Sentenza breve 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 27/12/2025, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00608/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00635/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 635 del 2025, proposto dalla Sorin Group Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B77214563F, rappresentata e difesa dagli avvocati Gaetano Alfarano e Giuseppe Marino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute - RC, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento trasmesso a mezzo PEC il 14 novembre 2025, con il quale l'RC ha comunicato l’esclusione della ricorrente dal lotto 2 per non aver “superato la fase di valutazione della Busta Economica”;
- di tutti gli atti della procedura e, segnatamente, dell'art. 17 del disciplinare di gara in parte qua ;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale,
nonché per la condanna dell’RC al risarcimento dei danni in forma specifica mediante aggiudicazione della gara ovvero, in subordine, per equivalente pecuniario.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 il dott. NI BU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con ricorso notificato il 28 novembre 2025 e depositato il 4 dicembre successivo, la società ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, con cui l’RC l’ha esclusa dal lotto n. 2 della gara per la fornitura, in noleggio, di sistemi per il recupero operatorio del sangue e del relativo materiale di consumo destinati agli Enti del SSR, per un importo complessivo a base d’asta pari a € 496.040,00.
L’esclusione – disposta nei confronti dell’unica partecipante – è stata motivata dalla ritenuta incongruità dell’offerta economica, giudicata superiore alla base d’asta a causa di una discordanza tra l’importo espresso in lettere e quello in cifre relativi al canone mensile di noleggio dell’“ apparecchiatura per il recupero operatorio del sangue ”.
La ricorrente ha dedotto vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, chiedendo altresì il risarcimento dei danni, in forma specifica tramite aggiudicazione della gara o, in subordine, per equivalente.
2. L’RC non si è costituita in giudizio.
3. Con atto depositato in giudizio il 12 dicembre 2025 la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione del ricorso sul rilievo che l’RC risulta averle nelle more aggiudicato il lotto 2 per l’importo complessivo pari ad € 494.522,00.
4. Alla camera di consiglio del 17 dicembre 2025, previo avviso ai sensi dell’art. 60 cod.proc.amm., la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
5.1. Il Consiglio di Stato ha avuto modo di precisare che, in virtù del fondamentale principio della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso e il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha, per l’appunto, attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito ove la parte attrice, prima della spedizione della causa in decisione, abbia dichiarato di non avere più alcun interesse al ricorso.
Pertanto, in tal caso il giudice è senz’altro tenuto a dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d’interesse (cfr. Cons. di Stato, n. 4913/2012 e n. 3848/2016).
5.2. Conseguentemente, al cospetto dell’univoca dichiarazione della ricorrente del 12 dicembre 2025, questo Collegio non può che dichiarare il gravame improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), del cod.proc.amm. (cfr. ex multis Cons. di Stato, n. 3061/2018).
5.3. Le spese di lite possano essere compensate in ragione del tempestivo intervento dell’RC e l’aggiudicazione definitiva del lotto 2 alla ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
NI BU, Primo Referendario, Estensore
Claudia Micelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI BU | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO