 carico del “Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada”, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza del sinistro stradale avvenuto in Agrigento, sulla S.S. 640, al km 23+300, all'altezza del bivio per il Comune di
Racalmuto, intorno alle ore 18,30 circa del 28 marzo 2019.
1.2. Ha riferito la parte attrice che, nelle circostanze di tempo e luogo sopra indicate, mentre si trovava a bordo del suo motociclo Honda Hornet targato BB23849, veniva raggiunto da tergo da un'autovettura BMW di colore scuro che, nonostante il restringimento stradale per lavori in corso, violando il divieto di sorpasso, proseguiva la marcia a velocità elevata, costringendolo a spostarsi repentinamente verso destra per evitare di essere travolto, andando ad impattare con la parte destra del manubrio contro le segnaletiche provvisorie apposte a delimitazione del restringimento, cadendo rovinosamente al suolo, mentre l'autovettura non identificata si dileguava senza prestare soccorso.
1.3. La parte attrice ha affermato di aver subito, a causa del sinistro, conseguenze lesive descritte come segue: “politrauma con fratture massiccio facciale nella parete anteriore e laterale del seno mascellare sx con emoseno, un trauma contusivo caviglia-piede con ampia f.l.c. con perdita di sostanza cutanea regione dorsale piede dx, frattura F2 del 1^ dito piede dx, frattura scomposta dell'estremo acromiale della clavicola dx, trauma contusivo polso-mano dx, trauma toracico con frattura dell'arco posteriore della 1^ costa a dx” dai quali ne è scaturito un danno biologico quantificato nella misura del 16% ed una conseguente invalidità temporanea assoluta di giorni 40 ed un'invalidità temporanea parziale di giorni 30 al 50% e giorni 20 al 25%”.
1.4. Ha aggiunto l'attore di aver avanzato richiesta di risarcimento nei confronti della compagnia in qualità di impresa designata dall'IVAS per la gestione del Controparte_1
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, provvedendo a comunicare, in un secondo momento, l'archiviazione del procedimento penale essendo rimasti ignoti gli autori del reato.
Ha inoltre riferito che la compagnia assicuratrice ha ritenuto di non poter accogliere la richiesta di risarcimento in quanto non provata la legittimazione passiva del FGVS.
Pag. 3 a 15
1.5. L'odierno attore ha affermato che la responsabilità del sinistro andrebbe posta in via esclusiva a carico del veicolo ignoto e ha chiesto di condannare la quale Controparte_1 CP_1 impresa designata alla liquidazione dei sinistri a carico del FGVS, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti a causa del sinistro, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
1.6. La società costituendosi in giudizio, ha eccepito in primo luogo Controparte_1 la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto della domanda. Ha lamentato in particolare la mancata indicazione, da parte dell'attore, dell'effettivo ammontare del risarcimento richiesto, la mancata “quantificazione” delle singole voci di danno, la mancata precisazione dei “criteri determinativi” di tali voci.
1.7. La società convenuta ha inoltre eccepito il difetto di legittimazione passiva del Fondo di
Garanzia delle Vittime della Strada.
1.8. Nel merito, la società convenuta ha affermato che i danni fisici lamentati dal sarebbero Pt_1 stati conseguenza di una caduta autonoma dello stesso. L'odierno attore, in base alla prospettazione della convenuta, percorrendo la SS 640 alla guida del suo motociclo, ad elevata velocità, non avvedendosi del restringimento della carreggiata, avrebbe autonomamente urtato, con la parte anteriore destra della moto, la segnaletica provvisoria presente sulla carreggiata, per poi, di seguito, rovinare a terra. Tale dinamica sarebbe confermata dalle annotazioni contenute nel verbale redatto dagli agenti della Polizia di Stato – Sez. Polizia Stradale di Caltanissetta che, intervenuti sui luoghi, avrebbero elevato a carico del sig. una sanzione per le Pt_1 infrazioni di cui agli artt. 141 commi 2 e 11 e 15 commi 1 e 2 CdS, dunque per aver omesso, nell'occorso, di conservare il controllo del proprio veicolo nonché per aver danneggiato la segnaletica stradale ivi esistente e non avrebbero rilevato “…tracce della presenza di terzi coinvolti o comunque costituente parte attiva nella presunta turbativa alla circolazione stradale”.
Tale prospettazione sarebbe confermata dal verbale del pronto soccorso.
1.9. La società convenuta ha inoltre affermato che sarebbe inverosimile che il testimone oculare indicato da parte attrice non abbia potuto identificare l'investitore né annotare la targa del veicolo, e ciò in ragione della “ristrettezza del luogo” e della “oggettiva difficoltà di potersi in esso dare alla fuga”.
1.10. Sulla base di tale ricostruzione, la società convenuta ha chiesto il rigetto della domanda attorea sia per il mancato coinvolgimento di veicolo rimasto ignoto, sia per la mancata collaborazione del danneggiato nell'individuazione dell'eventuale responsabile del sinistro. In subordine, la convenuta ha chiesto la riduzione del risarcimento in ragione della corresponsabilità dello stesso
Pag. 4 a 15 per avere questi, attraverso una condotta di guida disaccorta ed imprudente, finito con Pt_1 il contribuire in maniera determinante al verificarsi dell'evento.
1.11. Con riferimento al danno-conseguenza, la società convenuta ha contestato la valutazione medico-legale delle lesioni e dell'invalidità temporanea indicata da parte attrice. Ha inoltre dedotto che non spetterebbe all'attore il risarcimento delle spese legali per la fase stragiudiziale che ha preceduto l'instaurazione del presente giudizio.
1.12. Da ultimo, la società convenuta ha chiesto la condanna dell'attore al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. All'udienza di prima comparizione delle parti, la parte attrice ha a sua volta chiesto la condanna della convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
1.13. Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., è stata assunta la prova orale ammessa ed è stata disposta una CTU medico-legale.
1.14. La causa è stata successivamente trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti e sopra trascritte, con assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
1.15. Ciò premesso, ritiene il Tribunale che la domanda risarcitoria svolta da parte attrice sia fondata nei limiti e per le ragioni di seguito esposti.
2. Sull'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163, comma IV c.p.c.
2.1. Ritiene in primo luogo il Tribunale che l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata da parte convenuta sia infondata e debba essere disattesa.
2.2. La parte convenuta afferma che la nullità dell'atto introduttivo discenderebbe dalla mancata indicazione, da parte dell'attore, dell'effettivo ammontare del risarcimento richiesto, dalla mancata “quantificazione” delle singole voci di danno, dalla mancata precisazione dei “criteri determinativi” di tali voci.
2.3. Deve essere data continuità sul punto, al principio di diritto in base al quale la nullità della citazione per omessa od incerta determinazione del 'petitum' (art.164, comma quarto, cod. proc. civ.), inteso, sotto il profilo formale, come il provvedimento giurisdizionale richiesto dall'attore,
e, sotto quello sostanziale, come il bene della vita del quale si chiede il riconoscimento, non sussiste qualora, nell'atto introduttivo del giudizio, non sia stata esattamente quantificata, monetariamente, la pretesa, se l'attore abbia indicato i titoli dai quali la stessa trae fondamento, permettendo in tal modo al convenuto di formulare in via immediata ed esauriente le proprie difese (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7074 del 05/04/2005 (Rv. 580230 - 01); Sez. 3, Sentenza n.
12567 del 28/05/2009 (Rv. 608542 - 01); Sez. L - , Sentenza n. 26873 del 14/11/2017 (Rv.
646153 - 01)).
Pag. 5 a 15
2.4. Nel caso di specie, la parte attrice ha adeguatamente esposto il titolo della sua pretesa, descrivendo in modo accurato la dinamica del sinistro. Tanto è confermato dalla stessa condotta processuale della società convenuta che ha potuto costituirsi in giudizio spiegando accurate difese nel merito. La parte attrice ha inoltre compiutamente allegato il danno-conseguenza di cui ha chiesto il ristoro, esponendo le conseguenze sulla sua integrità psico-fisica derivate dal sinistro, oltre alle spese mediche e legali derivate dall'accaduto. Ne consegue che la mancata indicazione del quantum dell'obbligazione risarcitoria non incide sulla validità dell'atto introduttivo. Neppure rileva la mancata indicazione dei criteri da impiegare per la conversione delle conseguenze psico-fisiche del sinistro in un valore monetario, trattandosi di questione che investe invece l'esercizio del potere officioso del giudice di determinazione equitativa del danno.
3. Sull'eccezione relativa alla carenza di legittimazione passiva del FGVS
3.1. L'eccezione sollevata da parte convenuta in relazione all'affermata carenza di legittimazione passiva del è priva di fondamento. Le difese della convenuta si Parte_2
appuntano infatti sulla ritenuta mancata dimostrazione del coinvolgimento di un veicolo antagonista rimasto ignoto o comunque sulla diligenza impiegata dal danneggiato nell'identificazione del veicolo antagonista.
