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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 07/03/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1237/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore dott. Gaetano Sole Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1237/2022, avente ad oggetto lo
“cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario”, promossa da:
(c.f. , con il patrocinio degli Parte_1 C.F._1
Avv.ti PIRITORE ACHILLE e PIRITORE GASPARE
RICORRENTE contro
(c.f. , con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
GERVASI NICOLO'
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da note scritte ritualmente depositate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, Parte_1
deduceva di aver contratto matrimonio concordatario con in CP_1
pagina 1 di 7 data 13.08.2013, regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Calatafimi-Segesta (TP), al n. 14, parte II, serie A, anno 2013.
Deduceva, altresì, che dalla loro unione era nata una figlia, Per_1
(9.05.2015).
Rappresentava, poi, che il Tribunale di Trapani, con sentenza n.
502/2018 del 9.05.2018, aveva pronunciato la separazione personale tra i coniugi, alle condizioni dai medesimi congiuntamente rassegnate in corso di causa.
Esponeva che, a far data dalla separazione, la comunione morale e materiale non si era ricostruita e, pertanto, ritenuti sussistenti i presupposti per giungere ad una pronuncia di divorzio, avanzava domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Lamentava che il si era disinteressato della minore, tanto che CP_1 il Tribunale, nel procedimento aperto d'ufficio per il monitoraggio dei rapporti padre/figlia, aveva disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo, che, a sua volta, aveva instaurato un giudizio di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Alla luce di quanto rappresentato, chiedeva l'affido esclusivo della figlia minore e che il resistente fosse gravato dell'obbligo di corrisponderle
€ 500,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento, oltre al 50% delle spese straordinarie.
****
All'udienza di prima comparizione dei coniugi, non poteva esperirsi il rituale tentativo di conciliazione per la mancata comparizione del resistente (costituitosi tardivamente).
Con ordinanza presidenziale del 9.10.2022, il Presidente, preso atto del disinteresse del nei confronti della figlia minore, lamentato dalla CP_1
ricorrente, disponeva l'affido esclusivo della piccola alla madre con pagina 2 di 7 previsione dello svolgimento in spazio neutro di eventuali visite ed obbligava il padre a contribuire al mantenimento della figlia nella misura di
€ 500,00 mensili. Nella stessa sede, veniva conferito al Consultorio familiare l'incarico di monitorare il nucleo familiare.
*****
Si costituiva, in data 21.04.2023, il resistente , aderendo CP_1
alla domanda di cessazione, opponendosi al quantum richiesto dalla moglie come contributo per il mantenimento della figlia, allegando la oggettiva impossibilità di provvedervi in relazione alle proprie sostanze.
Avversava, inoltre, la richiesta di affidamento esclusivo della figlia spiegata dalla dolendosi del fatto che quest'ultima, Per_1 Pt_1
unitamente ai suoceri, aveva ostacolato il rapporto della piccola con il padre.
Concludeva domandando stabilirsi l'affido condiviso della figlia minorenne e l'imposizione a proprio carico dell'obbligo di contribuire al suo mantenimento nella misura minima.
*****
Nelle more, il Tribunale, con sentenza parziale del 22.04.2024, si pronunciava sulla questione di status come prospettata e rimetteva la causa sul ruolo per la trattazione delle ulteriori questioni.
In corso di causa, veniva vanamente tentata la conciliazione;
venivano, inoltre, disposti accertamenti tributari sui redditi e i patrimoni delle parti, che venivano ascoltate. Venivano inoltre approfondite le dinamiche familiari e la condizione della minore.
All'esito, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, è pacifico che sia venuta meno l'affectio coniugalis tra le parti e che la convivenza sia divenuta intollerabile: risulta già emessa pronuncia di status con sentenza parziale, in data 22.04.2024, che per completezza si richiama.
pagina 3 di 7 Passando al regime inerente all'affidamento della figlia minore , Per_1
si osserva che l'affido condiviso rappresenta l'opzione legislativa prioritaria, secondo il disposto dell'art. 337-ter c.c. (in cui è confluito l'abrogato art. 155 c.c.), giacché permette di mantenere un rapporto continuativo con entrambe le figure genitoriali ed è finalizzato a preservare l'equilibrio psico- fisico del minore, già provato dall'evento traumatico di disgregazione della famiglia.
Tuttavia, il suddetto regime può essere derogato in presenza di specifiche situazioni di concreto pregiudizio per il benessere psicologico e fisico dei figli minori.
È noto, infatti, che “in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore” (v.
