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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 328/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 2, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
MAFFEY MARIA TERESA, Presidente AONDIO GIULIA, Relatore DE RENTIIS LAURA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2168/2024 depositato il 15/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 236/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 15 e pubblicata il 25/01/2023 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820229011798281 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820110401579282000 TRIBUTI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820150092322973000 TRIBUTI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B03HG06093/2012 TRIBUTI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 272/2026 depositato il 06/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente_1CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE Voglia l'On.le Corte di Giustizia Tributaria adita, in accoglimento del presente ricorso in appello riformare la sentenza appellata e per l'effetto annullare in tutto o in parte, previa sospensione, l'atto impugnato.
Il tutto con vittoria di onorari, diritti e spese di entrambi i gradi giudizio con distrazione in favore degli avvocati antistatari.
CONCLUSIONI PER L'APPELLATA AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROV.LE I DI MILANO Chiede a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria
1) il rigetto dell'appello e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In fatto
Il contribuente Ricorrente_1 ha impugnato l'Intimazione di Pagamento n. 068 2022
9011798281/000 portante iscrizione a ruolo per complessivi € 348.369,96, notificata il 16 maggio 2022 a mezzo raccomandata AR.
Nella citata intimazione venivano riportati i seguenti atti:
- 1. Cartella 06820110401579282000 per € 5.127,43
- 2. Cartella 06820150092322973000 per € 1.282,50
- 3. Avviso di accertamento T9B03HG06093/2012 per € 341.960,03.
Con riferimento all'avviso di accertamento n. T9B03HG06093, anno di imposta 2007 relativo alla Società Coop. Società_1 a r.l. (cessata nel 2009), precisava il ricorrente, che nell'anno di imposta 2007 oggetto di accertamento, rivestendo la mera veste di socio e consigliere senza rappresentanza, non impugnò l'atto di accertamento in quanto dalla sua lettura, non emergevano contestazioni dirette nei suoi confronti e pertanto non venne proposto ricorso per assenza di interesse ad agire in relazione all'atto stesso. Infatti, dalla lettura della motivazione veniva paventata esclusivamente una responsabilità in capo al liquidatore e che comunque doveva essere contestata con apposito altro avviso, non anche in capo all'esponente.
Il ricorrente rilevava come, solo con la notifica dell'intimazione in contestazione al medesimo, fosse emersa la volontà dell'Ufficio di attribuirgli responsabilità per imposte e sanzioni, contestualmente facendo sorgere l'interesse ad agire, con la precisazione che il ricorrente mai aveva rivestito un ruolo di rappresentanza o di liquidatore della società Società_1.
Richiedeva giudizialmente il ricorrente l'annullamento dell'intimazione per i seguenti motivi:
- Carenza di legittimazione passiva in capo al medesimo, rispetto ai debiti oggetto dell'intimazione di pagamento impugnata che, richiamando l'atto presupposto n. T9B03HG06093, afferivano IVA, IRES
Società_1e IRAP della a.r.l. e che, pertanto, non potevano essere richiesti all'esponente ad alcun titolo, se non in quello di socio che abbia ricevuto la liquidazione dell'attivo ai sensi dell'art. 36 Dpr n. 602/1973.
-Ulteriore carenza di legittimazione passiva per le sanzioni, in capo all'esponente per quanto riguardava le sanzioni amministrative contenute nell'avviso di accertamento n. T9B03HG06093 per l'importo di € 120.533,00, avendo rivestito la semplice qualifica di socio della Società_1 S.r.l..
-Intervenuta Prescrizione delle imposte, sanzioni ed interessi, carenza di motivazione riguardo a questi ultimi per mancata indicazione del calcolo.
-Difetto di prova delle pretese tributarie e onere della prova ex art. 2697 c.c. in capo al creditore.
-In subordine, specificava il ricorrente come la responsabilità del socio, ai sensi dell'art. 36, comma 4
D.P.R 602/1972, debba restare comunque confinata nel limite dell'attivo distribuito e ricevuto in sede di liquidazione della società.
*
Costituitasi in giudizio ADER resisteva alle censure del ricorrente, eccependo in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso ex art. 21, comma 1, D.lgs. n. 546 del 1992 e ciò in quanto la notifica del presupposto avviso di accertamento, a cura dell'ente creditore Agenzia delle Entrate, era stata già effettuata in tempi passati, con la conseguenza che solo avverso tale atto il ricorrente iscritto a ruolo avrebbe potuto, nei termini e nei modi di legge, proporre ricorso per eccepire i vizi solo in questa sede esposti e da ritenersi nuovi.
A ciò doveva aggiungersi il fatto che, successivamente all'avviso di accertamento, il ricorrente aveva ricevuto rituale notifica di ulteriori atti riferiti alla medesima pretesa creditoria e precisamente: - Intimazione di pagamento n. 06820169010367916000 in data 7.7.2016; - Intimazione di pagamento n.