3.2. Ritiene il Tribunale che tali questioni attengano al merito della controversia ed in particolare alla valutazione sulla fondatezza della prospettazione attorea e non già al profilo della legitimatio ad causam e che dunque in sede di merito debbano essere affrontate e risolte.
4. Esame nel merito della domanda di parte attrice
4.1. Tutto ciò premesso, ritiene il Tribunale che la domanda avanzata dalla parte attrice sia fondata e debba essere accolta per le ragioni che seguono.
4.2. Va innanzitutto ricordato che, ai sensi dell'art. 283, comma 1, lett. a) del D. Lgs, 209 del 2005, il Fondo di garanzia per le vittime della strada, risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nel caso in cui il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato.
4.3. In tale ipotesi, spetta comunque al danneggiato, per regola generale, l'onere di provare il fatto generatore del danno (che il sinistro è stato cagionato dal veicolo inidentificato) e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo è rimasto sconosciuto (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 10540 del 19/04/2023 (Rv. 667410 - 01)
4.4. Deve ritenersi che nel caso di specie la parte attrice abbia assolto l'onere probatorio su di essa gravante.
4.5. Occorre brevemente ripercorrere l'esito dell'istruttoria:
Pag. 6 a 15 dal “prontuario per le annotazioni e gli accertamenti urgenti” redatto dagli agenti della
Polizia stradale di Caltanissetta, depositato dalla parte attrice, emerge che in data
28/3/2018, fu eseguito un intervento in Racalmuto, sulla S.S. 640 al km 23+300. La chiamata risale alle ore 18.55, l'intervento alle 19.40. Gli agenti verbalizzanti annotano di aver acquisito dal danneggiato, odierno attore, le seguenti informazioni: alla guida della mia moto Honda Hornet 600 targata BB23849 venivo dal Parte_3
andavo verso Favara. Giunto allo svincolo di Grotte, k 23+300 circa della SS 640, versi ke 18,30, stavo percorrendo il restringimento e dopo 10 mt, circa mi sorpassa una BMW serie 3 di colore grigio e istintivamente mi sono spostato verso dx urtando il cartello di obbligo (freccia di colore blu) sono volato e rialzatomi non trovavo la moto. Si sono fermati dei passanti che hanno chiamato l'ambulanza. Voglio precisare che facevo uso del casco, guanti e procedevo a velocità ridotta. Non ho altro da aggiungere e mi trovo al pronto soccorso”. I verbalizzanti hanno annotato che la strada era pianeggiante, in asfalto e asciutta;
che si trattava di carreggiata a senso unico di marcia, corsia di marcia normale, corsia di sorpasso, banchina percorribile (a sinistra), corsia di emergenza (a destra), caratterizzata da segnaletica di restringimento e da un segnale mobile di obbligo di direzione e due segnali di indicazione rettangolari sormontati da segnale luminoso lampeggiante. Sul luogo del sinistro vi era un restringimento di carreggiata per lavori regolarmente segnalato. Contro la cartellonistica provvisoria si è verificato l'urto del motociclo condotto dall'odierno attore che ha fatto perdere a quest'ultimo il controllo del veicolo con scivolamento sull'asfalto. La moto veniva rinvenuta “poco più avanti”. Il danneggiato veniva soccorso da alcuni passanti.
In data 14/6/2019, sono state assunte dalla Polizia Stradale di Caltanissetta sommarie informazioni da che ha dichiarato: in data 28/3/2019, alle ore 18,30 Testimone_1
circa mi trovavo a percorrere la SS 640 in direzione Agrigento a bordo dell'autovettura
Nissan Qashqai targata EW797TR intestata a mia moglie . Giunto nel CP_3
tratto rettilineo esistente prima del bivio per il comune di Racalmuto (AG) venivo sorpassato da un'autovettura di colore scuro la quale, a velocità sostenuta, proseguiva la sua corsa in direzione Agrigento. Allorquando notavo che il motociclista, che in quel momento distava da me circa 500 metri, subito dopo il sorpasso dell'auto scura, perdeva
l'equilibrio e quindi il controllo del mezzo, rovinando a terra per diversi metri.
Immediatamente mi sono fermato sul posto per prestare assistenza al motociclista ferito, chiamare i soccorsi e cercare di segnalare l'ostacolo creato dalla moto per terra agli altri automobilisti che nel frattempo sopraggiungevano, mentre il conducente dell'auto scura
Pag. 7 a 15 non arrestava la marcia e proseguiva la sua corsa. Preciso che il sinistro di cui sopra si
è verificato esattamente nel restringimento della carreggiata esistente nei pressi del bivio per il Comune di Racalmuto (AG) e presumo che il sinistro si sia verificato a causa della manovra di sorpasso posta in essere dal conducente dell'autovettura scura, visto che subito dopo il suo sorpasso il motociclista ha perso l'equilibrio andando a scontrarsi contro la segnaletica provvisoria del restringimento della carreggiata, che gli causava la perdita del controllo del mezzo. Preciso altresì di aver soccorso il motociclista fino all'arrivo dell'autoambulanza ed a seguire l'arrivo della pattuglia dei Carabinieri che io stesso avevo chiamato dopodiché sono andato via. Ricordo che il tratto di strada ove si è verificato il sinistro è preventivamente segnalato con limite di velocità divieto di sorpasso
e segnaletica di avviso di restringimento della carreggiata. La distanza che intercorreva tra me e l'avvenuto sinistro non mi ha permesso di accorgermi se tra il motociclo e l'auto scura vi sia stata o no collisione. Preciso che non sono riuscito a memorizzare che marca
e modello fosse quell'autovettura e neanche la targa o parte di essa.
Nella comunicazione di notizia di reato del Dirigente della Sezione di Polizia Stradale di
Caltanissetta del 17/6/2019 si legge che “il verificarsi di tale evento è attribuibile, verosimilmente, alla turbativa arrecata dal conducente di un'autovettura che, sebbene si fosse trovato a percorrere un tratto di restringimento della carreggiata per lavori in corso regolarmente segnalato con divieto di sorpasso, effettuava tale manovra nei confronti del motociclista, come è stato rappresentato da in atti generalizzato, il Testimone_1 quale, in data 14/6/2019, spontaneamente si presentava presso questi uffici dichiarandosi testimone del fatto. E' opportuno precisare che, in sede di rilievi operati sul luogo del sinistro stradale, gli operatori della pattuglia non riscontrarono e quindi non rilevarono tracce della presenza di terzi coinvolti o comunque costituente parte attiva nella presunta turbativa alla circolazione stradale. In ultimo, si informa che tutto il tronco stradale non
è munito di telecamere o altro sistema di video sorveglianza”.
Dal medesimo documento risulta che al conducente del motoveicolo sono state contestate le infrazioni di cui agli artt.141/2-11 e 15/1-2 del C.d.S. per aver omesso di conservare il controllo del veicolo ed aver danneggiato la segnaletica stradale temporanea.
Il procedimento penale risulta essere stato archiviato per essere rimasti ignoti gli autori del reato (decreto del GIP Tribunale di Agrigento del 3/12/2019).
Il teste , sentito in udienza, ha confermato la prospettazione attorea ed in Tes_1 particolare ha dichiarato: “mi ricordo che venni sorpassato da una macchina scura. Non ricordo al momento di che tipo di auto si trattasse, ricordo solo che si trattava di un'auto
Pag. 8 a 15 di grossa cilindrata infatti andava a velocità sostenuta tanto che quando mi ha sorpassato la mia auto si è spostata per effetto del movimento dell'aria”; “a distanza di circa 500 metri c'era una moto, a destra c'era il bivio per Racalmuto, a sinistra c'era un restringimento con dei segnali per lavori in corso. A distanza, non identificavo esattamente il tipo di moto, poi, avvicinandomi, ho visto che era una moto di grossa cilindrata, una stradale immagino”; “ricordo che l'auto ha raggiunto la moto;
non ricordo frenate, suppongo che l'auto non abbia frenato, anche se eravamo a distanza;
quello che ho visto è che la moto è caduta al momento del sorpasso. Il motociclista ha perso
l'equilibrio ed è caduto”; “il motociclista era davanti alla moto e ha continuato la sua marcia regolarmente;
l'auto è passata di fianco sfiorandola o toccandola, non so dire, quello che ho visto è che la moto ha perso l'equilibrio ed è caduta;
ricordo che l'auto non ha girato quando ha raggiunto la moto, ha seguito la sua strada;
forse subito dopo ha leggermente deviato perché c'era questa strettoia o forse non si è nemmeno accorto della strettoia”; “ricordo che l'auto ha eseguito il sorpasso sfiorando o toccando la moto e che la moto, avendo un diverso equilibrio rispetto ad un'auto, è caduta;
non ricordo se prima
o dopo la caduta ci sia stato un urto con la segnaletica anche perché la scena era molto forte e non ricordo ogni dettaglio;
ricordo però che dopo la caduta, avvicinandomi, ho visto la segnaletica stradale provvisoria a terra quindi presumo che ci sia stato un urto;
ricordo che il motociclista fu disarcionato, la moto finì da una parte mentre il motociclista da un'altra parte”.
4.6. Dagli elementi appena ripercorsi e dalla stessa prospettazione della parte attrice, deve ritenersi che il sinistro vada ricondotto entro la categoria della causalità da “turbativa”. Dalla descrizione del sinistro fatta dalla parte attrice, infatti, emerge che la caduta del motociclista danneggiato, odierno attore, è dipesa non tanto da un impatto con il veicolo antagonista (impatto che neppure la parte attrice ha riferito in termini certi e univoci) quanto invece dalla manovra posta in essere dallo stesso motociclista che, per evitare di essere travolto dall'auto che sopravveniva da tergo a forte velocità, in assenza di alternative per via del restringimento della carreggiata, ha sterzato a destra impattando contro i segnali temporanei ivi collocati, perdendo il controllo della moto e rovinando a terra.
4.7. Va dunque ricordato il principio di diritto in base al quale la presunzione di pari responsabilità
di colpa nella causazione di un sinistro stradale, prevista dall'art. 2054 comma 2 c.c. in caso di scontro di veicoli, è applicabile estensivamente anche ai veicoli coinvolti in un incidente privo di collisione tra di essi, sempre che sia accertato, in concreto, l'effettivo contributo causale della
Pag. 9 a 15 condotta di guida nella produzione dell'evento dannoso (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 19197 del
19/07/2018 (Rv. 649734 - 01)).
4.8. Va altresì ricordato che < dell'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti, idonea a determinare il superamento della presunzione ex art. 2054, comma 2, c.c., non è sufficiente la prova relativa all'avvenuta infrazione al codice della strada essendo, altresì, necessaria la dimostrazione della sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento integrante detta violazione e l'evento dannoso, posto che la presunzione in parola opera sul piano della causalità, sicché la violazione amministrativa deve aver avuto un'incidenza causale per aver rilievo in termini di responsabilità civile>> (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 8311 del 23/03/2023 (Rv. 667363 - 01). Si è ancora affermato che < di una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti solleva l'altro dall'onere di vincere la presunzione di pari responsabilità, di cui all'art. 2054, comma 2,
c.c., solo quando la colpa concreta dell'uno sia stata tale da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro, con la conseguenza che non è possibile attribuire l'intera responsabilità ad uno solo dei conducenti ove non sia possibile stabilire in concreto se l'altro abbia avuto la possibilità, almeno teorica, di evitare la collisione>> (Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 29927 del 20/11/2024 (Rv. 672909 - 01)).
4.9. Facendo applicazione dei richiamati principi di diritto al caso di specie, deve ritenersi che la responsabilità per il sinistro verificatosi sia riconducibile integralmente alla condotta colposa del conducente del veicolo antagonista, rimasto ignoto, che ha posto in essere, a forte velocità, una manovra di sorpasso in evidente contrasto con il divieto di sorpasso segnalato sulla strada teatro del sinistro (v. verbale degli agenti della Polizia Stradale di Caltanissetta), in presenza di un cantiere con restringimento della carreggiata. Il teste , con dichiarazioni dettagliate e Tes_1
coerenti con quanto in precedenza riferito in sede d'indagini preliminari, ha affermato che il sorpasso è avvenuto senza il rispetto di un'adeguata distanza laterale dal motociclo dell'odierno attore, tanto da indurlo a riferire di uno sfioramento tra i due mezzi, se non di un vero e proprio contatto. Ha inoltre confermato che il veicolo antagonista procedeva a velocità molto sostenuta, tanto da aver determinato uno spostamento dell'auto condotta dallo stesso , a sua volta Tes_1
sorpassata dall'ignoto automobilista, per effetto dello spostamento d'aria. Tali dichiarazioni convergono con le dichiarazioni rese dal danneggiato in sede di interrogatorio formale e confermano la pericolosità del sorpasso e la correttezza della condotta di guida del motociclista che, per evitare le più gravi conseguenze che sarebbero derivate dal contatto con l'auto in fase
Pag. 10 a 15 di sorpasso, ha cercato di orientare la traiettoria di guida alla sua destra impattando però contro la cartellonistica provvisoria fatalmente presente proprio nel punto del sorpasso.
4.10. Deve invece escludersi una concomitante corresponsabilità dell'odierno attore dal momento che non risulta che questi abbia violato il limite di velocità, non ricorrendo alcun elemento dal quale desumere tale circostanza, ed è invece emersa l'impraticabilità di qualsiasi manovra alternativa salvifica rispetto a quella posta in essere. Dalla testimonianza resa dal teste e dalla Tes_1
documentazione in atti, si ricava, infatti: (1) che il veicolo antagonista è sopraggiunto da tergo ad alta velocità non consentendo al conducente del motociclo di valutare alcun'altra manovra alternativa;
(2) che nel punto del sorpasso vi era un restringimento di carreggiata a causa di lavori in corso e che la carreggiata misurava appena 3,90 metri (come da accertamenti della Polizia stradale); (3) che il restringimento di carreggiata e la presenza di un segnale stradale provvisorio alla destra del motociclista, gli impedivano di eseguire una manovra diversa da quella tenuta, o comunque tale da impedire la perdita di equilibrio e la caduta al suolo del motoveicolo e del suo conducente.
4.11. Da ultimo, non può imputarsi alla parte attrice alcun difetto di diligenza nell'identificazione del veicolo antagonista. La dinamica del sinistro, infatti, ed in particolare la rapida successione degli eventi e la gravità della caduta del motociclista, hanno reso obiettivamente impossibile l'identificazione del conducente dell'auto. Non rileva la condotta del testimone oculare che, peraltro, ha a sua volta tenuto una condotta immune da censure avendo Tes_1
correttamente ritenuto prioritarie le operazioni di soccorso del ferito.
4.12. Deve pertanto ritenersi che il sinistro sia ascrivibile alla responsabilità esclusiva del conducente del veicolo antagonista, rimasto ignoto, e che l'impresa incaricata della gestione del Fondo di garanzia per le vittime della strada, oggi convenuta, debba essere condannata all'integrale risarcimento del danno.
5. La quantificazione del danno
5.1. Passando alla quantificazione del danno risarcibile, deve ritenersi che la relazione del consulente tecnico d'ufficio nominato sia corretta e debba essere condivisa nelle argomentazioni svolte e nelle conclusioni raggiunte in quanto basata su un'approfondita attività di valutazione e osservazione della parte attrice e della documentazione medica agli atti, di cui il consulente ha dato atto in modo logico e con congrua motivazione.
5.2. Il CTU ha innanzitutto descritto come segue le conseguenze pregiudizievoli permanenti del sinistro sull'integrità psico-fisica del danneggiato: “frattura della parete anteriore e laterale del seno mascellare di sinistra con emoseno e scomposizione dei monconi di frattura;
frattura del pavimento orbitario di sinistra con scomposizione dei monconi di frattura;
frattura delle ossa
Pag. 11 a 15 nasali;
frattura lievemente scomposta dell'epifisi laterale della clavicola destra;
frattura incompleta del margine posteriore dell'arco posteriore della I costa di destra;
frattura F2 alluce piede destro;
ampia ferita lacero-contusa con perdita di sostanza cutanea regione dorsale piede destro”.
5.3. Il consulente nominato, facendo applicazione di adeguata metodologia tecnico-scientifica e con supporto argomentativo logico ed esaustivo, ha quantificato il grado di invalidità permanente di parte attrice nel 16%. Ha inoltre accertato, quanto all'invalidità temporanea, un periodo d'inabilità assoluta di 34 giorni (comprensivo dei giorni di ricovero ospedaliero e periodo di acuzie del quadro morboso polidistrettuale) e parziale di 30 giorni al 75%, 30 giorni al 50% e
30 giorni al 25%;
5.4. Quanto al criterio di liquidazione del danno non patrimoniale, e dunque al parametro da seguire per orientare la discrezionalità insita nella liquidazione equitativa del danno risarcibile, deve essere richiamato il principio di diritto, affermato dalla Corte di Cassazione, in base al quale può essere utilizzata, quale criterio orientativo della liquidazione equitativa, la Tabella approvata con
D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12 ("Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209"), pubblicato nella Gazz. Uff. n. 40 del 18 febbraio 2025 ed entrato in vigore il 5 marzo 2025. La
Corte ha infatti affermato che non osta all'impiego della Tabella “la previsione contenuta nell'articolo 5 del citato D.P.R. circa l'applicabilità delle disposizioni "ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore"” valendo tale limitazione “ad escludere solo un'applicazione diretta delle dette tabelle ma non anche un loro utilizzo indiretto quale parametro di riferimento nella ricerca di valori il più possibile idonei ad assicurare quella uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi che costituisce indispensabile declinazione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. (Cass. n. 12408 del 07/06/2011)” (Cassazione civile sez. III - 29/04/2025, n. 11319).