Cass. Civ. n. 28244/2019).
Nel caso di specie, è intervenuta pronuncia di decadenza, che non risulta oggetto di richiesta di revoca;
né sono emersi indici da valorizzare in tale direzione.
Ed infatti, nella relazione del 13.02.2023 del Consultorio familiare di
Castellammare del Golfo risulta sostanziale conferma del disinteresse pagina 4 di 7 dimostrato dal nei confronti della figlia, tale da farle maturare “un CP_1
progressivo distacco dalla figura paterna, in quanto la relazione, divenuta inconsistente per le sue necessità, risulta fonte di turbamento” (cfr. rel.
Consultorio fam. del 13.02.2023).
Né successivamente si sono registrati segnali di fattiva attivazione per il recupero del rapporto con la minore, atteso che il resistente ha negato la propria disponibilità a partecipare ai prescritti incontri in spazio neutro, omettendo di contattare i servizi a ciò deputati. Detta negligenza si inserisce in un più ampio contesto di perduranti mancanze, peraltro ammesse dallo stesso che, liberamente sentito all'udienza del 20.03.2024, ha CP_1
declinato ogni responsabilità, dichiarando di non vedere la figlia “per colpa” della moglie e tuttavia non ricordando “quando è l'ultima volta che ho chiamato o ho chiesto di prendere mia figlia” (cfr. verbale ud. cit.).
La scarsa capacità del resistente di attendere adeguatamente alle funzioni genitoriali si è nel tempo protratta e conferma di detta radicata carenza si rinviene nella relazione conclusiva degli operatori del
Consultorio, in cui si è dato atto del totale disinteresse, ormai metabolizzato dalla minore che “ha via via consolidato difensivamente un atteggiamento di distacco dalla figura paterna adattandosi in modo funzionale alla di lui assenza” (cfr. rel. del 23.02.2024).
Nondimeno, è conclusivamente emerso che “ è apparsa serena, Per_1
stante l'assenza di condizioni di disagio e/o sofferenza”. Di talchè va confermata la concentrazione esclusiva della responsabilità genitoriale anche per le decisioni di maggiore interesse in capo alla attuale madre collocataria.
Considerata la decadenza, nulla va disposto in punto di diritto di visita, salve successive domande in tal senso ed eventuale positiva valutazione di sopravvenuta rispondenza all'interesse della minore.
*****
pagina 5 di 7 Dal punto di vista delle statuizioni economiche, si rammenta che la specifica natura dell'obbligazione gravante sui genitori per il mantenimento della prole, per il solo fatto di averla generata, impone il riconoscimento dell'obbligo di mantenimento a carico di entrambi, da quantificare in base ai parametri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale il legislatore ha fatto esplicito riferimento alle rispettive sostanze e capacità di lavoro professionale e casalingo.
Ciò posto, si reputa equo confermare il quantum dell'obbligo di contributo al mantenimento di fissato in via temporanea ed urgente a Per_1 carico del padre (€ 500,00), da versare mensilmente alla ricorrente, alla luce della situazione reddituale delle parti e della documentazione tributaria acquisita.
Dalla relativa analisi, infatti, si evincono le potenzialità reddituali del resistente (neppure da costui negate, come affermato in udienza: “io le ho pure tolto il mantenimento per mia figlia, lo so che è penale, ma se mia moglie si comporta male allora perché io non posso fare altrettanto? Non è vero che non voglio dare più niente, potrei anche farle un bonifico oggi e chiudere tutto l'anno”); inoltre, vanno considerate le innegabili esigenze economiche della prole (rapportate all'età e ai tempi di permanenza presso ciascun genitore: va infatti sottolineata, rebus sic stantibus, la totale assenza di tempi di frequentazione del con la figlia). CP_1
Ancora sulle spese, i genitori sono tenuti al pagamento del 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, ludiche ed accademiche da sostenere in favore della figlia, secondo i criteri più dettagliatamente previsti dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Trapani.
