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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sez. distaccata di ischia, sentenza 10/12/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 116/2018 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZ.DISTACCATA DI ISCHIA
Il Giudice designato dott. Alessia Notaro, da atto che la causa è stata rinviata dal prece- dente istruttore ALLA DATA ODIERNA ex art. 281 sexies cpc;
che è stata disposta la trattazione ai sensi dell'art. 127 ter cpc e che le parti hanno depo- sitato le note di trattazione rassegnando le conclusioni: pate attrice: “ L'avv. Francesco Mazzella, per l'attore sig. , conclude ri- Parte_1 portandosi agli scritti difensivi ed insistendo in tutte le domande, richieste e conclusioni, principali e subordinate, ivi formulate, che abbiansi qui per ripetute e trascritte, ed in particolare per l'accoglimento delle domande giudiziarie proposte con l'atto introduttivo del giudizio. L'avv. Mazzella evidenzia, anche in questa sede, che sono stati acquisiti validi ed adeguati elementi di prova della fondatezza dei presupposti di fatto posti a fondamento delle domande giudiziarie formulate ed impugna e contesta tutto quanto dedotto ed eccepito dalla convenuta in quanto infondato, in fat- Controparte_1 to ed in diritto. Si conclude per l'accoglimento delle domande formulate, con vittoria di spese”.
Parte convenuta: “
“Nel riportarci al proprio scritto difensivo ed a tutto quanto già dedotto ed eccepito nel corso del giudizio con le presenti note si impugna tutto l'avverso dedotto ed eccepito perché infondato in fatto ed in diritto.
Per mero scrupolo difensivo, questa difesa, nel contestare le conclusioni di controparte, precisa che, in esito al presente giudizio, pur essendo stata espletata attività istruttoria, non è emersa né la natura né la misura del pregiudizio che l'attore avrebbe concreta- mente sofferto nella vicenda de quo.
Premesso quanto innanzi si conclude per il rigetto della domanda e si chiede introitarsi la causa a sentenza”.
All'esito delle conclusioni rassegnate e del deposito delle note la causa viene decisa ex art. 281 sexies cpc con il deposito della sentenza.
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI sez. distaccata di Ischia
Il giudice, dott. Alessia Notaro, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 116/2018 r.g.a.c.
TRA
, (C.F. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...]8, titolare dell'impresa individua-
le “ (P.IVA. ) con sede in Ischia (NA) alla via Parte_2 P.IVA_1
Porto n. 91/93, rapp.to e difeso dall'avv. Francesco Mazzella (C.F.
) presso il cui studio elett.te domicilia in Ischia (NA) alla C.F._2
via G. Casciaro n.14/A.
ATTORE
CONTRO
(già ), con sede legale in Controparte_1 Controparte_2
Ivrea alla Via Jervis 13 (codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese
di Torino partita IVA REA 974956), in persona del P.IVA_2 P.IVA_3
dott. in virtù di procura rilasciata con atto autenticato il CP_3
16.04.2012 per Notaio (Rep. n° 25658/14092), rappresentata e difesa Per_1
dall'Avv. Alessandro Limatola (C.F. ) giusta procura ge- C.F._3
nerale alle liti per atto a rogito notaio in data 15.10.2012 - Rep. Per_1
cpc, di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax
081.2400525 e di posta elettronica elettivamente Email_1
domiciliata in Barano d'Ischia al Corso Vittorio Emanuele n. 68, presso lo studio dell'Avv. Giuliano Di Meglio.
CONVENUTA
Oggetto: Altri contratti atipici.
Conclusioni: parte attrice " L'avv. Francesco Mazzella, per l'attore sig. , con- Parte_1 clude riportandosi agli scritti difensivi ed insistendo in tutte le domande, richieste e conclusioni, principali e subordinate, ivi formulate, che abbiansi qui per ripetu- te e trascritte, ed in particolare per l'accoglimento delle domande giudiziarie pro- poste con l'atto introduttivo del giudizio. L'avv. Mazzella evidenzia, anche in questa sede, che sono stati acquisiti validi ed adeguati elementi di prova della fondatezza dei presupposti di fatto posti a fon- damento delle domande giudiziarie formulate ed impugna e contesta tutto quanto dedotto ed eccepito dalla convenuta “ in quanto infondato, Controparte_1 in fatto ed in diritto. Si conclude per l'accoglimento delle domande formulate, con vittoria di spese"; parte convenuta " Nel riportarci al proprio scritto difensivo ed a tutto quanto già dedotto ed eccepito nel corso del giudizio con le presenti note si impugna tutto l'avverso dedotto ed eccepito perché infondato in fatto ed in diritto. Per mero scrupolo difensivo, questa difesa, nel contestare le conclusioni di con- troparte, precisa che, in esito al presente giudizio, pur essendo stata espletata atti- vità istruttoria, non è emersa né la natura né la misura del pregiudizio che l'attore avrebbe concretamente sofferto nella vicenda de quo. Premesso quanto innanzi si conclude per il rigetto della domanda "
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 16.02.2018 il sig. adiva il Tribunale Pt_1
di Napoli-sez. distaccata di Ischia al fine di veder accogliere le seguenti conclu-
sioni: “dichiarare la risoluzione del rapporto di utenza intercorso tra le parti, per grave inadempimento contrattuale della Compagnia Telefonica, dichiarando che nulla è dovuto dal sig. dalla data del 14.07.2017, specie a titolo di Parte_1
recesso contrattuale, condannando la predetta Compagnia Telefonica alla ripeti-
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zione delle somme indebitamente corrisposte dal sig. (€1.113,10), Parte_1
oltre accessori come per legge ed al risarcimento di tutti i danni occorsi sia me-
diante il pagamento in favore del sig. dell'indennità prevista dalla Parte_1
“Carta del cliente dei servizi mobili e fissi di e dal “Rego- Controparte_1
lamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori” (Delibera AGCOM n.73/11/CONS, così come modificata dalla Delibera n. 227/15/CONS) pari all'importo di €1.580,00, sia mediante il pagamento del maggior danno patrimoniale pari ad €10.166,47 o nel maggior o minor importo che verrà accertato in corso di causa, sia mediante il pagamento del danno non patrimoniale, da liquidarsi in via equitativa, il tutto oltre interessi dalla data dell'emananda sentenza all'effettivo soddisfo, con ristoro delle spese,
diritti e onorari del presente giudizio”.