5.5. Tenendo conto dell'esito lesivo sopra descritto, della durata e dell'entità dell'invalidità temporanea, dell'età della persona danneggiata al momento del sinistro (40 anni), il danno non patrimoniale dev'essere liquidato come segue, tenendo conto dei valori indicati nella menzionata
Tabella unica Nazionale. Quanto alla risarcimento del danno c.d. “morale”, da sofferenza soggettiva interiore, va evidenziato che il CTU nominato ha riferito di un grado di sofferenza menomazione-correlata di grado “medio” nel periodo d'inabilità temporanea, in considerazione della durata della malattia e dell'ospedalizzazione, dell'utilizzo di tutore non rigido, dell'uso di
Pag. 12 a 15 analgesici per via endovenosa nel periodo di ospedalizzazione e per os nel post-operatorio, dell'esecuzione di ricorrenti medicazioni compresa la rimozione dei punti di sutura. La sofferenza menomazione correlata è risultata invece lieve per il periodo successivo. Si ritiene pertanto congruo un aumento nella misura minima del danno da invalidità permanente e in misura media del danno da invalidità temporanea. La liquidazione pertanto è la seguente:
5.5.1. danno biologico per invalidità permanente: valore del punto 3.458,83; punti riconosciuti 16; demoltiplicatore per l'età 0,806 - danno risarcibile: 44.605,00;
5.5.2. danno morale, aumento minimo come da Tabella: 12.712,00;
5.5.3. danno da invalidità temporanea (indennità giornaliera spettante per giorno in caso di invalidità assoluta Euro 55,24; aumento medio del 45 % per sofferenza menomazione correlata): € 2.723,33 per invalidità temporanea totale;
€ 1.802,21 per invalidità temporanea parziale al 75 %; € 1.201,47 per invalidità temporanea parziale al 50 %; €
600,74 per invalidità temporanea parziale al 25%;
5.5.4. per un importo complessivo di Euro 63.644,75.
5.6. Nessun aumento a titolo di personalizzazione può essere riconosciuto, in mancanza di allegazione di circostanze specifiche ed eccezionali, tali da rendere il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute.
5.7. Devono infine aggiungersi:
5.7.1. le spese mediche documentate per un ammontare, ritenuto congruo anche dal CTU nominato, di euro 1.151,48;
5.7.2. le spese per attività stragiudiziale -che si ritiene congruo liquidare in Euro 3.000,00
(oltre al 15 % per spese generali, iva e cpa come per legge) in ragione dell'impegno professionale sotteso allo scambio di corrispondenza con la compagnia assicuratrice e all'avvio della negoziazione assistita. Quanto a queste ultime va dato infatti seguito al principio per il quale il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa, e non è assimilabile al rimborso delle spese giudiziali;
l'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere dunque valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. Pertanto, la liquidazione resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente;
ciò comporta che la corrispondente spesa sostenuta non sia configurabile come danno emergente e non
Pag. 13 a 15 può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, evitabile con l'ordinaria diligenza o sostenuta in maniera esagerata (art. 1227 comma 1 e 2 c.c.), oppure quando sia superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità (cfr. Cass. n. 2644/2018;
Cass. civ., sez. un., 16990 del 10.07.2017). Nel caso di specie, non pare potersi affermare la superfluità delle spese per assistenza stragiudiziale trattandosi di sinistro che ha richiesto attività di studio, un carteggio con la compagnia assicurativa potenzialmente idoneo a definire la controversia in via stragiudiziale, anche in seguito al reperimento di documentazione ulteriore e di formazione successiva rispetto al verbale di accertamento della polizia stradale, anche relativa al procedimento penale cui si è fatto cenno in parte motiva.
5.8. La somma sopra liquidata a titolo di danno non patrimoniale è in moneta attuale (Euro
63.644,75). Su tale somma spettano gli interessi al tasso legale dal giorno del sinistro alla data della liquidazione. Nel calcolo degli interessi il valore monetario liquidato dovrà essere devalutato al giorno del sinistro e via via rivalutato anno per anno per ottenere la base di calcolo degli interessi. Anche la voce di danno relativa alle spese legali per assistenza stragiudiziale è liquidata in moneta attuale. Non essendone stato documentato il pagamento, non sono dovuti interessi né rivalutazione. La somma liquidata a titolo di danno patrimoniale per spese mediche va invece rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT e su tale somma via via rivalutata fino ad oggi dovranno essere riconosciuti gli interessi legali. Dalla data della presente decisione spettano alla parte attrice gli interessi al tasso legale sulla somma complessiva determinata in base ai criteri appena indicati.
6. Le spese
6.1. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in base ai parametri di cui al DM 55/2014, tenendo conto del valore della controversia determinato in base al criterio del decisum e dei parametri intermedi tra i minimi e i medi in ragione della ridotta complessità fattuale e giuridica delle questioni affrontate.
6.2. Per le medesime ragioni devono essere poste a carico della società convenuta le spese di CTU liquidate con separato decreto.
6.3. Non sussistono i presupposti per alcuna condanna ulteriore ex art. 96 c.p.c. non potendosi ravvisare alcun profilo di colpa grave nella condotta processuale delle parti che hanno sostenuto le rispettive prospettazioni legittimamente e con adeguata diligenza professionale. Non può
Pag. 14 a 15 infatti desumersi alcun profilo di malafede o colpa grave dalla mera infondatezza della originaria prospettazione della società convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 606/2022 promossa da Parte_1 contro disattesa ogni altra istanza, eccezione
[...] Controparte_1
e deduzione, così provvede:
- accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna
[...] nella qualità di impresa designata ai sensi dell'art. 283 e ss. D.lgs. Controparte_1
n. 209/2005, al pagamento in favore di Parte_1
o della somma di Euro 63.644,75 a titolo di danno non patrimoniale;
o della somma di Euro 1.151,48 a titolo di spese mediche;
o della somma di Euro 3.000,00 (oltre al 15 % per spese generali, iva e cpa come per legge) a titolo di spese legali stragiudiziali;
o oltre interessi e rivalutazione come indicato in motivazione al punto 5.8.;
- condanna al pagamento, in favore di parte attrice Controparte_1 delle spese processuali che liquida in euro 10.500,00, oltre spese forfettarie nella misura del
15%, oltre C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
- pone le spese di CTU a carico della società convenuta.
Agrigento, 23/6/2025.
Il Giudice
Dott. Enrico Legnini
Pag. 15 a 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enrico Legnini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 606 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022, promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ) ed Parte_1 C.F._1 ivi residente nel Cortile Varisano n. 15, elettivamente domiciliato in Canicattì, Via Capitano Maira n.
33, presso lo studio professionale dell'Avv. Angelo Pietro Bruccheri (C.F. e C.F._2 dell'Avv. Carmelo Luca Lalomia (C.F. ) che lo rappresentano e difendono C.F._3 giusta procura allegata all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE
contro
.G.V.S., (C.F. ; P.I. ), con sede Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 in Bologna, via Stalingrado n. 45, in persona del legale rappresentante, per essa, del suo Procuratore
Dr. elettivamente domiciliata in Licata, Corso Umberto n. 126, presso lo Controparte_2 studio professionale dell'Avv. Luigi Ciotta (C.F. ) che la rappresenta e C.F._4 difende giusta procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice: “PIACCIA AL TRIBUNALE disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, - ritenere e dichiarare che in data 28/03/2019, alle ore 18,30 circa, in territorio del Comune di Racalmuto (AG), nel restringimento della carreggiata della S.S. 640, nei pressi del bivio per Racalmuto/Grotte ubicato al Km 23+300, si è verificato il sinistro descritto in narrativa che ha visto coinvolto il motociclo Honda Hornet targato BB23849, sulla quale viaggiava l'odierno attore, ed un veicolo rimasto ignoto, così come il suo conducente;
- ritenere e dichiarare che il
Pag. 1 a 15 suindicato sinistro si è verificato per esclusiva responsabilità e colpa del conducente del veicolo rimasto ignoto per avere tenuto una condotta di guida imprudente ed in violazione delle prescrizioni dettate nel tratto di strada oggetto di restringimento, con ciò inducendo il conducente del motociclo de quo ad effettuare una repentina manovra per evitare di essere travolto andando poi a sbattere contro una segnaletica stradale posta alla sua destra per poi rovinare a terra;
- ritenere e dichiarare che a seguito del suindicato sinistro il sig. ha patito delle lesioni personali che Parte_1 hanno determinato un danno non patrimoniale da invalidità permanente nella misura del 16%, un'invalidità temporanea nella misura di giorni 34 di ITA, di giorni 30 di ITP al 75 %, di giorni 30 di ITP al 50%, di giorni 30 di ITP al 25%, nonché un ulteriore danno non patrimoniale per il patema
d'animo, dolore, sofferenze e disagi vari subiti e, conseguentemente - condannare ex art. 283, comma
1, lett. a), D. L.vo n° 209/2005, la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, nella qualità di impresa designata dall'I.V.A.S.S. alla gestione ed al risarcimento dei danni verificatisi a seguito dei sinistri avvenuti nella Regione Sicilia, a risarcire in favore dell'attore: i danni patrimoniali subiti per spese mediche e terapeutiche ammontanti ad €
1.151,48; i danni non patrimoniali conseguiti per invalidità permanente nella misura del 16%, nonchè per il patema d'animo, il dolore, le sofferenze ed i disagi vari subiti dall'attore quantificati nella misura ritenuta più equa, nonché, ulteriormente, l'adeguamento del danno in virtù della sua
c.d. personalizzazione;
i danni non patrimoniali per invalidità temporanea assoluta di giorni 34 ed invalidità temporanea relativa di giorni 30 al 75%, 30 giorni al 50% e di giorni 30 al 25%; le spese
e competenze legali per la fase stragiudiziale di € 4.320,00 e di attivazione della negoziazione assistita di € 960,00 della presente controversia, o nella diversa maggiore o minore somma complessiva ritenuta di giustizia;
- condannare, inoltre, la convenuta al pagamento degli interessi legali maturati e maturandi nella misura prevista dall'art. 1284, comma 1 c.c. dal giorno dell'evento fino all'introduzione del giudizio (28/2/2022) e da tale momento fino all'effettivo soddisfo nella misura maggiorata di cui all'art. 1284, c. 4, c.c.; - condannare, infine, la Controparte_1 al pagamento di una somma compensativa dell'intervenuta ed intervenenda svalutazione
[...] monetaria da liquidarsi secondo gli indici ISTAT come maggior danno;
- con vittoria di spese e compensi secondo l'allegata nota.”