*****
Infine, le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- affida la minore esclusivamente alla madre, concentrando in Per_1
capo a costei la responsabilità delle decisioni di maggiore interesse;
- conferma a carico di l'obbligo di corrispondere a CP_1
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € Parte_1
500,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento della figlia , oltre al 50% delle Per_1 spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della prole, secondo il protocollo sottoscritto con il C.O.A.;
- condanna il resistente alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla ricorrente, che liquida nella misura di € 3.809,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e c.p.a.;
- dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 7 marzo 2025
Il Giudice rel.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore dott. Gaetano Sole Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1237/2022, avente ad oggetto lo
“cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario”, promossa da:
(c.f. , con il patrocinio degli Parte_1 C.F._1
Avv.ti PIRITORE ACHILLE e PIRITORE GASPARE
RICORRENTE contro
(c.f. , con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
GERVASI NICOLO'
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da note scritte ritualmente depositate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, Parte_1
deduceva di aver contratto matrimonio concordatario con in CP_1
pagina 1 di 7 data 13.08.2013, regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Calatafimi-Segesta (TP), al n. 14, parte II, serie A, anno 2013.
Deduceva, altresì, che dalla loro unione era nata una figlia, Per_1
(9.05.2015).
Rappresentava, poi, che il Tribunale di Trapani, con sentenza n.
502/2018 del 9.05.2018, aveva pronunciato la separazione personale tra i coniugi, alle condizioni dai medesimi congiuntamente rassegnate in corso di causa.
Esponeva che, a far data dalla separazione, la comunione morale e materiale non si era ricostruita e, pertanto, ritenuti sussistenti i presupposti per giungere ad una pronuncia di divorzio, avanzava domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Lamentava che il si era disinteressato della minore, tanto che CP_1 il Tribunale, nel procedimento aperto d'ufficio per il monitoraggio dei rapporti padre/figlia, aveva disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo, che, a sua volta, aveva instaurato un giudizio di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Alla luce di quanto rappresentato, chiedeva l'affido esclusivo della figlia minore e che il resistente fosse gravato dell'obbligo di corrisponderle
€ 500,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento, oltre al 50% delle spese straordinarie.
****
All'udienza di prima comparizione dei coniugi, non poteva esperirsi il rituale tentativo di conciliazione per la mancata comparizione del resistente (costituitosi tardivamente).
Con ordinanza presidenziale del 9.10.2022, il Presidente, preso atto del disinteresse del nei confronti della figlia minore, lamentato dalla CP_1
ricorrente, disponeva l'affido esclusivo della piccola alla madre con pagina 2 di 7 previsione dello svolgimento in spazio neutro di eventuali visite ed obbligava il padre a contribuire al mantenimento della figlia nella misura di
€ 500,00 mensili. Nella stessa sede, veniva conferito al Consultorio familiare l'incarico di monitorare il nucleo familiare.
*****
Si costituiva, in data 21.04.2023, il resistente , aderendo CP_1
alla domanda di cessazione, opponendosi al quantum richiesto dalla moglie come contributo per il mantenimento della figlia, allegando la oggettiva impossibilità di provvedervi in relazione alle proprie sostanze.
Avversava, inoltre, la richiesta di affidamento esclusivo della figlia spiegata dalla dolendosi del fatto che quest'ultima, Per_1 Pt_1
unitamente ai suoceri, aveva ostacolato il rapporto della piccola con il padre.
Concludeva domandando stabilirsi l'affido condiviso della figlia minorenne e l'imposizione a proprio carico dell'obbligo di contribuire al suo mantenimento nella misura minima.
*****
Nelle more, il Tribunale, con sentenza parziale del 22.04.2024, si pronunciava sulla questione di status come prospettata e rimetteva la causa sul ruolo per la trattazione delle ulteriori questioni.
In corso di causa, veniva vanamente tentata la conciliazione;
venivano, inoltre, disposti accertamenti tributari sui redditi e i patrimoni delle parti, che venivano ascoltate. Venivano inoltre approfondite le dinamiche familiari e la condizione della minore.
All'esito, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, è pacifico che sia venuta meno l'affectio coniugalis tra le parti e che la convivenza sia divenuta intollerabile: risulta già emessa pronuncia di status con sentenza parziale, in data 22.04.2024, che per completezza si richiama.
pagina 3 di 7 Passando al regime inerente all'affidamento della figlia minore , Per_1
si osserva che l'affido condiviso rappresenta l'opzione legislativa prioritaria, secondo il disposto dell'art. 337-ter c.c. (in cui è confluito l'abrogato art. 155 c.c.), giacché permette di mantenere un rapporto continuativo con entrambe le figure genitoriali ed è finalizzato a preservare l'equilibrio psico- fisico del minore, già provato dall'evento traumatico di disgregazione della famiglia.
Tuttavia, il suddetto regime può essere derogato in presenza di specifiche situazioni di concreto pregiudizio per il benessere psicologico e fisico dei figli minori.
È noto, infatti, che “in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore” (v.
