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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 01/12/2025, n. 3302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3302 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Gattuso Presidente dott. Maria Cristina Borgo Giudice dott. Rada V. Scifo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14022/2024 promossa da: (C.F. , con il patrocinio dell'avv. BAIOCCHI DAVIDE, Parte_1 C.F._1
o in a RAVENNA presso il difensore;
ricorrente contro
(C.F. ) - Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
[...] P.IVA_1
CONCLUSIONI Parte ricorrente ha concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 5.11.2025.
Motivi della decisione Con ricorso tempestivamente proposto in data 9 ottobre 2024, ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., il ricorrente ha impugnato il provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Ravenna, notificatigli in data 9.9.2024, con il quale è stata rigettata la sua domanda volta ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole, ritenuto vincolante e non notificato all'istante né allegato in atti, emesso nella seduta del 13.9.2023 dalla competente Commissione Territoriale, la quale ha ritenuto non sussistenti le condizioni previste dai commi 1 e 1.1, primo e secondo periodo, dell'art. 19 D.Lgs. n. 286/1998 che stabiliscono il divieto di espulsione e neppure le condizioni previste dal terzo e dal quarto periodo del comma 1.1. della già menzionata disposizione, esprimendo parere negativo sulla domanda de qua (“....si rileva in particolare come non si ravvisano, nel caso di specie, sufficienti elementi ascrivibili alla tutela della vita privata e familiare ex art. 8 CEDU. Invero l'istante, pur dichiarando di trovarsi in Italia dal 1990, non documenta di aver costituito una situazione di effettivo inserimento sociale sul territorio: lo stesso risulta irregolare sul territorio italiano dal 2011: non presenta alcuna documentazione relativa allo svolgimento di attività lavorativa negli ultimi tre anni, e anche negli anni precedenti non risulta una continuità; non sono stati prodotti i certificati del casellario giudiziale e carichi pendenti, ma, dagli accertamenti effettuati, risultano a carico del richiedente vari reati (stupefacenti, furto, rissa, furto aggravato). Quanto infine alla situazione familiare dell'istante, si evidenzia che la stessa potrà essere sottoposta a valutazione delle competenti autorità in sede di richiesta di permesso ex art. 31 comma 3 D.Lgs 286/98. Tanto premesso, la situazione prospettata non rientra tra gli ambiti tutelati ex art. 8 CEDU...”.
Avverso tale diniego ha proposto ricorso l'istante, il quale ha rappresentato come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata evidenziando il percorso integrativo intrapreso, soprattutto grazie allo svolgimento di regolare e continuativa attività lavorativa da ultimo a tempo indeterminato, pagina 1 di 6 nonché la durata della sua permanenza sul territorio nazionale e la presenza di familiari con lui conviventi. Ha quindi chiesto al Tribunale di annullare o disapplicare la decisione adottata dal Questore di Ravenna, e, per l'effetto, di accertare e dichiarare il suo diritto alla protezione speciale ex art. 19, comma 1.1, D. Lgs. n. 286/1998 o al rilascio del permesso di soggiorno per coesione familiare, in applicazione del combinato disposto degli artt. 29 e 29 bis e, in particolare, del comma 1, lettere C e D dell'art. 30 T.U.I., quale padre (e quindi familiare) della figlia minore;
per l'effetto, di disporre la trasmissione degli atti al Questore di Ravenna per il rilascio nei suoi confronti del relativo permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale, rinnovabile, previo parere della Commissione Territoriale, e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, in conformità all'art. 3 CEDU con ogni conseguente statuizione di legge ovvero dell'asilo costituzionale ex art. 10, comma 3, Cost. e/o altro titolo idoneo alla sua permanenza in Italia.
Non ritenuti sussistenti i presupposti per sospendere inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento questorile impugnato, il giudice ha fissato udienza di comparizione delle parti.
Nonostante la regolarità delle comunicazioni, il non si è costituito e, pertanto, Controparte_1 ne va dichiarata la contumacia.
All'udienza del 17.12.2024 il giudice ha proceduto all'ascolto del ricorrente il quale ha dichiarato in lingua italiana: “D. Quando è arrivato in Italia? R. Nel 1990. D. Ha familiari in Marocco? R. Sì, solo mio padre. D. Ha familiari in Italia? R. Mia moglie e mia figlia. con lei? R. Sì. D. Dove ha CP_3 vissuto da quando è arrivato? R. Sempre in provincia di Rav o visto che ha iniziato a lavorare nel 1996. Che titoli di soggiorno ha avuto da quando è in Italia? R. Ho avuto sempre permessi di soggiorno per lavoro, rinnovati fino al 2011. D. Poi cosa è successo? R. La persona che mi ospitava ha cambiato casa e non mi ha fatto la dichiarazione di ospitalità. D. Dal 2011 ad oggi ha avuto altri titoli? R. Ho fatto nel 2012 la domanda per il Decreto flussi. D. E come è andata? R. Aspettavo la risposta ma nel 2014 sono stato arrestato e sono uscito dal carcere nel 2020. D. Quanto tempo è stato in carcere? R. 5 anni e quattro mesi ma negli ultimi tre anni potevo uscire per andare a lavorare. D. Quindi poi ha ripreso a lavorare? R. Sì, nel 2023. D. Quanti anni ha sua figlia? R. A febbraio nel compie 4. D. E' in possesso della ricevuta della domanda di protezione speciale? R. Sì, la Questura non me l'ha ritirata. Infatti sono stato assunto nel 2023 prima a tempo determinato e poi nel 2024 a tempo indeterminato. D. Adesso dove vive? R. In un complesso residenziale;
il contratto viene rinnovato ogni cinque mesi. D. Quanto paga per la casa? R. Euro 350. D. Vedo che dal certificato dei carichi pendenti non ci sono procedimenti penali in corso. R. Sì, non ho più commesso reati.” All'esito della suddetta udienza, è stata emessa ordinanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
La causa è stata quindi delegata al GOP appartenente all'Ufficio del processo per la prosecuzione della trattazione e, all'esito dell'udienza del 24.7.2025, rimessa al giudice titolare, che aveva già provveduto nel provvedimento di delega a fissare udienza di discussione e a sostituire l'udienza così fissata con il deposito di note conclusive ex art. 127-ter c.p.c. Scaduto il termine per il deposito di note scritte, il giudice ha quindi riferito la causa al collegio.
*** Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Ravenna con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011.
pagina 2 di 6 Come sopra detto, nel provvedimento impugnato la ha negato il rilascio del titolo richiesto, CP_2 richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Co territoriale. Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla CT e, quindi, dalla che ha richiamato il CP_2 parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato. Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020 (come risulta dal provvedimento impugnato la presentazione della domanda amministrativa risulta avvenuta in data 15.12.2022, quindi, prima dell'11 marzo 2023, data di entrata in vigore del dl 20/23 convertito con modificazioni dalla l. 50/23; v. doc. 1 allegato ricorso). Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente.
Va, dunque, osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), né un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1.). Sussistono invece le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Da ultimo, la suprema Corte di Cassazione, ha sancito, in materia, che: “In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal dec. leg. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. (ord.) 27.9.2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.) 2.10.2020, n. 21240). È, quindi, evidente come la protezione complementare possa essere riconosciuta anche in presenza di una modesta ma progressiva integrazione lavorativa. pagina 3 di 6 Ebbene, ciò chiarito e venendo al caso di specie, il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio un fattivo percorso di integrazione lavorativo e i forti legami familiari sul territorio. Il ricorrente, giunto in Italia nel 1990, è stato titolare di permesso di soggiorno per motivi di lavoro dal 1996 e fino al 2011 e poi di nuovo nel 2023. Ha iniziato a prestare regolare attività lavorativa nel 1996 ed ha lavorato fino al 2001; ha poi ripreso nel 2014, svolgendo attività lavorativa per il Ministero della Giustizia, fino al 2020 e dal 2023 ha ricominciato in modo continuativo, fino all'attualità. Dal 6.6.2024 è assunto con contratto a tempo indeterminato presso il sig. con mansioni di collaboratore domestico-addetto alle Parte_2 pulizie (v. doc. 11- doc. 12 r osi di un contratto avente ad oggetto una prestazione lavorativa pari a 20 ore settimanali e retribuita con redditi modesti (euro 2300 circa nel 2023 ed euro 600 circa nel mese di giugno 2024), appare, comunque, significativo riguardo al suo radicamento nel contesto italiano che il ricorrente abbia perfezionato da ultimo un contratto a tempo indeterminato. Il ricorrente ha altresì dimostrato di avere una buona conoscenza della lingua italiana atteso lo svolgimento della sua audizione in Tribunale senza l'ausilio di un interprete, come evincibile dal verbale d'udienza in atti. Ha inoltre provato di avere la necessità di controlli medici periodici, in quanto portatore di artroprotesi infibulo endomidollare femorale all'anca sinistra nonché di due viti metalliche a livello dell'epifisi prossimale della tibia, come da documentazione sanitaria pubblica (v. doc. 17 ricorso).
Deve inoltre rilevarsi che l'istante vive con la propria famiglia, formata da sua moglie sig.ra
- anch'ella richiedente la protezione speciale e fonte concorrente di sostentamento Persona_1 cc. 9 e 10 ricorso) - e da sua figlia ancora in tenera età, nata Persona_2 a Ravenna nel 2021 ed iscritta al Servizio Nidi e . doc. 18 ricorso) in un appartamento gestito da Lido di Dante Vacanze Srl, sito a Lido di Dante (RA) (v. doc. 5 ricorso). Soprattutto la presenza della figlia minore sul territorio nazionale rappresenta un elemento significativo che dimostra che, in caso di rimpatrio, verrebbe leso il suo diritto alla vita privata e familiare così come realizzate qui in Italia. Si ricordi al riguardo che, secondo la Corte europea dei diritti umani, l'esistenza o meno di una “vita familiare” è essenzialmente una questione di fatto che dipende dalla reale esistenza in pratica di stretti legami personali ( e c. Italia [GC], § 140). La Corte, pertanto, in assenza di un Per_3 Per_4 riconoscimento giuridico della vita familiare, esamina i legami familiari di fatto, come, per esempio, il fatto che i ricorrenti convivano ( e altri c. Irlanda, § 56). Altri fattori sono costituiti dalla Per_5 durata delle relazione e, in caso , dal fatto di aver manifestato il loro reciproco impegno concependo insieme dei figli (X, Y e Z c. Regno Unito, § 36). Nella causa Ahrens c. Germania, § 59, la Corte ha constatato l'assenza di una vita familiare di fatto in quanto la relazione tra la madre e il ricorrente era terminata all'incirca un anno prima del concepimento della figlia e i successivi rapporti erano stati esclusivamente di natura sessuale. Elemento essenziale della vita familiare è, invero, il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente ( c. Per_6 Belgio, § 31) e i membri della famiglia possano godere della reciproca compagnia (Olsson c. n. 1), § 59).
Pertanto, nel bilanciamento fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 C.e.d.u. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003, Odievre c. ; n. 13441/1987, c. Svezia): tale Per_7 Per_8 bilanciamento nel caso del novellato art. 19 è stato ato consentendo l' enza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”. Orbene, sotto questo ultimo profilo, deve darsi atti che dal certificato del casellario giudiziale in atti è emersa la presenza di alcuni precedenti penali a carico del ricorrente:
pagina 4 di 6 - sentenza del Tribunale di Bologna- Sezione distaccata di Imola del 12.5.2005, definitiva l'1.10.2005, che ha condannato il ricorrente alla pena della reclusione di mesi 7 per i reati di lesione personale e resistenza a pubblico ufficiale (reati estinti poi dichiarati estinti ai sensi dell'art. 445 co. 2 cpp e oggetto, altresì, di indulto il 25.2.2008);
- sentenza emessa dal Tribunale di Ravenna il 30.6.2015, confermata dalla Corte d'Appello di Bologna in data 8.3.2016, e divenuta irrevocabile il 22.7.2016, per i reati in concorso di lesione personale e rapina commessi in data 24.7.2014 con la comminazione della pena della reclusione ad anni 7;
- sentenza emessa il 21.11.2016 dal Tribunale di Ravenna, diventata irrevocabile il 7.4.2017, con la quale è stata comminata la pena della reclusione a mesi 1 per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale commesso in data 20.5.2013). In data 1.12.2017 è intervenuto, poi, il provvedimento di cumulo di dette pene da parte del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna e il ricorrente è stato incarcerato dal 25.7.2014 e, a seguito di diversi sconti di pena per liberazione anticipata, fino al 16.4.2020.
Ebbene, alla luce dei superiori elementi, va esclusa una pericolosità sociale attuale del ricorrente, in ragione della risalenza nel tempo di tali reati e dal mancato compimento di ulteriore condotte illecite (dal certificato dei carichi pendenti in atti non risultano ulteriori procedimenti a suo carico), il lungo periodo di permanenza sul territorio;
inoltre, va considerato il percorso di ripensamento del proprio vissuto che ha condotto l'istante a formare una propria famiglia e a reperire una stabile occupazione lavorativa appaiono tutti poter far propendere per una soccombenza di tali pregiudizi penali a fronte dei superiori e positivi elementi.
Conclusivamente, una valutazione complessiva del suo vissuto, condotta alla stregua del superiore principio di proporzionalità, induce a ritenere prevalente, nell'ambito del giudizio di bilanciamento imposto dall'art. 19 co.
1.1 TUI, l'interesse privatistico alla tutela della vita privata e familiare per come esercitata dal ricorrente alla luce degli elementi positivi rappresentati nel corso dell'odierno giudizio. È comunque bene chiarire che l'accertamento effettuato in questa sede non ha natura permanente, ben potendo elementi sopravvenuti, tra cui la commissione di nuovi reati, condurre tanto ad una revoca del permesso rilasciato quanto ad un diniego di rinnovo, non avendo l'inespellibilità carattere assoluto. Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Decisione, peraltro, in tutto conforme alla più recente giurisprudenza secondo cui: “In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal dec. leg. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. (ord.) 27.9.2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.) 2.10.2020, n. 21240).
L'accoglimento della domanda principale consente di ritenere assorbita la domanda subordinata proposta dal ricorrente.
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
pagina 5 di 6 Nulla sulle spese, atteso che la presente decisione è fondata, nella contumacia di parte resistente, sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio e considerata la contumacia di parte resistente.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
nulla sulle spese . Così deciso in Bologna, all'esito della camera di consiglio del 14.11.2025.
Il Giudice est. Dott.ssa Rada V. Scifo Il Presidente Dott. Marco Gattuso
pagina 6 di 6
ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14022/2024 promossa da: (C.F. , con il patrocinio dell'avv. BAIOCCHI DAVIDE, Parte_1 C.F._1
o in a RAVENNA presso il difensore;
ricorrente contro
(C.F. ) - Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
[...] P.IVA_1
CONCLUSIONI Parte ricorrente ha concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 5.11.2025.
Motivi della decisione Con ricorso tempestivamente proposto in data 9 ottobre 2024, ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., il ricorrente ha impugnato il provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Ravenna, notificatigli in data 9.9.2024, con il quale è stata rigettata la sua domanda volta ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole, ritenuto vincolante e non notificato all'istante né allegato in atti, emesso nella seduta del 13.9.2023 dalla competente Commissione Territoriale, la quale ha ritenuto non sussistenti le condizioni previste dai commi 1 e 1.1, primo e secondo periodo, dell'art. 19 D.Lgs. n. 286/1998 che stabiliscono il divieto di espulsione e neppure le condizioni previste dal terzo e dal quarto periodo del comma 1.1. della già menzionata disposizione, esprimendo parere negativo sulla domanda de qua (“....si rileva in particolare come non si ravvisano, nel caso di specie, sufficienti elementi ascrivibili alla tutela della vita privata e familiare ex art. 8 CEDU. Invero l'istante, pur dichiarando di trovarsi in Italia dal 1990, non documenta di aver costituito una situazione di effettivo inserimento sociale sul territorio: lo stesso risulta irregolare sul territorio italiano dal 2011: non presenta alcuna documentazione relativa allo svolgimento di attività lavorativa negli ultimi tre anni, e anche negli anni precedenti non risulta una continuità; non sono stati prodotti i certificati del casellario giudiziale e carichi pendenti, ma, dagli accertamenti effettuati, risultano a carico del richiedente vari reati (stupefacenti, furto, rissa, furto aggravato). Quanto infine alla situazione familiare dell'istante, si evidenzia che la stessa potrà essere sottoposta a valutazione delle competenti autorità in sede di richiesta di permesso ex art. 31 comma 3 D.Lgs 286/98. Tanto premesso, la situazione prospettata non rientra tra gli ambiti tutelati ex art. 8 CEDU...”.