Nell'interesse di parte convenuta: “Voglia l'On.le Tribunale Adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa -in via preliminare, ritenere e dichiarare, per le ragioni esposte, la nullità dell'atto di citazione nonché il difetto di legittimazione passiva del Fondo di Garanzia;
-in ogni caso, nel merito rigettare la avversata domanda perché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, perché inveridica e non provata;
-in via del tutto gradata, in ogni caso ridotta in punto di quantum debeatur ed in ogni caso ritenuta la ben prevalente responsabilità concorsuale del conducente del motociclo,
Pag. 2 a 15 accoglierla limitatamente a quanto verrà giudizialmente accertato;
-con condanna di controparte al pagamento delle spese processuali;
-con condanna di controparte, ex art. 96 c.p.c., al pagamento delle ulteriori somme da liquidarsi equitativamente.”
MOTIVAZIONE
1. L'oggetto del giudizio
1.1. Con atto di citazione notificato in data 28/02/2022, ha convenuto in Parte_1 giudizio in qualità di impresa designata per la liquidazione dei sinistri a Controparte_1 carico del “Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada”, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza del sinistro stradale avvenuto in Agrigento, sulla S.S. 640, al km 23+300, all'altezza del bivio per il Comune di
Racalmuto, intorno alle ore 18,30 circa del 28 marzo 2019.
1.2. Ha riferito la parte attrice che, nelle circostanze di tempo e luogo sopra indicate, mentre si trovava a bordo del suo motociclo Honda Hornet targato BB23849, veniva raggiunto da tergo da un'autovettura BMW di colore scuro che, nonostante il restringimento stradale per lavori in corso, violando il divieto di sorpasso, proseguiva la marcia a velocità elevata, costringendolo a spostarsi repentinamente verso destra per evitare di essere travolto, andando ad impattare con la parte destra del manubrio contro le segnaletiche provvisorie apposte a delimitazione del restringimento, cadendo rovinosamente al suolo, mentre l'autovettura non identificata si dileguava senza prestare soccorso.
1.3. La parte attrice ha affermato di aver subito, a causa del sinistro, conseguenze lesive descritte come segue: “politrauma con fratture massiccio facciale nella parete anteriore e laterale del seno mascellare sx con emoseno, un trauma contusivo caviglia-piede con ampia f.l.c. con perdita di sostanza cutanea regione dorsale piede dx, frattura F2 del 1^ dito piede dx, frattura scomposta dell'estremo acromiale della clavicola dx, trauma contusivo polso-mano dx, trauma toracico con frattura dell'arco posteriore della 1^ costa a dx” dai quali ne è scaturito un danno biologico quantificato nella misura del 16% ed una conseguente invalidità temporanea assoluta di giorni 40 ed un'invalidità temporanea parziale di giorni 30 al 50% e giorni 20 al 25%”.
1.4. Ha aggiunto l'attore di aver avanzato richiesta di risarcimento nei confronti della compagnia in qualità di impresa designata dall'IVAS per la gestione del Controparte_1
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, provvedendo a comunicare, in un secondo momento, l'archiviazione del procedimento penale essendo rimasti ignoti gli autori del reato.
Ha inoltre riferito che la compagnia assicuratrice ha ritenuto di non poter accogliere la richiesta di risarcimento in quanto non provata la legittimazione passiva del FGVS.
Pag. 3 a 15
1.5. L'odierno attore ha affermato che la responsabilità del sinistro andrebbe posta in via esclusiva a carico del veicolo ignoto e ha chiesto di condannare la quale Controparte_1 CP_1 impresa designata alla liquidazione dei sinistri a carico del FGVS, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti a causa del sinistro, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
1.6. La società costituendosi in giudizio, ha eccepito in primo luogo Controparte_1 la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto della domanda. Ha lamentato in particolare la mancata indicazione, da parte dell'attore, dell'effettivo ammontare del risarcimento richiesto, la mancata “quantificazione” delle singole voci di danno, la mancata precisazione dei “criteri determinativi” di tali voci.
1.7. La società convenuta ha inoltre eccepito il difetto di legittimazione passiva del Fondo di
Garanzia delle Vittime della Strada.
1.8. Nel merito, la società convenuta ha affermato che i danni fisici lamentati dal sarebbero Pt_1 stati conseguenza di una caduta autonoma dello stesso. L'odierno attore, in base alla prospettazione della convenuta, percorrendo la SS 640 alla guida del suo motociclo, ad elevata velocità, non avvedendosi del restringimento della carreggiata, avrebbe autonomamente urtato, con la parte anteriore destra della moto, la segnaletica provvisoria presente sulla carreggiata, per poi, di seguito, rovinare a terra. Tale dinamica sarebbe confermata dalle annotazioni contenute nel verbale redatto dagli agenti della Polizia di Stato – Sez. Polizia Stradale di Caltanissetta che, intervenuti sui luoghi, avrebbero elevato a carico del sig. una sanzione per le Pt_1 infrazioni di cui agli artt. 141 commi 2 e 11 e 15 commi 1 e 2 CdS, dunque per aver omesso, nell'occorso, di conservare il controllo del proprio veicolo nonché per aver danneggiato la segnaletica stradale ivi esistente e non avrebbero rilevato “…tracce della presenza di terzi coinvolti o comunque costituente parte attiva nella presunta turbativa alla circolazione stradale”.
Tale prospettazione sarebbe confermata dal verbale del pronto soccorso.
1.9. La società convenuta ha inoltre affermato che sarebbe inverosimile che il testimone oculare indicato da parte attrice non abbia potuto identificare l'investitore né annotare la targa del veicolo, e ciò in ragione della “ristrettezza del luogo” e della “oggettiva difficoltà di potersi in esso dare alla fuga”.
1.10. Sulla base di tale ricostruzione, la società convenuta ha chiesto il rigetto della domanda attorea sia per il mancato coinvolgimento di veicolo rimasto ignoto, sia per la mancata collaborazione del danneggiato nell'individuazione dell'eventuale responsabile del sinistro. In subordine, la convenuta ha chiesto la riduzione del risarcimento in ragione della corresponsabilità dello stesso
Pag. 4 a 15 per avere questi, attraverso una condotta di guida disaccorta ed imprudente, finito con Pt_1 il contribuire in maniera determinante al verificarsi dell'evento.
1.11. Con riferimento al danno-conseguenza, la società convenuta ha contestato la valutazione medico-legale delle lesioni e dell'invalidità temporanea indicata da parte attrice. Ha inoltre dedotto che non spetterebbe all'attore il risarcimento delle spese legali per la fase stragiudiziale che ha preceduto l'instaurazione del presente giudizio.
1.12. Da ultimo, la società convenuta ha chiesto la condanna dell'attore al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. All'udienza di prima comparizione delle parti, la parte attrice ha a sua volta chiesto la condanna della convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
1.13. Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., è stata assunta la prova orale ammessa ed è stata disposta una CTU medico-legale.
1.14. La causa è stata successivamente trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti e sopra trascritte, con assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
1.15. Ciò premesso, ritiene il Tribunale che la domanda risarcitoria svolta da parte attrice sia fondata nei limiti e per le ragioni di seguito esposti.
2. Sull'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163, comma IV c.p.c.
2.1. Ritiene in primo luogo il Tribunale che l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata da parte convenuta sia infondata e debba essere disattesa.