Cass. Civ. n. 28244/2019).
Nel caso di specie, è intervenuta pronuncia di decadenza, che non risulta oggetto di richiesta di revoca;
né sono emersi indici da valorizzare in tale direzione.
Ed infatti, nella relazione del 13.02.2023 del Consultorio familiare di
Castellammare del Golfo risulta sostanziale conferma del disinteresse pagina 4 di 7 dimostrato dal nei confronti della figlia, tale da farle maturare “un CP_1
progressivo distacco dalla figura paterna, in quanto la relazione, divenuta inconsistente per le sue necessità, risulta fonte di turbamento” (cfr. rel.
Consultorio fam. del 13.02.2023).
Né successivamente si sono registrati segnali di fattiva attivazione per il recupero del rapporto con la minore, atteso che il resistente ha negato la propria disponibilità a partecipare ai prescritti incontri in spazio neutro, omettendo di contattare i servizi a ciò deputati. Detta negligenza si inserisce in un più ampio contesto di perduranti mancanze, peraltro ammesse dallo stesso che, liberamente sentito all'udienza del 20.03.2024, ha CP_1
declinato ogni responsabilità, dichiarando di non vedere la figlia “per colpa” della moglie e tuttavia non ricordando “quando è l'ultima volta che ho chiamato o ho chiesto di prendere mia figlia” (cfr. verbale ud. cit.).
La scarsa capacità del resistente di attendere adeguatamente alle funzioni genitoriali si è nel tempo protratta e conferma di detta radicata carenza si rinviene nella relazione conclusiva degli operatori del
Consultorio, in cui si è dato atto del totale disinteresse, ormai metabolizzato dalla minore che “ha via via consolidato difensivamente un atteggiamento di distacco dalla figura paterna adattandosi in modo funzionale alla di lui assenza” (cfr. rel. del 23.02.2024).
Nondimeno, è conclusivamente emerso che “ è apparsa serena, Per_1
stante l'assenza di condizioni di disagio e/o sofferenza”. Di talchè va confermata la concentrazione esclusiva della responsabilità genitoriale anche per le decisioni di maggiore interesse in capo alla attuale madre collocataria.
Considerata la decadenza, nulla va disposto in punto di diritto di visita, salve successive domande in tal senso ed eventuale positiva valutazione di sopravvenuta rispondenza all'interesse della minore.
*****
pagina 5 di 7 Dal punto di vista delle statuizioni economiche, si rammenta che la specifica natura dell'obbligazione gravante sui genitori per il mantenimento della prole, per il solo fatto di averla generata, impone il riconoscimento dell'obbligo di mantenimento a carico di entrambi, da quantificare in base ai parametri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale il legislatore ha fatto esplicito riferimento alle rispettive sostanze e capacità di lavoro professionale e casalingo.
Ciò posto, si reputa equo confermare il quantum dell'obbligo di contributo al mantenimento di fissato in via temporanea ed urgente a Per_1 carico del padre (€ 500,00), da versare mensilmente alla ricorrente, alla luce della situazione reddituale delle parti e della documentazione tributaria acquisita.
Dalla relativa analisi, infatti, si evincono le potenzialità reddituali del resistente (neppure da costui negate, come affermato in udienza: “io le ho pure tolto il mantenimento per mia figlia, lo so che è penale, ma se mia moglie si comporta male allora perché io non posso fare altrettanto? Non è vero che non voglio dare più niente, potrei anche farle un bonifico oggi e chiudere tutto l'anno”); inoltre, vanno considerate le innegabili esigenze economiche della prole (rapportate all'età e ai tempi di permanenza presso ciascun genitore: va infatti sottolineata, rebus sic stantibus, la totale assenza di tempi di frequentazione del con la figlia). CP_1
Ancora sulle spese, i genitori sono tenuti al pagamento del 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, ludiche ed accademiche da sostenere in favore della figlia, secondo i criteri più dettagliatamente previsti dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Trapani.
*****
Infine, le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- affida la minore esclusivamente alla madre, concentrando in Per_1
capo a costei la responsabilità delle decisioni di maggiore interesse;
- conferma a carico di l'obbligo di corrispondere a CP_1
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € Parte_1
500,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento della figlia , oltre al 50% delle Per_1 spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della prole, secondo il protocollo sottoscritto con il C.O.A.;
- condanna il resistente alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla ricorrente, che liquida nella misura di € 3.809,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e c.p.a.;
- dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 7 marzo 2025
Il Giudice rel.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
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