Avverso tale diniego ha proposto ricorso l'istante, il quale ha rappresentato come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata evidenziando il percorso integrativo intrapreso, soprattutto grazie allo svolgimento di regolare e continuativa attività lavorativa da ultimo a tempo indeterminato, pagina 1 di 6 nonché la durata della sua permanenza sul territorio nazionale e la presenza di familiari con lui conviventi. Ha quindi chiesto al Tribunale di annullare o disapplicare la decisione adottata dal Questore di Ravenna, e, per l'effetto, di accertare e dichiarare il suo diritto alla protezione speciale ex art. 19, comma 1.1, D. Lgs. n. 286/1998 o al rilascio del permesso di soggiorno per coesione familiare, in applicazione del combinato disposto degli artt. 29 e 29 bis e, in particolare, del comma 1, lettere C e D dell'art. 30 T.U.I., quale padre (e quindi familiare) della figlia minore;
per l'effetto, di disporre la trasmissione degli atti al Questore di Ravenna per il rilascio nei suoi confronti del relativo permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale, rinnovabile, previo parere della Commissione Territoriale, e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, in conformità all'art. 3 CEDU con ogni conseguente statuizione di legge ovvero dell'asilo costituzionale ex art. 10, comma 3, Cost. e/o altro titolo idoneo alla sua permanenza in Italia.
Non ritenuti sussistenti i presupposti per sospendere inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento questorile impugnato, il giudice ha fissato udienza di comparizione delle parti.
Nonostante la regolarità delle comunicazioni, il non si è costituito e, pertanto, Controparte_1 ne va dichiarata la contumacia.
All'udienza del 17.12.2024 il giudice ha proceduto all'ascolto del ricorrente il quale ha dichiarato in lingua italiana: “D. Quando è arrivato in Italia? R. Nel 1990. D. Ha familiari in Marocco? R. Sì, solo mio padre. D. Ha familiari in Italia? R. Mia moglie e mia figlia. con lei? R. Sì. D. Dove ha CP_3 vissuto da quando è arrivato? R. Sempre in provincia di Rav o visto che ha iniziato a lavorare nel 1996. Che titoli di soggiorno ha avuto da quando è in Italia? R. Ho avuto sempre permessi di soggiorno per lavoro, rinnovati fino al 2011. D. Poi cosa è successo? R. La persona che mi ospitava ha cambiato casa e non mi ha fatto la dichiarazione di ospitalità. D. Dal 2011 ad oggi ha avuto altri titoli? R. Ho fatto nel 2012 la domanda per il Decreto flussi. D. E come è andata? R. Aspettavo la risposta ma nel 2014 sono stato arrestato e sono uscito dal carcere nel 2020. D. Quanto tempo è stato in carcere? R. 5 anni e quattro mesi ma negli ultimi tre anni potevo uscire per andare a lavorare. D. Quindi poi ha ripreso a lavorare? R. Sì, nel 2023. D. Quanti anni ha sua figlia? R. A febbraio nel compie 4. D. E' in possesso della ricevuta della domanda di protezione speciale? R. Sì, la Questura non me l'ha ritirata. Infatti sono stato assunto nel 2023 prima a tempo determinato e poi nel 2024 a tempo indeterminato. D. Adesso dove vive? R. In un complesso residenziale;
il contratto viene rinnovato ogni cinque mesi. D. Quanto paga per la casa? R. Euro 350. D. Vedo che dal certificato dei carichi pendenti non ci sono procedimenti penali in corso. R. Sì, non ho più commesso reati.” All'esito della suddetta udienza, è stata emessa ordinanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
La causa è stata quindi delegata al GOP appartenente all'Ufficio del processo per la prosecuzione della trattazione e, all'esito dell'udienza del 24.7.2025, rimessa al giudice titolare, che aveva già provveduto nel provvedimento di delega a fissare udienza di discussione e a sostituire l'udienza così fissata con il deposito di note conclusive ex art. 127-ter c.p.c. Scaduto il termine per il deposito di note scritte, il giudice ha quindi riferito la causa al collegio.
*** Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Ravenna con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011.
pagina 2 di 6 Come sopra detto, nel provvedimento impugnato la ha negato il rilascio del titolo richiesto, CP_2 richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Co territoriale. Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla CT e, quindi, dalla che ha richiamato il CP_2 parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato. Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020 (come risulta dal provvedimento impugnato la presentazione della domanda amministrativa risulta avvenuta in data 15.12.2022, quindi, prima dell'11 marzo 2023, data di entrata in vigore del dl 20/23 convertito con modificazioni dalla l. 50/23; v. doc. 1 allegato ricorso). Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente.
Va, dunque, osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), né un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1.). Sussistono invece le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Da ultimo, la suprema Corte di Cassazione, ha sancito, in materia, che: “In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal dec. leg. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. (ord.) 27.9.2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.) 2.10.2020, n. 21240). È, quindi, evidente come la protezione complementare possa essere riconosciuta anche in presenza di una modesta ma progressiva integrazione lavorativa. pagina 3 di 6 Ebbene, ciò chiarito e venendo al caso di specie, il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio un fattivo percorso di integrazione lavorativo e i forti legami familiari sul territorio. Il ricorrente, giunto in Italia nel 1990, è stato titolare di permesso di soggiorno per motivi di lavoro dal 1996 e fino al 2011 e poi di nuovo nel 2023. Ha iniziato a prestare regolare attività lavorativa nel 1996 ed ha lavorato fino al 2001; ha poi ripreso nel 2014, svolgendo attività lavorativa per il Ministero della Giustizia, fino al 2020 e dal 2023 ha ricominciato in modo continuativo, fino all'attualità. Dal 6.6.2024 è assunto con contratto a tempo indeterminato presso il sig. con mansioni di collaboratore domestico-addetto alle Parte_2 pulizie (v. doc. 11- doc. 12 r osi di un contratto avente ad oggetto una prestazione lavorativa pari a 20 ore settimanali e retribuita con redditi modesti (euro 2300 circa nel 2023 ed euro 600 circa nel mese di giugno 2024), appare, comunque, significativo riguardo al suo radicamento nel contesto italiano che il ricorrente abbia perfezionato da ultimo un contratto a tempo indeterminato. Il ricorrente ha altresì dimostrato di avere una buona conoscenza della lingua italiana atteso lo svolgimento della sua audizione in Tribunale senza l'ausilio di un interprete, come evincibile dal verbale d'udienza in atti. Ha inoltre provato di avere la necessità di controlli medici periodici, in quanto portatore di artroprotesi infibulo endomidollare femorale all'anca sinistra nonché di due viti metalliche a livello dell'epifisi prossimale della tibia, come da documentazione sanitaria pubblica (v. doc. 17 ricorso).
Deve inoltre rilevarsi che l'istante vive con la propria famiglia, formata da sua moglie sig.ra
- anch'ella richiedente la protezione speciale e fonte concorrente di sostentamento Persona_1 cc. 9 e 10 ricorso) - e da sua figlia ancora in tenera età, nata Persona_2 a Ravenna nel 2021 ed iscritta al Servizio Nidi e . doc. 18 ricorso) in un appartamento gestito da Lido di Dante Vacanze Srl, sito a Lido di Dante (RA) (v. doc. 5 ricorso). Soprattutto la presenza della figlia minore sul territorio nazionale rappresenta un elemento significativo che dimostra che, in caso di rimpatrio, verrebbe leso il suo diritto alla vita privata e familiare così come realizzate qui in Italia. Si ricordi al riguardo che, secondo la Corte europea dei diritti umani, l'esistenza o meno di una “vita familiare” è essenzialmente una questione di fatto che dipende dalla reale esistenza in pratica di stretti legami personali ( e c. Italia [GC], § 140). La Corte, pertanto, in assenza di un Per_3 Per_4 riconoscimento giuridico della vita familiare, esamina i legami familiari di fatto, come, per esempio, il fatto che i ricorrenti convivano ( e altri c. Irlanda, § 56). Altri fattori sono costituiti dalla Per_5 durata delle relazione e, in caso , dal fatto di aver manifestato il loro reciproco impegno concependo insieme dei figli (X, Y e Z c. Regno Unito, § 36). Nella causa Ahrens c. Germania, § 59, la Corte ha constatato l'assenza di una vita familiare di fatto in quanto la relazione tra la madre e il ricorrente era terminata all'incirca un anno prima del concepimento della figlia e i successivi rapporti erano stati esclusivamente di natura sessuale. Elemento essenziale della vita familiare è, invero, il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente ( c. Per_6 Belgio, § 31) e i membri della famiglia possano godere della reciproca compagnia (Olsson c. n. 1), § 59).
