TAR Parma, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 45
TAR
Sentenza 29 gennaio 2026

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  • Accolto
    Inadempimento dell'Amministrazione all'obbligo di pagamento delle spese di giudizio

    Il Tribunale ha ritenuto sussistenti i presupposti per il rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. cod.proc.amm., dato il mancato adempimento dell'Amministrazione, nonostante la rituale notifica della sentenza e il suo passaggio in giudicato. È stato altresì considerato scaduto il termine di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.lgs. 669/96 per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • Accolto
    Ammissibilità del giudizio di ottemperanza per l'esecuzione della parte della pronuncia relativa alla condanna al pagamento delle spese di giudizio

    La giurisprudenza ha ripetutamente riconosciuto l'ammissibilità del giudizio di ottemperanza anche per l'esecuzione della parte della pronuncia relativa alla condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate in favore del difensore distrattario della parte vittoriosa, in quanto si instaura un rapporto obbligatorio tra detto difensore e la parte soccombente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Parma, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 45
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Parma
    Numero : 45
    Data del deposito : 29 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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