Si costituiva contestando quanto affermato dall'attore in Controparte_1
merito alla sussistenza di malfunzionamenti e alla loro eventuale attribuibilità al gestore telefonico. In ogni caso la compagnia telefonica faceva riferimento alla
“carta del cliente dei servizi mobili e fissi di per Controparte_1
un'eventuale quantificazione dell'indennizzo. La convenuta si opponeva ferma-
mente al richiesto risarcimento del danno in quanto non provato né nell'an né nel quantum. In conclusione, chiedeva il rigetto della domanda Controparte_1
con vittoria di spese e attribuzione.
All'udienza del 21.05.2018 il giudice assegnava i termini ex art.183 c.p.c.
Parte attrice depositava le note ex art.183 co.6 n.
1-2 precisando le proprie richie-
ste e articolando mezzi istruttori.
Parte convenuta con memoria terzo termine si opponeva all'ammissione delle istanze istruttorie.
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Alle udienze del 31.01.2022 e 19.10.2022 il Giudice escuteva i testi presenti e rinviava per precisazione delle conclusioni al 20.10.2023.
A seguito di un ulteriore rinvio veniva disposta la precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa ex art.281 sexies per il 10.12.2025. Successiva-
mente veniva disposta la trattazione ai sensi dell'art. 127 ter cpc. Le parti hanno depositato note di trattazione rassegnando le conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
In premessa si rileva che, pur in assenza della produzione del contratto sottoscrit-
to, risulta incontestata la sussistenza del rapporto contrattuale tra le parti, stipula-
to sulla base dell'offerta “e.box office+” e volto all'attivazione di una linea dati e diverse utenze telefoniche fisse e mobili per il ristorante “l'osteria del porco”. Ri-
sulta inoltre documentalmente la volontà del cliente (espressa con pec del
31.08.2017) di risolvere il contratto con migrazione ad altro gestore;
migrazione che lo stesso cliente deduce essere avvenuta in data 01.10.2017 e sulla quale non sussiste alcuna esplicita contestazione.
L'odierno attore chiede dichiararsi la risoluzione del contratto per inadempimen-
to della controparte, tuttavia, in virtù di quanto esposto, tale domanda non risulta fondata essendo già venuto meno il contratto in conseguenza del recesso esercita-
to dal sig. con migrazione ad altro operatore. In diritto, il Tribunale osserva Pt_1
che, essendo la domanda di risoluzione giudiziale volta a privare di efficacia il contratto, nell'ipotesi in cui questo abbia già perso effetto a causa del recesso esercitato da una delle parti, tale domanda va disattesa, mancando l'interesse dell'attore all'ottenimento di una pronuncia sul punto, salvo che l'intervenuta cessazione del contratto sia stata espressamente contestata giudizialmente (Trib
di Milano sent. N.9438/2019). Non risulta integrare quest'ultima ipotesi il caso di
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specie, stante l'assenza di qualsivoglia contestazione circa l'avvenuto recesso,
trovando, anzi, esso conferma nell'inserimento in fattura della voce “corrispetti-
vo per recesso o risoluzione anticipata”.
Orbene proprio tale voce, contenuta nelle fatture n. AH18597950 del 18.10.2017
e n. AH22341911 del 14.12.2017 contestate in sede di giudizio e prima ancora via pec, risulta addebitata in modo improprio. Invero, a prescindere dal regime pattuito dalle parti in caso di recesso anticipato (peraltro non conoscibile in as-
senza della produzione del contratto) occorre porre l'accento sulla disciplina le-
gislativa che al co.3 art.1 del d.l. n 7/2007 convertito con legge n.40/2007 sanci-
sce “I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata,
devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell'operatore e non possono imporre un ob-
bligo di preavviso superiore a trenta giorni. Le clausole difformi sono nulle…”.