2.2. La parte convenuta afferma che la nullità dell'atto introduttivo discenderebbe dalla mancata indicazione, da parte dell'attore, dell'effettivo ammontare del risarcimento richiesto, dalla mancata “quantificazione” delle singole voci di danno, dalla mancata precisazione dei “criteri determinativi” di tali voci.
2.3. Deve essere data continuità sul punto, al principio di diritto in base al quale la nullità della citazione per omessa od incerta determinazione del 'petitum' (art.164, comma quarto, cod. proc. civ.), inteso, sotto il profilo formale, come il provvedimento giurisdizionale richiesto dall'attore,
e, sotto quello sostanziale, come il bene della vita del quale si chiede il riconoscimento, non sussiste qualora, nell'atto introduttivo del giudizio, non sia stata esattamente quantificata, monetariamente, la pretesa, se l'attore abbia indicato i titoli dai quali la stessa trae fondamento, permettendo in tal modo al convenuto di formulare in via immediata ed esauriente le proprie difese (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7074 del 05/04/2005 (Rv. 580230 - 01); Sez. 3, Sentenza n.
12567 del 28/05/2009 (Rv. 608542 - 01); Sez. L - , Sentenza n. 26873 del 14/11/2017 (Rv.
646153 - 01)).
Pag. 5 a 15
2.4. Nel caso di specie, la parte attrice ha adeguatamente esposto il titolo della sua pretesa, descrivendo in modo accurato la dinamica del sinistro. Tanto è confermato dalla stessa condotta processuale della società convenuta che ha potuto costituirsi in giudizio spiegando accurate difese nel merito. La parte attrice ha inoltre compiutamente allegato il danno-conseguenza di cui ha chiesto il ristoro, esponendo le conseguenze sulla sua integrità psico-fisica derivate dal sinistro, oltre alle spese mediche e legali derivate dall'accaduto. Ne consegue che la mancata indicazione del quantum dell'obbligazione risarcitoria non incide sulla validità dell'atto introduttivo. Neppure rileva la mancata indicazione dei criteri da impiegare per la conversione delle conseguenze psico-fisiche del sinistro in un valore monetario, trattandosi di questione che investe invece l'esercizio del potere officioso del giudice di determinazione equitativa del danno.
3. Sull'eccezione relativa alla carenza di legittimazione passiva del FGVS
3.1. L'eccezione sollevata da parte convenuta in relazione all'affermata carenza di legittimazione passiva del è priva di fondamento. Le difese della convenuta si Parte_2
appuntano infatti sulla ritenuta mancata dimostrazione del coinvolgimento di un veicolo antagonista rimasto ignoto o comunque sulla diligenza impiegata dal danneggiato nell'identificazione del veicolo antagonista.
3.2. Ritiene il Tribunale che tali questioni attengano al merito della controversia ed in particolare alla valutazione sulla fondatezza della prospettazione attorea e non già al profilo della legitimatio ad causam e che dunque in sede di merito debbano essere affrontate e risolte.
4. Esame nel merito della domanda di parte attrice
4.1. Tutto ciò premesso, ritiene il Tribunale che la domanda avanzata dalla parte attrice sia fondata e debba essere accolta per le ragioni che seguono.
4.2. Va innanzitutto ricordato che, ai sensi dell'art. 283, comma 1, lett. a) del D. Lgs, 209 del 2005, il Fondo di garanzia per le vittime della strada, risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nel caso in cui il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato.
4.3. In tale ipotesi, spetta comunque al danneggiato, per regola generale, l'onere di provare il fatto generatore del danno (che il sinistro è stato cagionato dal veicolo inidentificato) e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo è rimasto sconosciuto (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 10540 del 19/04/2023 (Rv. 667410 - 01)
4.4. Deve ritenersi che nel caso di specie la parte attrice abbia assolto l'onere probatorio su di essa gravante.
4.5. Occorre brevemente ripercorrere l'esito dell'istruttoria:
Pag. 6 a 15 dal “prontuario per le annotazioni e gli accertamenti urgenti” redatto dagli agenti della
Polizia stradale di Caltanissetta, depositato dalla parte attrice, emerge che in data
28/3/2018, fu eseguito un intervento in Racalmuto, sulla S.S. 640 al km 23+300. La chiamata risale alle ore 18.55, l'intervento alle 19.40. Gli agenti verbalizzanti annotano di aver acquisito dal danneggiato, odierno attore, le seguenti informazioni: alla guida della mia moto Honda Hornet 600 targata BB23849 venivo dal Parte_3
andavo verso Favara. Giunto allo svincolo di Grotte, k 23+300 circa della SS 640, versi ke 18,30, stavo percorrendo il restringimento e dopo 10 mt, circa mi sorpassa una BMW serie 3 di colore grigio e istintivamente mi sono spostato verso dx urtando il cartello di obbligo (freccia di colore blu) sono volato e rialzatomi non trovavo la moto. Si sono fermati dei passanti che hanno chiamato l'ambulanza. Voglio precisare che facevo uso del casco, guanti e procedevo a velocità ridotta. Non ho altro da aggiungere e mi trovo al pronto soccorso”. I verbalizzanti hanno annotato che la strada era pianeggiante, in asfalto e asciutta;
che si trattava di carreggiata a senso unico di marcia, corsia di marcia normale, corsia di sorpasso, banchina percorribile (a sinistra), corsia di emergenza (a destra), caratterizzata da segnaletica di restringimento e da un segnale mobile di obbligo di direzione e due segnali di indicazione rettangolari sormontati da segnale luminoso lampeggiante. Sul luogo del sinistro vi era un restringimento di carreggiata per lavori regolarmente segnalato. Contro la cartellonistica provvisoria si è verificato l'urto del motociclo condotto dall'odierno attore che ha fatto perdere a quest'ultimo il controllo del veicolo con scivolamento sull'asfalto. La moto veniva rinvenuta “poco più avanti”. Il danneggiato veniva soccorso da alcuni passanti.
In data 14/6/2019, sono state assunte dalla Polizia Stradale di Caltanissetta sommarie informazioni da che ha dichiarato: in data 28/3/2019, alle ore 18,30 Testimone_1
circa mi trovavo a percorrere la SS 640 in direzione Agrigento a bordo dell'autovettura
Nissan Qashqai targata EW797TR intestata a mia moglie . Giunto nel CP_3
tratto rettilineo esistente prima del bivio per il comune di Racalmuto (AG) venivo sorpassato da un'autovettura di colore scuro la quale, a velocità sostenuta, proseguiva la sua corsa in direzione Agrigento. Allorquando notavo che il motociclista, che in quel momento distava da me circa 500 metri, subito dopo il sorpasso dell'auto scura, perdeva
l'equilibrio e quindi il controllo del mezzo, rovinando a terra per diversi metri.
Immediatamente mi sono fermato sul posto per prestare assistenza al motociclista ferito, chiamare i soccorsi e cercare di segnalare l'ostacolo creato dalla moto per terra agli altri automobilisti che nel frattempo sopraggiungevano, mentre il conducente dell'auto scura
Pag. 7 a 15 non arrestava la marcia e proseguiva la sua corsa. Preciso che il sinistro di cui sopra si
è verificato esattamente nel restringimento della carreggiata esistente nei pressi del bivio per il Comune di Racalmuto (AG) e presumo che il sinistro si sia verificato a causa della manovra di sorpasso posta in essere dal conducente dell'autovettura scura, visto che subito dopo il suo sorpasso il motociclista ha perso l'equilibrio andando a scontrarsi contro la segnaletica provvisoria del restringimento della carreggiata, che gli causava la perdita del controllo del mezzo. Preciso altresì di aver soccorso il motociclista fino all'arrivo dell'autoambulanza ed a seguire l'arrivo della pattuglia dei Carabinieri che io stesso avevo chiamato dopodiché sono andato via. Ricordo che il tratto di strada ove si è verificato il sinistro è preventivamente segnalato con limite di velocità divieto di sorpasso
e segnaletica di avviso di restringimento della carreggiata. La distanza che intercorreva tra me e l'avvenuto sinistro non mi ha permesso di accorgermi se tra il motociclo e l'auto scura vi sia stata o no collisione. Preciso che non sono riuscito a memorizzare che marca
e modello fosse quell'autovettura e neanche la targa o parte di essa.
Nella comunicazione di notizia di reato del Dirigente della Sezione di Polizia Stradale di
Caltanissetta del 17/6/2019 si legge che “il verificarsi di tale evento è attribuibile, verosimilmente, alla turbativa arrecata dal conducente di un'autovettura che, sebbene si fosse trovato a percorrere un tratto di restringimento della carreggiata per lavori in corso regolarmente segnalato con divieto di sorpasso, effettuava tale manovra nei confronti del motociclista, come è stato rappresentato da in atti generalizzato, il Testimone_1 quale, in data 14/6/2019, spontaneamente si presentava presso questi uffici dichiarandosi testimone del fatto. E' opportuno precisare che, in sede di rilievi operati sul luogo del sinistro stradale, gli operatori della pattuglia non riscontrarono e quindi non rilevarono tracce della presenza di terzi coinvolti o comunque costituente parte attiva nella presunta turbativa alla circolazione stradale. In ultimo, si informa che tutto il tronco stradale non
è munito di telecamere o altro sistema di video sorveglianza”.