Pertanto, nel bilanciamento fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 C.e.d.u. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003, Odievre c. ; n. 13441/1987, c. Svezia): tale Per_7 Per_8 bilanciamento nel caso del novellato art. 19 è stato ato consentendo l' enza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”. Orbene, sotto questo ultimo profilo, deve darsi atti che dal certificato del casellario giudiziale in atti è emersa la presenza di alcuni precedenti penali a carico del ricorrente:
pagina 4 di 6 - sentenza del Tribunale di Bologna- Sezione distaccata di Imola del 12.5.2005, definitiva l'1.10.2005, che ha condannato il ricorrente alla pena della reclusione di mesi 7 per i reati di lesione personale e resistenza a pubblico ufficiale (reati estinti poi dichiarati estinti ai sensi dell'art. 445 co. 2 cpp e oggetto, altresì, di indulto il 25.2.2008);
- sentenza emessa dal Tribunale di Ravenna il 30.6.2015, confermata dalla Corte d'Appello di Bologna in data 8.3.2016, e divenuta irrevocabile il 22.7.2016, per i reati in concorso di lesione personale e rapina commessi in data 24.7.2014 con la comminazione della pena della reclusione ad anni 7;
- sentenza emessa il 21.11.2016 dal Tribunale di Ravenna, diventata irrevocabile il 7.4.2017, con la quale è stata comminata la pena della reclusione a mesi 1 per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale commesso in data 20.5.2013). In data 1.12.2017 è intervenuto, poi, il provvedimento di cumulo di dette pene da parte del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna e il ricorrente è stato incarcerato dal 25.7.2014 e, a seguito di diversi sconti di pena per liberazione anticipata, fino al 16.4.2020.
Ebbene, alla luce dei superiori elementi, va esclusa una pericolosità sociale attuale del ricorrente, in ragione della risalenza nel tempo di tali reati e dal mancato compimento di ulteriore condotte illecite (dal certificato dei carichi pendenti in atti non risultano ulteriori procedimenti a suo carico), il lungo periodo di permanenza sul territorio;
inoltre, va considerato il percorso di ripensamento del proprio vissuto che ha condotto l'istante a formare una propria famiglia e a reperire una stabile occupazione lavorativa appaiono tutti poter far propendere per una soccombenza di tali pregiudizi penali a fronte dei superiori e positivi elementi.
Conclusivamente, una valutazione complessiva del suo vissuto, condotta alla stregua del superiore principio di proporzionalità, induce a ritenere prevalente, nell'ambito del giudizio di bilanciamento imposto dall'art. 19 co.
1.1 TUI, l'interesse privatistico alla tutela della vita privata e familiare per come esercitata dal ricorrente alla luce degli elementi positivi rappresentati nel corso dell'odierno giudizio. È comunque bene chiarire che l'accertamento effettuato in questa sede non ha natura permanente, ben potendo elementi sopravvenuti, tra cui la commissione di nuovi reati, condurre tanto ad una revoca del permesso rilasciato quanto ad un diniego di rinnovo, non avendo l'inespellibilità carattere assoluto. Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Decisione, peraltro, in tutto conforme alla più recente giurisprudenza secondo cui: “In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal dec. leg. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. (ord.) 27.9.2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.) 2.10.2020, n. 21240).
L'accoglimento della domanda principale consente di ritenere assorbita la domanda subordinata proposta dal ricorrente.
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
pagina 5 di 6 Nulla sulle spese, atteso che la presente decisione è fondata, nella contumacia di parte resistente, sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio e considerata la contumacia di parte resistente.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
nulla sulle spese . Così deciso in Bologna, all'esito della camera di consiglio del 14.11.2025.
Il Giudice est. Dott.ssa Rada V. Scifo Il Presidente Dott. Marco Gattuso
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