Sul punto si è pronunciata copiosa giurisprudenza di merito precisando che grava sul gestore telefonico l'onere di dimostrare non solo l'esistenza del rapporto e l'entità dei consumi, ma anche la conformità di ogni singola voce di costo addebi-
tata alle pattuizioni contrattuali: in particolare, i costi addebitati in caso di recesso anticipato devono essere giustificati da effettivi costi sostenuti dall'operatore, non potendo configurarsi come una penale volta a sanzionare il recesso, in violazione dell'art. 1, comma 3, della Legge n. 40/2007 (ex pluribus Trib. Di Milano, sez.
11, sent. n. 5315/2022). Dunque, a fronte della specifica contestazione del cliente non sarebbe sufficiente per l'operatore nemmeno dedurre la legittimità di tali ad-
debiti perché previsti contrattualmente, in assenza di una prova rigorosa e pun-
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tuale della loro giustificazione e, soprattutto, della dimostrazione che le relative clausole fossero state specificamente conosciute e accettate dal consumatore
(Trib di Milano sent n. 8078/2025). Si aggiunga che, nel caso di specie, nessuna difesa specifica è stata articolata sul punto da parte della convenuta;
pertanto, non potendosi ritenere che le fatture diano sufficiente prova della spettanza del credi-
to posto a loro fondamento, in presenza di tutto quanto rappresentato, non sono senza dubbio dovute le somme richieste a titolo di corrispettivo per il recesso.
Ancora, in virtù del principio di non contestazione ex art 115 cpc, il contratto va ritenuto risolto a far data dalla dedotta migrazione ad altro operatore avvenuta
(pacificamente) il 01.10.2017; pertanto le somme oggetto di fattura e inerenti ai mesi successivi non risultano dovute. Invero, dalle medesime fatture si evince,
quale modalità di pagamento, “addebito su carta di credito…”, pertanto, tali costi addebitati sono stati pagati in via automatica e risultano indebiti che, in quanto tali, devono essere restituiti ex art.2033cc. Nello specifico la fattura n.
AH22341911 del 14.12.2017 del valore di €515,46 e relativa al periodo di fattu-
razione 13 ottobre 2017-7 dicembre 2017, risulta interamente non dovuta;
la fat-
tura n. AH18597950 del 18.10.2017del valore di €597,64 relativa al periodo 18
agosto 2017- 12 ottobre 2017, risulta non dovuta limitatamente alla somma di
€128,10 per penale da recesso.
Tanto argomentato è tenuta alla restituzione di quanto inde- Controparte_1
bitamente percepito per le motivazioni di cui sopra, per un totale di €643,56 oltre interessi al tasso legale ex art. 1284 co. 1 cc dalla domanda al soddisfo.
Relativamente alla richiesta di indennizzo si rileva che, a norma della “Carta del cliente” esso spetta, in caso di violazione degli standard qualitativi specifici lega-
ti alla risoluzione dei malfunzionamenti, a decorrere dal quarto giorno lavorativo
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successivo alla segnalazione ed è corrisposto nella misura di €10 al giorno, fino ad un massimo di €150.
Risulta provato che si sia resa inadempiente dei propri obblighi presta- CP_1
zionali poiché, a fronte delle ripetute e tempestive contestazioni da parte del cliente (decorrenti dal 19.07.2017), non si rinvengono in atti riscontri tempestivi da parte del gestore, infatti, l'intervento del tecnico è avvenuto solo in data
21.08.2017, circostanza in cui veniva accertato un “problema tecnico di esubero sulla centralina a monte strada quando iniziava la serata”. Inoltre, le prove testi-
moniali acquisite confermavano la presenza di malfunzionamenti che alteravano il regolare svolgimento dell'attività del locale impedendo, come da ricevute de-
positate, il pagamento mediante pos.
A fronte dell'inadempimento di parte convenuta, parte attrice chiede l'indennizzo previsto dalla “Carta del cliente dei servizi mobili e fissi di Controparte_1
e dal “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione
[...]
delle controversie tra utenti e operatori” (Delibera AGCOM n.73/11/CONS, così
come modificata dalla Delibera n. 227/15/CONS) pari all'importo di €1.580,00”
(cfr. atto introduttivo). Sul punto occorre svolgere una precisazione: l'indennizzo di cui alla delibera AGCOM può essere richiesto in sede di composizione stra-
giudiziale della controversia, ossia nel contesto della conciliazione presso il CO-
RECOM che pure è stata azionata dalle parti nel caso di specie e che si è risolta con esito negativo;
viceversa, in sede di giudizio l'indennizzo che può essere ri-
chiesto è quello derivante dalle pattuizioni contrattuali.
Secondo prevalente giurisprudenza: “gli indennizzi che possono essere richiesti al giudice ordinario sono esclusivamente quelli previsti dal contratto e dalle con-
dizioni generali, ovvero dalla carta dei servizi dell'operatore di telefonia (con
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funzione integrativa del contratto ex art. 1339 c.c.), mentre, viceversa non posso-
no formare oggetto di tutela giurisdizionale gli indennizzi previsti nell'ambito della procedura amministrativa, alternativa a quella giudiziale, la cui funzione consiste proprio nel prevenire ed evitare il contenzioso inducendo il cliente a ri-
correre agli organismi di composizione delle controversie, e la cui fonte, per quanto di rilievo nel caso di specie, è l'allegato alla Delib. 173-07-Cons., Rego-
lamento delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche e utenti,
integrato dalle varie Delibere AGCOM, quali la Delibera n. 73-11, qui invocata dalla Difesa attorea. Ne consegue che, nell'ambito di un ordinario procedimento civile di cognizione, ove al cliente è consentito di agire al fine di ottenere il risar-
cimento del danno secondo i principi generali in materia di obbligazioni e con-
tratti, non può essere chiesto, se non sulla base di espressa previsione contrattua-
le, il pagamento dell'indennizzo automatico erogabile all'esito di apposita proce-
dura amministrativa (in questo senso Cass. Cassazione civile n. 28230/2020; n.
15349/2017;)” (cfr. Trib. Firenze sez. III, 28/08/2023, n.2449; v. anche Trib. Mi-
lano sez. XI, 27/08/2019, n.7904) “Gli indennizzi riconosciuti nel Regolamento
adottato con la Delibera N. 73/11/CONS dell'AGCOM non sono applicabili al giudizio dinanzi all'autorità giudiziaria in quanto con detto Regolamento sono state previste ipotesi automatiche di indennizzi applicabili nella sola fase di defi-
nizione delle controversie tra utenti ed operatori, quale procedimento ammini-
strativo che si svolge dinanzi alla stessa AGCOM o ai CORECOM ai quali la stessa Autorità ha delegato la specifica funzione.” (Trib. Di Avellino sent. N.
782/2025).
Pertanto, accertata la violazione degli standard specifici di qualità, in applicazio-
ne della “carta dei servizi mobili e fissi di , l'odierno attore Controparte_1
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ha diritto ad ottenere l'indennizzo fissato nel massimo in €150,00 considerato che i malfunzionamenti riguardano un numero di giorni non inferiore a 15.
Infine, la domanda risarcitoria merita rigetto in quanto non adeguatamente prova-
ta. Invero, tutti gli elementi che avvalorano l'inadempimento della convenuta e il diritto all'indennizzo, non sono da soli sufficienti a sorreggere la richiesta di ri-
sarcimento del maggior danno eventualmente derivato dai disservizi, per il quale vige l'onere della prova previsto dagli artt. 2697 e 1223 e ss cc. Tale onere non risulta adempiuto poiché non risultano documentati eventuali maggiori oneri che l'attore ha dovuto sostenere per arginare l'inadempimento della controparte, né
sono adeguatamente provate le perdite eventualmente subite stante la sola produ-
zione di documenti compilati a penna e contenenti delle somme che si dovrebbe supporre corrispondere a quanto fatturato in un determinato lasso di tempo ma che non recano alcun elemento che ne attesti la corrispondenza alla realtà dei fat-
ti, né sono in alcun modo autenticati così da renderli validi ai fini probatori. Inol-
tre, non risulta provato che i malfunzionamenti della linea internet e telefonica abbiano drasticamente inciso sullo svolgimento dell'attività di ristorazione del locale ubicato comunque in una zona fortemente turistica e soggetta al passaggio degli avventori. Tanto vale anche con riguardo al lamentato danno all'immagine.
Stante la parziale soccombenza dell'attore in merito a talune delle domande pro-
poste, sussistono gli estremi per la compensazione parziale delle spese nella mi-
sura della metà di quanto liquidato ex D.M. 55/2014 e ss modificazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in persona del GU dott.ssa Alessia Notaro, definitivamen-
te pronunciando sulla domanda introdotta con atto di citazione notificato in data
16.02.2018, statuisce:
10
1) Dichiara infondata la domanda di risoluzione per inadempimento stante il pre-
vio intervenuto recesso come in motivazione.
2) Accertata l'indebita corresponsione di somme, condanna Controparte_1
alla restituzione di € 643,56 oltre interessi al tasso legale ex art. 1284 co. 1 cc dalla domanda al soddisfo per le ragioni di cui in parte motiva.
3) Condanna a corrispondere a l'indennizzo Controparte_1 Parte_1
per il mancato rispetto di standard specifici quantificato nel suo ammontare mas-
simo di €150.
4) Rigetta la domanda di risarcimento del danno per quanto in motivazione.
5) Condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in Controparte_1
€1.270,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge,
oltre contributo unificato e marca da bollo nella misura corrisposta.
Napoli, 10.12.2025
Il giudice
Dott.ssa Alessia Notaro
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
26265 (il quale difensore dichiara, ai sensi del secondo comma dell'articolo 176
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TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZ.DISTACCATA DI ISCHIA
Il Giudice designato dott. Alessia Notaro, da atto che la causa è stata rinviata dal prece- dente istruttore ALLA DATA ODIERNA ex art. 281 sexies cpc;
che è stata disposta la trattazione ai sensi dell'art. 127 ter cpc e che le parti hanno depo- sitato le note di trattazione rassegnando le conclusioni: pate attrice: “ L'avv. Francesco Mazzella, per l'attore sig. , conclude ri- Parte_1 portandosi agli scritti difensivi ed insistendo in tutte le domande, richieste e conclusioni, principali e subordinate, ivi formulate, che abbiansi qui per ripetute e trascritte, ed in particolare per l'accoglimento delle domande giudiziarie proposte con l'atto introduttivo del giudizio. L'avv. Mazzella evidenzia, anche in questa sede, che sono stati acquisiti validi ed adeguati elementi di prova della fondatezza dei presupposti di fatto posti a fondamento delle domande giudiziarie formulate ed impugna e contesta tutto quanto dedotto ed eccepito dalla convenuta in quanto infondato, in fat- Controparte_1 to ed in diritto. Si conclude per l'accoglimento delle domande formulate, con vittoria di spese”.
Parte convenuta: “
“Nel riportarci al proprio scritto difensivo ed a tutto quanto già dedotto ed eccepito nel corso del giudizio con le presenti note si impugna tutto l'avverso dedotto ed eccepito perché infondato in fatto ed in diritto.
Per mero scrupolo difensivo, questa difesa, nel contestare le conclusioni di controparte, precisa che, in esito al presente giudizio, pur essendo stata espletata attività istruttoria, non è emersa né la natura né la misura del pregiudizio che l'attore avrebbe concreta- mente sofferto nella vicenda de quo.
Premesso quanto innanzi si conclude per il rigetto della domanda e si chiede introitarsi la causa a sentenza”.
All'esito delle conclusioni rassegnate e del deposito delle note la causa viene decisa ex art. 281 sexies cpc con il deposito della sentenza.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI sez. distaccata di Ischia
Il giudice, dott. Alessia Notaro, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 116/2018 r.g.a.c.
TRA
, (C.F. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...]8, titolare dell'impresa individua-
le “ (P.IVA. ) con sede in Ischia (NA) alla via Parte_2 P.IVA_1
Porto n. 91/93, rapp.to e difeso dall'avv. Francesco Mazzella (C.F.
) presso il cui studio elett.te domicilia in Ischia (NA) alla C.F._2
via G. Casciaro n.14/A.
ATTORE
CONTRO
(già ), con sede legale in Controparte_1 Controparte_2
Ivrea alla Via Jervis 13 (codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese
di Torino partita IVA REA 974956), in persona del P.IVA_2 P.IVA_3
dott. in virtù di procura rilasciata con atto autenticato il CP_3
16.04.2012 per Notaio (Rep. n° 25658/14092), rappresentata e difesa Per_1
dall'Avv. Alessandro Limatola (C.F. ) giusta procura ge- C.F._3
nerale alle liti per atto a rogito notaio in data 15.10.2012 - Rep. Per_1
cpc, di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax
081.2400525 e di posta elettronica elettivamente Email_1
domiciliata in Barano d'Ischia al Corso Vittorio Emanuele n. 68, presso lo studio dell'Avv. Giuliano Di Meglio.
CONVENUTA
Oggetto: Altri contratti atipici.
Conclusioni: parte attrice " L'avv. Francesco Mazzella, per l'attore sig. , con- Parte_1 clude riportandosi agli scritti difensivi ed insistendo in tutte le domande, richieste e conclusioni, principali e subordinate, ivi formulate, che abbiansi qui per ripetu- te e trascritte, ed in particolare per l'accoglimento delle domande giudiziarie pro- poste con l'atto introduttivo del giudizio. L'avv. Mazzella evidenzia, anche in questa sede, che sono stati acquisiti validi ed adeguati elementi di prova della fondatezza dei presupposti di fatto posti a fon- damento delle domande giudiziarie formulate ed impugna e contesta tutto quanto dedotto ed eccepito dalla convenuta “ in quanto infondato, Controparte_1 in fatto ed in diritto. Si conclude per l'accoglimento delle domande formulate, con vittoria di spese"; parte convenuta " Nel riportarci al proprio scritto difensivo ed a tutto quanto già dedotto ed eccepito nel corso del giudizio con le presenti note si impugna tutto l'avverso dedotto ed eccepito perché infondato in fatto ed in diritto. Per mero scrupolo difensivo, questa difesa, nel contestare le conclusioni di con- troparte, precisa che, in esito al presente giudizio, pur essendo stata espletata atti- vità istruttoria, non è emersa né la natura né la misura del pregiudizio che l'attore avrebbe concretamente sofferto nella vicenda de quo. Premesso quanto innanzi si conclude per il rigetto della domanda "
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 16.02.2018 il sig. adiva il Tribunale Pt_1
di Napoli-sez. distaccata di Ischia al fine di veder accogliere le seguenti conclu-
sioni: “dichiarare la risoluzione del rapporto di utenza intercorso tra le parti, per grave inadempimento contrattuale della Compagnia Telefonica, dichiarando che nulla è dovuto dal sig. dalla data del 14.07.2017, specie a titolo di Parte_1
recesso contrattuale, condannando la predetta Compagnia Telefonica alla ripeti-
3
zione delle somme indebitamente corrisposte dal sig. (€1.113,10), Parte_1
oltre accessori come per legge ed al risarcimento di tutti i danni occorsi sia me-
diante il pagamento in favore del sig. dell'indennità prevista dalla Parte_1
“Carta del cliente dei servizi mobili e fissi di e dal “Rego- Controparte_1
lamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori” (Delibera AGCOM n.73/11/CONS, così come modificata dalla Delibera n. 227/15/CONS) pari all'importo di €1.580,00, sia mediante il pagamento del maggior danno patrimoniale pari ad €10.166,47 o nel maggior o minor importo che verrà accertato in corso di causa, sia mediante il pagamento del danno non patrimoniale, da liquidarsi in via equitativa, il tutto oltre interessi dalla data dell'emananda sentenza all'effettivo soddisfo, con ristoro delle spese,
diritti e onorari del presente giudizio”.
