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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 01/04/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 716/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Borgia Elisabetta del Foro di Novara
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Borgia Elisabetta del Foro di Novara
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 03/03/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito civile in Trino (VC) il 17/07/2021, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 13, Parte I, Anno 2021. Dall'unione è nato, in data 21/06/2022, il figlio , ancora minore. Per_1
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
pagina 1 di 4 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire al figlio minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire al figlio minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età del figlio minore, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta dello stesso (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- PRESO ATTO che le parti nel ricorso introduttivo hanno domandato anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio (ex art. 473-bis.49 c.p.c.), formulando le condizioni a essa connesse, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi - una volta trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza - provveda ad acquisire, ancora con il deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la contestuale conferma delle condizioni già formulate per il divorzio;
- RITENUTO che non occorra ancora stabilire in punto spese, differendosi la questione alla definizione del giudizio;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio celebrato con rito civile in Trino (VC) il 17/07/2021, trascritto nei Registri dello
Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 13, Parte I, Anno 2021 alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. i coniugi vivranno separati con obbligo del reciproco rispetto;
2. il figlio minore resterà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione prevalente presso la madre;
pagina 2 di 4 3. la casa coniugale, sita in Trino, Corso Cavour n. 94, di esclusiva proprietà della sig.ra viene assegnata alla stessa con tutti i mobili in essa contenuti;
Pt_2
4. il sig. verserà alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico Pt_1 Pt_2 bancario la somma di € 600,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore
, che sarà rivalutata annualmente secondo l'indice Istat;
Per_1
5. le spese straordinarie per verranno suddivise tra i genitori in ragione del 50% Per_1 ciascuno secondo le modalità stabilite nel Protocollo in uso presso codesto Tribunale;
6. si dà atto che i coniugi hanno attualmente in essere i seguenti mutui e finanziamenti:
- mutuo n. 08785904032 acceso presso Banco BPM intestato alla sig.ra
[...]
n. 3128740100000061872640 intestato alla sig.ra Parte_3 [...]
n. 3128740100000069684060 intestato al sig. Parte_3 Pt_1
Le parti concordano nel suddividere equamente al 50% gli importi delle rate derivanti dai predetti contratti indipendentemente dalla scadenza degli stessi e sino alla totale estinzione.
Fatto salvo il corretto adempimento del sopra citato impegno all'equa suddivisione delle somme derivanti dagli impegni finanziari contratti, da regolare anche tramite rimborso delle differenze in favore dell'una o dell'altra parte, la sig.ra si impegna all'atto della Pt_2 vendita della casa coniugale a suddividere il prezzo incassato, al netto dell'eventuale mutuo residuo e delle altre spese e oneri che dovessero gravare sull'immobile anche a seguito della vendita, al 50% con il sig. che si impegna sin d'ora a destinare la relativa somma Pt_1 al figlio mediante versamento su un conto corrente allo stesso intestato. Per_1
In virtù della predetta suddivisione il sig. si impegna a sostenere il 50% delle spese Pt_1 straordinarie dell'immobile sito in Trino, Corso Cavour n. 94;
7. il padre potrà vedere e tenerlo con sé a fine settimana alternati dal venerdì sera,
Per_1 andando a prenderlo dalla madre prima di cena, alla domenica sera allorché lo riporterà presso l'abitazione materna per l'ora di cena;
il padre, inoltre, potrà tenere con sé
Per_1 un giorno infrasettimanale ossia il sabato, nelle settimane in cui non tiene con sé
Per_1 per il fine settimana dalle ore 9,00 sino alla sera alle 19,00 allorchè lo riporterà alla madre;
nelle settimane in cui starà con il padre per il week end, il sig. potrà stare
Per_1 Pt_1 con il figlio indicativamente nella giornata di mercoledì prendendolo dalla nonna materna,
o dove lo stesso in quel momento si trovi, verso le ore 18,00 sino alla mattina successiva allorché lo porterà direttamente all'asilo entro le ore 9,00.
Il padre potrà vedere e tenerlo con sé anche in differenti momenti previo Per_1 Per_1 congruo preavviso alla madre e nel rispetto degli impegni della stessa e tenuto conto anche delle attività scolastiche, extrascolastiche e ludiche del piccolo . Per_1
Qualora i genitori dovessero cambiare attività lavorativa, le parti si impegnano a rivedere le presenti statuizioni nel rispetto reciproco e sulla base dei nuovi impegni lavorativi.
, inoltre, trascorrerà con ciascun genitore almeno 15 giorni – anche non consecutivi Per_1
– durante le vacanze estive in periodi da concordare tra i genitori entro il mese di maggio di ciascun anno.