06820189016360314000 in data 25.10.2018; - Intimazione di pagamento n. 06820209000015930000 in data 8.2.2020. Anche l'Agenzia delle Entrate DP I di Milano, costituitasi in giudizio resisteva alle censure del ricorrente concludendo per l'inammissibilità e/o l'infondatezza del ricorso.
*
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Milano, con sentenza n. 236/2023, rilevata la regolarità delle notifiche sia dell'avviso di accertamento citato, che dei successivi atti di riscossione mai impugnati e come tali divenuti definitivi, assorbiti tutti gli altri motivi, dichiarava inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
*
In sede di gravame il contribuente, sostanzialmente riproponendo le medesime argomentazioni del grado precedente a titolo di censure, chiede la riforma della sentenza deducendo i seguenti motivi: 1) Erroneità della sentenza in relazione alla ritenuta inammissibilità del ricorso per definitività dell'avviso di accertamento relativo alla soc. coop. a r.l. Società_1 (cessata nel 2009) anno 2007.
2) Ulteriore illegittimità della sentenza appellata per attribuzione di legittimazione passiva per debiti della società. Violazione dell'art. 36 Dpr 602/1973
3) Ulteriore carenza di legittimazione passiva per le sanzioni.
*
Costituitasi in giudizio l'Agenzia delle Entrate D.P. I di Milano in via preliminare rilevava la presenza di giudicato, in assenza di contestazioni della sentenza in ordine ai capi che avevano deciso in punto di prescrizione e decadenza, onere della prova, calcolo degli interessi, ed applicazione da parte del
Collegio del principio dell'assorbimento, ed insisteva per il rigetto del gravame richiamando le difese già svolte.
MOTIVI È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla
Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n.
9936/2014). Ciò premesso l'appello non è fondato.
I motivi di gravame, seppur riproposti stante l'effetto devolutivo, non sono idonei a scalfire la legittimità della sentenza impugnata, che va confermata. Correttamente il primo collegio ha precisato che risultava dalle produzioni delle parti resistenti che l'avviso di intimazione impugnato era stato preceduto dalla notifica di avviso di accertamento n.
T9B03HG06093/2012 notificato il 04/01/13, come dedotto e riconosciuto dallo stesso ricorrente, che il citato avviso era stato ritirato dal ricorrente presso l'ufficio, intestato alla società Coop. Società_1, e che, per i motivi esposti in atti, l'avviso di accertamento non era stato impugnato, divenendo definitivo con cristallizzazione della pretesa.
Ulteriormente il collegio osservava che la cartella n.06820110401579282000 per €. 5.127,43, emessa a seguito di avviso di accertamento parziale automatizzato n. TNQM308252005/001, mai impugnato, era stata notificata in data 19.05.2012, e che per le stesse pretese, ai fini interruttivi la prescrizione,
l'AER aveva provveduto alla rituale notifica al ricorrente di ulteriori atti quali:
- l'intimazione di pagamento n. 06820169010367916000 in data 7.7.2016;
- l'intimazione di pagamento n. 06820189016360314000 in data 25.10.2018;
- l'intimazione di pagamento n. 06820209000015930000 in data 8.2.2020.
Tali circostanze in fatto impediscono la trattazione delle eccezioni processuali e di merito, seppur suggestive, sollevate in entrambi i gradi dal ricorrente.
Tali eccezioni avrebbero potuto essere esaminate e trattate esclusivamente in sede di impugnazione del prodromico avviso di accertamento, e non, invece, in questa sede con la pretesa divenuta definitiva. Ed invero, come osservato in più occasioni dal giudice di legittimità, la cartella di pagamento o intimazione di pagamento, avente titolo in un precedente avviso di accertamento notificato a suo tempo, e non impugnato, può essere impugnato solo per vizi propri non già per vizi suscettibili di rendere nullo o annullabile l'avviso di accertamento presupposto, in quanto il contribuente ha l'onere di impugnare tempestivamente l'atto presupposto (Cass. sent. n. 8704/13; Cass. ord. 25995/17; Cass. ord. 4614/18). Pertanto, in presenza di atti ritualmente notificati e non impugnati, come documentalmente provato in atti, il ricorso avverso l'intimazione di pagamento risulta inammissibile.
Al rigetto dell'appello ed alla conferma della sentenza impugnata consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Ufficio che la Corte liquida, già al netto del 20%, nella misura indicata in dispositivo.
PQM
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Lombardia definitivamente pronunciando Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore dell'Ufficio che liquida in complessivi euro 1.500,00.