Si costituiva contestando quanto affermato dall'attore in Controparte_1
merito alla sussistenza di malfunzionamenti e alla loro eventuale attribuibilità al gestore telefonico. In ogni caso la compagnia telefonica faceva riferimento alla
“carta del cliente dei servizi mobili e fissi di per Controparte_1
un'eventuale quantificazione dell'indennizzo. La convenuta si opponeva ferma-
mente al richiesto risarcimento del danno in quanto non provato né nell'an né nel quantum. In conclusione, chiedeva il rigetto della domanda Controparte_1
con vittoria di spese e attribuzione.
All'udienza del 21.05.2018 il giudice assegnava i termini ex art.183 c.p.c.
Parte attrice depositava le note ex art.183 co.6 n.
1-2 precisando le proprie richie-
ste e articolando mezzi istruttori.
Parte convenuta con memoria terzo termine si opponeva all'ammissione delle istanze istruttorie.
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Alle udienze del 31.01.2022 e 19.10.2022 il Giudice escuteva i testi presenti e rinviava per precisazione delle conclusioni al 20.10.2023.
A seguito di un ulteriore rinvio veniva disposta la precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa ex art.281 sexies per il 10.12.2025. Successiva-
mente veniva disposta la trattazione ai sensi dell'art. 127 ter cpc. Le parti hanno depositato note di trattazione rassegnando le conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
In premessa si rileva che, pur in assenza della produzione del contratto sottoscrit-
to, risulta incontestata la sussistenza del rapporto contrattuale tra le parti, stipula-
to sulla base dell'offerta “e.box office+” e volto all'attivazione di una linea dati e diverse utenze telefoniche fisse e mobili per il ristorante “l'osteria del porco”. Ri-
sulta inoltre documentalmente la volontà del cliente (espressa con pec del
31.08.2017) di risolvere il contratto con migrazione ad altro gestore;
migrazione che lo stesso cliente deduce essere avvenuta in data 01.10.2017 e sulla quale non sussiste alcuna esplicita contestazione.
L'odierno attore chiede dichiararsi la risoluzione del contratto per inadempimen-
to della controparte, tuttavia, in virtù di quanto esposto, tale domanda non risulta fondata essendo già venuto meno il contratto in conseguenza del recesso esercita-
to dal sig. con migrazione ad altro operatore. In diritto, il Tribunale osserva Pt_1
che, essendo la domanda di risoluzione giudiziale volta a privare di efficacia il contratto, nell'ipotesi in cui questo abbia già perso effetto a causa del recesso esercitato da una delle parti, tale domanda va disattesa, mancando l'interesse dell'attore all'ottenimento di una pronuncia sul punto, salvo che l'intervenuta cessazione del contratto sia stata espressamente contestata giudizialmente (Trib
di Milano sent. N.9438/2019). Non risulta integrare quest'ultima ipotesi il caso di
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specie, stante l'assenza di qualsivoglia contestazione circa l'avvenuto recesso,
trovando, anzi, esso conferma nell'inserimento in fattura della voce “corrispetti-
vo per recesso o risoluzione anticipata”.
Orbene proprio tale voce, contenuta nelle fatture n. AH18597950 del 18.10.2017
e n. AH22341911 del 14.12.2017 contestate in sede di giudizio e prima ancora via pec, risulta addebitata in modo improprio. Invero, a prescindere dal regime pattuito dalle parti in caso di recesso anticipato (peraltro non conoscibile in as-
senza della produzione del contratto) occorre porre l'accento sulla disciplina le-
gislativa che al co.3 art.1 del d.l. n 7/2007 convertito con legge n.40/2007 sanci-
sce “I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata,
devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell'operatore e non possono imporre un ob-
bligo di preavviso superiore a trenta giorni. Le clausole difformi sono nulle…”.
Sul punto si è pronunciata copiosa giurisprudenza di merito precisando che grava sul gestore telefonico l'onere di dimostrare non solo l'esistenza del rapporto e l'entità dei consumi, ma anche la conformità di ogni singola voce di costo addebi-
tata alle pattuizioni contrattuali: in particolare, i costi addebitati in caso di recesso anticipato devono essere giustificati da effettivi costi sostenuti dall'operatore, non potendo configurarsi come una penale volta a sanzionare il recesso, in violazione dell'art. 1, comma 3, della Legge n. 40/2007 (ex pluribus Trib. Di Milano, sez.
11, sent. n. 5315/2022). Dunque, a fronte della specifica contestazione del cliente non sarebbe sufficiente per l'operatore nemmeno dedurre la legittimità di tali ad-
debiti perché previsti contrattualmente, in assenza di una prova rigorosa e pun-
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tuale della loro giustificazione e, soprattutto, della dimostrazione che le relative clausole fossero state specificamente conosciute e accettate dal consumatore
(Trib di Milano sent n. 8078/2025). Si aggiunga che, nel caso di specie, nessuna difesa specifica è stata articolata sul punto da parte della convenuta;
pertanto, non potendosi ritenere che le fatture diano sufficiente prova della spettanza del credi-
to posto a loro fondamento, in presenza di tutto quanto rappresentato, non sono senza dubbio dovute le somme richieste a titolo di corrispettivo per il recesso.
Ancora, in virtù del principio di non contestazione ex art 115 cpc, il contratto va ritenuto risolto a far data dalla dedotta migrazione ad altro operatore avvenuta
(pacificamente) il 01.10.2017; pertanto le somme oggetto di fattura e inerenti ai mesi successivi non risultano dovute. Invero, dalle medesime fatture si evince,
quale modalità di pagamento, “addebito su carta di credito…”, pertanto, tali costi addebitati sono stati pagati in via automatica e risultano indebiti che, in quanto tali, devono essere restituiti ex art.2033cc. Nello specifico la fattura n.
AH22341911 del 14.12.2017 del valore di €515,46 e relativa al periodo di fattu-
razione 13 ottobre 2017-7 dicembre 2017, risulta interamente non dovuta;
la fat-
tura n. AH18597950 del 18.10.2017del valore di €597,64 relativa al periodo 18
agosto 2017- 12 ottobre 2017, risulta non dovuta limitatamente alla somma di
€128,10 per penale da recesso.
Tanto argomentato è tenuta alla restituzione di quanto inde- Controparte_1
bitamente percepito per le motivazioni di cui sopra, per un totale di €643,56 oltre interessi al tasso legale ex art. 1284 co. 1 cc dalla domanda al soddisfo.
Relativamente alla richiesta di indennizzo si rileva che, a norma della “Carta del cliente” esso spetta, in caso di violazione degli standard qualitativi specifici lega-
ti alla risoluzione dei malfunzionamenti, a decorrere dal quarto giorno lavorativo
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successivo alla segnalazione ed è corrisposto nella misura di €10 al giorno, fino ad un massimo di €150.
Risulta provato che si sia resa inadempiente dei propri obblighi presta- CP_1
zionali poiché, a fronte delle ripetute e tempestive contestazioni da parte del cliente (decorrenti dal 19.07.2017), non si rinvengono in atti riscontri tempestivi da parte del gestore, infatti, l'intervento del tecnico è avvenuto solo in data
21.08.2017, circostanza in cui veniva accertato un “problema tecnico di esubero sulla centralina a monte strada quando iniziava la serata”. Inoltre, le prove testi-
moniali acquisite confermavano la presenza di malfunzionamenti che alteravano il regolare svolgimento dell'attività del locale impedendo, come da ricevute de-
positate, il pagamento mediante pos.
A fronte dell'inadempimento di parte convenuta, parte attrice chiede l'indennizzo previsto dalla “Carta del cliente dei servizi mobili e fissi di Controparte_1
e dal “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione
[...]
delle controversie tra utenti e operatori” (Delibera AGCOM n.73/11/CONS, così
come modificata dalla Delibera n. 227/15/CONS) pari all'importo di €1.580,00”
(cfr. atto introduttivo). Sul punto occorre svolgere una precisazione: l'indennizzo di cui alla delibera AGCOM può essere richiesto in sede di composizione stra-
giudiziale della controversia, ossia nel contesto della conciliazione presso il CO-
RECOM che pure è stata azionata dalle parti nel caso di specie e che si è risolta con esito negativo;
viceversa, in sede di giudizio l'indennizzo che può essere ri-
chiesto è quello derivante dalle pattuizioni contrattuali.