Gli altri periodi di vacanza, ivi compresi quelli natalizi e pasquali, verranno concordati tra i genitori di anno in anno tenuto anche conto del criterio di alternanza con riferimento al giorno di Natale e di Pasqua nonché degli impegni lavorativi dei genitori stessi;
8. l'assegno unico universale verrà percepito integralmente dalla sig.ra Pt_2
9. si dà atto che i ricorrenti lavorano e si dichiarano autosufficienti sotto il profilo economico;
10. si dà atto che i coniugi prestano sin da ora assenso reciproco al rilascio dei documenti di identità validi per l'espatrio.
pagina 3 di 4 Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Il Collegio contestualmente provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Relatore, Presidente dott.ssa Michela Tamagnone.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 31/03/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 716/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Borgia Elisabetta del Foro di Novara
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Borgia Elisabetta del Foro di Novara
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 03/03/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito civile in Trino (VC) il 17/07/2021, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 13, Parte I, Anno 2021. Dall'unione è nato, in data 21/06/2022, il figlio , ancora minore. Per_1
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
pagina 1 di 4 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire al figlio minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire al figlio minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età del figlio minore, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta dello stesso (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- PRESO ATTO che le parti nel ricorso introduttivo hanno domandato anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio (ex art. 473-bis.49 c.p.c.), formulando le condizioni a essa connesse, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi - una volta trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza - provveda ad acquisire, ancora con il deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la contestuale conferma delle condizioni già formulate per il divorzio;
- RITENUTO che non occorra ancora stabilire in punto spese, differendosi la questione alla definizione del giudizio;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio celebrato con rito civile in Trino (VC) il 17/07/2021, trascritto nei Registri dello
Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 13, Parte I, Anno 2021 alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. i coniugi vivranno separati con obbligo del reciproco rispetto;
2. il figlio minore resterà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione prevalente presso la madre;
pagina 2 di 4 3. la casa coniugale, sita in Trino, Corso Cavour n. 94, di esclusiva proprietà della sig.ra viene assegnata alla stessa con tutti i mobili in essa contenuti;
Pt_2
4. il sig. verserà alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico Pt_1 Pt_2 bancario la somma di € 600,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore
, che sarà rivalutata annualmente secondo l'indice Istat;
Per_1
5. le spese straordinarie per verranno suddivise tra i genitori in ragione del 50% Per_1 ciascuno secondo le modalità stabilite nel Protocollo in uso presso codesto Tribunale;
6. si dà atto che i coniugi hanno attualmente in essere i seguenti mutui e finanziamenti:
- mutuo n. 08785904032 acceso presso Banco BPM intestato alla sig.ra
[...]
n. 3128740100000061872640 intestato alla sig.ra Parte_3 [...]
n. 3128740100000069684060 intestato al sig. Parte_3 Pt_1
Le parti concordano nel suddividere equamente al 50% gli importi delle rate derivanti dai predetti contratti indipendentemente dalla scadenza degli stessi e sino alla totale estinzione.
Fatto salvo il corretto adempimento del sopra citato impegno all'equa suddivisione delle somme derivanti dagli impegni finanziari contratti, da regolare anche tramite rimborso delle differenze in favore dell'una o dell'altra parte, la sig.ra si impegna all'atto della Pt_2 vendita della casa coniugale a suddividere il prezzo incassato, al netto dell'eventuale mutuo residuo e delle altre spese e oneri che dovessero gravare sull'immobile anche a seguito della vendita, al 50% con il sig. che si impegna sin d'ora a destinare la relativa somma Pt_1 al figlio mediante versamento su un conto corrente allo stesso intestato. Per_1
In virtù della predetta suddivisione il sig. si impegna a sostenere il 50% delle spese Pt_1 straordinarie dell'immobile sito in Trino, Corso Cavour n. 94;
7. il padre potrà vedere e tenerlo con sé a fine settimana alternati dal venerdì sera,
Per_1 andando a prenderlo dalla madre prima di cena, alla domenica sera allorché lo riporterà presso l'abitazione materna per l'ora di cena;
il padre, inoltre, potrà tenere con sé
Per_1 un giorno infrasettimanale ossia il sabato, nelle settimane in cui non tiene con sé
Per_1 per il fine settimana dalle ore 9,00 sino alla sera alle 19,00 allorchè lo riporterà alla madre;
nelle settimane in cui starà con il padre per il week end, il sig. potrà stare
Per_1 Pt_1 con il figlio indicativamente nella giornata di mercoledì prendendolo dalla nonna materna,
o dove lo stesso in quel momento si trovi, verso le ore 18,00 sino alla mattina successiva allorché lo porterà direttamente all'asilo entro le ore 9,00.
Il padre potrà vedere e tenerlo con sé anche in differenti momenti previo Per_1 Per_1 congruo preavviso alla madre e nel rispetto degli impegni della stessa e tenuto conto anche delle attività scolastiche, extrascolastiche e ludiche del piccolo . Per_1
Qualora i genitori dovessero cambiare attività lavorativa, le parti si impegnano a rivedere le presenti statuizioni nel rispetto reciproco e sulla base dei nuovi impegni lavorativi.
, inoltre, trascorrerà con ciascun genitore almeno 15 giorni – anche non consecutivi Per_1
– durante le vacanze estive in periodi da concordare tra i genitori entro il mese di maggio di ciascun anno.
Gli altri periodi di vacanza, ivi compresi quelli natalizi e pasquali, verranno concordati tra i genitori di anno in anno tenuto anche conto del criterio di alternanza con riferimento al giorno di Natale e di Pasqua nonché degli impegni lavorativi dei genitori stessi;
8. l'assegno unico universale verrà percepito integralmente dalla sig.ra Pt_2
9. si dà atto che i ricorrenti lavorano e si dichiarano autosufficienti sotto il profilo economico;
10. si dà atto che i coniugi prestano sin da ora assenso reciproco al rilascio dei documenti di identità validi per l'espatrio.
pagina 3 di 4 Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Il Collegio contestualmente provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Relatore, Presidente dott.ssa Michela Tamagnone.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 31/03/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
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