Milano, 29 gennaio 2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE
IU IO RI RE AF
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 2, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
MAFFEY MARIA TERESA, Presidente AONDIO GIULIA, Relatore DE RENTIIS LAURA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2168/2024 depositato il 15/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 236/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 15 e pubblicata il 25/01/2023 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820229011798281 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820110401579282000 TRIBUTI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820150092322973000 TRIBUTI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B03HG06093/2012 TRIBUTI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 272/2026 depositato il 06/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente_1CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE Voglia l'On.le Corte di Giustizia Tributaria adita, in accoglimento del presente ricorso in appello riformare la sentenza appellata e per l'effetto annullare in tutto o in parte, previa sospensione, l'atto impugnato.
Il tutto con vittoria di onorari, diritti e spese di entrambi i gradi giudizio con distrazione in favore degli avvocati antistatari.
CONCLUSIONI PER L'APPELLATA AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROV.LE I DI MILANO Chiede a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria
1) il rigetto dell'appello e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In fatto
Il contribuente Ricorrente_1 ha impugnato l'Intimazione di Pagamento n. 068 2022
9011798281/000 portante iscrizione a ruolo per complessivi € 348.369,96, notificata il 16 maggio 2022 a mezzo raccomandata AR.
Nella citata intimazione venivano riportati i seguenti atti:
- 1. Cartella 06820110401579282000 per € 5.127,43
- 2. Cartella 06820150092322973000 per € 1.282,50
- 3. Avviso di accertamento T9B03HG06093/2012 per € 341.960,03.
Con riferimento all'avviso di accertamento n. T9B03HG06093, anno di imposta 2007 relativo alla Società Coop. Società_1 a r.l. (cessata nel 2009), precisava il ricorrente, che nell'anno di imposta 2007 oggetto di accertamento, rivestendo la mera veste di socio e consigliere senza rappresentanza, non impugnò l'atto di accertamento in quanto dalla sua lettura, non emergevano contestazioni dirette nei suoi confronti e pertanto non venne proposto ricorso per assenza di interesse ad agire in relazione all'atto stesso. Infatti, dalla lettura della motivazione veniva paventata esclusivamente una responsabilità in capo al liquidatore e che comunque doveva essere contestata con apposito altro avviso, non anche in capo all'esponente.
Il ricorrente rilevava come, solo con la notifica dell'intimazione in contestazione al medesimo, fosse emersa la volontà dell'Ufficio di attribuirgli responsabilità per imposte e sanzioni, contestualmente facendo sorgere l'interesse ad agire, con la precisazione che il ricorrente mai aveva rivestito un ruolo di rappresentanza o di liquidatore della società Società_1.
Richiedeva giudizialmente il ricorrente l'annullamento dell'intimazione per i seguenti motivi:
- Carenza di legittimazione passiva in capo al medesimo, rispetto ai debiti oggetto dell'intimazione di pagamento impugnata che, richiamando l'atto presupposto n. T9B03HG06093, afferivano IVA, IRES
Società_1e IRAP della a.r.l. e che, pertanto, non potevano essere richiesti all'esponente ad alcun titolo, se non in quello di socio che abbia ricevuto la liquidazione dell'attivo ai sensi dell'art. 36 Dpr n. 602/1973.
-Ulteriore carenza di legittimazione passiva per le sanzioni, in capo all'esponente per quanto riguardava le sanzioni amministrative contenute nell'avviso di accertamento n. T9B03HG06093 per l'importo di € 120.533,00, avendo rivestito la semplice qualifica di socio della Società_1 S.r.l..
-Intervenuta Prescrizione delle imposte, sanzioni ed interessi, carenza di motivazione riguardo a questi ultimi per mancata indicazione del calcolo.
-Difetto di prova delle pretese tributarie e onere della prova ex art. 2697 c.c. in capo al creditore.
-In subordine, specificava il ricorrente come la responsabilità del socio, ai sensi dell'art. 36, comma 4
D.P.R 602/1972, debba restare comunque confinata nel limite dell'attivo distribuito e ricevuto in sede di liquidazione della società.
*
Costituitasi in giudizio ADER resisteva alle censure del ricorrente, eccependo in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso ex art. 21, comma 1, D.lgs. n. 546 del 1992 e ciò in quanto la notifica del presupposto avviso di accertamento, a cura dell'ente creditore Agenzia delle Entrate, era stata già effettuata in tempi passati, con la conseguenza che solo avverso tale atto il ricorrente iscritto a ruolo avrebbe potuto, nei termini e nei modi di legge, proporre ricorso per eccepire i vizi solo in questa sede esposti e da ritenersi nuovi.
A ciò doveva aggiungersi il fatto che, successivamente all'avviso di accertamento, il ricorrente aveva ricevuto rituale notifica di ulteriori atti riferiti alla medesima pretesa creditoria e precisamente: - Intimazione di pagamento n. 06820169010367916000 in data 7.7.2016; - Intimazione di pagamento n.