Dal medesimo documento risulta che al conducente del motoveicolo sono state contestate le infrazioni di cui agli artt.141/2-11 e 15/1-2 del C.d.S. per aver omesso di conservare il controllo del veicolo ed aver danneggiato la segnaletica stradale temporanea.
Il procedimento penale risulta essere stato archiviato per essere rimasti ignoti gli autori del reato (decreto del GIP Tribunale di Agrigento del 3/12/2019).
Il teste , sentito in udienza, ha confermato la prospettazione attorea ed in Tes_1 particolare ha dichiarato: “mi ricordo che venni sorpassato da una macchina scura. Non ricordo al momento di che tipo di auto si trattasse, ricordo solo che si trattava di un'auto
Pag. 8 a 15 di grossa cilindrata infatti andava a velocità sostenuta tanto che quando mi ha sorpassato la mia auto si è spostata per effetto del movimento dell'aria”; “a distanza di circa 500 metri c'era una moto, a destra c'era il bivio per Racalmuto, a sinistra c'era un restringimento con dei segnali per lavori in corso. A distanza, non identificavo esattamente il tipo di moto, poi, avvicinandomi, ho visto che era una moto di grossa cilindrata, una stradale immagino”; “ricordo che l'auto ha raggiunto la moto;
non ricordo frenate, suppongo che l'auto non abbia frenato, anche se eravamo a distanza;
quello che ho visto è che la moto è caduta al momento del sorpasso. Il motociclista ha perso
l'equilibrio ed è caduto”; “il motociclista era davanti alla moto e ha continuato la sua marcia regolarmente;
l'auto è passata di fianco sfiorandola o toccandola, non so dire, quello che ho visto è che la moto ha perso l'equilibrio ed è caduta;
ricordo che l'auto non ha girato quando ha raggiunto la moto, ha seguito la sua strada;
forse subito dopo ha leggermente deviato perché c'era questa strettoia o forse non si è nemmeno accorto della strettoia”; “ricordo che l'auto ha eseguito il sorpasso sfiorando o toccando la moto e che la moto, avendo un diverso equilibrio rispetto ad un'auto, è caduta;
non ricordo se prima
o dopo la caduta ci sia stato un urto con la segnaletica anche perché la scena era molto forte e non ricordo ogni dettaglio;
ricordo però che dopo la caduta, avvicinandomi, ho visto la segnaletica stradale provvisoria a terra quindi presumo che ci sia stato un urto;
ricordo che il motociclista fu disarcionato, la moto finì da una parte mentre il motociclista da un'altra parte”.
4.6. Dagli elementi appena ripercorsi e dalla stessa prospettazione della parte attrice, deve ritenersi che il sinistro vada ricondotto entro la categoria della causalità da “turbativa”. Dalla descrizione del sinistro fatta dalla parte attrice, infatti, emerge che la caduta del motociclista danneggiato, odierno attore, è dipesa non tanto da un impatto con il veicolo antagonista (impatto che neppure la parte attrice ha riferito in termini certi e univoci) quanto invece dalla manovra posta in essere dallo stesso motociclista che, per evitare di essere travolto dall'auto che sopravveniva da tergo a forte velocità, in assenza di alternative per via del restringimento della carreggiata, ha sterzato a destra impattando contro i segnali temporanei ivi collocati, perdendo il controllo della moto e rovinando a terra.
4.7. Va dunque ricordato il principio di diritto in base al quale la presunzione di pari responsabilità
di colpa nella causazione di un sinistro stradale, prevista dall'art. 2054 comma 2 c.c. in caso di scontro di veicoli, è applicabile estensivamente anche ai veicoli coinvolti in un incidente privo di collisione tra di essi, sempre che sia accertato, in concreto, l'effettivo contributo causale della
Pag. 9 a 15 condotta di guida nella produzione dell'evento dannoso (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 19197 del
19/07/2018 (Rv. 649734 - 01)).
4.8. Va altresì ricordato che < dell'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti, idonea a determinare il superamento della presunzione ex art. 2054, comma 2, c.c., non è sufficiente la prova relativa all'avvenuta infrazione al codice della strada essendo, altresì, necessaria la dimostrazione della sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento integrante detta violazione e l'evento dannoso, posto che la presunzione in parola opera sul piano della causalità, sicché la violazione amministrativa deve aver avuto un'incidenza causale per aver rilievo in termini di responsabilità civile>> (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 8311 del 23/03/2023 (Rv. 667363 - 01). Si è ancora affermato che < di una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti solleva l'altro dall'onere di vincere la presunzione di pari responsabilità, di cui all'art. 2054, comma 2,
c.c., solo quando la colpa concreta dell'uno sia stata tale da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro, con la conseguenza che non è possibile attribuire l'intera responsabilità ad uno solo dei conducenti ove non sia possibile stabilire in concreto se l'altro abbia avuto la possibilità, almeno teorica, di evitare la collisione>> (Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 29927 del 20/11/2024 (Rv. 672909 - 01)).
4.9. Facendo applicazione dei richiamati principi di diritto al caso di specie, deve ritenersi che la responsabilità per il sinistro verificatosi sia riconducibile integralmente alla condotta colposa del conducente del veicolo antagonista, rimasto ignoto, che ha posto in essere, a forte velocità, una manovra di sorpasso in evidente contrasto con il divieto di sorpasso segnalato sulla strada teatro del sinistro (v. verbale degli agenti della Polizia Stradale di Caltanissetta), in presenza di un cantiere con restringimento della carreggiata. Il teste , con dichiarazioni dettagliate e Tes_1
coerenti con quanto in precedenza riferito in sede d'indagini preliminari, ha affermato che il sorpasso è avvenuto senza il rispetto di un'adeguata distanza laterale dal motociclo dell'odierno attore, tanto da indurlo a riferire di uno sfioramento tra i due mezzi, se non di un vero e proprio contatto. Ha inoltre confermato che il veicolo antagonista procedeva a velocità molto sostenuta, tanto da aver determinato uno spostamento dell'auto condotta dallo stesso , a sua volta Tes_1
sorpassata dall'ignoto automobilista, per effetto dello spostamento d'aria. Tali dichiarazioni convergono con le dichiarazioni rese dal danneggiato in sede di interrogatorio formale e confermano la pericolosità del sorpasso e la correttezza della condotta di guida del motociclista che, per evitare le più gravi conseguenze che sarebbero derivate dal contatto con l'auto in fase
Pag. 10 a 15 di sorpasso, ha cercato di orientare la traiettoria di guida alla sua destra impattando però contro la cartellonistica provvisoria fatalmente presente proprio nel punto del sorpasso.
4.10. Deve invece escludersi una concomitante corresponsabilità dell'odierno attore dal momento che non risulta che questi abbia violato il limite di velocità, non ricorrendo alcun elemento dal quale desumere tale circostanza, ed è invece emersa l'impraticabilità di qualsiasi manovra alternativa salvifica rispetto a quella posta in essere. Dalla testimonianza resa dal teste e dalla Tes_1
documentazione in atti, si ricava, infatti: (1) che il veicolo antagonista è sopraggiunto da tergo ad alta velocità non consentendo al conducente del motociclo di valutare alcun'altra manovra alternativa;
(2) che nel punto del sorpasso vi era un restringimento di carreggiata a causa di lavori in corso e che la carreggiata misurava appena 3,90 metri (come da accertamenti della Polizia stradale); (3) che il restringimento di carreggiata e la presenza di un segnale stradale provvisorio alla destra del motociclista, gli impedivano di eseguire una manovra diversa da quella tenuta, o comunque tale da impedire la perdita di equilibrio e la caduta al suolo del motoveicolo e del suo conducente.
4.11. Da ultimo, non può imputarsi alla parte attrice alcun difetto di diligenza nell'identificazione del veicolo antagonista. La dinamica del sinistro, infatti, ed in particolare la rapida successione degli eventi e la gravità della caduta del motociclista, hanno reso obiettivamente impossibile l'identificazione del conducente dell'auto. Non rileva la condotta del testimone oculare che, peraltro, ha a sua volta tenuto una condotta immune da censure avendo Tes_1
correttamente ritenuto prioritarie le operazioni di soccorso del ferito.
4.12. Deve pertanto ritenersi che il sinistro sia ascrivibile alla responsabilità esclusiva del conducente del veicolo antagonista, rimasto ignoto, e che l'impresa incaricata della gestione del Fondo di garanzia per le vittime della strada, oggi convenuta, debba essere condannata all'integrale risarcimento del danno.
5. La quantificazione del danno
5.1. Passando alla quantificazione del danno risarcibile, deve ritenersi che la relazione del consulente tecnico d'ufficio nominato sia corretta e debba essere condivisa nelle argomentazioni svolte e nelle conclusioni raggiunte in quanto basata su un'approfondita attività di valutazione e osservazione della parte attrice e della documentazione medica agli atti, di cui il consulente ha dato atto in modo logico e con congrua motivazione.
