Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00045/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00462/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ai sensi dell’art. 114 cod.proc.amm.
sul ricorso numero di registro generale 462 del 2025, proposto da
Avv.ti Fabio Iannaccone e Francesco Pruccoli, in proprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito e Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, non costituiti in giudizio;
per l’esecuzione del giudicato
formatosi sulla sentenza n. 223/2024 in data 6 settembre 2024 del T.A.R. Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma, nella parte relativa alla liquidazione delle spese di giudizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026 il dott. TA SO e udito, per i ricorrenti, il difensore come specificato nel verbale;
Considerato che i ricorrenti hanno adito il giudice amministrativo affinché venga ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito e all’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna di dare esecuzione alla sentenza n. 223/2024 in data 6 settembre 2024 di questa Sezione staccata, nella parte relativa alla liquidazione delle spese di giudizio in loro favore, quali difensori antistatari;
che, agendo in proprio, essi assumono rimasta ineseguita in parte qua la decisione (“… condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 1.000,00 (mille/00) oltre agli accessori di legge e – ove versato – alla rifusione del contributo unificato, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari …”), malgrado l’Amministrazione abbia ricevuto regolare notifica della pronuncia, e nonostante il suo passaggio in giudicato;
che, pertanto, chiedono che si ordini al Ministero dell’Istruzione e del Merito di procedere al pagamento del dovuto e che si nomini un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia;
che, a comprova del passaggio in giudicato della pronuncia, è stata esibita apposita certificazione della Cancelleria del Tribunale (in data 27 agosto 2025);
che non si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna;
che alla camera di consiglio del 28 gennaio 2026 la causa è passata in decisione;
Ritenuto che, alla luce di quanto addotto e documentato dai ricorrenti e della mancata contestazione dell’omesso adempimento in parte qua al giudicato di questa Sezione staccata da parte dell’Amministrazione neppure costituitasi in giudizio, emerge la sussistenza dei presupposti per l’esperimento del rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. cod.proc.amm.;
che, in effetti, risulta anche scaduto il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 (conv. in legge n. 30/97) concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali, stante l’intervenuta rituale notificazione della sentenza (in data 9 settembre 2024) all’indirizzo di posta elettronica certificata ‘ urp@postacert.istruzione.it ’;
che, come ripetutamente riconosciuto dalla giurisprudenza, il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per l’esecuzione della parte della pronuncia relativa alla condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate in favore del difensore distrattario della parte vittoriosa, posto che, per effetto di tale statuizione, si instaura un rapporto obbligatorio tra detto difensore e la parte soccombente, che legittima il primo a proporre per il relativo adempimento un autonomo giudizio di esecuzione del giudicato, che non può che tendere, anche nei suoi riguardi, a far conseguire tutta l’utilità che scaturisce dalla pronuncia giurisdizionale e che viene illegittimamente negata dall’Amministrazione con il comportamento omissivo (v., ex multis , TAR Campania, Napoli, Sez. VII, 29 aprile 2024 n. 2854);
che, pertanto, in accoglimento della domanda dei ricorrenti, va ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza n. 223/2024 in data 6 settembre 2024 di questa Sezione staccata, provvedendo al pagamento di quanto dovuto all’avv. Fabio Iannaccone e all’avv. Francesco Pruccoli quali “difensori antistatari”, nella misura ivi stabilita, entro sessanta giorni dalla data di notificazione della presente pronuncia;
che, una volta decorso infruttuosamente il termine suindicato (sessanta giorni dalla data di notificazione della presente pronuncia), provvederà – entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura dei ricorrenti – un Commissario ad acta , che sin d’ora si nomina nel Direttore generale della “Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione” del Ministero dell’Istruzione e del Merito (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione), o dirigente o funzionario dallo stesso delegato, che darà corso al pagamento di quanto ancora dovuto;
che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta ;
che le spese di giudizio seguono la soccombenza del Ministero dell’Istruzione e del Merito, nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
a) lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione in parte qua alla sentenza n. 223/2024 in data 6 settembre 2024 di questa Sezione staccata, nei modi e nei termini di cui in motivazione, con conseguente condanna alla corresponsione ai ricorrenti di quanto in ragione di ciò dovuto loro, salvo ciò che sia stato eventualmente medio tempore versato;
b) per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Direttore generale della “Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione” del Ministero dell’Istruzione e del Merito (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione), o dirigente o funzionario dallo stesso delegato, che – su specifica richiesta dei ricorrenti e nei termini di cui in motivazione – provvederà al compimento degli atti necessari all’esecuzione in parte qua del giudicato;
c) nessun compenso sarà dovuto per l’eventuale attività commissariale;
d) condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 500,00 (cinquecento/00), oltre agli accessori di legge e alla rifusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
TA SO, Presidente, Estensore
Caterina Luperto, Referendario
Paola Pozzani, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| TA SO |
IL SEGRETARIO