06820189016360314000 in data 25.10.2018; - Intimazione di pagamento n. 06820209000015930000 in data 8.2.2020. Anche l'Agenzia delle Entrate DP I di Milano, costituitasi in giudizio resisteva alle censure del ricorrente concludendo per l'inammissibilità e/o l'infondatezza del ricorso.
*
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Milano, con sentenza n. 236/2023, rilevata la regolarità delle notifiche sia dell'avviso di accertamento citato, che dei successivi atti di riscossione mai impugnati e come tali divenuti definitivi, assorbiti tutti gli altri motivi, dichiarava inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
*
In sede di gravame il contribuente, sostanzialmente riproponendo le medesime argomentazioni del grado precedente a titolo di censure, chiede la riforma della sentenza deducendo i seguenti motivi: 1) Erroneità della sentenza in relazione alla ritenuta inammissibilità del ricorso per definitività dell'avviso di accertamento relativo alla soc. coop. a r.l. Società_1 (cessata nel 2009) anno 2007.
2) Ulteriore illegittimità della sentenza appellata per attribuzione di legittimazione passiva per debiti della società. Violazione dell'art. 36 Dpr 602/1973
3) Ulteriore carenza di legittimazione passiva per le sanzioni.
*
Costituitasi in giudizio l'Agenzia delle Entrate D.P. I di Milano in via preliminare rilevava la presenza di giudicato, in assenza di contestazioni della sentenza in ordine ai capi che avevano deciso in punto di prescrizione e decadenza, onere della prova, calcolo degli interessi, ed applicazione da parte del
Collegio del principio dell'assorbimento, ed insisteva per il rigetto del gravame richiamando le difese già svolte.
MOTIVI È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla
Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n.
9936/2014). Ciò premesso l'appello non è fondato.
I motivi di gravame, seppur riproposti stante l'effetto devolutivo, non sono idonei a scalfire la legittimità della sentenza impugnata, che va confermata. Correttamente il primo collegio ha precisato che risultava dalle produzioni delle parti resistenti che l'avviso di intimazione impugnato era stato preceduto dalla notifica di avviso di accertamento n.
T9B03HG06093/2012 notificato il 04/01/13, come dedotto e riconosciuto dallo stesso ricorrente, che il citato avviso era stato ritirato dal ricorrente presso l'ufficio, intestato alla società Coop. Società_1, e che, per i motivi esposti in atti, l'avviso di accertamento non era stato impugnato, divenendo definitivo con cristallizzazione della pretesa.
Ulteriormente il collegio osservava che la cartella n.06820110401579282000 per €. 5.127,43, emessa a seguito di avviso di accertamento parziale automatizzato n. TNQM308252005/001, mai impugnato, era stata notificata in data 19.05.2012, e che per le stesse pretese, ai fini interruttivi la prescrizione,
l'AER aveva provveduto alla rituale notifica al ricorrente di ulteriori atti quali:
- l'intimazione di pagamento n. 06820169010367916000 in data 7.7.2016;
- l'intimazione di pagamento n. 06820189016360314000 in data 25.10.2018;
- l'intimazione di pagamento n. 06820209000015930000 in data 8.2.2020.
Tali circostanze in fatto impediscono la trattazione delle eccezioni processuali e di merito, seppur suggestive, sollevate in entrambi i gradi dal ricorrente.
Tali eccezioni avrebbero potuto essere esaminate e trattate esclusivamente in sede di impugnazione del prodromico avviso di accertamento, e non, invece, in questa sede con la pretesa divenuta definitiva. Ed invero, come osservato in più occasioni dal giudice di legittimità, la cartella di pagamento o intimazione di pagamento, avente titolo in un precedente avviso di accertamento notificato a suo tempo, e non impugnato, può essere impugnato solo per vizi propri non già per vizi suscettibili di rendere nullo o annullabile l'avviso di accertamento presupposto, in quanto il contribuente ha l'onere di impugnare tempestivamente l'atto presupposto (Cass. sent. n. 8704/13; Cass. ord. 25995/17; Cass. ord. 4614/18). Pertanto, in presenza di atti ritualmente notificati e non impugnati, come documentalmente provato in atti, il ricorso avverso l'intimazione di pagamento risulta inammissibile.
Al rigetto dell'appello ed alla conferma della sentenza impugnata consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Ufficio che la Corte liquida, già al netto del 20%, nella misura indicata in dispositivo.
PQM
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Lombardia definitivamente pronunciando Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore dell'Ufficio che liquida in complessivi euro 1.500,00.
Milano, 29 gennaio 2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE
IU IO RI RE AF