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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XII, sentenza 24/02/2026, n. 1727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1727 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1727/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 12, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
IO TU, AT
MADDALONI CIRO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7295/2024 depositato il 11/11/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari, 7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1686/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 11 e pubblicata il 16/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901M101889 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME ORDINARIO)
2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 348/2026 depositato il
20/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti,
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso d'appello l'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza n. 1686/11/2024 con cui la CGTPG di Salerno aveva accolto il ricorso di primo grado proposto avverso l'avviso di accertamento di cui in epigrafe con il quale l'Ufficio, relativamente all'anno 2019, accertava un reddito di impresa ai fini IIDD di euro 5.227,00, il valore della produzione netta ai fini IRAP di euro 5.227,00, ed una maggiore IVA pari ad euro 11.603,00.
In particolare, l'Ufficio ha contestato al soggetto controllato fatture emesse per operazioni soggettivamente inesistenti, per gli anni 2018 e 2019, con conseguente trasmissione della notizia di reato per la fattispecie prevista dall'art 8 D.lgs 74/2000. La ditta “Resistente_1” avrebbe posto in essere negli anni 2018 e 2019 un sistema evasivo assumendo il ruolo di “missing trader”. Infatti, la stessa, nella sua breve vita (dal 6/09/2018 al 13-03-2019) non avrebbe svolto come soggetto giuridico nessuna funzione sostanziale, non avendo struttura, sedi operative, luogo d'esercizio, personale dipendente, non avendo svolto attività gestionali, né preso parte attiva alle operazioni relative agli acquisti di autoveicoli da fornitori tedeschi, e sarebbe stata appositamente costituita per svolgere la sua funzione cartolare.
La sentenza, in particolare, dopo aver premesso che la ditta de qua ha espletato negli anni in contestazione operazioni intracomunitarie di acquisto di auto usate, ha sottolineato come gli importi ricevuti dai clienti non hanno costituito reddito della “Resistente_1 ” la quale non avrebbe ricevuto vantaggi tributari in quanto le operazioni ricadevano nel regime del reverse change. Le operazioni non erano fittizie risultando dai bonifici.
Ha proposto appello l'Ufficio chiedendo la riforma della sentenza di primo grado e l'accertamento della legittimità dell'avviso impugnato.
Si costituiva in giudizio il contribuente chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata con annullamento dell'avviso di accertamento.
Il Collegio, all'udienza del 19.1.2026 ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene l'appello fondato.
Non è condivisibile la motivazione spesa dal giudice di prime cure circa la mancata prova della consapevolezza da parte del contribuente.
Con l'avviso impugnato, infatti, si contesta allo stesso di essere un missing trader, una cartiera. Vengono evidenziati, al riguardo, indizi gravi e precisi: la ditta, nella sua breve vita (dal 6/09/2018 al 13-03-2019) non ha svolto come soggetto giuridico nessuna funzione sostanziale, non ha struttura, sedi operative, luogo d'esercizio, personale dipendente, non ha svolto attività gestionali, né preso parte attiva alle operazioni relative agli acquisti di autoveicoli da fornitori tedeschi.
La GDF ha accertato che la ditta verificata presenta tutti i requisiti “del cd missing trader”, utilizzato per perpetrare frodi all'Erario, mediante acquisti intracomunitari di beni, cui seguono cessioni interne in assoluta inosservanza degli obblighi di versamento dell'Iva. Inoltre, nella ricostruzione delle transazioni commerciali a monte e a valle si è desunto il decremento del prezzo “sottocosto”, che è strumentale all'emissione di fatture per operazioni inesistenti, volutamente indirizzato in tal senso per ottenere un prezzo molto vantaggioso a favore dei clienti (soggetti privati). Tale tipologia di evasione realizzata tramite il metodo della
“sottofatturazione” consente di non far emergere tutto l'utile effettivamente realizzato, facendo apparire un ricarico inferiore a quello reale e di evadere l'Iva sulle vendite, relativa ai minori ricavi contabilizzati.
A fronte di tale qualificazione non rileva la mancanza di consapevolezza che dovrebbe riguardare, invece, il terzo soggetto cessionario e non la cartiera stessa.
Né rileva che le operazioni fossero effettivamente sussistenti, come da bonifici, atteso che viene in rilievo non un caso di operazioni oggettivamente inesistenti ma soggettivamente inesistenti.
Alla luce di quanto premesso l'appello va accolto.
Le spese seguono la soccombenza.