Secondo prevalente giurisprudenza: “gli indennizzi che possono essere richiesti al giudice ordinario sono esclusivamente quelli previsti dal contratto e dalle con-
dizioni generali, ovvero dalla carta dei servizi dell'operatore di telefonia (con
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funzione integrativa del contratto ex art. 1339 c.c.), mentre, viceversa non posso-
no formare oggetto di tutela giurisdizionale gli indennizzi previsti nell'ambito della procedura amministrativa, alternativa a quella giudiziale, la cui funzione consiste proprio nel prevenire ed evitare il contenzioso inducendo il cliente a ri-
correre agli organismi di composizione delle controversie, e la cui fonte, per quanto di rilievo nel caso di specie, è l'allegato alla Delib. 173-07-Cons., Rego-
lamento delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche e utenti,
integrato dalle varie Delibere AGCOM, quali la Delibera n. 73-11, qui invocata dalla Difesa attorea. Ne consegue che, nell'ambito di un ordinario procedimento civile di cognizione, ove al cliente è consentito di agire al fine di ottenere il risar-
cimento del danno secondo i principi generali in materia di obbligazioni e con-
tratti, non può essere chiesto, se non sulla base di espressa previsione contrattua-
le, il pagamento dell'indennizzo automatico erogabile all'esito di apposita proce-
dura amministrativa (in questo senso Cass. Cassazione civile n. 28230/2020; n.
15349/2017;)” (cfr. Trib. Firenze sez. III, 28/08/2023, n.2449; v. anche Trib. Mi-
lano sez. XI, 27/08/2019, n.7904) “Gli indennizzi riconosciuti nel Regolamento
adottato con la Delibera N. 73/11/CONS dell'AGCOM non sono applicabili al giudizio dinanzi all'autorità giudiziaria in quanto con detto Regolamento sono state previste ipotesi automatiche di indennizzi applicabili nella sola fase di defi-
nizione delle controversie tra utenti ed operatori, quale procedimento ammini-
strativo che si svolge dinanzi alla stessa AGCOM o ai CORECOM ai quali la stessa Autorità ha delegato la specifica funzione.” (Trib. Di Avellino sent. N.
782/2025).
Pertanto, accertata la violazione degli standard specifici di qualità, in applicazio-
ne della “carta dei servizi mobili e fissi di , l'odierno attore Controparte_1
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ha diritto ad ottenere l'indennizzo fissato nel massimo in €150,00 considerato che i malfunzionamenti riguardano un numero di giorni non inferiore a 15.
Infine, la domanda risarcitoria merita rigetto in quanto non adeguatamente prova-
ta. Invero, tutti gli elementi che avvalorano l'inadempimento della convenuta e il diritto all'indennizzo, non sono da soli sufficienti a sorreggere la richiesta di ri-
sarcimento del maggior danno eventualmente derivato dai disservizi, per il quale vige l'onere della prova previsto dagli artt. 2697 e 1223 e ss cc. Tale onere non risulta adempiuto poiché non risultano documentati eventuali maggiori oneri che l'attore ha dovuto sostenere per arginare l'inadempimento della controparte, né
sono adeguatamente provate le perdite eventualmente subite stante la sola produ-
zione di documenti compilati a penna e contenenti delle somme che si dovrebbe supporre corrispondere a quanto fatturato in un determinato lasso di tempo ma che non recano alcun elemento che ne attesti la corrispondenza alla realtà dei fat-
ti, né sono in alcun modo autenticati così da renderli validi ai fini probatori. Inol-
tre, non risulta provato che i malfunzionamenti della linea internet e telefonica abbiano drasticamente inciso sullo svolgimento dell'attività di ristorazione del locale ubicato comunque in una zona fortemente turistica e soggetta al passaggio degli avventori. Tanto vale anche con riguardo al lamentato danno all'immagine.
Stante la parziale soccombenza dell'attore in merito a talune delle domande pro-
poste, sussistono gli estremi per la compensazione parziale delle spese nella mi-
sura della metà di quanto liquidato ex D.M. 55/2014 e ss modificazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in persona del GU dott.ssa Alessia Notaro, definitivamen-
te pronunciando sulla domanda introdotta con atto di citazione notificato in data
16.02.2018, statuisce:
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1) Dichiara infondata la domanda di risoluzione per inadempimento stante il pre-
vio intervenuto recesso come in motivazione.
2) Accertata l'indebita corresponsione di somme, condanna Controparte_1
alla restituzione di € 643,56 oltre interessi al tasso legale ex art. 1284 co. 1 cc dalla domanda al soddisfo per le ragioni di cui in parte motiva.
3) Condanna a corrispondere a l'indennizzo Controparte_1 Parte_1
per il mancato rispetto di standard specifici quantificato nel suo ammontare mas-
simo di €150.
4) Rigetta la domanda di risarcimento del danno per quanto in motivazione.
5) Condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in Controparte_1
€1.270,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge,
oltre contributo unificato e marca da bollo nella misura corrisposta.
Napoli, 10.12.2025
Il giudice
Dott.ssa Alessia Notaro
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
26265 (il quale difensore dichiara, ai sensi del secondo comma dell'articolo 176
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