5.2. Il CTU ha innanzitutto descritto come segue le conseguenze pregiudizievoli permanenti del sinistro sull'integrità psico-fisica del danneggiato: “frattura della parete anteriore e laterale del seno mascellare di sinistra con emoseno e scomposizione dei monconi di frattura;
frattura del pavimento orbitario di sinistra con scomposizione dei monconi di frattura;
frattura delle ossa
Pag. 11 a 15 nasali;
frattura lievemente scomposta dell'epifisi laterale della clavicola destra;
frattura incompleta del margine posteriore dell'arco posteriore della I costa di destra;
frattura F2 alluce piede destro;
ampia ferita lacero-contusa con perdita di sostanza cutanea regione dorsale piede destro”.
5.3. Il consulente nominato, facendo applicazione di adeguata metodologia tecnico-scientifica e con supporto argomentativo logico ed esaustivo, ha quantificato il grado di invalidità permanente di parte attrice nel 16%. Ha inoltre accertato, quanto all'invalidità temporanea, un periodo d'inabilità assoluta di 34 giorni (comprensivo dei giorni di ricovero ospedaliero e periodo di acuzie del quadro morboso polidistrettuale) e parziale di 30 giorni al 75%, 30 giorni al 50% e
30 giorni al 25%;
5.4. Quanto al criterio di liquidazione del danno non patrimoniale, e dunque al parametro da seguire per orientare la discrezionalità insita nella liquidazione equitativa del danno risarcibile, deve essere richiamato il principio di diritto, affermato dalla Corte di Cassazione, in base al quale può essere utilizzata, quale criterio orientativo della liquidazione equitativa, la Tabella approvata con
D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12 ("Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209"), pubblicato nella Gazz. Uff. n. 40 del 18 febbraio 2025 ed entrato in vigore il 5 marzo 2025. La
Corte ha infatti affermato che non osta all'impiego della Tabella “la previsione contenuta nell'articolo 5 del citato D.P.R. circa l'applicabilità delle disposizioni "ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore"” valendo tale limitazione “ad escludere solo un'applicazione diretta delle dette tabelle ma non anche un loro utilizzo indiretto quale parametro di riferimento nella ricerca di valori il più possibile idonei ad assicurare quella uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi che costituisce indispensabile declinazione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. (Cass. n. 12408 del 07/06/2011)” (Cassazione civile sez. III - 29/04/2025, n. 11319).
5.5. Tenendo conto dell'esito lesivo sopra descritto, della durata e dell'entità dell'invalidità temporanea, dell'età della persona danneggiata al momento del sinistro (40 anni), il danno non patrimoniale dev'essere liquidato come segue, tenendo conto dei valori indicati nella menzionata
Tabella unica Nazionale. Quanto alla risarcimento del danno c.d. “morale”, da sofferenza soggettiva interiore, va evidenziato che il CTU nominato ha riferito di un grado di sofferenza menomazione-correlata di grado “medio” nel periodo d'inabilità temporanea, in considerazione della durata della malattia e dell'ospedalizzazione, dell'utilizzo di tutore non rigido, dell'uso di
Pag. 12 a 15 analgesici per via endovenosa nel periodo di ospedalizzazione e per os nel post-operatorio, dell'esecuzione di ricorrenti medicazioni compresa la rimozione dei punti di sutura. La sofferenza menomazione correlata è risultata invece lieve per il periodo successivo. Si ritiene pertanto congruo un aumento nella misura minima del danno da invalidità permanente e in misura media del danno da invalidità temporanea. La liquidazione pertanto è la seguente:
5.5.1. danno biologico per invalidità permanente: valore del punto 3.458,83; punti riconosciuti 16; demoltiplicatore per l'età 0,806 - danno risarcibile: 44.605,00;
5.5.2. danno morale, aumento minimo come da Tabella: 12.712,00;
5.5.3. danno da invalidità temporanea (indennità giornaliera spettante per giorno in caso di invalidità assoluta Euro 55,24; aumento medio del 45 % per sofferenza menomazione correlata): € 2.723,33 per invalidità temporanea totale;
€ 1.802,21 per invalidità temporanea parziale al 75 %; € 1.201,47 per invalidità temporanea parziale al 50 %; €
600,74 per invalidità temporanea parziale al 25%;
5.5.4. per un importo complessivo di Euro 63.644,75.
5.6. Nessun aumento a titolo di personalizzazione può essere riconosciuto, in mancanza di allegazione di circostanze specifiche ed eccezionali, tali da rendere il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute.
5.7. Devono infine aggiungersi:
5.7.1. le spese mediche documentate per un ammontare, ritenuto congruo anche dal CTU nominato, di euro 1.151,48;
5.7.2. le spese per attività stragiudiziale -che si ritiene congruo liquidare in Euro 3.000,00
(oltre al 15 % per spese generali, iva e cpa come per legge) in ragione dell'impegno professionale sotteso allo scambio di corrispondenza con la compagnia assicuratrice e all'avvio della negoziazione assistita. Quanto a queste ultime va dato infatti seguito al principio per il quale il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa, e non è assimilabile al rimborso delle spese giudiziali;
l'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere dunque valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. Pertanto, la liquidazione resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente;
ciò comporta che la corrispondente spesa sostenuta non sia configurabile come danno emergente e non
Pag. 13 a 15 può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, evitabile con l'ordinaria diligenza o sostenuta in maniera esagerata (art. 1227 comma 1 e 2 c.c.), oppure quando sia superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità (cfr. Cass. n. 2644/2018;
Cass. civ., sez. un., 16990 del 10.07.2017). Nel caso di specie, non pare potersi affermare la superfluità delle spese per assistenza stragiudiziale trattandosi di sinistro che ha richiesto attività di studio, un carteggio con la compagnia assicurativa potenzialmente idoneo a definire la controversia in via stragiudiziale, anche in seguito al reperimento di documentazione ulteriore e di formazione successiva rispetto al verbale di accertamento della polizia stradale, anche relativa al procedimento penale cui si è fatto cenno in parte motiva.
5.8. La somma sopra liquidata a titolo di danno non patrimoniale è in moneta attuale (Euro
63.644,75). Su tale somma spettano gli interessi al tasso legale dal giorno del sinistro alla data della liquidazione. Nel calcolo degli interessi il valore monetario liquidato dovrà essere devalutato al giorno del sinistro e via via rivalutato anno per anno per ottenere la base di calcolo degli interessi. Anche la voce di danno relativa alle spese legali per assistenza stragiudiziale è liquidata in moneta attuale. Non essendone stato documentato il pagamento, non sono dovuti interessi né rivalutazione. La somma liquidata a titolo di danno patrimoniale per spese mediche va invece rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT e su tale somma via via rivalutata fino ad oggi dovranno essere riconosciuti gli interessi legali. Dalla data della presente decisione spettano alla parte attrice gli interessi al tasso legale sulla somma complessiva determinata in base ai criteri appena indicati.
6. Le spese
6.1. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in base ai parametri di cui al DM 55/2014, tenendo conto del valore della controversia determinato in base al criterio del decisum e dei parametri intermedi tra i minimi e i medi in ragione della ridotta complessità fattuale e giuridica delle questioni affrontate.
6.2. Per le medesime ragioni devono essere poste a carico della società convenuta le spese di CTU liquidate con separato decreto.
6.3. Non sussistono i presupposti per alcuna condanna ulteriore ex art. 96 c.p.c. non potendosi ravvisare alcun profilo di colpa grave nella condotta processuale delle parti che hanno sostenuto le rispettive prospettazioni legittimamente e con adeguata diligenza professionale. Non può
Pag. 14 a 15 infatti desumersi alcun profilo di malafede o colpa grave dalla mera infondatezza della originaria prospettazione della società convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 606/2022 promossa da Parte_1 contro disattesa ogni altra istanza, eccezione
[...] Controparte_1
e deduzione, così provvede:
- accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna
[...] nella qualità di impresa designata ai sensi dell'art. 283 e ss. D.lgs. Controparte_1
n. 209/2005, al pagamento in favore di Parte_1
o della somma di Euro 63.644,75 a titolo di danno non patrimoniale;
o della somma di Euro 1.151,48 a titolo di spese mediche;
o della somma di Euro 3.000,00 (oltre al 15 % per spese generali, iva e cpa come per legge) a titolo di spese legali stragiudiziali;
o oltre interessi e rivalutazione come indicato in motivazione al punto 5.8.;
- condanna al pagamento, in favore di parte attrice Controparte_1 delle spese processuali che liquida in euro 10.500,00, oltre spese forfettarie nella misura del
15%, oltre C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
- pone le spese di CTU a carico della società convenuta.
Agrigento, 23/6/2025.
Il Giudice
Dott. Enrico Legnini
Pag. 15 a 15