Tanto premesso la CGTSG di Salerno, definitivamente pronunziando, così decide e,
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Condanna l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado che liquida in euro
1.200,00 per il primo grado e in euro 1.300,00 per il secondo. Salerno, li 19.1.2026 Il AT IL
PRESIDENTE (dott. Arturo Avolio) (dott. Massimo Buono)
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 12, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
IO TU, AT
MADDALONI CIRO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7295/2024 depositato il 11/11/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari, 7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1686/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 11 e pubblicata il 16/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901M101889 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME ORDINARIO)
2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 348/2026 depositato il
20/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti,
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso d'appello l'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza n. 1686/11/2024 con cui la CGTPG di Salerno aveva accolto il ricorso di primo grado proposto avverso l'avviso di accertamento di cui in epigrafe con il quale l'Ufficio, relativamente all'anno 2019, accertava un reddito di impresa ai fini IIDD di euro 5.227,00, il valore della produzione netta ai fini IRAP di euro 5.227,00, ed una maggiore IVA pari ad euro 11.603,00.
In particolare, l'Ufficio ha contestato al soggetto controllato fatture emesse per operazioni soggettivamente inesistenti, per gli anni 2018 e 2019, con conseguente trasmissione della notizia di reato per la fattispecie prevista dall'art 8 D.lgs 74/2000. La ditta “Resistente_1” avrebbe posto in essere negli anni 2018 e 2019 un sistema evasivo assumendo il ruolo di “missing trader”. Infatti, la stessa, nella sua breve vita (dal 6/09/2018 al 13-03-2019) non avrebbe svolto come soggetto giuridico nessuna funzione sostanziale, non avendo struttura, sedi operative, luogo d'esercizio, personale dipendente, non avendo svolto attività gestionali, né preso parte attiva alle operazioni relative agli acquisti di autoveicoli da fornitori tedeschi, e sarebbe stata appositamente costituita per svolgere la sua funzione cartolare.
La sentenza, in particolare, dopo aver premesso che la ditta de qua ha espletato negli anni in contestazione operazioni intracomunitarie di acquisto di auto usate, ha sottolineato come gli importi ricevuti dai clienti non hanno costituito reddito della “Resistente_1 ” la quale non avrebbe ricevuto vantaggi tributari in quanto le operazioni ricadevano nel regime del reverse change. Le operazioni non erano fittizie risultando dai bonifici.
Ha proposto appello l'Ufficio chiedendo la riforma della sentenza di primo grado e l'accertamento della legittimità dell'avviso impugnato.
Si costituiva in giudizio il contribuente chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata con annullamento dell'avviso di accertamento.
Il Collegio, all'udienza del 19.1.2026 ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene l'appello fondato.
Non è condivisibile la motivazione spesa dal giudice di prime cure circa la mancata prova della consapevolezza da parte del contribuente.
Con l'avviso impugnato, infatti, si contesta allo stesso di essere un missing trader, una cartiera. Vengono evidenziati, al riguardo, indizi gravi e precisi: la ditta, nella sua breve vita (dal 6/09/2018 al 13-03-2019) non ha svolto come soggetto giuridico nessuna funzione sostanziale, non ha struttura, sedi operative, luogo d'esercizio, personale dipendente, non ha svolto attività gestionali, né preso parte attiva alle operazioni relative agli acquisti di autoveicoli da fornitori tedeschi.
La GDF ha accertato che la ditta verificata presenta tutti i requisiti “del cd missing trader”, utilizzato per perpetrare frodi all'Erario, mediante acquisti intracomunitari di beni, cui seguono cessioni interne in assoluta inosservanza degli obblighi di versamento dell'Iva. Inoltre, nella ricostruzione delle transazioni commerciali a monte e a valle si è desunto il decremento del prezzo “sottocosto”, che è strumentale all'emissione di fatture per operazioni inesistenti, volutamente indirizzato in tal senso per ottenere un prezzo molto vantaggioso a favore dei clienti (soggetti privati). Tale tipologia di evasione realizzata tramite il metodo della
“sottofatturazione” consente di non far emergere tutto l'utile effettivamente realizzato, facendo apparire un ricarico inferiore a quello reale e di evadere l'Iva sulle vendite, relativa ai minori ricavi contabilizzati.
A fronte di tale qualificazione non rileva la mancanza di consapevolezza che dovrebbe riguardare, invece, il terzo soggetto cessionario e non la cartiera stessa.
Né rileva che le operazioni fossero effettivamente sussistenti, come da bonifici, atteso che viene in rilievo non un caso di operazioni oggettivamente inesistenti ma soggettivamente inesistenti.
Alla luce di quanto premesso l'appello va accolto.
Le spese seguono la soccombenza.
Tanto premesso la CGTSG di Salerno, definitivamente pronunziando, così decide e,
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Condanna l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado che liquida in euro
1.200,00 per il primo grado e in euro 1.300,00 per il secondo. Salerno, li 19.1.2026 Il AT IL
PRESIDENTE (dott. Arturo Avolio) (dott. Massimo Buono)